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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 582/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente e Relatore
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2510/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Quale L.r.p.t. Della Azienda Agricola Di Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 95/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 5 e pubblicata il 14/01/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240037449845000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n° 95/2025, pronunciata il 12/12/2024, depositata il 14/01/2025 dalla CGT di 1° grado di Bari emessa a conclusione del giudizio promosso dall'appellante avverso la cartella di pagamento n° 014 2024 00374498 45 00, notificata a mezzo pec il 23/04/2024, relativa ad IVA e relative sanzioni ed interessi per l'anno 2020, il contribuente propone appello per eccepire la nullità della cartella impugnata per violazione dell'art. 12, del dpr n° 602/73 e dell'art. 7, della l. 212/00; la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 bis, del dpr n° 633/72; la nullità per manifesta mancanza di presupposti normativi e fenomenici;
la nullità della sentenza in quanto viziata sotto il profilo della omessa (in quanto solo apparente) motivazione e per violazione degli artt. 113 e 115 cpc..
Rileva l'appellante che, in ossequio ad un ormai consolidato principio della giurisprudenza di legittimità
(Cass. Civ., sez. trib., n° 14689 del 23/6/2009), qualora la liquidazione si risolva, come nel caso di specie, in una rettifica (benchè incomprensibile) che comporti una pretesa ulteriore da parte dell'amministrazione finanziaria, anche mediante il disconoscimento di un credito e/o di una perdita fiscale, si è in presenza di un'attività impositiva vera e propria, per definizione rientrante in quella di accertamento, talchè l'Ufficio avrebbe dovuto emettere un vero e proprio avviso d'accertamento e non, come ha fatto, una semplice cartella di pagamento.
La cartella impugnata invece, conseguente al controllo automatizzato (ex art. 54 bis, DPR n° 633/72) della dichiarazione relativa all'anno 2020, in aperta violazione della normativa di riferimento, limitandosi a riportare codici e cifre assolutamente incomprensibili e criptici, richiede il pagamento di ben €.179.902,21, senza indicare i criteri seguiti per la quantificazione dell'imposta pretesa, in violazione a quanto statuito dall'art. 54 bis, citato, atteso che l'Ufficio, mediante la procedura di liquidazione che culmina con l'emissione di una cartella di pagamento, deve limitarsi a correggere eventuali errori materiali e/o cartolari commessi dal contribuente nella compilazione della dichiarazione o nella determinazione dell'imposta dovuta.
A tanto aggiungasi che il recupero de quo, al di là dei molteplici vizi procedurali rappresentati e di quelli afferenti l'atto, è comunque infondato nel merito atteso che le somme pretese con la cartella impugnata non trovano alcun riscontro nella dichiarazione IVA regolarmente presentata per l'anno 2020 che si chiude con un credito IVA, per cui non vi è alcun debito d'imposta da recuperare e, se mai detto credito non fosse esistito, ai fini del suo disconoscimento l'Ufficio, comunque, avrebbe dovuto emettere apposito avviso d'accertamento debitamente motivato e non una semplice cartella liquidatoria, circostanza tempestivamente portata all'attenzione dell'Ufficio con apposita istanza di autotutela.
In merito alla sentenza impugnata, l'appellante, nel ritenere la stessa manifestamente infondata, rileva che l'impugnata decisione, non va oltre una ricostruzione anche distorta dei fatti, senza tuttavia precisare le ragioni per cui debbano essere disattese le eccezioni di merito della ricorrente e completamente pretermesse le circostanze di fatto senza spendere neanche una parola su quanto rappresentato dalla ricorrente, nonostante le medesime non siano mai state contestate da parte dell'Ufficio, omettendo di rappresentare le ragioni per cui abbia disatteso la documentazione esibita dalla Società in sede amministrativa e, in modo del tutto contraddittorio, dapprima riconoscendo la legittimità della pretesa contestata e, di seguito, riconoscendo che l'appellante vanti comunque un credito nei confronti dello
Stato.
Vero che l'appellante riconosce di non aver versato l'IVA limitatamente ai primi trimestri, ma di seguito, a fine anno, come si evince dalla dichiarazione IVA (mai contestata nei suoi contenuti da parte dell'Ufficio e confermata dal primo giudice), ha conseguito un credito, tant'è che il giudice a quo, nella impugnata sentenza, non condanna la contribuente alle spese, proprio perchè le riconosce di vantare un credito nei confronti dello Stato.
Diversamente argomentando, chiosa l'appellante, secondo l'Ufficio ed il primo giudice, pur in presenza di un credito riveniente da quella stessa dichiarazione che si pretende di liquidare pur non disconoscendo il predetto credito, dovrebbe pagare le imposte in esame, per poi chiederne la restituzione e, al più, avendo riconosciuto l'omesso versamento nelle liquidazioni periodiche, dovrebbe scontare solo le relative sanzioni, non anche il versamento di un'IVA non dovuta.
Nel ribadire l'assoluta insufficiente motivazione della sentenza impugnata che non consente né
l'individuazione della ratio decidendi, né l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata, conclude, in riforma totale della stessa ed in accoglimento del presente appello, chiedendo di dichiarare nullo e privo di qualsivoglia effetto giuridico la cartella di pagamento de qua emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari e dall'ADER, sulla scorta delle eccezioni sopra svolte, con condanna al rimborso delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio oltre che delle spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA e CAP, in favore del difensore in qualità di distrattario ed anticipatario delle medesime.
Con atto separato rispetto l'appello, parte contribuente formula istanza di sospensione, che con
Ordinanza n. 2158/2025 emessa in data 27/10/2025 questa Corte di Giustizia di II° Grado ha accolto riservando le spese al merito.
Con controdeduzioni la Direzione Provinciale di Bari si costituisce nel secondo grado di giudizio confermando e riportandosi integralmente a quanto sostenuto nelle proprie controdeduzioni presentate nel primo grado di giudizio e a cui fa espresso rinvio e osserva che la sentenza di prime cure de qua è immune da qualsivoglia vizio e violazione e non si presta a nessuna censura eccepita dall'appellante atteso che con le doglianze di controparte emergono pretestuose e prive di fondamento giacché quanto deciso dai primi Giudici è del tutto corretto e fondato su oculato esame di tutti i documenti agli atti di causa ed è conforme alla norma e all'orientamento giurisprudenziale di legittimità di riferimento.
Nel premettere che il comportamento della contribuente è del tutto irrituale visto che la cartella contiene la richiesta di somme dichiarate dal contribuente medesimo e mai versate e pertanto non vi è alcun importo criptico visto che trattasi dei medesimi importi indicati dall'appellante nel Quadro VH della dichiarazione
IVA relativa all'anno 2020, fa rilevare che l'omesso versamento è ammesso dalla medesima contribuente in più parti dell'appello.
Ritiene pertanto che l'operato dell'Ufficio è corretto.
Considera infondata l'asserita nullità della cartella impugnata per violazione dell'art. 12 del Decreto del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e dell'art. 7 della Legge del 27 luglio 2000 n.
212 (c.d. statuto del contribuente), atteso che la motivazione della cartella risulta conforme al dettato normativo e idonea a far comprendere le ragioni dell'iscrizione a ruolo, prova ne è il fatto che la parte ha correttamente compreso l'an e il quantum della pretesa fiscale, e su quelli ha preso specifica posizione, sviluppando, nel merito, i successivi motivi di impugnazione.
Ancor prima dell'emissione della impugnata cartella di pagamento, rileva l'Ufficio finanziario, risulta notificata a mezzo PEC la comunicazione di irregolarità all'odierna contribuente dove già risultava l'omesso/carente versamento per il periodo di imposta 2020 ai fini dell'Iva periodica per gennaio, marzo ed aprile, oltre sanzioni in misura ridotta ed interessi per ciascun omesso versamento.
In merito poi all'asserita violazione e falsa applicazione dell'art. 54 bis del Decreto del Presidente della
Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 e all'asserita nullità della cartella per manifesta mancanza di presupposti normativi e fenomenici, l' appellata Agenzia delle Entrata considera illegittime ed infondate le doglianze in oggetto atteso che trattasi di mere liquidazioni di IVA a debito dichiarata dallo stesso contribuente in sede di dichiarazione annuale e quindi di fronte ad un'ipotesi di omesso versamento per cui è corretto lo strumento utilizzato dall'Ufficio mentre totalmente infondata è la doglianza sull'utilizzo di avviso di accertamento al posto della liquidazione della dichiarazione.
Il motivo di gravame infine relativo la mancanza di motivazione viene sconfessato dalla semplice lettura della sentenza impugnata che prende in esame ogni singolo motivo di ricorso esternando i presupposti di fatto e di diritto a fondamento del decisum e si attesta totalmente infondato, pretestuoso e illegittimo non corrispondendo al vero le contestazioni dell'appellante in quanto il Giudice ha ben preso in considerazione tutti gli elementi di prova addotti dalle parti e ha ben rilevato la prova dell'omesso versamento di quanto dichiarato come dovuto dalla stessa contribuente e stante l'omesso versamento ha pronunciato di conseguenza.
Conclude con la richiesta di rigettare l'istanza di sospensione della sentenza appellata e rigettare l'avverso appello con conseguente conferma della legittimità dell'atto impugnato e condanna del contribuente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, per entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che rileva l'infondatezza dell'eccezione di carenza di motivazione, di mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi, di violazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000 eccependo poi il proprio difetto di legittimazione passiva.
Conclude nel voler ritenere e dichiarare la legittimità della procedura di riscossione posta in essere da
AdER, ritenere e dichiarare l'assenza di responsabilità, il difetto di legittimazione passiva di AdER in quanto mero Agente della Riscossione e come tale estraneo alla formazione del ruolo ed, al merito della pretesa creditoria, alla luce anche delle argomentazioni del ricorrente che contesta l'esistenza del credito stesso, tenere indenne l'AdER dalle conseguenze del giudizio ponendo le spese a carico della parte soccombente anche a favore della stessa AdER, con vittoria di spese e compensi del giudizio e rivalsa per spese generali, I.V.A. e C.p.A. di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
All'udienza del 27 ottobre 2025 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione e fissava il merito all'oderna udienza.
All'odierna udienza la Corte sentito il relatore, sentite le parti trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
In merito all'asserita violazione della nullità della cartella impugnata per violazione dell'art. 12, del dpr n°
602/73 e dell'art. 7, della l. 212/00, va ricordato che la giurisprudenza apicale secondo cui il difetto di motivazione della cartella esattoriale che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa.
Tale principio è stato ribadito con pronuncia della Cassazione n. 3516/12 ed è stato posto a fondamento di numerose successive decisioni (cfr., tra le altre, Cass. n. 2373/13 e n. 21177/14). La cartella è in ogni caso motivata mediante il mero richiamo alla dichiarazione dei redditi, vertendosi nella fattispecie di cui agli artt 36 bis del dpr 600/73 e 54 bis del dpr 633/73 con indicazione delle somme riprese a tassazione.
L'appellante riconosce che si tratta di “omesso versamento”, sicchè l'atto impositivo fornisce tutti gli elementi idonei a far comprendere le ragioni della pretesa dell'Amministrazione che indica «
Dichiarazione modello IVA/2021 presentata per il periodo d'imposta 2020. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del D.P.R. n.633 del 1972, Comunicazione predisposta in data 16- 10-2023 con codice atto numero 47669152119 consegnata in data 19-10-2023».
È quindi chiaro quale fosse la dichiarazione oggetto di liquidazione, l'anno d'imposta di riferimento, le norme applicate e la comunicazione di irregolarità prodromica che risulta notificata a mezzo PEC alla contribuente e che già dalla medesima risultavano gli omessi/carenti versamenti nel periodo di imposta
2020 ai fini dell'Iva periodica di € 28.931,00 per gennaio, € 48.901,00 per marzo,
€ 45.703,00 per aprile, oltre sanzioni in misura ridotta ed interessi per ciascun omesso versamento.
Non vi è alcun importo “criptico”, in quanto trattasi dei medesimi importi indicati dalla contribuente nel
Quadro VH della dichiarazione IVA relativa all'anno 2020 così come le sanzioni da omesso versamento chieste in misura ridotta nella comunicazione di irregolarità ed in misura piena nella cartella impugnata.
Non si ravvisa alcuna carenza di motivazione della cartella è la stessa Suprema Corte con l'ordinanza n.
16983 del 4 agosto 2011 che ha affermato che la motivazione non è necessaria allorquando la pretesa impositiva scaturisca direttamente dalla liquidazione della dichiarazione presentata dal contribuente, trattandosi di attività basata sui dati forniti dallo stesso contribuente o rinvenibili negli archivi dell'Anagrafe tributaria;
in tali ipotesi, quindi, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione dei redditi (Cass. Sentenza n. 8137 del
2012).
Il contribuente è stato quindi reso edotto di ogni presupposto in fatto ed in diritto posto a base della cartella impugnata il tutto in conformità a quanto affermato dalla Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza
14 luglio 2022, n. 22281, la quale ha stabilito che «Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori.
In una recente pronuncia della Suprema Corte viene espressamente statuito che la cartella di pagamento
è correttamente motivata mediante l'esplicito richiamo alla comunicazione di irregolarità consegnata a seguito di controllo ex articolo 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'articolo 54-bis del d.P.R. n. 633 del
1972. (cfr. Cassazione, ordinanza n. 6207 del 1° marzo 2023).
In merito al secondo e al terzo motivo del ricorso con i quali l'appellante rileva la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 e la nullità della cartella per manifesta mancanza di presupposti normativi e fenomenici, sostenendo che, nel caso in oggetto, l'Ufficio non avrebbe dovuto procedere con la liquidazione ex articolo 54-bis, d.P.R. n.
633 del 1972, recuperando a tassazione un debito inesistente mentre sussisterebbero tutti i presupposti, soggettivi e oggettivi, per la fruizione del credito, si fa rilevare che si tratta puramente di attività di liquidazione della dichiarazione con conseguente contestazione del mancato versamento di imposte per cui, contrariamente a quanto sostenuto, non vi sono dati della dichiarazione cristallizzati il cui contenuto si
è reso definitivo ed irretrattabile tale da richiedere l'emanazione di un avviso di accertamento.
L'Ufficio non ha messo in dubbio la presentazione della dichiarazione, che anzi è proprio la dichiarazione presentata ad essere stata liquidata e, ad esito della liquidazione, risultava l'omesso versamento degli importi indicati dalla contribuente stessa per le mensilità di gennaio, marzo, aprile e luglio 2020 sebbene la stessa chiudesse con un credito IVA.
Totalmente infondata è la doglianza sull'utilizzo di avviso di accertamento al posto della liquidazione della dichiarazione poichè non è stata rettificata alcuna voce della dichiarazione.
Gli articoli 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono che l'amministrazione finanziaria, con l'ausilio di procedure automatizzate, proceda annualmente alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, nonché dei rimborsi eventualmente spettanti per cui la liquidazione è effettuata sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria.
Nell'ambito di tale attività l'Agenzia delle Entrate procede alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte;
alla correzione di errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
alla riduzione delle deduzioni, delle detrazioni e dei crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge, ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
alla verifica della tempestività e della congruità dei versamenti delle imposte dovute a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.
L'Ufficio ha quindi operato con correttezza liquidando la dichiarazione IVA relativa all'anno 2020 da cui emergeva l'omesso versamento dell'Iva periodica dichiarata dei mesi di gennaio, marzo, aprile e luglio.
Poichè la dichiarazione IVA 2020 chiude con una IVA a credito di €. 83.395 la Corte ritiene che nella liquidazione totale e riepilogativa i versamenti omessi avrebbero incrementato il credito, pertanto ritiene necessario mantenere l'iscrizione a ruolo delle sole sanzioni per omessi versamenti periodici e per interessi così da evitare eventuali richieste di rimborso o di rettifica del credito IVA. L'omesso versamento dell'IVA periodica va sottoposto senz'altro a sanzione ed interessi ma la sorte capitale risulta assorbita dal credito finale pertanto la cartella impugnata va decurtata dell'importo di
€. 123.535,00 di IVA e va confermata per €. 56. 727,00 per sanzioni ed interessi maturati.
Il motivo di gravame relativo all'asserita nullità della sentenza in quanto viziata sotto il profilo della omessa se non apparente motivazione e per violazione degli articoli 113 e 115 del codice di procedura civile, viene sconfessato dalla semplice lettura della sentenza impugnata che prende in esame ogni singolo motivo di ricorso esternando i presupposti di fatto e di diritto a fondamento del decisum e si attesta totalmente infondato, pretestuoso e illegittimo.
In merito alla motivazione della sentenza si vuole precisare che ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nelle configurazioni di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo così impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 1756 del 2006, n. 16736 del
2007, n. 9105 del 2017). Tali omissioni e carenze non ricorrono nel caso in esame, in quanto il Giudice di prime cure ha esposto in motivazione le ragioni della decisione, citando le norme di legge a sostegno della propria pronuncia, ha citato giurisprudenza di legittimità coerente con il caso oggetto della controversia e ha specificato la valutazione di ogni elemento addotto dalle parti del giudizio.
Si tratta inoltre di motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione atteso che il Giudice di prime cure ha espressamente enunciato le norme, i fatti ed i dati posti a fondamento della propria statuizione ed è di tutta evidenza che la sentenza in fatto e in diritto sia esaustiva e ben motivata per cui la motivazione adottata si attesta del tutto rispettosa del dettato normativo.
Quanto alle eccezioni sollevate nei confronti dell'AdER, per cui l'appellante ritiene che la cartella debba essere dichiarata nulla ed illegittima perché, a suo dire, nella stessa non sarebbero stati indicati i criteri di determinazione degli interessi, non può che evidenziarsi la loro infondatezza, in quanto i dati e gli importi riportati in cartella altro non sono se non quelli estrapolati dal ruolo così come formato e trasmesso dall'Ente Impositore.
La cartella di pagamento oggi impugnata e prodotta dalla stessa controparte (predisposta in conformità ai modelli ministeriali vigenti), contiene, infatti, la chiara indicazione degli importi iscritti a ruolo, dei compensi che sono dovuti se il pagamento avviene entro le scadenze, dei compensi che, invece, sono dovuti se il pagamento viene effettuato dopo le scadenze, dei tassi applicati, delle disposizioni normative di riferimento, e, in ogni caso, che per la ben conosciuta normativa, il mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo entro i termini determina l'applicazione degli interessi moratori e degli aggi di riscossione, delle spese di notifica determinati ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
Per quanto suesposto anche i motivi di impugnazione riferiti agli asseriti vizi della cartella di pagamento sono infondati.
Questa Corte non ritiene di compensare le spese di giudizio atteso l'omesso effettivo versamento dell'iva periodica.
Condanna, pertanto, l'appellante al pagamento delle spese e compensi del giudizio di entrambi i gradi di giudizio che liquida in €. 3.000,00 oltre accessori come per legge a favore di ciascuno degli Enti appellati con distrazione in favore del procuratore antistatario dell' AdER avv. Difensore_2
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento dell'appello riforma la sentenza impugnata riducendo l'iscrizione a ruolo ad €. 56.727,00 come da motivazione. Condanna parte appellante a rifondere a favore di ciascun Ente appellato la somma di €. 3.000,00 oltre accessori se dovuti con distrazione per l'ADER in favore dell'avv. Difensore_2
Bari 20 gennaio 2026
Il Presidente/Relatore
(Dr. Annamaria Epicoco)
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente e Relatore
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2510/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Quale L.r.p.t. Della Azienda Agricola Di Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 95/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 5 e pubblicata il 14/01/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240037449845000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n° 95/2025, pronunciata il 12/12/2024, depositata il 14/01/2025 dalla CGT di 1° grado di Bari emessa a conclusione del giudizio promosso dall'appellante avverso la cartella di pagamento n° 014 2024 00374498 45 00, notificata a mezzo pec il 23/04/2024, relativa ad IVA e relative sanzioni ed interessi per l'anno 2020, il contribuente propone appello per eccepire la nullità della cartella impugnata per violazione dell'art. 12, del dpr n° 602/73 e dell'art. 7, della l. 212/00; la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 bis, del dpr n° 633/72; la nullità per manifesta mancanza di presupposti normativi e fenomenici;
la nullità della sentenza in quanto viziata sotto il profilo della omessa (in quanto solo apparente) motivazione e per violazione degli artt. 113 e 115 cpc..
Rileva l'appellante che, in ossequio ad un ormai consolidato principio della giurisprudenza di legittimità
(Cass. Civ., sez. trib., n° 14689 del 23/6/2009), qualora la liquidazione si risolva, come nel caso di specie, in una rettifica (benchè incomprensibile) che comporti una pretesa ulteriore da parte dell'amministrazione finanziaria, anche mediante il disconoscimento di un credito e/o di una perdita fiscale, si è in presenza di un'attività impositiva vera e propria, per definizione rientrante in quella di accertamento, talchè l'Ufficio avrebbe dovuto emettere un vero e proprio avviso d'accertamento e non, come ha fatto, una semplice cartella di pagamento.
La cartella impugnata invece, conseguente al controllo automatizzato (ex art. 54 bis, DPR n° 633/72) della dichiarazione relativa all'anno 2020, in aperta violazione della normativa di riferimento, limitandosi a riportare codici e cifre assolutamente incomprensibili e criptici, richiede il pagamento di ben €.179.902,21, senza indicare i criteri seguiti per la quantificazione dell'imposta pretesa, in violazione a quanto statuito dall'art. 54 bis, citato, atteso che l'Ufficio, mediante la procedura di liquidazione che culmina con l'emissione di una cartella di pagamento, deve limitarsi a correggere eventuali errori materiali e/o cartolari commessi dal contribuente nella compilazione della dichiarazione o nella determinazione dell'imposta dovuta.
A tanto aggiungasi che il recupero de quo, al di là dei molteplici vizi procedurali rappresentati e di quelli afferenti l'atto, è comunque infondato nel merito atteso che le somme pretese con la cartella impugnata non trovano alcun riscontro nella dichiarazione IVA regolarmente presentata per l'anno 2020 che si chiude con un credito IVA, per cui non vi è alcun debito d'imposta da recuperare e, se mai detto credito non fosse esistito, ai fini del suo disconoscimento l'Ufficio, comunque, avrebbe dovuto emettere apposito avviso d'accertamento debitamente motivato e non una semplice cartella liquidatoria, circostanza tempestivamente portata all'attenzione dell'Ufficio con apposita istanza di autotutela.
In merito alla sentenza impugnata, l'appellante, nel ritenere la stessa manifestamente infondata, rileva che l'impugnata decisione, non va oltre una ricostruzione anche distorta dei fatti, senza tuttavia precisare le ragioni per cui debbano essere disattese le eccezioni di merito della ricorrente e completamente pretermesse le circostanze di fatto senza spendere neanche una parola su quanto rappresentato dalla ricorrente, nonostante le medesime non siano mai state contestate da parte dell'Ufficio, omettendo di rappresentare le ragioni per cui abbia disatteso la documentazione esibita dalla Società in sede amministrativa e, in modo del tutto contraddittorio, dapprima riconoscendo la legittimità della pretesa contestata e, di seguito, riconoscendo che l'appellante vanti comunque un credito nei confronti dello
Stato.
Vero che l'appellante riconosce di non aver versato l'IVA limitatamente ai primi trimestri, ma di seguito, a fine anno, come si evince dalla dichiarazione IVA (mai contestata nei suoi contenuti da parte dell'Ufficio e confermata dal primo giudice), ha conseguito un credito, tant'è che il giudice a quo, nella impugnata sentenza, non condanna la contribuente alle spese, proprio perchè le riconosce di vantare un credito nei confronti dello Stato.
Diversamente argomentando, chiosa l'appellante, secondo l'Ufficio ed il primo giudice, pur in presenza di un credito riveniente da quella stessa dichiarazione che si pretende di liquidare pur non disconoscendo il predetto credito, dovrebbe pagare le imposte in esame, per poi chiederne la restituzione e, al più, avendo riconosciuto l'omesso versamento nelle liquidazioni periodiche, dovrebbe scontare solo le relative sanzioni, non anche il versamento di un'IVA non dovuta.
Nel ribadire l'assoluta insufficiente motivazione della sentenza impugnata che non consente né
l'individuazione della ratio decidendi, né l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata, conclude, in riforma totale della stessa ed in accoglimento del presente appello, chiedendo di dichiarare nullo e privo di qualsivoglia effetto giuridico la cartella di pagamento de qua emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari e dall'ADER, sulla scorta delle eccezioni sopra svolte, con condanna al rimborso delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio oltre che delle spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA e CAP, in favore del difensore in qualità di distrattario ed anticipatario delle medesime.
Con atto separato rispetto l'appello, parte contribuente formula istanza di sospensione, che con
Ordinanza n. 2158/2025 emessa in data 27/10/2025 questa Corte di Giustizia di II° Grado ha accolto riservando le spese al merito.
Con controdeduzioni la Direzione Provinciale di Bari si costituisce nel secondo grado di giudizio confermando e riportandosi integralmente a quanto sostenuto nelle proprie controdeduzioni presentate nel primo grado di giudizio e a cui fa espresso rinvio e osserva che la sentenza di prime cure de qua è immune da qualsivoglia vizio e violazione e non si presta a nessuna censura eccepita dall'appellante atteso che con le doglianze di controparte emergono pretestuose e prive di fondamento giacché quanto deciso dai primi Giudici è del tutto corretto e fondato su oculato esame di tutti i documenti agli atti di causa ed è conforme alla norma e all'orientamento giurisprudenziale di legittimità di riferimento.
Nel premettere che il comportamento della contribuente è del tutto irrituale visto che la cartella contiene la richiesta di somme dichiarate dal contribuente medesimo e mai versate e pertanto non vi è alcun importo criptico visto che trattasi dei medesimi importi indicati dall'appellante nel Quadro VH della dichiarazione
IVA relativa all'anno 2020, fa rilevare che l'omesso versamento è ammesso dalla medesima contribuente in più parti dell'appello.
Ritiene pertanto che l'operato dell'Ufficio è corretto.
Considera infondata l'asserita nullità della cartella impugnata per violazione dell'art. 12 del Decreto del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e dell'art. 7 della Legge del 27 luglio 2000 n.
212 (c.d. statuto del contribuente), atteso che la motivazione della cartella risulta conforme al dettato normativo e idonea a far comprendere le ragioni dell'iscrizione a ruolo, prova ne è il fatto che la parte ha correttamente compreso l'an e il quantum della pretesa fiscale, e su quelli ha preso specifica posizione, sviluppando, nel merito, i successivi motivi di impugnazione.
Ancor prima dell'emissione della impugnata cartella di pagamento, rileva l'Ufficio finanziario, risulta notificata a mezzo PEC la comunicazione di irregolarità all'odierna contribuente dove già risultava l'omesso/carente versamento per il periodo di imposta 2020 ai fini dell'Iva periodica per gennaio, marzo ed aprile, oltre sanzioni in misura ridotta ed interessi per ciascun omesso versamento.
In merito poi all'asserita violazione e falsa applicazione dell'art. 54 bis del Decreto del Presidente della
Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 e all'asserita nullità della cartella per manifesta mancanza di presupposti normativi e fenomenici, l' appellata Agenzia delle Entrata considera illegittime ed infondate le doglianze in oggetto atteso che trattasi di mere liquidazioni di IVA a debito dichiarata dallo stesso contribuente in sede di dichiarazione annuale e quindi di fronte ad un'ipotesi di omesso versamento per cui è corretto lo strumento utilizzato dall'Ufficio mentre totalmente infondata è la doglianza sull'utilizzo di avviso di accertamento al posto della liquidazione della dichiarazione.
Il motivo di gravame infine relativo la mancanza di motivazione viene sconfessato dalla semplice lettura della sentenza impugnata che prende in esame ogni singolo motivo di ricorso esternando i presupposti di fatto e di diritto a fondamento del decisum e si attesta totalmente infondato, pretestuoso e illegittimo non corrispondendo al vero le contestazioni dell'appellante in quanto il Giudice ha ben preso in considerazione tutti gli elementi di prova addotti dalle parti e ha ben rilevato la prova dell'omesso versamento di quanto dichiarato come dovuto dalla stessa contribuente e stante l'omesso versamento ha pronunciato di conseguenza.
Conclude con la richiesta di rigettare l'istanza di sospensione della sentenza appellata e rigettare l'avverso appello con conseguente conferma della legittimità dell'atto impugnato e condanna del contribuente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, per entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che rileva l'infondatezza dell'eccezione di carenza di motivazione, di mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi, di violazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000 eccependo poi il proprio difetto di legittimazione passiva.
Conclude nel voler ritenere e dichiarare la legittimità della procedura di riscossione posta in essere da
AdER, ritenere e dichiarare l'assenza di responsabilità, il difetto di legittimazione passiva di AdER in quanto mero Agente della Riscossione e come tale estraneo alla formazione del ruolo ed, al merito della pretesa creditoria, alla luce anche delle argomentazioni del ricorrente che contesta l'esistenza del credito stesso, tenere indenne l'AdER dalle conseguenze del giudizio ponendo le spese a carico della parte soccombente anche a favore della stessa AdER, con vittoria di spese e compensi del giudizio e rivalsa per spese generali, I.V.A. e C.p.A. di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
All'udienza del 27 ottobre 2025 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione e fissava il merito all'oderna udienza.
All'odierna udienza la Corte sentito il relatore, sentite le parti trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
In merito all'asserita violazione della nullità della cartella impugnata per violazione dell'art. 12, del dpr n°
602/73 e dell'art. 7, della l. 212/00, va ricordato che la giurisprudenza apicale secondo cui il difetto di motivazione della cartella esattoriale che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa.
Tale principio è stato ribadito con pronuncia della Cassazione n. 3516/12 ed è stato posto a fondamento di numerose successive decisioni (cfr., tra le altre, Cass. n. 2373/13 e n. 21177/14). La cartella è in ogni caso motivata mediante il mero richiamo alla dichiarazione dei redditi, vertendosi nella fattispecie di cui agli artt 36 bis del dpr 600/73 e 54 bis del dpr 633/73 con indicazione delle somme riprese a tassazione.
L'appellante riconosce che si tratta di “omesso versamento”, sicchè l'atto impositivo fornisce tutti gli elementi idonei a far comprendere le ragioni della pretesa dell'Amministrazione che indica «
Dichiarazione modello IVA/2021 presentata per il periodo d'imposta 2020. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del D.P.R. n.633 del 1972, Comunicazione predisposta in data 16- 10-2023 con codice atto numero 47669152119 consegnata in data 19-10-2023».
È quindi chiaro quale fosse la dichiarazione oggetto di liquidazione, l'anno d'imposta di riferimento, le norme applicate e la comunicazione di irregolarità prodromica che risulta notificata a mezzo PEC alla contribuente e che già dalla medesima risultavano gli omessi/carenti versamenti nel periodo di imposta
2020 ai fini dell'Iva periodica di € 28.931,00 per gennaio, € 48.901,00 per marzo,
€ 45.703,00 per aprile, oltre sanzioni in misura ridotta ed interessi per ciascun omesso versamento.
Non vi è alcun importo “criptico”, in quanto trattasi dei medesimi importi indicati dalla contribuente nel
Quadro VH della dichiarazione IVA relativa all'anno 2020 così come le sanzioni da omesso versamento chieste in misura ridotta nella comunicazione di irregolarità ed in misura piena nella cartella impugnata.
Non si ravvisa alcuna carenza di motivazione della cartella è la stessa Suprema Corte con l'ordinanza n.
16983 del 4 agosto 2011 che ha affermato che la motivazione non è necessaria allorquando la pretesa impositiva scaturisca direttamente dalla liquidazione della dichiarazione presentata dal contribuente, trattandosi di attività basata sui dati forniti dallo stesso contribuente o rinvenibili negli archivi dell'Anagrafe tributaria;
in tali ipotesi, quindi, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione dei redditi (Cass. Sentenza n. 8137 del
2012).
Il contribuente è stato quindi reso edotto di ogni presupposto in fatto ed in diritto posto a base della cartella impugnata il tutto in conformità a quanto affermato dalla Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza
14 luglio 2022, n. 22281, la quale ha stabilito che «Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori.
In una recente pronuncia della Suprema Corte viene espressamente statuito che la cartella di pagamento
è correttamente motivata mediante l'esplicito richiamo alla comunicazione di irregolarità consegnata a seguito di controllo ex articolo 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'articolo 54-bis del d.P.R. n. 633 del
1972. (cfr. Cassazione, ordinanza n. 6207 del 1° marzo 2023).
In merito al secondo e al terzo motivo del ricorso con i quali l'appellante rileva la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 e la nullità della cartella per manifesta mancanza di presupposti normativi e fenomenici, sostenendo che, nel caso in oggetto, l'Ufficio non avrebbe dovuto procedere con la liquidazione ex articolo 54-bis, d.P.R. n.
633 del 1972, recuperando a tassazione un debito inesistente mentre sussisterebbero tutti i presupposti, soggettivi e oggettivi, per la fruizione del credito, si fa rilevare che si tratta puramente di attività di liquidazione della dichiarazione con conseguente contestazione del mancato versamento di imposte per cui, contrariamente a quanto sostenuto, non vi sono dati della dichiarazione cristallizzati il cui contenuto si
è reso definitivo ed irretrattabile tale da richiedere l'emanazione di un avviso di accertamento.
L'Ufficio non ha messo in dubbio la presentazione della dichiarazione, che anzi è proprio la dichiarazione presentata ad essere stata liquidata e, ad esito della liquidazione, risultava l'omesso versamento degli importi indicati dalla contribuente stessa per le mensilità di gennaio, marzo, aprile e luglio 2020 sebbene la stessa chiudesse con un credito IVA.
Totalmente infondata è la doglianza sull'utilizzo di avviso di accertamento al posto della liquidazione della dichiarazione poichè non è stata rettificata alcuna voce della dichiarazione.
Gli articoli 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono che l'amministrazione finanziaria, con l'ausilio di procedure automatizzate, proceda annualmente alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, nonché dei rimborsi eventualmente spettanti per cui la liquidazione è effettuata sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria.
Nell'ambito di tale attività l'Agenzia delle Entrate procede alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte;
alla correzione di errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
alla riduzione delle deduzioni, delle detrazioni e dei crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge, ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
alla verifica della tempestività e della congruità dei versamenti delle imposte dovute a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.
L'Ufficio ha quindi operato con correttezza liquidando la dichiarazione IVA relativa all'anno 2020 da cui emergeva l'omesso versamento dell'Iva periodica dichiarata dei mesi di gennaio, marzo, aprile e luglio.
Poichè la dichiarazione IVA 2020 chiude con una IVA a credito di €. 83.395 la Corte ritiene che nella liquidazione totale e riepilogativa i versamenti omessi avrebbero incrementato il credito, pertanto ritiene necessario mantenere l'iscrizione a ruolo delle sole sanzioni per omessi versamenti periodici e per interessi così da evitare eventuali richieste di rimborso o di rettifica del credito IVA. L'omesso versamento dell'IVA periodica va sottoposto senz'altro a sanzione ed interessi ma la sorte capitale risulta assorbita dal credito finale pertanto la cartella impugnata va decurtata dell'importo di
€. 123.535,00 di IVA e va confermata per €. 56. 727,00 per sanzioni ed interessi maturati.
Il motivo di gravame relativo all'asserita nullità della sentenza in quanto viziata sotto il profilo della omessa se non apparente motivazione e per violazione degli articoli 113 e 115 del codice di procedura civile, viene sconfessato dalla semplice lettura della sentenza impugnata che prende in esame ogni singolo motivo di ricorso esternando i presupposti di fatto e di diritto a fondamento del decisum e si attesta totalmente infondato, pretestuoso e illegittimo.
In merito alla motivazione della sentenza si vuole precisare che ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nelle configurazioni di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo così impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 1756 del 2006, n. 16736 del
2007, n. 9105 del 2017). Tali omissioni e carenze non ricorrono nel caso in esame, in quanto il Giudice di prime cure ha esposto in motivazione le ragioni della decisione, citando le norme di legge a sostegno della propria pronuncia, ha citato giurisprudenza di legittimità coerente con il caso oggetto della controversia e ha specificato la valutazione di ogni elemento addotto dalle parti del giudizio.
Si tratta inoltre di motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione atteso che il Giudice di prime cure ha espressamente enunciato le norme, i fatti ed i dati posti a fondamento della propria statuizione ed è di tutta evidenza che la sentenza in fatto e in diritto sia esaustiva e ben motivata per cui la motivazione adottata si attesta del tutto rispettosa del dettato normativo.
Quanto alle eccezioni sollevate nei confronti dell'AdER, per cui l'appellante ritiene che la cartella debba essere dichiarata nulla ed illegittima perché, a suo dire, nella stessa non sarebbero stati indicati i criteri di determinazione degli interessi, non può che evidenziarsi la loro infondatezza, in quanto i dati e gli importi riportati in cartella altro non sono se non quelli estrapolati dal ruolo così come formato e trasmesso dall'Ente Impositore.
La cartella di pagamento oggi impugnata e prodotta dalla stessa controparte (predisposta in conformità ai modelli ministeriali vigenti), contiene, infatti, la chiara indicazione degli importi iscritti a ruolo, dei compensi che sono dovuti se il pagamento avviene entro le scadenze, dei compensi che, invece, sono dovuti se il pagamento viene effettuato dopo le scadenze, dei tassi applicati, delle disposizioni normative di riferimento, e, in ogni caso, che per la ben conosciuta normativa, il mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo entro i termini determina l'applicazione degli interessi moratori e degli aggi di riscossione, delle spese di notifica determinati ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
Per quanto suesposto anche i motivi di impugnazione riferiti agli asseriti vizi della cartella di pagamento sono infondati.
Questa Corte non ritiene di compensare le spese di giudizio atteso l'omesso effettivo versamento dell'iva periodica.
Condanna, pertanto, l'appellante al pagamento delle spese e compensi del giudizio di entrambi i gradi di giudizio che liquida in €. 3.000,00 oltre accessori come per legge a favore di ciascuno degli Enti appellati con distrazione in favore del procuratore antistatario dell' AdER avv. Difensore_2
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento dell'appello riforma la sentenza impugnata riducendo l'iscrizione a ruolo ad €. 56.727,00 come da motivazione. Condanna parte appellante a rifondere a favore di ciascun Ente appellato la somma di €. 3.000,00 oltre accessori se dovuti con distrazione per l'ADER in favore dell'avv. Difensore_2
Bari 20 gennaio 2026
Il Presidente/Relatore
(Dr. Annamaria Epicoco)