Art. 6.
Alle spese occorrenti per il funzionamento dello Ispettorato del lavoro, comprese quelle derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con i mezzi e con le modalita', di cui all' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 .
Alle spese occorrenti per il funzionamento dello Ispettorato del lavoro, comprese quelle derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con i mezzi e con le modalita', di cui all' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 .