Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 582
CGT2
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della cartella per vizio di motivazione

    La Corte ha ritenuto che il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa. La cartella è motivata mediante il mero richiamo alla dichiarazione dei redditi, vertendosi nella fattispecie di cui agli artt 36 bis del dpr 600/73 e 54 bis del dpr 633/73 con indicazione delle somme riprese a tassazione. L'appellante riconosce che si tratta di "omesso versamento", sicchè l'atto impositivo fornisce tutti gli elementi idonei a far comprendere le ragioni della pretesa dell'Amministrazione. Non vi è alcun importo "criptico", in quanto trattasi dei medesimi importi indicati dalla contribuente nel Quadro VH della dichiarazione IVA relativa all'anno 2020.

  • Altro
    Mancanza di presupposti normativi e fenomenici

    Si tratta di attività di liquidazione della dichiarazione con conseguente contestazione del mancato versamento di imposte per cui non vi sono dati della dichiarazione cristallizzati il cui contenuto si è reso definitivo ed irretrattabile tale da richiedere l'emanazione di un avviso di accertamento. L'Ufficio ha operato con correttezza liquidando la dichiarazione IVA relativa all'anno 2020 da cui emergeva l'omesso versamento dell'Iva periodica dichiarata dei mesi di gennaio, marzo, aprile e luglio. Poichè la dichiarazione IVA 2020 chiude con una IVA a credito di €. 83.395 la Corte ritiene che nella liquidazione totale e riepilogativa i versamenti omessi avrebbero incrementato il credito, pertanto ritiene necessario mantenere l'iscrizione a ruolo delle sole sanzioni per omessi versamenti periodici e per interessi così da evitare eventuali richieste di rimborso o di rettifica del credito IVA. L'omesso versamento dell'IVA periodica va sottoposto senz'altro a sanzione ed interessi ma la sorte capitale risulta assorbita dal credito finale pertanto la cartella impugnata va decurtata dell'importo di €. 123.535,00 di IVA e va confermata per €. 56.727,00 per sanzioni ed interessi maturati.

  • Rigettato
    Omessa motivazione della sentenza di primo grado

    Tali omissioni e carenze non ricorrono nel caso in esame, in quanto il Giudice di prime cure ha esposto in motivazione le ragioni della decisione, citando le norme di legge a sostegno della propria pronuncia, ha citato giurisprudenza di legittimità coerente con il caso oggetto della controversia e ha specificato la valutazione di ogni elemento addotto dalle parti del giudizio. Si tratta inoltre di motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione atteso che il Giudice di prime cure ha espressamente enunciato le norme, i fatti ed i dati posti a fondamento della propria statuizione ed è di tutta evidenza che la sentenza in fatto e in diritto sia esaustiva e ben motivata per cui la motivazione adottata si attesta del tutto rispettosa del dettato normativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 582
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 582
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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