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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/11/2025, n. 4297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4297 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3477 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, in Corso Camillo Finocchiaro Aprile n° 15, presso lo studio dell'Avv.
CC IA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], elettivamente domi- CP_1 ciliato in Palermo, in Viale Galileo Galilei n. 38, presso lo studio dell'Avv. MANCIA ALDO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note in sostituzione dell'udienza del 18/06/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva apponendo un visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 19/12/2023, della sentenza non definitiva n.
5845/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano
Tribunale di Palermo sez. I civile da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
2. DOMANDA DI ADDEBITO
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata rag- giunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritener- si di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri na- scenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa-zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti vio- lazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 15196/2023, Cass.
32837/2022; Cass. n. 27771/2022).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della sepa- razione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della con-vivenza.
Ciò comporta una accurata valutazione del fatto per potere determinare se ed in quale mi- sura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal riguardo, "i comportamenti reattivi del coniuge che sfociavano in azioni violen- te e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di compa- razione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intolle- rabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione" (Cass. n. 6997/2018). E ciò anche qualora risulti provato un unico episodio violento, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (cfr. Cass. n. 7388/2017). Pa Nel caso di specie, Giudice Alfonsa ha imputato la responsabilità della crisi coniu- gale al marito, il quale, oltre ad averla tradita, avrebbe assunto comportamenti fisicamente e psicologicamente violenti, sia nei propri confronti che verso i figli minori. Secondo la pro- spettazione della ricorrente, il loro matrimonio, durato 18 anni, era stato “costellato da alti
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile e bassi a causa del carattere irascibile del Signo ”, il quale nel corso della vita coniu- CP_1 gale usava “modi duri anche con i figli”, che nel tempo era stati da lui “offesi e picchiati”, aggiungendo che lo stesso l'aveva offesa pesantemente anche in loro presenza.
L'episodio determinante la fine della convivenza, poi, si sarebbe verificato nel mese di marzo 2022, a seguito di una lite tra le parti (svoltasi alla presenza dei figli), durante la quale il “rompeva addirittura il braccio al figlio procurandogli una frattura”. CP_1
Per tale episodio è stato avviato il procedimento penale n. 8200/2022 R.G.N.R. a ca- rico di , imputato: CP_1
“1) per il reato p. e p. dall'art. 572, commi 1 e 2 c.p., perché maltrattav Parte_1
, moglie convivente, e i figli minorenni e con condotte
[...] Persona_1 Persona_2 reiterate con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti e alla presenza dei figli minori Per_2 Per_1
In Palermo, il 08.03.2022
2) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 582 e 585 c.p. (in relazione all'art. 577 comma
1 n. 1 c.p.), perché prendendo il figli dai polsi, alzandolo da terra, strattonandolo Per_2
e spingendolo contro un mobile della cucina, causava allo stesso lesioni personali consistite in "frattura a legno verde del terzo distale di radio destro", giudicate guaribili in giorni 30
(cfr., referto del p.s. del 09.03.2022) e successivi giorni 20 (cfr., referto del p.s. Persona_3
del 28.03.2022). Persona_3
Con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni del figlio minorenne.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo sub 1) di imputazione.
In Palermo, il 08.03.2022”.
All'esito di tale procedimento, nel corso del quale all'imputato (come dallo stesso ammesso) è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli, con applicazione del braccialetto elettronico, è stato condannato alla CP_1 pena di due anni e mesi otto di reclusione, con sentenza n. 1389/2023 del 18/10/2023
(cfr. all. alla memoria integrativa depositata dalla ricorrente il 30/10/2023), confermata dalla Corte d'Appello di Palermo con sentenza n. 6161/2024 emessa il 10/12/2024 (vedi allegato alle note di trattazione scritta del 21/01/2025).
La sentenza della Corte d'Appello, secondo quanto riferito dalla ricorrente, è divenu- ta definitiva, circostanza che non è stata contestata da controparte nel contraddittorio.
In ogni caso, premesso che la prova dell'addebito non deve necessariamente essere fornita mediante prova orale e che a tal fine ben possono essere utilizzate le risultanze do-
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile cumentali, va rilevato che nella fattispecie in esame la documentazione prodotta dalla parte ricorrente deve ritenersi certamente idonea a comprovare l'assunto in punto di addebito della separazione e ciò a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Difatti secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, la sentenza penale non irre- vocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giu- dizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, so- prattutto quando essi non risultino da mere valutazioni del giudice penale (Cass.
24.02.2004 n. 3626).
Nel caso di specie, la sentenza penale di condanna prodotta dalla ricorrente costitui- sce idonea fonte di prova dei fatti ivi accertati, denunciati dalla vittima e adeguatamente corroborati da diverse prove testimoniali.
D'altra parte, deve rilevarsi che, a fronte della documentazione offerta dalla ricor- rente a sostegno della propria domanda di addebito, il resistente si è limitato a contestare so- lo genericamente le allegazioni della controparte, riferendo “ci sono stati degli episodi di contrasti e delle volte quando mi prendevano a parolacce ho reagito. Circa l'episodio della frattura, ho dato uno schiaffo che mi aveva insultato ripetutamente e gli ho bloc- Per_2 cato i polsi per evitare che mi colpisse e, nel tentativo di divincolarsi, si è verificata questa frattura che ritengo, almeno credo, anche se non sono un osteopata, sia dovuta ad una fra- gilità ossea determinata da una dieta con pochi nutrienti alla quale è stato sottoposto mio fi- glio” (vedi verbale di udienza del 20/06/2023).
Ebbene, all'esito dell'istruttoria documentale, si ritengono congruamente provate le condotte contrarie ai doveri coniugali poste in essere dal resistente nei confronti della mo- glie, in aperta violazione dei doveri coniugali, condotte che devono senz'altro ritenersi, per la loro gravità, dotate di efficienza causale tale da determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza e da condurre, conseguentemente, questo Tribunale a ritenere Pa fondata la domanda di declaratoria di addebito della separazione formulata dalla Giudice
a carico del . CP_1
3. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, tenuto conto del fatto che e , nelle more del presente giudizio, hanno raggiunto la maggiore età, Per_1 Per_2 non va emessa alcuna statuizione sul loro affidamento e sul loro regime di incontri col pa-
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile dre.
4. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
In relazione alla casa coniugale, deve confermarsi, a tutela dell'interesse della prole a mantenere l'habitat domestico originario, l'assegnazione della stessa alla ricorrente per con- tinuare ad abitarla insieme ai figli e , maggiorenni ma non autonomi econo- Per_1 Per_2 micamente, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
L'assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, parti- colarmente valorizzati dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 (come sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987), risulta finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, non potendo essere disposta, a mò di componente degli assegni rispettivamente previsti dagli artt. 156
c.c. e 5 della legge n. 898 del 1970.
Il provvedimento di assegnazione previsto dall'art. 155, comma 4, c.c., infatti, ri- sponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, de- gli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e presuppone indefettibilmente la persistenza, al momento della separazione dei coniugi, di una casa co- niugale nell'accezione sopra chiarita.
Ancora, quanto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, è ampiamente noto ed è stato ribadito in innumerevoli occasioni dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, che l'adottabilità di tale provvedimento è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti e conviventi con i coniugi (cfr. Cassazione ci- vile, sez. I, 18 febbraio 2008, n. 3934).
5. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che Lo Giudice
ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in pro- Pt_1 prio favore, nonché a titolo di concorso al mantenimento dei figli della coppia.
5.1. ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conse- guenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebi- tabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussi-
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile sta una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n.
14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indi- pendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esa- me, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di cia- scun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddi- tuali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in fa- vore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso
Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determi- nazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valuta- zione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Ciò posto, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti, deve osser- varsi che la ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio, ha riferito che, in costanza di matrimonio, svolgeva lavori saltuari (ad esempio come baby-sitter), mentre il lavora- CP_1 va come musicista e rappresentante. La loro famiglia, trovandosi in precarie condizioni eco- nomiche, veniva spesso aiutata economicamente dal nucleo familiare della ricorrente. Ella, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato, tra l'altro, di lavorare per un'impresa di ser- vizi di pulizia con uno stipendio di € 600,00 mensili e di vivere in una casa condotta in lo- cazione per un canone di € 450,00.
Di contro, il resistente ha dichiarato di non svolgere un lavoro fisso dal mese di gennaio
2023 e di vivere in una stanza in affitto per la quale paga l'importo di € 170,00 mensili, ol-
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile tre utenze.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio nonché le rispettive di- sponibilità economiche e capacità reddituali, non è emersa la prova di una situazione di ef- fettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi, tale da giustificare l'imposizione a carico del medesimo di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del coniuge . La relativa domanda deve essere dunque respinta. Parte_1
5.2 CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Con riferimento, poi, all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in pre- cedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scola- stico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predispo- sizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, ido- nea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferi- mento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche del- le accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabili- re, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è de-stinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponi- bilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse eco- nomiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di manteni- mento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può forni- re per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione, andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferi- mento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con-creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Deve rammentarsi, inoltre, che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con ca- rattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destina-to a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggioren- ni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecni- ca, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, non-ché, in particola- re, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n. 12952).
Ora, sulla base di tutti gli elementi suesposti – e, in particolare, della circostanza che per fatto pacifico i figli della coppia, e , abitano insieme alla madre e sono Per_1 Per_2 ancora degli studenti – si ritiene congruo confermare a carico di l'obbligo di CP_1 versare in favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € Parte_1
- 8 - Tribunale di Palermo sez. I civile 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ma non econo- micamente autosufficienti, somme annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie relative allo stesso, secondo il Protocollo sul-le spese straordi- narie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
6. SPESE PROCESSUALI
In considerazione del complessivo esito del giudizio, le spese vanno poste a carico del resistente e tenuto conto che la ricorrente è stata ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dell'8/09/22, dispone che, ai sensi dell'art. 133 del Testo Unico Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002), il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pub- blico , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pro- CP_2 nunciando;
richiamata la sentenza non definitiva n. 5845/2023, con la quale è stata pronuncia- ta la separazione personale dei coniugi;
pronuncia l'addebito della separazione a carico di;
CP_1 assegna la casa coniugale sita in Palermo viale Regione Siciliana n. 3260 a
[...]
; Parte_2 rigetta la domanda proposta da diretta ad ottenere un assegno di Parte_1 mantenimento in proprio favore;
conferma a carico di l'obbligo di versare in favore di CP_1 CP_3
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 300,00 mensili (150,00 euro per fi-
[...] glio), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento dei figli e , oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi, come da Proto- Per_1 Per_2 collo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo;
condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da CP_1 [...]
, che si liquidano in € 3.400,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come Parte_2 per legge, il cui pagamento viene disposto a vantaggio dell'Erario ai sensi dell'art. 133 DPR
115/2002, poiché la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente uf- ficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396, successivamente al passaggio in giudicato.
- 9 - Tribunale di Palermo sez. I civile Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Pa- lermo, in data 23/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione della dott. Giulia Santoro, Magistrato Ordinario in Tirocinio mirato.
- 10 - Tribunale di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3477 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, in Corso Camillo Finocchiaro Aprile n° 15, presso lo studio dell'Avv.
CC IA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], elettivamente domi- CP_1 ciliato in Palermo, in Viale Galileo Galilei n. 38, presso lo studio dell'Avv. MANCIA ALDO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note in sostituzione dell'udienza del 18/06/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva apponendo un visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 19/12/2023, della sentenza non definitiva n.
5845/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano
Tribunale di Palermo sez. I civile da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
2. DOMANDA DI ADDEBITO
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata rag- giunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritener- si di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri na- scenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa-zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti vio- lazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 15196/2023, Cass.
32837/2022; Cass. n. 27771/2022).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della sepa- razione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della con-vivenza.
Ciò comporta una accurata valutazione del fatto per potere determinare se ed in quale mi- sura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal riguardo, "i comportamenti reattivi del coniuge che sfociavano in azioni violen- te e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di compa- razione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intolle- rabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione" (Cass. n. 6997/2018). E ciò anche qualora risulti provato un unico episodio violento, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (cfr. Cass. n. 7388/2017). Pa Nel caso di specie, Giudice Alfonsa ha imputato la responsabilità della crisi coniu- gale al marito, il quale, oltre ad averla tradita, avrebbe assunto comportamenti fisicamente e psicologicamente violenti, sia nei propri confronti che verso i figli minori. Secondo la pro- spettazione della ricorrente, il loro matrimonio, durato 18 anni, era stato “costellato da alti
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile e bassi a causa del carattere irascibile del Signo ”, il quale nel corso della vita coniu- CP_1 gale usava “modi duri anche con i figli”, che nel tempo era stati da lui “offesi e picchiati”, aggiungendo che lo stesso l'aveva offesa pesantemente anche in loro presenza.
L'episodio determinante la fine della convivenza, poi, si sarebbe verificato nel mese di marzo 2022, a seguito di una lite tra le parti (svoltasi alla presenza dei figli), durante la quale il “rompeva addirittura il braccio al figlio procurandogli una frattura”. CP_1
Per tale episodio è stato avviato il procedimento penale n. 8200/2022 R.G.N.R. a ca- rico di , imputato: CP_1
“1) per il reato p. e p. dall'art. 572, commi 1 e 2 c.p., perché maltrattav Parte_1
, moglie convivente, e i figli minorenni e con condotte
[...] Persona_1 Persona_2 reiterate con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti e alla presenza dei figli minori Per_2 Per_1
In Palermo, il 08.03.2022
2) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 582 e 585 c.p. (in relazione all'art. 577 comma
1 n. 1 c.p.), perché prendendo il figli dai polsi, alzandolo da terra, strattonandolo Per_2
e spingendolo contro un mobile della cucina, causava allo stesso lesioni personali consistite in "frattura a legno verde del terzo distale di radio destro", giudicate guaribili in giorni 30
(cfr., referto del p.s. del 09.03.2022) e successivi giorni 20 (cfr., referto del p.s. Persona_3
del 28.03.2022). Persona_3
Con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni del figlio minorenne.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo sub 1) di imputazione.
In Palermo, il 08.03.2022”.
All'esito di tale procedimento, nel corso del quale all'imputato (come dallo stesso ammesso) è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli, con applicazione del braccialetto elettronico, è stato condannato alla CP_1 pena di due anni e mesi otto di reclusione, con sentenza n. 1389/2023 del 18/10/2023
(cfr. all. alla memoria integrativa depositata dalla ricorrente il 30/10/2023), confermata dalla Corte d'Appello di Palermo con sentenza n. 6161/2024 emessa il 10/12/2024 (vedi allegato alle note di trattazione scritta del 21/01/2025).
La sentenza della Corte d'Appello, secondo quanto riferito dalla ricorrente, è divenu- ta definitiva, circostanza che non è stata contestata da controparte nel contraddittorio.
In ogni caso, premesso che la prova dell'addebito non deve necessariamente essere fornita mediante prova orale e che a tal fine ben possono essere utilizzate le risultanze do-
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile cumentali, va rilevato che nella fattispecie in esame la documentazione prodotta dalla parte ricorrente deve ritenersi certamente idonea a comprovare l'assunto in punto di addebito della separazione e ciò a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Difatti secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, la sentenza penale non irre- vocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giu- dizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, so- prattutto quando essi non risultino da mere valutazioni del giudice penale (Cass.
24.02.2004 n. 3626).
Nel caso di specie, la sentenza penale di condanna prodotta dalla ricorrente costitui- sce idonea fonte di prova dei fatti ivi accertati, denunciati dalla vittima e adeguatamente corroborati da diverse prove testimoniali.
D'altra parte, deve rilevarsi che, a fronte della documentazione offerta dalla ricor- rente a sostegno della propria domanda di addebito, il resistente si è limitato a contestare so- lo genericamente le allegazioni della controparte, riferendo “ci sono stati degli episodi di contrasti e delle volte quando mi prendevano a parolacce ho reagito. Circa l'episodio della frattura, ho dato uno schiaffo che mi aveva insultato ripetutamente e gli ho bloc- Per_2 cato i polsi per evitare che mi colpisse e, nel tentativo di divincolarsi, si è verificata questa frattura che ritengo, almeno credo, anche se non sono un osteopata, sia dovuta ad una fra- gilità ossea determinata da una dieta con pochi nutrienti alla quale è stato sottoposto mio fi- glio” (vedi verbale di udienza del 20/06/2023).
Ebbene, all'esito dell'istruttoria documentale, si ritengono congruamente provate le condotte contrarie ai doveri coniugali poste in essere dal resistente nei confronti della mo- glie, in aperta violazione dei doveri coniugali, condotte che devono senz'altro ritenersi, per la loro gravità, dotate di efficienza causale tale da determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza e da condurre, conseguentemente, questo Tribunale a ritenere Pa fondata la domanda di declaratoria di addebito della separazione formulata dalla Giudice
a carico del . CP_1
3. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, tenuto conto del fatto che e , nelle more del presente giudizio, hanno raggiunto la maggiore età, Per_1 Per_2 non va emessa alcuna statuizione sul loro affidamento e sul loro regime di incontri col pa-
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile dre.
4. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
In relazione alla casa coniugale, deve confermarsi, a tutela dell'interesse della prole a mantenere l'habitat domestico originario, l'assegnazione della stessa alla ricorrente per con- tinuare ad abitarla insieme ai figli e , maggiorenni ma non autonomi econo- Per_1 Per_2 micamente, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
L'assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, parti- colarmente valorizzati dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 (come sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987), risulta finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, non potendo essere disposta, a mò di componente degli assegni rispettivamente previsti dagli artt. 156
c.c. e 5 della legge n. 898 del 1970.
Il provvedimento di assegnazione previsto dall'art. 155, comma 4, c.c., infatti, ri- sponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, de- gli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e presuppone indefettibilmente la persistenza, al momento della separazione dei coniugi, di una casa co- niugale nell'accezione sopra chiarita.
Ancora, quanto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, è ampiamente noto ed è stato ribadito in innumerevoli occasioni dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, che l'adottabilità di tale provvedimento è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti e conviventi con i coniugi (cfr. Cassazione ci- vile, sez. I, 18 febbraio 2008, n. 3934).
5. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che Lo Giudice
ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in pro- Pt_1 prio favore, nonché a titolo di concorso al mantenimento dei figli della coppia.
5.1. ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conse- guenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebi- tabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussi-
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile sta una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n.
14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indi- pendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esa- me, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di cia- scun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddi- tuali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in fa- vore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso
Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determi- nazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valuta- zione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Ciò posto, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti, deve osser- varsi che la ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio, ha riferito che, in costanza di matrimonio, svolgeva lavori saltuari (ad esempio come baby-sitter), mentre il lavora- CP_1 va come musicista e rappresentante. La loro famiglia, trovandosi in precarie condizioni eco- nomiche, veniva spesso aiutata economicamente dal nucleo familiare della ricorrente. Ella, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato, tra l'altro, di lavorare per un'impresa di ser- vizi di pulizia con uno stipendio di € 600,00 mensili e di vivere in una casa condotta in lo- cazione per un canone di € 450,00.
Di contro, il resistente ha dichiarato di non svolgere un lavoro fisso dal mese di gennaio
2023 e di vivere in una stanza in affitto per la quale paga l'importo di € 170,00 mensili, ol-
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile tre utenze.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio nonché le rispettive di- sponibilità economiche e capacità reddituali, non è emersa la prova di una situazione di ef- fettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi, tale da giustificare l'imposizione a carico del medesimo di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del coniuge . La relativa domanda deve essere dunque respinta. Parte_1
5.2 CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Con riferimento, poi, all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in pre- cedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scola- stico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predispo- sizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, ido- nea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferi- mento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche del- le accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabili- re, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è de-stinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponi- bilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse eco- nomiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di manteni- mento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può forni- re per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione, andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferi- mento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con-creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Deve rammentarsi, inoltre, che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con ca- rattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destina-to a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggioren- ni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecni- ca, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, non-ché, in particola- re, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n. 12952).
Ora, sulla base di tutti gli elementi suesposti – e, in particolare, della circostanza che per fatto pacifico i figli della coppia, e , abitano insieme alla madre e sono Per_1 Per_2 ancora degli studenti – si ritiene congruo confermare a carico di l'obbligo di CP_1 versare in favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € Parte_1
- 8 - Tribunale di Palermo sez. I civile 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ma non econo- micamente autosufficienti, somme annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie relative allo stesso, secondo il Protocollo sul-le spese straordi- narie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
6. SPESE PROCESSUALI
In considerazione del complessivo esito del giudizio, le spese vanno poste a carico del resistente e tenuto conto che la ricorrente è stata ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dell'8/09/22, dispone che, ai sensi dell'art. 133 del Testo Unico Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002), il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pub- blico , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pro- CP_2 nunciando;
richiamata la sentenza non definitiva n. 5845/2023, con la quale è stata pronuncia- ta la separazione personale dei coniugi;
pronuncia l'addebito della separazione a carico di;
CP_1 assegna la casa coniugale sita in Palermo viale Regione Siciliana n. 3260 a
[...]
; Parte_2 rigetta la domanda proposta da diretta ad ottenere un assegno di Parte_1 mantenimento in proprio favore;
conferma a carico di l'obbligo di versare in favore di CP_1 CP_3
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 300,00 mensili (150,00 euro per fi-
[...] glio), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento dei figli e , oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi, come da Proto- Per_1 Per_2 collo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo;
condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da CP_1 [...]
, che si liquidano in € 3.400,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come Parte_2 per legge, il cui pagamento viene disposto a vantaggio dell'Erario ai sensi dell'art. 133 DPR
115/2002, poiché la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente uf- ficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396, successivamente al passaggio in giudicato.
- 9 - Tribunale di Palermo sez. I civile Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Pa- lermo, in data 23/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione della dott. Giulia Santoro, Magistrato Ordinario in Tirocinio mirato.
- 10 - Tribunale di Palermo sez. I civile