TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 23/04/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2547/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2547/2024 promossa da: con il patrocinio Parte_1 dell'avv. PEZZUTO YLENIA MARIA FILOMENA elettivamente domiciliato in VIALE TIMAVO N. 85/1 RE 42121 REGGIO EMILIA ITALIA presso il difensore avv. PEZZUTO YLENIA MARIA
FILOMENA
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. SICA GIULIO elettivamente domiciliato in VIA SAFFI 28 P.IVA_1
40100 BOLOGNA presso il difensore avv. SICA GIULIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto di opposizione a precetto
Per parte convenuta: come da comparsa di risposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto tempestiva opposizione al Parte_1 precetto notificatole in data 15/7/2024 dall' Giudiziarie di Reggio Emilia, unitamente al Controparte_1 titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 1131/2023 Tribunale di Reggio Emilia pubblicata in data pagina 1 di 4 28/9/2023, con cui le era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 88.267,52 oltre rivalutazione, interessi e spese.
L'opponente ha contestato il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, assumendo: 1) di essere stata conduttrice del compendio immobiliare sito in Rubiera in via Brunelleschi 3/A, sul quale nel gennaio 2020 era stato trascritto il pignoramento immobiliare che aveva originato la procedura esecutiva n. 3/2020 RGE, con nomina dell'IVG quale custode giudiziario;
2) che a seguito Con dell'introduzione da parte di della procedura di sfratto per morosità per mancato pagamento dei canoni, cui si era opposta quest'ultima con la sentenza sopra indicata era stata Parte_1 Con condannata a pagare a i canoni di locazione scaduti sino alla data di emissione del decreto di trasferimento del bene;
3) che la procedura esecutiva n. 3/2020 RGE era stata estinta in data 15/9/2023
a seguito dell'intervenuta esecuzione del progetto di distribuzione finale depositato il 28/7/2023.
Sulla scorta di quanto dedotto parte opponente ha chiesto dichiararsi non dovuta la somma precettata, eccependo la carenza di legittimazione attiva in capo all'IVG poiché con l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 3/2020 RGE il custode, che aveva agito in giudizio quale amministratore del bene pignorato al fine di assicurarne la conservazione e il suo eventuale incremento economico funzionale ad una più proficua liquidazione nell'interesse dei creditori, non aveva più alcun potere di agire esecutivamente per il recupero di somme da versare in favore dell'esecuzione immobiliare, ormai definita, non essendo tali somme al medesimo dovute.
Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza dell'opposizione e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Respinta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo, la causa è stata istruita documentalmente quindi trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
E' provato e pacifico che con sentenza n. 1131/2023 il Tribunale di Reggio Emilia ha condannato l'odierna opponente a corrispondere all'Istituto Vendite Giudiziarie la somma di € 73.000,02 oltre interessi legali e spese processuali, a titolo di canoni di locazione insoluti in relazione all'immobile sito in Rubiera in via Brunelleschi 3/A sul quale era stato trascritto pignoramento immobiliare e nominato custode giudiziario IVG. La predetta sentenza, non impugnata, è divenuta definitiva in data 28/3/2024.
Orbene deve innanzitutto osservarsi che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, in sede di opposizione esecutiva opera il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo di formazione giudiziale, per fatti anteriori o coevi alla sua formazione e alla sua definitività, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo ed è stata in esame. Ne consegue che la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione pagina 2 di 4 forzata nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso (Cass. civile sez. III,
4/2/2025, n. 2785).
Nel caso in esame, come riferito in premessa, parte opponente ha eccepito la perdita del diritto dell'Istituto Vendite Giudiziarie ad ottenere in via esecutiva il pagamento dei canoni di locazione indicati nel titolo esecutivo, per intervenuta estinzione in data 15/9/2023 della procedura esecutiva n.
3/2020 e conseguente cessazione dei compiti di custodia affidati dal Giudice dell'Esecuzione all'IVG.
E' pacifico che il titolo esecutivo azionato con il presente precetto, che ha condannato Parte_1 al pagamento dei canoni di locazione in favore di IVG, è stato emesso in data 28/9/2023 a seguito di udienza di discussione tenutasi nella medesima data ed è passato in giudicato il 28/3/2024 in assenza di impugnazione. E' quindi evidente che ogni contestazione in ordine alla non debenza in capo all'IVG delle somme portate dal titolo, per un fatto verificatosi – secondo la stessa tesi prospettata dalla società attrice – antecedentemente alla sua formazione avrebbe dovuto essere fatta valere in quella sede.
Pur avendo tali considerazioni carattere assorbente, per completezza si osserva quanto segue.
In primo luogo, dalla documentazione prodotta in giudizio (doc. 1 parte opposta) si evince che il
Giudice dell'Esecuzione, nell'ambito della procedura n. 3/2020 RGE ha demandato all'IVG di intraprendere le azioni tese ad ottenere, tra le altre cose, il pagamento dei canoni insoluti con riguardo al compendio immobiliare condotto da attività che ricomprende anche la fase Parte_1 prodromica all'esecuzione finalizzata all'effettivo soddisfo, quale è la presente. Nè vi è prova che tale autorizzazione sia mai stata revocata dal G.E.
In secondo luogo, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, all'esito del giudizio non è provata l'esistenza di un provvedimento del G.E. di estinzione della procedura esecutiva n.
3/2020 RGE. Infatti, la mera dicitura “definizione procedimento” (doc. 3 e 4 parte opponente), come già osservato in sede di diniego di istanza ex art. 615 c.p.c., è idonea ad identificare la declaratoria, da parte del professionista delegato, di esecutorietà del progetto di distribuzione e l'ordine di pagamento per gli importi indicati in progetto. Inoltre lo stesso progetto di distribuzione depositato nella procedura n. 3/2020 RGE il 28/7/2023 (doc. 2 parte opposta) espressamente dà atto dell'accantonamento di somme “come richiesto dall'IVG e autorizzato dal GE in data 20/6/2023 per future attività ancora da svolgere sui lotti (legale della procedura per il recupero dei canoni di locazione mediante pignoramento presso terzi)”, con ciò pertanto espressamente prevedendosi la prosecuzione dell'attività di IVG, nell'interesse della procedura, per il recupero delle somme derivanti dai canoni di locazione, oggetto pagina 3 di 4 del precetto opposto in questa sede.
Va infine respinta l'eccezione di irregolarità del precetto, in virtù del richiamo contenuto nell'atto di precetto a una esecuzione immobiliare non riferibile a atteso che la stessa parte Parte_1 opponente ha dato atto che la nomina di IVG quale custode giudiziario era avvenuta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 3/2020 RGE, trattandosi pertanto all'evidenza di un refuso del tutto irrilevante.
Alla luce di tutto quanto esposto, l'opposizione a precetto deve essere respinta con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo in forza del d.m.
55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento, avuto riguardo al grado di complessità della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge l'opposizione a precetto;
2. Condanna a rimborsare all'Istituto Parte_1
Vendite Giudiziarie le spese di lite, che si liquidano in € 4.217,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 23 aprile 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2547/2024 promossa da: con il patrocinio Parte_1 dell'avv. PEZZUTO YLENIA MARIA FILOMENA elettivamente domiciliato in VIALE TIMAVO N. 85/1 RE 42121 REGGIO EMILIA ITALIA presso il difensore avv. PEZZUTO YLENIA MARIA
FILOMENA
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. SICA GIULIO elettivamente domiciliato in VIA SAFFI 28 P.IVA_1
40100 BOLOGNA presso il difensore avv. SICA GIULIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto di opposizione a precetto
Per parte convenuta: come da comparsa di risposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto tempestiva opposizione al Parte_1 precetto notificatole in data 15/7/2024 dall' Giudiziarie di Reggio Emilia, unitamente al Controparte_1 titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 1131/2023 Tribunale di Reggio Emilia pubblicata in data pagina 1 di 4 28/9/2023, con cui le era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 88.267,52 oltre rivalutazione, interessi e spese.
L'opponente ha contestato il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, assumendo: 1) di essere stata conduttrice del compendio immobiliare sito in Rubiera in via Brunelleschi 3/A, sul quale nel gennaio 2020 era stato trascritto il pignoramento immobiliare che aveva originato la procedura esecutiva n. 3/2020 RGE, con nomina dell'IVG quale custode giudiziario;
2) che a seguito Con dell'introduzione da parte di della procedura di sfratto per morosità per mancato pagamento dei canoni, cui si era opposta quest'ultima con la sentenza sopra indicata era stata Parte_1 Con condannata a pagare a i canoni di locazione scaduti sino alla data di emissione del decreto di trasferimento del bene;
3) che la procedura esecutiva n. 3/2020 RGE era stata estinta in data 15/9/2023
a seguito dell'intervenuta esecuzione del progetto di distribuzione finale depositato il 28/7/2023.
Sulla scorta di quanto dedotto parte opponente ha chiesto dichiararsi non dovuta la somma precettata, eccependo la carenza di legittimazione attiva in capo all'IVG poiché con l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 3/2020 RGE il custode, che aveva agito in giudizio quale amministratore del bene pignorato al fine di assicurarne la conservazione e il suo eventuale incremento economico funzionale ad una più proficua liquidazione nell'interesse dei creditori, non aveva più alcun potere di agire esecutivamente per il recupero di somme da versare in favore dell'esecuzione immobiliare, ormai definita, non essendo tali somme al medesimo dovute.
Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza dell'opposizione e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Respinta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo, la causa è stata istruita documentalmente quindi trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
E' provato e pacifico che con sentenza n. 1131/2023 il Tribunale di Reggio Emilia ha condannato l'odierna opponente a corrispondere all'Istituto Vendite Giudiziarie la somma di € 73.000,02 oltre interessi legali e spese processuali, a titolo di canoni di locazione insoluti in relazione all'immobile sito in Rubiera in via Brunelleschi 3/A sul quale era stato trascritto pignoramento immobiliare e nominato custode giudiziario IVG. La predetta sentenza, non impugnata, è divenuta definitiva in data 28/3/2024.
Orbene deve innanzitutto osservarsi che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, in sede di opposizione esecutiva opera il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo di formazione giudiziale, per fatti anteriori o coevi alla sua formazione e alla sua definitività, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo ed è stata in esame. Ne consegue che la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione pagina 2 di 4 forzata nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso (Cass. civile sez. III,
4/2/2025, n. 2785).
Nel caso in esame, come riferito in premessa, parte opponente ha eccepito la perdita del diritto dell'Istituto Vendite Giudiziarie ad ottenere in via esecutiva il pagamento dei canoni di locazione indicati nel titolo esecutivo, per intervenuta estinzione in data 15/9/2023 della procedura esecutiva n.
3/2020 e conseguente cessazione dei compiti di custodia affidati dal Giudice dell'Esecuzione all'IVG.
E' pacifico che il titolo esecutivo azionato con il presente precetto, che ha condannato Parte_1 al pagamento dei canoni di locazione in favore di IVG, è stato emesso in data 28/9/2023 a seguito di udienza di discussione tenutasi nella medesima data ed è passato in giudicato il 28/3/2024 in assenza di impugnazione. E' quindi evidente che ogni contestazione in ordine alla non debenza in capo all'IVG delle somme portate dal titolo, per un fatto verificatosi – secondo la stessa tesi prospettata dalla società attrice – antecedentemente alla sua formazione avrebbe dovuto essere fatta valere in quella sede.
Pur avendo tali considerazioni carattere assorbente, per completezza si osserva quanto segue.
In primo luogo, dalla documentazione prodotta in giudizio (doc. 1 parte opposta) si evince che il
Giudice dell'Esecuzione, nell'ambito della procedura n. 3/2020 RGE ha demandato all'IVG di intraprendere le azioni tese ad ottenere, tra le altre cose, il pagamento dei canoni insoluti con riguardo al compendio immobiliare condotto da attività che ricomprende anche la fase Parte_1 prodromica all'esecuzione finalizzata all'effettivo soddisfo, quale è la presente. Nè vi è prova che tale autorizzazione sia mai stata revocata dal G.E.
In secondo luogo, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, all'esito del giudizio non è provata l'esistenza di un provvedimento del G.E. di estinzione della procedura esecutiva n.
3/2020 RGE. Infatti, la mera dicitura “definizione procedimento” (doc. 3 e 4 parte opponente), come già osservato in sede di diniego di istanza ex art. 615 c.p.c., è idonea ad identificare la declaratoria, da parte del professionista delegato, di esecutorietà del progetto di distribuzione e l'ordine di pagamento per gli importi indicati in progetto. Inoltre lo stesso progetto di distribuzione depositato nella procedura n. 3/2020 RGE il 28/7/2023 (doc. 2 parte opposta) espressamente dà atto dell'accantonamento di somme “come richiesto dall'IVG e autorizzato dal GE in data 20/6/2023 per future attività ancora da svolgere sui lotti (legale della procedura per il recupero dei canoni di locazione mediante pignoramento presso terzi)”, con ciò pertanto espressamente prevedendosi la prosecuzione dell'attività di IVG, nell'interesse della procedura, per il recupero delle somme derivanti dai canoni di locazione, oggetto pagina 3 di 4 del precetto opposto in questa sede.
Va infine respinta l'eccezione di irregolarità del precetto, in virtù del richiamo contenuto nell'atto di precetto a una esecuzione immobiliare non riferibile a atteso che la stessa parte Parte_1 opponente ha dato atto che la nomina di IVG quale custode giudiziario era avvenuta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 3/2020 RGE, trattandosi pertanto all'evidenza di un refuso del tutto irrilevante.
Alla luce di tutto quanto esposto, l'opposizione a precetto deve essere respinta con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo in forza del d.m.
55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento, avuto riguardo al grado di complessità della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge l'opposizione a precetto;
2. Condanna a rimborsare all'Istituto Parte_1
Vendite Giudiziarie le spese di lite, che si liquidano in € 4.217,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 23 aprile 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 4 di 4