CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1251/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
TO LU, EL
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3650/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15676/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
22 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002128651052110454 BOLLO AUTO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 121/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 15656/6/2024, dell'11/11/2024, depositata in data 11/11/2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Napoli, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso presentato da Resistente_1 avverso preavviso di fermo amministrativo n. 20230002128651052110454, emesso in data 19/12/2023, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 320,42 per tassa auto 2016, oltre interessi, sanzioni, oneri di riscossione e diritti di notifica, del veicolo targato Targa_1
Eccepiva il ricorrente il decorso della prescrizione per omessa rituale notifica di atti prodromici.
Si costituiva in giudizio con controdeduzioni l'RTI Municipia-Abaco, in qualità di concessionario per la riscossione coattiva delle Entrate locali, eccependo la rituale notifica degli atti prodromici nel 2019 e nel
2022, divenuti definitivi per omessa impugnazione.
La RTI depositava memorie illustrative.
Il primo giudice accoglieva il ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite.
In particolare, evidenziava che nella documentazione versata in atti dal RTI si rinveniva una notifica del
30/10/2019, per rifiuto, che riguardava l'avviso di accertamento, mentre non si rinveniva la notifica, asseritamente eseguita nel 2022, dell'ingiunzione di pagamento, volta che, pur non essendo il credito estinto per prescrizione, tenuto conto della sospensione del termine durante il periodo pandemico, il preavviso impugnato era stato emesso in assenza di previa ingiunzione di pagamento definitiva..
La RTI ha proposto appello, evidenziando la regolare notifica di tutti gli atti prodromici.
Non si costituiva il contribuente.
Nella seduta del 13/1/2026 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che parte appellante, già nel giudizio di primo grado aveva depositato la rituale notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 634354302171, notificata a mani proprie il 16/6/2022, con le memorie illustrative,
Per quanto concerne il termine di deposito, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992, è previsto che le parti possano depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione. Tale termine è perentorio e i documenti depositati tardivamente non possono essere utilizzati.
Con specifico riferimento al secondo grado di giudizio, occorre segnalare che il D.Lgs. 220/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3.1.2024, con il “nuovo” articolo 58, D.Lgs. 546/1992, in vigore dallo scorso 4.1.2024, stabilisce che non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Nel caso di specie il documento prodotto attesta la rituale notifica di un atto interruttivo della prescrizione ed è da ritenersi indispensabile ai fini della decisione, poiché senza di esso il giudice sarebbe indotto a dichiarare prescritta una pretesa tributaria in realtà ancora giuridicamente efficace, con conseguente erroneità della decisione.
L'appello pertanto è fondato e va accolto.
Tenuto conto della produzione tardiva del documento in primo grado, le spese del primo grado possono essere compensate, mentre quelle del secondo grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso del contribuente. compensa fra le parti le spese e competenze del primo grado;
condanna l'appellato al pagamento delle spese e competenze del secondo grado, liquidate complessivamente in Euro 390,00 oltre accessori e CU
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
TO LU, EL
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3650/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15676/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
22 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002128651052110454 BOLLO AUTO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 121/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 15656/6/2024, dell'11/11/2024, depositata in data 11/11/2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Napoli, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso presentato da Resistente_1 avverso preavviso di fermo amministrativo n. 20230002128651052110454, emesso in data 19/12/2023, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 320,42 per tassa auto 2016, oltre interessi, sanzioni, oneri di riscossione e diritti di notifica, del veicolo targato Targa_1
Eccepiva il ricorrente il decorso della prescrizione per omessa rituale notifica di atti prodromici.
Si costituiva in giudizio con controdeduzioni l'RTI Municipia-Abaco, in qualità di concessionario per la riscossione coattiva delle Entrate locali, eccependo la rituale notifica degli atti prodromici nel 2019 e nel
2022, divenuti definitivi per omessa impugnazione.
La RTI depositava memorie illustrative.
Il primo giudice accoglieva il ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite.
In particolare, evidenziava che nella documentazione versata in atti dal RTI si rinveniva una notifica del
30/10/2019, per rifiuto, che riguardava l'avviso di accertamento, mentre non si rinveniva la notifica, asseritamente eseguita nel 2022, dell'ingiunzione di pagamento, volta che, pur non essendo il credito estinto per prescrizione, tenuto conto della sospensione del termine durante il periodo pandemico, il preavviso impugnato era stato emesso in assenza di previa ingiunzione di pagamento definitiva..
La RTI ha proposto appello, evidenziando la regolare notifica di tutti gli atti prodromici.
Non si costituiva il contribuente.
Nella seduta del 13/1/2026 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che parte appellante, già nel giudizio di primo grado aveva depositato la rituale notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 634354302171, notificata a mani proprie il 16/6/2022, con le memorie illustrative,
Per quanto concerne il termine di deposito, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992, è previsto che le parti possano depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione. Tale termine è perentorio e i documenti depositati tardivamente non possono essere utilizzati.
Con specifico riferimento al secondo grado di giudizio, occorre segnalare che il D.Lgs. 220/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3.1.2024, con il “nuovo” articolo 58, D.Lgs. 546/1992, in vigore dallo scorso 4.1.2024, stabilisce che non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Nel caso di specie il documento prodotto attesta la rituale notifica di un atto interruttivo della prescrizione ed è da ritenersi indispensabile ai fini della decisione, poiché senza di esso il giudice sarebbe indotto a dichiarare prescritta una pretesa tributaria in realtà ancora giuridicamente efficace, con conseguente erroneità della decisione.
L'appello pertanto è fondato e va accolto.
Tenuto conto della produzione tardiva del documento in primo grado, le spese del primo grado possono essere compensate, mentre quelle del secondo grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso del contribuente. compensa fra le parti le spese e competenze del primo grado;
condanna l'appellato al pagamento delle spese e competenze del secondo grado, liquidate complessivamente in Euro 390,00 oltre accessori e CU