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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/05/2025, n. 3758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3758 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9890/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice TT. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9890/2023 promoSA da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore PA C.F._1
e dom dio legale in Milano, Via Bergamo n. 12/a, come da procura in atti
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale CP_1 C.F._2
Sergio e Gianfranco Giunta, elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Milano, Viale Beatrice d'Este n. 10, come da procura in atti
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 16.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio PA
, al fine di chiedere l'accertamento d i quest'ultimo per la CP_1 conTTa lesiva tenuta, consistente nella esternazione di affermazioni diffamatorie nei confronti dell'attrice e, conseguentemente, condannarlo al pagamento della somma complessiva di Euro 26.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale nonché alla consegna di copia del bilancio di esercizio 2021, copia degli estratti conto anno 2021 e copia della contabilità anno 2021.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
1 - che, in data 24 febbraio 2019, e , insieme ad altri tre soci Pt_1 PA CP_1 fondatori ( e ) costituivano l'associazione Controparte_2 Controparte_3 CP_4
“ ui ano l'assemblea dei soci e il Controparte_5
Consiglio Direttivo, con Presidente e Vicepresidente;
CP_1 PA
- che, in data 31 dicembre 2021, tramite PEC, riceveva la notifica della PA decisione del Consiglio Direttivo del 21 dicembre 2021 di espulsione “con effetto immediato dall'Associazione e conseguente decadimento dal Consiglio Direttivo”;
- che la decisione era stata presa, su istanza del convenuto , sulla scorta delle CP_1 seguenti motivazioni: “la Vice Presidente è venuta me ua figura all'interno Pt_1 dell'Associazione. - L'inadempimento dei doveri si è verificato in modo reiterato e continuato nel tempo. È infatti ruolo della Vice Presidente coadiuvare il Presidente nell'organizzazione e nel coordinamento di attività scientifica, culturale e didattica. La Vice Presidente – in modo reiterato e continuato nel tempo, da un lato non produce nessuna iniziativa in materia di attività scientifica, culturale e didattica, dall'altro ostacola apertamente il Presidente nell'adempimento delle predette funzioni (per le quali dovrebbe invece comportarsi da ausiliaria). È prova di tutto ciò "la serie a raffica" di pec pervenute a seguito della convocazione straordinaria del direttivo del 21.12.2021. Si ritiene il reiterato e dimostrabile comportamento di in PA palese contravvenzione con l'art. 10 del nostro statuto – nella parte in cui si tà coadiuvatrice tipica del Vice Presidente”;
- che, tuttavia, la realtà dei fatti era ben diversa in quanto le dichiarazioni alla base della delibera di espulsione risulterebbero false e denigratorie, frutto di una vendetta personale verso l'attrice, che da tempo sollevava legittime richieste di chiarimenti sulla gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione;
- che , sfruttando l'associazione di promozione sociale, aveva intenzione di CP_1 utilizzare l'autorevolezza di per organizzare corsi di formazione tramite la sua CP_5 ditta individuale, "Bioforen ugenio D'Orio", creando un conflitto di interessi, risolto solo in seguito con l'approvazione della delibera del 21 dicembre 2021, la quale prevedeva la ceSAzione dell'attività dei corsi di formazione da parte dell' Parte_2 tuttavia lasciando il patrocinio all' steSA, che continuava a pubblicizzarli, ma il Parte_2 cui incasso veniva trasferito solo alla ditta del Presidente;
- che, nella riunione del 1 dicembre 2021, proponeva la rimozione del CP_1 commercialista dell' per una in ibilità con la natura no profit Parte_2 dell' senza peraltro produrre alcun documento giustificativo;
Parte_2
- che non si mostrava disponibile a fornire gli estratti conto bancari alla RI per CP_1 la redazione del bilancio annuale, nonostante le reiterate richieste provenienti anche da parte attrice;
- che, in data 16 dicembre 2021, inviava un riepilogo dei pagamenti previsti, CP_1 non coincidente con quanto p concordato e che, in seguito, la RI TT.SA , aveva chiesto, tramite “Whatsapp”, l'invio dei dati del conto 2021 per la CP_4 redazion ilancio, ricevendo da parte del Presidente affermazioni offensive ed un invito a controllare l'e-mail, ove veniva indicata la convocazione di una riunione straordinaria del Consiglio Direttivo per il 20 o 21 dicembre 2021, nonostante fosse stato precedentemente concordato di rinviare la riunione a gennaio a causa della gravidanza di PA
2 - che l'ordine del giorno della riunione comprendeva la proposta di rimozione dell'attività formativa dell'Associazione, l'approvazione dei pagamenti della seconda rata del corso di formazione, nonché la voce “Varie ed Eventuali” tramite la quale veniva proposta l'espulsione dell'attrice con effetto immediato;
- che, alla luce della predetta iniziativa, la RI reiterava la richiesta di accesso ai dati del conto corrente per l'anno 2021 ed esprimeva la propria contrarietà alla convocazione urgente della riunione;
- che la delibera di espulsione di risultava infondata in quanto basata sulla PA mera richiesta di produzione de relativa al secondo punto dell'ordine del giorno e alla necessità di rinviare la riunione “urgente” a gennaio, in quanto parte attrice si trovava in prossimità del parto;
- che, in tale “notifica di espulsione” notificata all'attrice il 31 dicembre 2021 e letta alla riunione del 21 dicembre 2021, tenutasi su “Zoom”, venivano pronunciate affermazioni lesive e denigratorie nei confronti dell'attrice, attribuendole conTTe gravissime con ripercussioni nell'ambiente professionale e, in particolare, le seguenti espressioni: “La Vice Presidente è Pt_1 venuta meno ai doveri della sua figura all'interno dell'Associazione. - L'inadempimento dei doveri si è verificato in modo reiterato e continuato nel tempo. - E' infatti ruolo della Vice Presidente coadiuvare il Presidente nell'organizzazione e nel coordinamento di attività scientifica, culturale e didattica. - La Vice Presidente – in modo reiterato e continuato nel tempo – da un lato, non produce nessuna iniziativa in materia di attività scientifica, culturale e didattica, dall'altro ostacola apertamente il Presidente nell'adempimento delle predette funzioni (per le quali dovrebbe invece comportarsi da ausiliaria). E' prova di ciò la “serie a raffica” di pec pervenute a seguito della convocazione straordinaria del Direttivo del 21.12.2021. Si ritiene il reiterato e dimostrabile comportamento di in palese contravvenzione con l'art. 10 del nostro statuto PA
– nella parte in cui si relazione dell'attività codiuvatrice tipica del Vice Presidente”;
- che, con PEC del 24 settembre 2022, l'attrice avanzava richiesta di risarcimento del danno nei confronti del convenuto per la conTTa tenuta, tuttavia senza ottenere alcun riscontro.
Si costituiva in giudizio , con comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_1
08.09.2021, chiedendo, in via preliminare, di accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che, nel caso di specie, la conTTa di diffamazione si realizzava innanzi il Consiglio Direttivo la cui sede è Torre Annunziata, e conseguentemente, nel merito, di respingere tutte le domande di parte attrice nei confronti del convenuto, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate.
La prima udienza veniva fiSAta in data 12.09.2023 ove venivano concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c..
In data 21.11.2023 parte convenuta dichiarava la revoca dell'incarico professionale conferito a suo tempo all'avv. Nunzia Caccavale e la conseguente assunzione della difesa tecnica da parte del procuratore avv. Pasquale Sergio.
All'udienza successiva, respinte le istanze delle parti sui mezzi di prova e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fiSAta udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 16.01.2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte contenenti le rispettive precisazioni delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c..
Con Ordinanza del 17.01.2025, verificato il deposito delle rispettive note scritte, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
3 2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'Ordinanza del 25.01.2025, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Ciò posto, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte convenuta in sede di costituzione in giudizio.
L'eccezione non è fondata.
In punto di diritto deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, nella materia del risarcimento di danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione, il
“forum commissi delicti”, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a decidere la causa a norma dell'art. 20 cod. proc. civ., va individuato con riguardo al luogo di verificazione dell'evento dannoso in conseguenza dell'evento diffamatorio, e quindi coincide con il luogo in cui il soggetto offeso ha il proprio domicilio, atteso che, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi, esso rappresenta il luogo in cui si realizzano le ricadute negative dell'offesa alla reputazione (cfr., ex multis, Cass. civ. 22525/2006).
Parimenti deve ritenersi che il luogo di verificazione dell'evento dannoso conseguente all'illecito diffamatorio è pur sempre il domicilio del soggetto offeso anche nell'ipotesi, come quella di specie, in cui le espressioni diffamatorie sono state rese in occasione di una assemblea straordinaria del direttivo di una associazione.
Ebbene, nella specie, il domicilio dell'attrice, come pacifico in giudizio, si trova a Milano e, dunque, correttamente parte attrice ha radicato il presente giudizio dinanzi all'intestato Tribunale.
4. Con riguardo al merito della lite, deve ritenersi che la domanda risarcitoria formulata da parte attrice non merita accoglimento per i motivi di seguito espressi.
4.1. In punto di diritto, deve preliminarmente rilevarsi che l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa (cfr. ex multis Cass. civ., 02.12.2014, n. 25423, che richiama la pronuncia a Sezioni Unite n. 26972 del 11.11.2008; nello stesso senso, Cass. civ., 14.10.2008, n. 25157).
Ne consegue che le dichiarazioni offensive dell'altrui onore e reputazione, seppure non suscettibili di integrare alcuna fattispecie incriminatrice, devono ritenersi fonte di danno risarcibile secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., qualora aventi rilevanza sotto il profilo dell'illecito civilistico. In tal senso il danno non patrimoniale conseguente alla lesione ingiusta di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p..
Al contempo, la lesione di diritti della personalità altrui, protetti dall'ordinamento giuridico, non può essere sanzionata qualora sia avvenuta nel valido esercizio di altri diritti di riconosciuto rango costituzionale, quali il diritto di manifestazione del pensiero, il diritto di critica, il diritto di difesa, ovvero nell'ambito di un corretto e congruo bilanciamento tra valori diversi e potenzialmente confliggenti.
4.2. Declinando tali principi alla fattispecie, deve rilevarsi che parte attrice si duole delle espressioni contenute nell'atto di richiesta di espulsione letto all'assemblea straordinaria del direttivo
4 dell'associazione (v. docc. 3-5, fasc. att.), in quanto, deduce la in citazione, “si tratta di Pt_1 affermazioni altamente lesive e denigratorie, in quanto rivolte ad una professionista, laureata in biologia ed iscritta al relativo albo (doc. 24), specializzata con master di II livello in “Genetica Forense” (doc. 25) e titolare di numerosi altri attestati di partecipazione a corsi teorici e pratici (doc. 26-32) alla quale sono stati attribuite dal Presidente dell' conTTe gravissime “di ostacolo” all'attività statutaria del Presidente stesso, in via, addirittura, Parte_2 continuata nel tempo e tali da giustificarne l'espulsione, con ripercussioni altrettanto gravi nell'ambiente professionale dell'Attrice che è stata – e rimarrà – “quella che è stata espulsa dall' . Parte_2
Ritiene il Tribunale che tali espressioni poSAno essere ritenute scriminate dall'esercizio del diritto di critica.
Com'è noto, l'accertamento dell'effettiva sussistenza di un contenuto diffamatorio nelle dichiarazioni rese dal convenuto in qualità di Presidente dell'Associazione in seno all'assemblea straordinaria (v. doc. 4 e 5, fasc. attrice) deve prendere avvio dal presupposto della fondamentale rilevanza costituzionale del diritto alla libera manifestazione del pensiero, anche nella particolare declinazione del diritto di critica, il quale, all'interno di un equo bilanciamento con altri diritti inviolabili e potenzialmente confliggenti, come la tutela dell'onore e della reputazione, costituisce causa di giustificazione dell'illecito diffamatorio ex art. 51 c.p..
Nell'ambito di detto bilanciamento, la tutela dell'onore e della reputazione quali beni giuridici posti a fondamento dell'incriminazione di cui all'art. 595 c.p. può ritenersi assicurata in presenza di alcuni presupposti, individuati dall'elaborazione giurisprudenziale in materia e consistenti nella verità dei fatti rappresentati nella comunicazione e nella continenza delle espressioni utilizzate nella steSA.
In particolare, il diritto di critica – a differenza del diritto di cronaca che si concretizza nella narrazione ed esposizione di fatti al fine di informare soggetti terzi, per cui è neceSAria una scrupolosa obiettività – si esplicita proprio nell'espressione di un'opinione o di un giudizio, inevitabilmente fondati su di una soggettiva interpretazione di fatti che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva. La scriminante del diritto di critica presuppone, pertanto, un contenuto di veridicità diverso e meno rigoroso di quello presupposto al diritto di cronaca, e consistente nella
“oggettiva esistenza del fatto assunto alla base delle opinioni e valutazioni espresse” (cfr. Cass. Pen. n. 20474/2002). Il fatto presupposto, da cui trae spunto la valutazione critica, deve corrispondere a verità, sebbene non assoluta, ma ragionevolmente putativa (cfr. Cass. n. 1939/2015).
Con particolare riguardo all'esercizio del diritto di critica, deve evidenziarsi che la Corte di CaSAzione ha perspicuamente affermato che “posto che qualunque critica che concerna persone è idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Infatti, sostenere una tesi diversa significherebbe affermare che nel nostro ordinamento giuridico è previsto e tutelato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero solo ed esclusivamente nel caso che questo consista in approvazioni e non in critiche. Pertanto, il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto intereSAto. Consegue che non è giuridicamente né logicamente corretto sostenere il prevalere del diritto all'onore ed alla reputazione sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero in chiave critica, anche in presenza di capacità lesive estremamente riTTe, tali, quindi, da non giustificare in nessun caso detta prevalenza”.
Invero, nell'opera di valutazione del neceSArio rapporto di proporzione che deve instaurarsi tra il fatto oggetto di critica e il tenore della steSA, può di regola ammettersi l'uso di un linguaggio vivace,
5 ironico, polemico, aspro e pungente, purché non sia sovrabbondante ai fini del concetto da esprimere, così da non calpestare quel minimo di dignità di cui ogni persona ha diritto.
Qualora tali limiti non risultino oltrepaSAti o artatamente elusi, un'affermazione – per quanto lesiva dell'altrui onore – può dirsi lecita per l'intero ordinamento, giacché scriminata dalla causa di giustificazione dell'esercizio del diritto e non può dunque dar seguito a pretese risarcitorie o sanzionatorie di alcun tipo.
Il diritto di critica, quindi, pur essendo anch'esso espressione della libertà di manifestazione del pensiero, consiste nell'espressione di giudizi, opinioni, valutazioni e come tale si fonda su una interpretazione neceSAriamente soggettiva di fatti e comportamenti;
in ciò sta dunque la fondamentale differenza con il diritto di cronaca: si ritiene che il diritto di critica non sia soggetto al limite richiesto per il diritto di cronaca, ed in particolare ad un giudizio di verità.
Rispetto all'esercizio del diritto di cronaca, inoltre, è consentito l'uso di un linguaggio più pungente ed incisivo e il limite della continenza è attenuato per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti narrati e per svolgere le censure che si vogliono esprimere (Cass. n.465/96), anche se lesive della reputazione altrui, purché strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o dal comportamento preso di mira (Cass. n.12420/08; Cass. n.28411/08).
Il legittimo esercizio del diritto di critica è, infatti, pur sempre condizionato dal limite della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione, per cui, benché la critica negativa non poSA ritenersi di per sé offensiva e lesiva dell'operato altrui, questa non può, comunque, mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato (cfr. Cass. n. 839/2015). L'esercizio del diritto di critica, ove rispetti tali limiti, ben consente, allora, l'utilizzo di toni che siano anche aspri e pungenti, così come il ricorso all'ironia o alle figure retoriche.
Declinando i superiori principii alla fattispecie, deve ritenersi che le espressioni “è venuta meno ai doveri della sua figura all'interno dell'Associazione”, “l'inadempimento dei doveri si è verificato in modo reiterato e continuato nel tempo”, “la Vice Presidente non produce nessuna iniziativa in materia di attività scientifica, culturale e didattica” e “ostacola apertamente il Presidente nell'adempimento delle predette funzioni (per le quali dovrebbe invece comportarsi da ausiliaria). È prova di ciò la “serie a raffica” di pec pervenute a seguito della convocazione straordinaria del Direttivo del 21.12.2021”, riferite all'esercizio del ruolo dell'attrice quale Vice Presidente dell'Associazione, devono ritenersi espressioni esercizio del legittimo diritto di critica da parte del Presidente della in quanto espressioni connotate da continenza CP_5 CP_1 considerato l'ambito nel quale le stesse sono state rese.
Le espressioni utilizzate nella richiesta di espulsione (v. doc. 4, fasc. att.), poi approvata dall'assemblea (v. doc. 5, fasc. att.), si presentano infatti come la manifestazione di una valutazione soggettiva del Presidente dell'associazione in termini puramente critici, secondo l'opinione personale di CP_5 colui che l'ha resa, rispetto all'operato professionale dell'attrice nell'ambito del ruolo svolto dalla steSA all'interno dell'associazione. Ed infatti il Presidente, nella motivazione posta a sostegno della richiesta di espulsione dell'attrice dall'associazione, ha richiamato l'art. 10 dello Statuto rubricato
“compiti del Presidente” (v. doc. 4, fasc. att.).
Non può, dunque, ritenersi che tali espressioni, seppur con toni aspri e di disapprovazione più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali fra privati cittadini, travalichino palesemente i limiti della convivenza civile con l'uso di argomenti che, lungi dal criticare i programmi e le azioni dell'avversario, mirino soltanto ad insultare o ad evocare una pretesa indegnità personale.
6 Le dichiarazioni contenute nell'istanza di espulsione dell'attrice, oggetto di contestazione, non appaiono dunque assistite da carattere antigiuridico, in quanto scriminate dall'esercizio del diritto di critica cui, come detto, la continenza è presupposto e, pertanto, non si accerta nella fattispecie la sussistenza dell'illecito diffamatorio come prospettato da parte attrice.
4.3. Alla luce delle superiori considerazioni le domande risarcitorie proposte da parte attrice devono, pertanto, essere integralmente rigettate.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche considerato il valore della controversia, le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'attività difensiva effettivamente svolta (con riguardo alla fase decisoria, il deposito della sola comparsa conclusionale contenente argomentazioni del tutto sovrapponibili a quelle svolte nei precedenti scritti difensivi giustifica l'applicazione dei valori minimi) con distrazione delle spese a favore dell'avvocato Pasquale Sergio come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande formulate da nei confronti di;
PA CP_1
- condanna parte attrice a rifondere le spese di lite sostenute dalla convenuta che si liquidano in Euro 4.227,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Pasquale Sergio come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Milano, 8 maggio 2025
Il Giudice
TT. Annamaria Salerno
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice TT. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9890/2023 promoSA da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore PA C.F._1
e dom dio legale in Milano, Via Bergamo n. 12/a, come da procura in atti
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale CP_1 C.F._2
Sergio e Gianfranco Giunta, elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Milano, Viale Beatrice d'Este n. 10, come da procura in atti
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 16.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio PA
, al fine di chiedere l'accertamento d i quest'ultimo per la CP_1 conTTa lesiva tenuta, consistente nella esternazione di affermazioni diffamatorie nei confronti dell'attrice e, conseguentemente, condannarlo al pagamento della somma complessiva di Euro 26.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale nonché alla consegna di copia del bilancio di esercizio 2021, copia degli estratti conto anno 2021 e copia della contabilità anno 2021.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
1 - che, in data 24 febbraio 2019, e , insieme ad altri tre soci Pt_1 PA CP_1 fondatori ( e ) costituivano l'associazione Controparte_2 Controparte_3 CP_4
“ ui ano l'assemblea dei soci e il Controparte_5
Consiglio Direttivo, con Presidente e Vicepresidente;
CP_1 PA
- che, in data 31 dicembre 2021, tramite PEC, riceveva la notifica della PA decisione del Consiglio Direttivo del 21 dicembre 2021 di espulsione “con effetto immediato dall'Associazione e conseguente decadimento dal Consiglio Direttivo”;
- che la decisione era stata presa, su istanza del convenuto , sulla scorta delle CP_1 seguenti motivazioni: “la Vice Presidente è venuta me ua figura all'interno Pt_1 dell'Associazione. - L'inadempimento dei doveri si è verificato in modo reiterato e continuato nel tempo. È infatti ruolo della Vice Presidente coadiuvare il Presidente nell'organizzazione e nel coordinamento di attività scientifica, culturale e didattica. La Vice Presidente – in modo reiterato e continuato nel tempo, da un lato non produce nessuna iniziativa in materia di attività scientifica, culturale e didattica, dall'altro ostacola apertamente il Presidente nell'adempimento delle predette funzioni (per le quali dovrebbe invece comportarsi da ausiliaria). È prova di tutto ciò "la serie a raffica" di pec pervenute a seguito della convocazione straordinaria del direttivo del 21.12.2021. Si ritiene il reiterato e dimostrabile comportamento di in PA palese contravvenzione con l'art. 10 del nostro statuto – nella parte in cui si tà coadiuvatrice tipica del Vice Presidente”;
- che, tuttavia, la realtà dei fatti era ben diversa in quanto le dichiarazioni alla base della delibera di espulsione risulterebbero false e denigratorie, frutto di una vendetta personale verso l'attrice, che da tempo sollevava legittime richieste di chiarimenti sulla gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione;
- che , sfruttando l'associazione di promozione sociale, aveva intenzione di CP_1 utilizzare l'autorevolezza di per organizzare corsi di formazione tramite la sua CP_5 ditta individuale, "Bioforen ugenio D'Orio", creando un conflitto di interessi, risolto solo in seguito con l'approvazione della delibera del 21 dicembre 2021, la quale prevedeva la ceSAzione dell'attività dei corsi di formazione da parte dell' Parte_2 tuttavia lasciando il patrocinio all' steSA, che continuava a pubblicizzarli, ma il Parte_2 cui incasso veniva trasferito solo alla ditta del Presidente;
- che, nella riunione del 1 dicembre 2021, proponeva la rimozione del CP_1 commercialista dell' per una in ibilità con la natura no profit Parte_2 dell' senza peraltro produrre alcun documento giustificativo;
Parte_2
- che non si mostrava disponibile a fornire gli estratti conto bancari alla RI per CP_1 la redazione del bilancio annuale, nonostante le reiterate richieste provenienti anche da parte attrice;
- che, in data 16 dicembre 2021, inviava un riepilogo dei pagamenti previsti, CP_1 non coincidente con quanto p concordato e che, in seguito, la RI TT.SA , aveva chiesto, tramite “Whatsapp”, l'invio dei dati del conto 2021 per la CP_4 redazion ilancio, ricevendo da parte del Presidente affermazioni offensive ed un invito a controllare l'e-mail, ove veniva indicata la convocazione di una riunione straordinaria del Consiglio Direttivo per il 20 o 21 dicembre 2021, nonostante fosse stato precedentemente concordato di rinviare la riunione a gennaio a causa della gravidanza di PA
2 - che l'ordine del giorno della riunione comprendeva la proposta di rimozione dell'attività formativa dell'Associazione, l'approvazione dei pagamenti della seconda rata del corso di formazione, nonché la voce “Varie ed Eventuali” tramite la quale veniva proposta l'espulsione dell'attrice con effetto immediato;
- che, alla luce della predetta iniziativa, la RI reiterava la richiesta di accesso ai dati del conto corrente per l'anno 2021 ed esprimeva la propria contrarietà alla convocazione urgente della riunione;
- che la delibera di espulsione di risultava infondata in quanto basata sulla PA mera richiesta di produzione de relativa al secondo punto dell'ordine del giorno e alla necessità di rinviare la riunione “urgente” a gennaio, in quanto parte attrice si trovava in prossimità del parto;
- che, in tale “notifica di espulsione” notificata all'attrice il 31 dicembre 2021 e letta alla riunione del 21 dicembre 2021, tenutasi su “Zoom”, venivano pronunciate affermazioni lesive e denigratorie nei confronti dell'attrice, attribuendole conTTe gravissime con ripercussioni nell'ambiente professionale e, in particolare, le seguenti espressioni: “La Vice Presidente è Pt_1 venuta meno ai doveri della sua figura all'interno dell'Associazione. - L'inadempimento dei doveri si è verificato in modo reiterato e continuato nel tempo. - E' infatti ruolo della Vice Presidente coadiuvare il Presidente nell'organizzazione e nel coordinamento di attività scientifica, culturale e didattica. - La Vice Presidente – in modo reiterato e continuato nel tempo – da un lato, non produce nessuna iniziativa in materia di attività scientifica, culturale e didattica, dall'altro ostacola apertamente il Presidente nell'adempimento delle predette funzioni (per le quali dovrebbe invece comportarsi da ausiliaria). E' prova di ciò la “serie a raffica” di pec pervenute a seguito della convocazione straordinaria del Direttivo del 21.12.2021. Si ritiene il reiterato e dimostrabile comportamento di in palese contravvenzione con l'art. 10 del nostro statuto PA
– nella parte in cui si relazione dell'attività codiuvatrice tipica del Vice Presidente”;
- che, con PEC del 24 settembre 2022, l'attrice avanzava richiesta di risarcimento del danno nei confronti del convenuto per la conTTa tenuta, tuttavia senza ottenere alcun riscontro.
Si costituiva in giudizio , con comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_1
08.09.2021, chiedendo, in via preliminare, di accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che, nel caso di specie, la conTTa di diffamazione si realizzava innanzi il Consiglio Direttivo la cui sede è Torre Annunziata, e conseguentemente, nel merito, di respingere tutte le domande di parte attrice nei confronti del convenuto, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate.
La prima udienza veniva fiSAta in data 12.09.2023 ove venivano concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c..
In data 21.11.2023 parte convenuta dichiarava la revoca dell'incarico professionale conferito a suo tempo all'avv. Nunzia Caccavale e la conseguente assunzione della difesa tecnica da parte del procuratore avv. Pasquale Sergio.
All'udienza successiva, respinte le istanze delle parti sui mezzi di prova e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fiSAta udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 16.01.2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte contenenti le rispettive precisazioni delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c..
Con Ordinanza del 17.01.2025, verificato il deposito delle rispettive note scritte, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
3 2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'Ordinanza del 25.01.2025, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Ciò posto, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte convenuta in sede di costituzione in giudizio.
L'eccezione non è fondata.
In punto di diritto deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, nella materia del risarcimento di danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione, il
“forum commissi delicti”, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a decidere la causa a norma dell'art. 20 cod. proc. civ., va individuato con riguardo al luogo di verificazione dell'evento dannoso in conseguenza dell'evento diffamatorio, e quindi coincide con il luogo in cui il soggetto offeso ha il proprio domicilio, atteso che, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi, esso rappresenta il luogo in cui si realizzano le ricadute negative dell'offesa alla reputazione (cfr., ex multis, Cass. civ. 22525/2006).
Parimenti deve ritenersi che il luogo di verificazione dell'evento dannoso conseguente all'illecito diffamatorio è pur sempre il domicilio del soggetto offeso anche nell'ipotesi, come quella di specie, in cui le espressioni diffamatorie sono state rese in occasione di una assemblea straordinaria del direttivo di una associazione.
Ebbene, nella specie, il domicilio dell'attrice, come pacifico in giudizio, si trova a Milano e, dunque, correttamente parte attrice ha radicato il presente giudizio dinanzi all'intestato Tribunale.
4. Con riguardo al merito della lite, deve ritenersi che la domanda risarcitoria formulata da parte attrice non merita accoglimento per i motivi di seguito espressi.
4.1. In punto di diritto, deve preliminarmente rilevarsi che l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa (cfr. ex multis Cass. civ., 02.12.2014, n. 25423, che richiama la pronuncia a Sezioni Unite n. 26972 del 11.11.2008; nello stesso senso, Cass. civ., 14.10.2008, n. 25157).
Ne consegue che le dichiarazioni offensive dell'altrui onore e reputazione, seppure non suscettibili di integrare alcuna fattispecie incriminatrice, devono ritenersi fonte di danno risarcibile secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., qualora aventi rilevanza sotto il profilo dell'illecito civilistico. In tal senso il danno non patrimoniale conseguente alla lesione ingiusta di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p..
Al contempo, la lesione di diritti della personalità altrui, protetti dall'ordinamento giuridico, non può essere sanzionata qualora sia avvenuta nel valido esercizio di altri diritti di riconosciuto rango costituzionale, quali il diritto di manifestazione del pensiero, il diritto di critica, il diritto di difesa, ovvero nell'ambito di un corretto e congruo bilanciamento tra valori diversi e potenzialmente confliggenti.
4.2. Declinando tali principi alla fattispecie, deve rilevarsi che parte attrice si duole delle espressioni contenute nell'atto di richiesta di espulsione letto all'assemblea straordinaria del direttivo
4 dell'associazione (v. docc. 3-5, fasc. att.), in quanto, deduce la in citazione, “si tratta di Pt_1 affermazioni altamente lesive e denigratorie, in quanto rivolte ad una professionista, laureata in biologia ed iscritta al relativo albo (doc. 24), specializzata con master di II livello in “Genetica Forense” (doc. 25) e titolare di numerosi altri attestati di partecipazione a corsi teorici e pratici (doc. 26-32) alla quale sono stati attribuite dal Presidente dell' conTTe gravissime “di ostacolo” all'attività statutaria del Presidente stesso, in via, addirittura, Parte_2 continuata nel tempo e tali da giustificarne l'espulsione, con ripercussioni altrettanto gravi nell'ambiente professionale dell'Attrice che è stata – e rimarrà – “quella che è stata espulsa dall' . Parte_2
Ritiene il Tribunale che tali espressioni poSAno essere ritenute scriminate dall'esercizio del diritto di critica.
Com'è noto, l'accertamento dell'effettiva sussistenza di un contenuto diffamatorio nelle dichiarazioni rese dal convenuto in qualità di Presidente dell'Associazione in seno all'assemblea straordinaria (v. doc. 4 e 5, fasc. attrice) deve prendere avvio dal presupposto della fondamentale rilevanza costituzionale del diritto alla libera manifestazione del pensiero, anche nella particolare declinazione del diritto di critica, il quale, all'interno di un equo bilanciamento con altri diritti inviolabili e potenzialmente confliggenti, come la tutela dell'onore e della reputazione, costituisce causa di giustificazione dell'illecito diffamatorio ex art. 51 c.p..
Nell'ambito di detto bilanciamento, la tutela dell'onore e della reputazione quali beni giuridici posti a fondamento dell'incriminazione di cui all'art. 595 c.p. può ritenersi assicurata in presenza di alcuni presupposti, individuati dall'elaborazione giurisprudenziale in materia e consistenti nella verità dei fatti rappresentati nella comunicazione e nella continenza delle espressioni utilizzate nella steSA.
In particolare, il diritto di critica – a differenza del diritto di cronaca che si concretizza nella narrazione ed esposizione di fatti al fine di informare soggetti terzi, per cui è neceSAria una scrupolosa obiettività – si esplicita proprio nell'espressione di un'opinione o di un giudizio, inevitabilmente fondati su di una soggettiva interpretazione di fatti che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva. La scriminante del diritto di critica presuppone, pertanto, un contenuto di veridicità diverso e meno rigoroso di quello presupposto al diritto di cronaca, e consistente nella
“oggettiva esistenza del fatto assunto alla base delle opinioni e valutazioni espresse” (cfr. Cass. Pen. n. 20474/2002). Il fatto presupposto, da cui trae spunto la valutazione critica, deve corrispondere a verità, sebbene non assoluta, ma ragionevolmente putativa (cfr. Cass. n. 1939/2015).
Con particolare riguardo all'esercizio del diritto di critica, deve evidenziarsi che la Corte di CaSAzione ha perspicuamente affermato che “posto che qualunque critica che concerna persone è idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Infatti, sostenere una tesi diversa significherebbe affermare che nel nostro ordinamento giuridico è previsto e tutelato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero solo ed esclusivamente nel caso che questo consista in approvazioni e non in critiche. Pertanto, il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto intereSAto. Consegue che non è giuridicamente né logicamente corretto sostenere il prevalere del diritto all'onore ed alla reputazione sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero in chiave critica, anche in presenza di capacità lesive estremamente riTTe, tali, quindi, da non giustificare in nessun caso detta prevalenza”.
Invero, nell'opera di valutazione del neceSArio rapporto di proporzione che deve instaurarsi tra il fatto oggetto di critica e il tenore della steSA, può di regola ammettersi l'uso di un linguaggio vivace,
5 ironico, polemico, aspro e pungente, purché non sia sovrabbondante ai fini del concetto da esprimere, così da non calpestare quel minimo di dignità di cui ogni persona ha diritto.
Qualora tali limiti non risultino oltrepaSAti o artatamente elusi, un'affermazione – per quanto lesiva dell'altrui onore – può dirsi lecita per l'intero ordinamento, giacché scriminata dalla causa di giustificazione dell'esercizio del diritto e non può dunque dar seguito a pretese risarcitorie o sanzionatorie di alcun tipo.
Il diritto di critica, quindi, pur essendo anch'esso espressione della libertà di manifestazione del pensiero, consiste nell'espressione di giudizi, opinioni, valutazioni e come tale si fonda su una interpretazione neceSAriamente soggettiva di fatti e comportamenti;
in ciò sta dunque la fondamentale differenza con il diritto di cronaca: si ritiene che il diritto di critica non sia soggetto al limite richiesto per il diritto di cronaca, ed in particolare ad un giudizio di verità.
Rispetto all'esercizio del diritto di cronaca, inoltre, è consentito l'uso di un linguaggio più pungente ed incisivo e il limite della continenza è attenuato per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti narrati e per svolgere le censure che si vogliono esprimere (Cass. n.465/96), anche se lesive della reputazione altrui, purché strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o dal comportamento preso di mira (Cass. n.12420/08; Cass. n.28411/08).
Il legittimo esercizio del diritto di critica è, infatti, pur sempre condizionato dal limite della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione, per cui, benché la critica negativa non poSA ritenersi di per sé offensiva e lesiva dell'operato altrui, questa non può, comunque, mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato (cfr. Cass. n. 839/2015). L'esercizio del diritto di critica, ove rispetti tali limiti, ben consente, allora, l'utilizzo di toni che siano anche aspri e pungenti, così come il ricorso all'ironia o alle figure retoriche.
Declinando i superiori principii alla fattispecie, deve ritenersi che le espressioni “è venuta meno ai doveri della sua figura all'interno dell'Associazione”, “l'inadempimento dei doveri si è verificato in modo reiterato e continuato nel tempo”, “la Vice Presidente non produce nessuna iniziativa in materia di attività scientifica, culturale e didattica” e “ostacola apertamente il Presidente nell'adempimento delle predette funzioni (per le quali dovrebbe invece comportarsi da ausiliaria). È prova di ciò la “serie a raffica” di pec pervenute a seguito della convocazione straordinaria del Direttivo del 21.12.2021”, riferite all'esercizio del ruolo dell'attrice quale Vice Presidente dell'Associazione, devono ritenersi espressioni esercizio del legittimo diritto di critica da parte del Presidente della in quanto espressioni connotate da continenza CP_5 CP_1 considerato l'ambito nel quale le stesse sono state rese.
Le espressioni utilizzate nella richiesta di espulsione (v. doc. 4, fasc. att.), poi approvata dall'assemblea (v. doc. 5, fasc. att.), si presentano infatti come la manifestazione di una valutazione soggettiva del Presidente dell'associazione in termini puramente critici, secondo l'opinione personale di CP_5 colui che l'ha resa, rispetto all'operato professionale dell'attrice nell'ambito del ruolo svolto dalla steSA all'interno dell'associazione. Ed infatti il Presidente, nella motivazione posta a sostegno della richiesta di espulsione dell'attrice dall'associazione, ha richiamato l'art. 10 dello Statuto rubricato
“compiti del Presidente” (v. doc. 4, fasc. att.).
Non può, dunque, ritenersi che tali espressioni, seppur con toni aspri e di disapprovazione più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali fra privati cittadini, travalichino palesemente i limiti della convivenza civile con l'uso di argomenti che, lungi dal criticare i programmi e le azioni dell'avversario, mirino soltanto ad insultare o ad evocare una pretesa indegnità personale.
6 Le dichiarazioni contenute nell'istanza di espulsione dell'attrice, oggetto di contestazione, non appaiono dunque assistite da carattere antigiuridico, in quanto scriminate dall'esercizio del diritto di critica cui, come detto, la continenza è presupposto e, pertanto, non si accerta nella fattispecie la sussistenza dell'illecito diffamatorio come prospettato da parte attrice.
4.3. Alla luce delle superiori considerazioni le domande risarcitorie proposte da parte attrice devono, pertanto, essere integralmente rigettate.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche considerato il valore della controversia, le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'attività difensiva effettivamente svolta (con riguardo alla fase decisoria, il deposito della sola comparsa conclusionale contenente argomentazioni del tutto sovrapponibili a quelle svolte nei precedenti scritti difensivi giustifica l'applicazione dei valori minimi) con distrazione delle spese a favore dell'avvocato Pasquale Sergio come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande formulate da nei confronti di;
PA CP_1
- condanna parte attrice a rifondere le spese di lite sostenute dalla convenuta che si liquidano in Euro 4.227,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Pasquale Sergio come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Milano, 8 maggio 2025
Il Giudice
TT. Annamaria Salerno
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