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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 534/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4808/2022 depositato il 14/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2840/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 10/08/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7052Z00975/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7052Z00975/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7052Z00975/2019 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la Sentenza emessa dalla CTP diSiracusa (n. 2840/2022) che ha rigettato il ricorso di Ricorrente_1 contro l'avviso di accertamento IRPEF 2014, fondato sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili da società a base ristretta (Società_1 S.r.l.). Ha richiamato Cass. 16365/2020, affermando che la definitività dell'accertamento societario si riflette sui soci e che era onere del contribuente dimostrare di non aver percepito nulla in sede di liquidazione. Condanna alle spese: € 800.
L'appellante contesta la sentenza per:
Motivazione apparente: la CTP ha richiamato principi relativi a società estinte, non pertinenti al caso (società attiva nel 2014).
Merito: prova di non aver percepito utili in nero (estratti conto, assenza di spese anomale, richiesta di ordine ex art. 213 c.p.c.).
Sottolinea che la presunzione è iuris tantum e che il contribuente deve poter opporre presunzioni contrarie.
Chiede annullamento dell'avviso e condanna alle spese.
Controdeduzioni Agenzia Entrate
L'Ufficio ribadisce la legittimità dell'accertamento:
Presunzione consolidata per società a base ristretta (Cass. 21415/2007; 9849/2011; 13223/2009;
28542/2017).
Onere della prova a carico del contribuente (art. 2697 c.c.). Non basta assenza di movimenti bancari o spese anomale.
Richiama art. 47 TUIR, artt. 38 e 41-bis DPR 600/73. Chiede rigetto dell'appello e condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Sulla motivazione della sentenza di primo grado Non sussiste nullità per motivazione apparente. La CTP ha richiamato principi di diritto pertinenti alla responsabilità dei soci di società a base ristretta, conformi alla giurisprudenza di legittimità (Cass.
21415/2007; Cass. 9849/2011; Cass. 28542/2017), secondo cui la ristrettezza della compagine sociale costituisce fatto noto idoneo a fondare la presunzione di distribuzione di utili extracontabili.
Sul merito È pacifico che:
1 - L'accertamento societario è divenuto definitivo.
2- La società Società_1 S.r.l. aveva tre soci, tra cui l'appellante con quota del 33,33%. Secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 13223/2009; Cass. 5607/2011; Cass.
15824/2016), in tali ipotesi è legittima la presunzione semplice di attribuzione pro-quota ai soci degli utili extracontabili, salva la prova contraria.
3- L'onere probatorio grava sul contribuente (art. 2697 c.c.), che deve dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti (Cass. 17984/2012; Cass. 25148/2013).
La legittimità di tale interpretazione presuntiva - imputazione in capo ai soci dei maggiori redditi accertati in capo alla società - è ammessa in presenza di società a base familiare o, comunque, a fronte di un ristretto azionariato in quanto la presunzione di distribuzione di utili ai soci non potrebbe essere validamente sostenuta nelle ipotesi di c.d. azionariato diffuso. La ristretta compagine sociale fonda già da sé la presunzione semplice della distribuzione di utili non contabilizzati, salva la prova contraria a carico dello stesso socio. E ciò in quanto lo scarso numero dei soci
“si converte nel dato qualitativo della maggiore conoscibilità degli affari societari e nell'onere per il socio di conoscere tali affari;
il socio può però fornire la prova dei fatti impeditivi dell'attribuibilità...” (Corte di Cassazione, sentenza 30 dicembre 2010, n. 26428). Quanto al fatto noto, esso non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale
La particolarità delle questioni esaminate e l'esistenza di posizioni giurisprudenziali non del tutto univoche al riguardo depone per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte
rigetta l'appello e compensa le spese
Palermo 13.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4808/2022 depositato il 14/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2840/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 10/08/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7052Z00975/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7052Z00975/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7052Z00975/2019 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la Sentenza emessa dalla CTP diSiracusa (n. 2840/2022) che ha rigettato il ricorso di Ricorrente_1 contro l'avviso di accertamento IRPEF 2014, fondato sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili da società a base ristretta (Società_1 S.r.l.). Ha richiamato Cass. 16365/2020, affermando che la definitività dell'accertamento societario si riflette sui soci e che era onere del contribuente dimostrare di non aver percepito nulla in sede di liquidazione. Condanna alle spese: € 800.
L'appellante contesta la sentenza per:
Motivazione apparente: la CTP ha richiamato principi relativi a società estinte, non pertinenti al caso (società attiva nel 2014).
Merito: prova di non aver percepito utili in nero (estratti conto, assenza di spese anomale, richiesta di ordine ex art. 213 c.p.c.).
Sottolinea che la presunzione è iuris tantum e che il contribuente deve poter opporre presunzioni contrarie.
Chiede annullamento dell'avviso e condanna alle spese.
Controdeduzioni Agenzia Entrate
L'Ufficio ribadisce la legittimità dell'accertamento:
Presunzione consolidata per società a base ristretta (Cass. 21415/2007; 9849/2011; 13223/2009;
28542/2017).
Onere della prova a carico del contribuente (art. 2697 c.c.). Non basta assenza di movimenti bancari o spese anomale.
Richiama art. 47 TUIR, artt. 38 e 41-bis DPR 600/73. Chiede rigetto dell'appello e condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Sulla motivazione della sentenza di primo grado Non sussiste nullità per motivazione apparente. La CTP ha richiamato principi di diritto pertinenti alla responsabilità dei soci di società a base ristretta, conformi alla giurisprudenza di legittimità (Cass.
21415/2007; Cass. 9849/2011; Cass. 28542/2017), secondo cui la ristrettezza della compagine sociale costituisce fatto noto idoneo a fondare la presunzione di distribuzione di utili extracontabili.
Sul merito È pacifico che:
1 - L'accertamento societario è divenuto definitivo.
2- La società Società_1 S.r.l. aveva tre soci, tra cui l'appellante con quota del 33,33%. Secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 13223/2009; Cass. 5607/2011; Cass.
15824/2016), in tali ipotesi è legittima la presunzione semplice di attribuzione pro-quota ai soci degli utili extracontabili, salva la prova contraria.
3- L'onere probatorio grava sul contribuente (art. 2697 c.c.), che deve dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti (Cass. 17984/2012; Cass. 25148/2013).
La legittimità di tale interpretazione presuntiva - imputazione in capo ai soci dei maggiori redditi accertati in capo alla società - è ammessa in presenza di società a base familiare o, comunque, a fronte di un ristretto azionariato in quanto la presunzione di distribuzione di utili ai soci non potrebbe essere validamente sostenuta nelle ipotesi di c.d. azionariato diffuso. La ristretta compagine sociale fonda già da sé la presunzione semplice della distribuzione di utili non contabilizzati, salva la prova contraria a carico dello stesso socio. E ciò in quanto lo scarso numero dei soci
“si converte nel dato qualitativo della maggiore conoscibilità degli affari societari e nell'onere per il socio di conoscere tali affari;
il socio può però fornire la prova dei fatti impeditivi dell'attribuibilità...” (Corte di Cassazione, sentenza 30 dicembre 2010, n. 26428). Quanto al fatto noto, esso non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale
La particolarità delle questioni esaminate e l'esistenza di posizioni giurisprudenziali non del tutto univoche al riguardo depone per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte
rigetta l'appello e compensa le spese
Palermo 13.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE