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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 9270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9270 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n° R.G 12332/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note e “trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 13.11.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12332/2024 vertente
TRA
nato il [...] a [...], C.F.: , ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso, come da mandato in calce al ricorso dagli avv.ti Ettore Leperino e Alfonso Leperino unitamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Giuseppe Ricciardi n. 28 (comunicazione anche al fax n. 081.265834 o alle P.E.C.: Email_1
) Email_2
- ricorrente -
E
C.F. - P.I. Controparte_1 Pt_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato P.IVA_2 ai fini della presente procedura in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Alessandra
AR NG ( ), che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2 generale alle liti per atto notar del 22.03.2024 REP 37875 (comunicazioni Persona_1 alla pec: t;
); Email_3
- Convenuta --
OGGETTO : quantificazione somme dovute a seguito di sentenza passata in giudicato
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
La parte ricorrente indicata in epigrafe con ricorso del 25 maggio 2024 conveniva in giudizio l' evidenziando quanto segue: CP_2
- che, già dipendente della , con precedente ricorso al Tribunale di Parte_3
Napoli - Sez. Lavoro, aveva chiesto al giudice del lavoro di questo ufficio, di accertare il proprio diritto al ricalcolo del TFS considerando anche il periodo di lavoro dall'1 agosto 1978 al 11 giugno 1985, quindi per il periodo complessivo dall'1 agosto 1978 al 30 settembre 2021, avendo ricevuto un TFS calcolato per un minor periodo vale a dire dal 12 giugno 1985 al 30 settembre 2021, con riserva di quantificare la differenza dovuta con separato giudizio;
- che il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 249/2024 aveva accolto la domanda ed aveva così disposto: “dichiara il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFS con l'inclusione del servizio prestato dal 1-8- 1978 al 12- 6-1985 e condanna l' al pagamento delle conseguenti differenze economiche, oltre CP_2 agli accessori di legge, da quantificare in separata sede”;
- che, come da prospetto di calcolo effettuato dall' , all'atto della cessazione del CP_2 rapporto di lavoro gli è stato riconosciuto un TFS lordo pari ad € 61.508,91, per il periodo dal 12.06.1985 al 30.09.2021 (36 anni) e così calcolato: stipendio utile complessivo: € 32.035,89 : 15 X 80% X 36 anni di servizio = € 61.508,91, applicando i criteri di cui all'art. 4 della Legge n. 153/68);
- che, invece, in esecuzione della sentenza dianzi richiamata, il ricorrente aveva diritto a percepire un TFS calcolato per 43 anni di servizio (dall'1.08.1978 al 30.09.2021);
- che l' , in esecuzione della predetta pronuncia giudiziaria, con provvedimento del 10 CP_2 febbraio 2024 ha rideterminato il TFS dovuto al ricorrente per 43 anni (anziché 36) ed ha effettivamente calcolato un importo totale dovuto pari ad € 73.468,97, e, quindi, una differenza ancora dovuta pari ad € 11.960,06 (tra quanto dovuto € 73.468,97 e quanto già percepito € 61.508,91);
- che, tuttavia, l' ha trattenuto da detto importo lordo quello di € 4.397,79 a titolo di CP_2 recuperi di contributi previdenziali;
- che la trattenuta di € 4.397,79 operata sull'importo lordo dovuto al ricorrente è illegittima in quanto l' ha trattenuto tale importo a titolo di contributi previdenziali CP_1 che l'allora datore di lavoro avrebbe dovuto applicare in busta paga per il periodo di lavoro dal 1978 al 1985, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 152/1968, e che non fu fatto.
Nel giudizio si costituiva tempestivamente l' (in data 9.12.2024 per la prima udienza CP_2 fissata per il 19.12.2024) chiedendo il rigetto della domanda.
La causa, dopo la prima udienza, è stata rinviata per la decisione.
Si perveniva, quindi, alla data del 13.11.2025 allorquando, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda è fondata e va pertanto accolta.
Il giudicato formatosi è relativo all'accertamento del diritto al ricalcolo ed alla condanna su quanto dovuto per differenze sulla prestazione previdenziale. Non vi è contestazione in ordine all'importo lordo dovuto e sui conteggi che ne hanno determinato il quantum.
L' convenuto ha sostenuto nella memoria difensiva che la parte di cui si richiede il CP_1 pagamento non sia dovuto in quanto attinente a contributi posti carico del lavoratore.
Sul punto in merito alla infondatezza giuridica della prospettazione dei fatti operata dall' devono essere richiamati numerosi precedenti emessi in questo stesso Tribunale CP_2 in fattispecie del tutto identiche;
ci si riferisce alle sentenze n. 4219/22 del Giudice
n. 3273/2021 del Giudice Urzini;
n. 2762/2021 del Giudice n. 2787/22 del Per_2 Per_3
Giudice Ruggiero;
ed ancora ad altre più recentemente emesse dai Giudici Per_4
; e (allegate alla memoria Per_5 Per_6 Per_7 CP_3 CP_4 Per_8 difensiva depositata dalla parte attrice in data 5.5.2025). In particolare nella sentenza n. 4922/2022 pubbl. il 12/10/2022 RG n. 7481/2022 emessa dal giudice si legge in modo del tutto condivisibile: “Invero nella CP_3 fattispecie in esame trova applicazione l'art. 23 L. n. 218/1952 affermato dalla Suprema Corte nelle ipotesi in cui i contributi non sono stati versati dal datore di lavoro nel termine di legge, va applicato il principio di cui all'art. 23 della legge n. 218/1952 in base al quale il datore di lavoro inadempiente è tenuto a versare non solo la quota a proprio carico ma anche quella a carico del lavoratore (Cass. N. 22379/2015; Cass. n.
18027/2014).
Difatti, la trattenuta da parte del datore di lavoro della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19 L. n. 218 del 1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, mentre, ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non ha provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore). Del resto, la stessa circolare n. 6 del 16/01/2014 prodotta dall' prevede CP_2 un'apposita procedura per il recupero della contribuzione a carico dell'ente di appartenenza con applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla legge 388/2000, art. 116 (cfr. articolo 9). In applicazione dell'art 22 della L. n° 724/94 devono riconoscersi i soli interessi legali dalla cessazione del rapporto al saldo”. Nella più recente sentenza n. 286/2024 emessa dal giudice A. Urzini in data 16.1.2024 nel procedimento avente RG n. 9559/2023 del pari si legge: “nella specie, l' ha posto a CP_2 carico della ricorrente i contributi previdenziali che l'allora datore di lavoro avrebbe dovuto applicare in busta paga per il periodo di lavoro dal 1978 al 1985, ai sensi della legge n. 218/1952 e che non fu fatto. La condotta dell' non è condivisibile, in quanto la fattispecie in esame è CP_1 riconducibile al disposto di cui all'art. 23 L. n. 218/1952 e non alla diversa disposizione richiamata dall' e concernente la retribuzione contributiva. In effetti, anche di CP_1 recente la Suprema Corte si è pronunciata ribadendo che nelle ipotesi in cui i contributi non sono stati versati dal datore di lavoro nel termine di legge, va applicato il principio di cui all'art. 23 della legge n. 218/1952 in base al quale il datore di lavoro inadempiente è tenuto a versare non solo la quota a proprio carico ma anche quella a carico del lavoratore (Cass. N. 22379/2015; Cass. n. 18027/2014)”. Pertanto – ha concluso nella citata sentenza il Giudice Urzini, “l' va condannato a CP_2 corrispondere in favore della ricorrente l'importo residuo di € 4.368,42, illegittimamente trattenuto, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo”.
Dovendosi del tutto condividere le argomentazioni svolte in punto di diritto nei precedenti giurisprudenziali emessi in questa stessa sezione lavoro e sopra richiamati il ricorso deve essere integralmente accolto
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- Accerta e dichiara che, per le motivazioni sopra svolte, la trattenuta di € 4.397,79 operata dalla parte convenuta sulla differenza di TFS spettante al ricorrente è illegittima e per l'effetto condanna l' , a corrispondere a l'anzidetto importo di € CP_2 Parte_1
4.397,79, oltre interessi legali dalla cessazione del rapporto del rapporto al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € CP_2
1.200,40 oltre CU, IVA e CPA e spese forfettarie come per legge con attribuzione. Napoli 15.12.2025
Il giudice dr. Federico Bile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note e “trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 13.11.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12332/2024 vertente
TRA
nato il [...] a [...], C.F.: , ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso, come da mandato in calce al ricorso dagli avv.ti Ettore Leperino e Alfonso Leperino unitamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Giuseppe Ricciardi n. 28 (comunicazione anche al fax n. 081.265834 o alle P.E.C.: Email_1
) Email_2
- ricorrente -
E
C.F. - P.I. Controparte_1 Pt_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato P.IVA_2 ai fini della presente procedura in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Alessandra
AR NG ( ), che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2 generale alle liti per atto notar del 22.03.2024 REP 37875 (comunicazioni Persona_1 alla pec: t;
); Email_3
- Convenuta --
OGGETTO : quantificazione somme dovute a seguito di sentenza passata in giudicato
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
La parte ricorrente indicata in epigrafe con ricorso del 25 maggio 2024 conveniva in giudizio l' evidenziando quanto segue: CP_2
- che, già dipendente della , con precedente ricorso al Tribunale di Parte_3
Napoli - Sez. Lavoro, aveva chiesto al giudice del lavoro di questo ufficio, di accertare il proprio diritto al ricalcolo del TFS considerando anche il periodo di lavoro dall'1 agosto 1978 al 11 giugno 1985, quindi per il periodo complessivo dall'1 agosto 1978 al 30 settembre 2021, avendo ricevuto un TFS calcolato per un minor periodo vale a dire dal 12 giugno 1985 al 30 settembre 2021, con riserva di quantificare la differenza dovuta con separato giudizio;
- che il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 249/2024 aveva accolto la domanda ed aveva così disposto: “dichiara il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFS con l'inclusione del servizio prestato dal 1-8- 1978 al 12- 6-1985 e condanna l' al pagamento delle conseguenti differenze economiche, oltre CP_2 agli accessori di legge, da quantificare in separata sede”;
- che, come da prospetto di calcolo effettuato dall' , all'atto della cessazione del CP_2 rapporto di lavoro gli è stato riconosciuto un TFS lordo pari ad € 61.508,91, per il periodo dal 12.06.1985 al 30.09.2021 (36 anni) e così calcolato: stipendio utile complessivo: € 32.035,89 : 15 X 80% X 36 anni di servizio = € 61.508,91, applicando i criteri di cui all'art. 4 della Legge n. 153/68);
- che, invece, in esecuzione della sentenza dianzi richiamata, il ricorrente aveva diritto a percepire un TFS calcolato per 43 anni di servizio (dall'1.08.1978 al 30.09.2021);
- che l' , in esecuzione della predetta pronuncia giudiziaria, con provvedimento del 10 CP_2 febbraio 2024 ha rideterminato il TFS dovuto al ricorrente per 43 anni (anziché 36) ed ha effettivamente calcolato un importo totale dovuto pari ad € 73.468,97, e, quindi, una differenza ancora dovuta pari ad € 11.960,06 (tra quanto dovuto € 73.468,97 e quanto già percepito € 61.508,91);
- che, tuttavia, l' ha trattenuto da detto importo lordo quello di € 4.397,79 a titolo di CP_2 recuperi di contributi previdenziali;
- che la trattenuta di € 4.397,79 operata sull'importo lordo dovuto al ricorrente è illegittima in quanto l' ha trattenuto tale importo a titolo di contributi previdenziali CP_1 che l'allora datore di lavoro avrebbe dovuto applicare in busta paga per il periodo di lavoro dal 1978 al 1985, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 152/1968, e che non fu fatto.
Nel giudizio si costituiva tempestivamente l' (in data 9.12.2024 per la prima udienza CP_2 fissata per il 19.12.2024) chiedendo il rigetto della domanda.
La causa, dopo la prima udienza, è stata rinviata per la decisione.
Si perveniva, quindi, alla data del 13.11.2025 allorquando, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda è fondata e va pertanto accolta.
Il giudicato formatosi è relativo all'accertamento del diritto al ricalcolo ed alla condanna su quanto dovuto per differenze sulla prestazione previdenziale. Non vi è contestazione in ordine all'importo lordo dovuto e sui conteggi che ne hanno determinato il quantum.
L' convenuto ha sostenuto nella memoria difensiva che la parte di cui si richiede il CP_1 pagamento non sia dovuto in quanto attinente a contributi posti carico del lavoratore.
Sul punto in merito alla infondatezza giuridica della prospettazione dei fatti operata dall' devono essere richiamati numerosi precedenti emessi in questo stesso Tribunale CP_2 in fattispecie del tutto identiche;
ci si riferisce alle sentenze n. 4219/22 del Giudice
n. 3273/2021 del Giudice Urzini;
n. 2762/2021 del Giudice n. 2787/22 del Per_2 Per_3
Giudice Ruggiero;
ed ancora ad altre più recentemente emesse dai Giudici Per_4
; e (allegate alla memoria Per_5 Per_6 Per_7 CP_3 CP_4 Per_8 difensiva depositata dalla parte attrice in data 5.5.2025). In particolare nella sentenza n. 4922/2022 pubbl. il 12/10/2022 RG n. 7481/2022 emessa dal giudice si legge in modo del tutto condivisibile: “Invero nella CP_3 fattispecie in esame trova applicazione l'art. 23 L. n. 218/1952 affermato dalla Suprema Corte nelle ipotesi in cui i contributi non sono stati versati dal datore di lavoro nel termine di legge, va applicato il principio di cui all'art. 23 della legge n. 218/1952 in base al quale il datore di lavoro inadempiente è tenuto a versare non solo la quota a proprio carico ma anche quella a carico del lavoratore (Cass. N. 22379/2015; Cass. n.
18027/2014).
Difatti, la trattenuta da parte del datore di lavoro della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19 L. n. 218 del 1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, mentre, ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non ha provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore). Del resto, la stessa circolare n. 6 del 16/01/2014 prodotta dall' prevede CP_2 un'apposita procedura per il recupero della contribuzione a carico dell'ente di appartenenza con applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla legge 388/2000, art. 116 (cfr. articolo 9). In applicazione dell'art 22 della L. n° 724/94 devono riconoscersi i soli interessi legali dalla cessazione del rapporto al saldo”. Nella più recente sentenza n. 286/2024 emessa dal giudice A. Urzini in data 16.1.2024 nel procedimento avente RG n. 9559/2023 del pari si legge: “nella specie, l' ha posto a CP_2 carico della ricorrente i contributi previdenziali che l'allora datore di lavoro avrebbe dovuto applicare in busta paga per il periodo di lavoro dal 1978 al 1985, ai sensi della legge n. 218/1952 e che non fu fatto. La condotta dell' non è condivisibile, in quanto la fattispecie in esame è CP_1 riconducibile al disposto di cui all'art. 23 L. n. 218/1952 e non alla diversa disposizione richiamata dall' e concernente la retribuzione contributiva. In effetti, anche di CP_1 recente la Suprema Corte si è pronunciata ribadendo che nelle ipotesi in cui i contributi non sono stati versati dal datore di lavoro nel termine di legge, va applicato il principio di cui all'art. 23 della legge n. 218/1952 in base al quale il datore di lavoro inadempiente è tenuto a versare non solo la quota a proprio carico ma anche quella a carico del lavoratore (Cass. N. 22379/2015; Cass. n. 18027/2014)”. Pertanto – ha concluso nella citata sentenza il Giudice Urzini, “l' va condannato a CP_2 corrispondere in favore della ricorrente l'importo residuo di € 4.368,42, illegittimamente trattenuto, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo”.
Dovendosi del tutto condividere le argomentazioni svolte in punto di diritto nei precedenti giurisprudenziali emessi in questa stessa sezione lavoro e sopra richiamati il ricorso deve essere integralmente accolto
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- Accerta e dichiara che, per le motivazioni sopra svolte, la trattenuta di € 4.397,79 operata dalla parte convenuta sulla differenza di TFS spettante al ricorrente è illegittima e per l'effetto condanna l' , a corrispondere a l'anzidetto importo di € CP_2 Parte_1
4.397,79, oltre interessi legali dalla cessazione del rapporto del rapporto al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € CP_2
1.200,40 oltre CU, IVA e CPA e spese forfettarie come per legge con attribuzione. Napoli 15.12.2025
Il giudice dr. Federico Bile