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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/09/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 368/2018
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice unico del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 24/09/2025, ha pronunciato la seguente la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 368/2018 R.G. Lavoro, avente ad OGGETTO: retribuzione, vertente T R A
, nato a [...] il [...] - C.F. - Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Converso domiciliato come in atti Ricorrente C O N T R O
nato a [...] il [...] - C.F. - e CP_1 C.F._2
nata a [...] il [...] - C.F. CP_2
- rappresentati e difesi dall'avv. Natale Graziano, elettivamente C.F._3 domiciliati come in atti Resistenti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 01.02.2018 il ricorrente ha adito il Tribunale deducendo: di aver prestato attività lavorativa dall'08/08/2011 al 28/05/2012 alle dipendenze, prima, del
(dall'08/08/2011 al 18/02/2012) e, poi, della , (dal 21/02/2012 CP_1 CP_2 al 28/05/12), presso la tabaccheria – ricevitoria, sita in Rossano (Cs), v.le Luca De Rosis n. 17-25, con mansioni di commesso IV livello, mediante contratto a tempo indeterminato, CCNL Commercio Terziario e Servizi (Confcommercio – Confesercenti).; che la tabaccheria-ricevitoria era gestita, infatti, da , unitamente alla moglie, CP_1 CP_2
i quali si avvicendavano;
di aver svolto le mansioni di commesso alle loro dipendenze
[...] con vincolo di subordinazione;
di aver lavorato tutti i giorni a tempo pieno, rispettando l'orario di lavoro impostogli dal prima, e dalla dopo, dalle ore 07.00 e alle CP_1 CP_2 ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.30, ad eccezione della domenica, allorché l'esercizio commerciale rimaneva aperto mezza giornata e lo stesso veniva impiegato presso la tabaccheria dalle ore 7:00 alle ore 13:00; che il rapporto di lavoro si risolveva in data 28 maggio 2012 per cessione della tabaccheria-ricevitoria a , all'epoca dei fatti Persona_1
1 moglie del ricorrente, con la quale lo stesso proseguiva l'attività medesima come coadiutore di impresa familiare;
che, durante il rapporto lavorativo intercorso con e CP_1 non gli sono state riconosciute le spettanze retributive dovute in CP_2 ottemperanza a quanto previsto dal CCNL di categoria applicabile al caso di specie;
che, di fatto, non gli erano liquidati gli stipendi mensili né dal Sig. , per il periodo alle CP_1 sue dipendenze, né dalla Sig. per il periodo alle dipendenze di quest'ultima; CP_2 di aver chiesto più volte - senza alcun utile effetto - le buste paga relative al rapporto di lavoro intercorso prima con e, successivamente, con alfine di CP_1 CP_2 ricostruire la debitoria dei due datori di lavoro nei suoi confronti;
di essersi, quindi, rivolto a un consulente del lavoro per la ricostruzione della vicenda lavorativa sulla base dei CUD trasmessi dai due datori di lavoro agli enti competenti;
che dall'analisi effettuata dal consulente emergeva che i calcoli eseguiti da questi ultimi in ragione delle ore giornaliere lavorate ai fini della determinazione delle retribuzioni dovute, dei contributi previdenziali da versare e del trattamento di fine rapporto spettante, si discostavano molto da quelli rideterminati in funzione del CCNL applicabile e delle ore di lavoro effettivamente svolte dal dipendente nel periodo lavorativo alle dipendenze degli odierni resistenti;
che i resistenti non hanno mai provveduto a liquidargli le somme indicate nei CUD a corredo dell'elaborato peritale del Dott. e dagli stessi trasmessi agli uffici competenti;
che alle Persona_2 somme indicate nei detti “certificati unici dipendente”, poi, si aggiungono le differenze retribuite, in ragione dei giorni e delle ore effettivamente lavorati;
che, pertanto, accredita da la somma complessiva di € 21.974,31 di cui € 11.502,20 per come emergenti CP_1 dai CUD 2012 e 2013 e la residua somma a titolo di differenze retributive, oltre al tfr, pari ad € 913,46, di cui € 783,95 per come si evince dai CUD e la residua somma quale ricalcolo sulle differenze retributive richieste;
che, inoltre, accredita da la somma CP_2 complessiva di € 10.853,00 di cui € 9.955,95 per come emergenti dal CUD 2013 e la residua somma a titolo di differenze retributive, oltre al tfr, pari ad € 415,15 di cui € 350,40 per come si evince dal CUD e la residua somma quale ricalcolo sulle differenze retributive richieste;
il tutto oltre interessi e rivalutazioni come da elaborato peritale del dott. ; Persona_2 che, nonostante i ripetuti solleciti scritti, né il né la hanno dato riscontro alle CP_1 CP_2 richieste dell'odierno ricorrente il quale intende agire per ottenere la liquidazione sia di quanto indicato nei CUD, rispettivamente, da e da sia per le CP_1 CP_2 differenze retributive non riconosciute ovvero per degli importi dovuti per legge, in ragione dei giorni e delle ore effettivamente lavorati e, tuttavia, non solo non riconosciuti, ma nemmeno mai liquidati dai due datori di lavoro;
che il e la non consegnavano CP_1 CP_2 al proprio dipendente le buste paga in quanto non liquidavano allo stesso le proprie spettanze e, nel contempo, non gli davano la possibilità di esaminarle per le dovute contestazioni, con tutte le conseguenze del caso;
che il comportamento assunto dai coniugi e CP_1 CP_2 nella loro qualità ut supra, consistente nella mancata consegna delle buste paga, era sin dall'origine predeterminato ad evitare che il lavoratore potesse - da un lato - effettuare eventuali contestazioni in ordine al proprio inquadramento lavorativo, ma anche impugnare le omissioni retributive e previdenziali in relazione agli orari di lavoro dallo stesso osservati;
che le pretese differenze retributive di cui il lavoratore richiede l'accertamento, vengono a sostanziarsi nell'erroneo conteggio delle ore lavorate ovvero, nell'erroneo conteggio di tutte le voci del salario, siccome riconosciute dal CCNL di categoria, oltre a ferie non godute,
2 straordinari, tredicesime e quattordicesime.; che inoltre si lamenta l'inesatto conteggio del TFR sia nei confronti del sia nei confronti della alla luce delle CP_1 CP_2 rideterminazioni salariali evidenziate dall'elaborato peritale a firma del dott. Per_2
oltre a interessi e rivalutazioni monetarie;
che, a tal fine, si agisce al fine del
[...] riconoscimento delle differenze retributive evidenziate dall'unito conteggio con l'applicazione del IV livello retributivo CCNL di categoria, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2094 cc, 2099 cc e 36 della Costituzione;
che, per il periodo della durata del contratto, il ricorrente ha diritto al pagamento di quanto riportato nei CUD 2012 e 2013 trasmessi dal , oltre che di quanto riportato nel CUD 2013 trasmesso dalla CP_1
in quanto i relativi importi non venivano mai liquidati al dipendente né CP_2 durante i due distinti rapporti di lavoro, né successivamente, alla loro cessazione;
che ai detti importi si aggiungono quelli dovuti per differenze retributive in ragione dei giorni e delle ore effettivamente lavorati e per di lavoro domenicale, così come da conteggi a firma del dott. , oltre che per il TFR. Per_2
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo: di accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con diritto all'inquadramento dell'istante nel livello IV del C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro e/o nel diverso livello che dovesse essere accertato di giustizia;
di accertare e dichiarare che l'istante accredita, per le ragioni di cui in premessa, la somma di € 21.974,31 a titolo di retribuzioni, ferie non pagate e non godute, tredicesima e quattordicesima, oltre € 913,46 per T.F.R. (oltre interessi e rivalutazioni come per legge) per il periodo dall'8/8/2011 al 18/02/2012, da porsi a carico del , nonché la somma di € 10.853,00 a titolo di CP_1 retribuzioni, ferie non pagate e non godute, tredicesima e quattordicesima, oltre € 415,15 per TFR (oltre interessi e rivalutazioni come per legge), per il periodo dal 21/02/2012 al 28/05/2012, da porsi a carico della per l'effetto condannare e CP_2 CP_1
ognuno per quanto di competenza, al pagamento in favore dell'istante della CP_2 somme indicate ut supra ovvero delle somme maggiori e/o minori che saranno accertate in corso di causa a seguito dell'istruttoria probatoria da espletarsi nei modi e nei termini all'uopo richiesti, oltre interessi e rivalutazioni come per legge;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti per averne fatto anticipo. I resistenti si sono costituiti eccependo in via preliminare la nullità del ricorso per genericità e per mancata allegazione e notificazione dei conteggi deducendo non essere corrispondente al vero la circostanza della mancata consegna dei prospetti paga. Nel merito, hanno eccepito la prescrizione quinquennale dei pretesi crediti azionati e la infondatezza della e temerarietà della spiegata domanda. Hanno, quindi, chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese con condanna, altresì, ex art. 96 c.p.c. All'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza del 24.09.2025 il Giudicante ha deciso la causa con sentenza. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo. Sul punto, la Corte di cassazione ha chiarito a più riprese che l'atto introduttivo può dirsi affetto da nullità laddove il petitum o la causa petendi siano omessi o assolutamente incerti, tenuto conto dell'esame complessivo dell'atto stesso (vd. Cass. 9197/1993; Cass. 2205/1998; Cass. 2257/2000).
3 Vale a dire che il ricorso potrà essere dichiarato nullo qualora si sia in presenza di carenze ed omissioni tali da non consentire di comprendere e decifrare la materia del contendere, con conseguente compromissione del diritto di difesa e impossibilità di vaglio giurisdizionale. Nel caso di specie, nel ricorso sono adeguatamente rappresentati gli elementi di fatto e diritto posti a fondamento della domanda, cosicché le questioni oggetto del presente giudizio attengono tutte alla fondatezza o meno della pretesa e non alla nullità del proposto ricorso. Quanto ai conteggi, basti ricordare come secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, “nel rito di lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto o delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici” (Cassazione civile, sez. lav., n. 11434 del 2011). Non può, pertanto, dichiararsi la nullità del ricorso in assenza di conteggi analitici qualora dall'esame complessivo dell'atto sia possibile determinare l'oggetto della pretesa ed i fatti costitutivi della stessa e vi siano – come nel caso di specie – sufficienti elementi ai fini di tale determinazione. Ciò detto, il thema decidendum involge l'accertamento dello svolgimento della prestazione lavorativa con la frequenza e secondo gli orari dedotti in ricorso, nonché la condanna dei resistenti alla corresponsione delle somme risultanti dai CUD emessi da parte datoriale nonché alle differenze retributive quantificate in ricorso. In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione formulata dai resistenti. Parte ricorrente, infatti, ha depositato prova dell'inoltro di diverse missive di messa in mora idonee a interrompere la prescrizione (cfr. missive ricevute il 05-06/10/2015, 07.06.2016, il 21/06/2017). Venendo al merito, si osserva quanto segue. Quanto alle somme dovute a titolo di retribuzione ordinaria, i resistenti hanno specificamente eccepito di aver corrisposto tutto quanto dovuto e risultante dai prospetti paga in atti, inerenti al periodo di lavoro contrattualizzato, firmate “per quietanza”. Ben nota è la questione del valore probatorio dei prospetti paga in ordine all'effettivo pagamento degli emolumenti retributivi in essi annotati. In argomento si sono ripetutamente espressi i giudici di legittimità sancendo i principi di diritto che qui di seguito si sintetizzano (cfr. Cass. lav. 4.2.94, n. 1150; Cass. lav. 13.4.92, n. 4512; Cass. lav. 20.8.91, n. 8950; Cass. lav. 13.6.87, n. 5227; Cass. lav. 6.3.86, n. 1484). L'art. 1 della L. 5 gennaio 1953, n. 4 impone al datore di lavoro l'obbligo di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima. Tanto per consentire al lavoratore, attraverso l'imputazione del pagamento al debito che si intende
4 soddisfare, il controllo della corrispondenza fra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato. L'adempimento di tale obbligo non attiene, però, alla prova del pagamento, dì talché, ove il lavoratore contesti che le annotazioni rispecchino la reale situazione di fatto, il relativo onere grava sul datore di lavoro. Siffatto onere può essere assolto anche mediante la normale documentazione liberatoria offerta da regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiens che dichiari di aver ricevuto una certa somma di denaro, così come nel caso di specie. È pur vero, però, che la sottoscrizione del lavoratore, anche se “per quietanza”, lungi dal creare una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga, lascia sempre al prestatore la possibilità di fornire la prova di detta non corrispondenza, anche con testimoni (Cass. Lav. n. 9588 del 14 luglio 2001). Alla stregua dei suesposti principi deve essere risolta la controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Ebbene, nella fattispecie l'istante non ha offerto né allegazioni puntuali né elementi di prova tali da contrastare efficacemente le risultanze documentali. Del resto, le retribuzioni indicate nelle buste paga risultano addirittura superiori rispetto a quelle risultanti dai CUD invocati dal ricorrente e versati in atti. Il ricorrente, infine, a fronte delle eccezioni svolte in memoria, non ha in alcun modo contestato la documentazione in parola né disconosciuto la relativa sottoscrizione. Per quanto concerne, invece, le ulteriori somme richieste, le omissioni assertive e i difetti di allegazione riscontrabili nel ricorso introduttivo – come di seguito sarà meglio precisato - pur non presentando (come sopra già chiarito) consistenza tale da non rendere intellegibili il petitum e la causa petendi, non possono che determinare l'infondatezza della domanda attorea. Parte ricorrente, infatti, offre una ricostruzione dei fatti di causa sprovvista degli elementi necessari e idonei a fondare l'accertamento richiesto. Nello specifico, il ricorrente afferma di vantare il diritto a differenze retributive, ma non specifica a che titolo le stesse siano dovute, né indica i parametri in base ai quali esse sarebbero da ritenere inferiori a quelle effettivamente spettanti. Né lo allega se il Pt_1 rapporto fosse a tempo pieno o parziale, o le norme del CCNL ritenute violate e le ragioni di tale violazione. L'assoluta genericità dell'allegazione del ricorso rende inammissibile l'articolato istruttorio, non potendosi demandare ad un teste il compito di colmare le lacune descrittive del ricorso e muoversi su un terreno inesplorato al fine di delucidare i punti salienti del vincolo giuridico. Dunque, la carente allegazione dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata si traduce nella inibizione di ogni possibilità di colmare tale lacuna mediante l'adozione di strumenti probatori rispetto ai quali, nella fattispecie concreta, le richieste di prove orali si presentano inammissibili in quanto esplorative o vertenti su circostanze generiche e valutative. In proposito, non si possono non considerare i consolidati principi espressi al riguardo dal Supremo Collegio alla cui stregua “i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo o in quanto fondativi del
5 diritto fatto valere in giudizio o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità attestata dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art. 416, 3^ comma, c.p.c.” (cfr. al riguardo Cass. SU n.11353 del 17 giugno 2004, Cass. 17 aprile 2002 n. 5526). Diversamente opinando si arrecherebbe un inaccettabile vulnus ai diritti di difesa del convenuto. Ciò in quanto senza una completa esposizione dei fatti allegati come costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, il convenuto non è posto in grado di assolvere all'onere, che l'art. 416 c.p.c. gli impone, di contestare in modo specifico le domande e i fatti addotti a fondamento di esse, nonché di fornire in modo specifico la propria versione dei fatti. Parimenti, la indeterminatezza delle allegazioni attoree osta all'esperimento dei poteri istruttori ufficiosi ex art. 421 c.p.c., i quali possono essere esercitati pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti (cfr. Cass. n. 23882 del 09/11/2006). Sicché, in conclusione, alla luce delle esposte considerazioni, la genericità delle circostanze dedotte e la conseguente inammissibilità dei capitoli di prova articolati lasciano sguarniti di prova i fatti costitutivi delle pretese attoree, con rigetto di tutte le domande proposte. Per completezza motivazionale è da rilevare come nulla di rilevante emerge dalle dichiarazioni del teste di parte ricorrente, , teste il quale ha reso Testimone_1 dichiarazioni del tutto generiche e temporalmente non specificamente circostanziate (“Nel 2011, 2012 lavorava in un Tabaccaio. Sapevo che era alle dipendenze di un certo signor
. Io lo trovavo lì spesso, anche di mattina presto, il pomeriggio, anche la domenica. CP_1
Però non so gli orari. Andavo lì a comprare le sigarette, almeno un paio di volte a settimana. Di preciso non saprei dire a che ora lavorava la domenica, ma era lì di mattina anche presto, anche alle 7 o alle 8. Non so dire se la tabaccheria faceva la giornata intera. Lui mi diceva che era un dipendente. Io andavo lì a prendere le sigarette e mi diceva che lavorava in quel tabaccaio”); analogamente è a dirsi per le dichiarazioni del teste di parte ricorrente
[...]
(“Io andavo in un bar affianco al tabaccaio e poi andavo a prendere le Tes_2 sigarette. Era il 2011, 2012. Ci andavo tutte le mattine e capitava di andare anche il pomeriggio. Io la mattina alle 7:30 lo vedevo, alle 16:00, 16.30 lo vedevo pure. Qualche volta l'ho anche visto di domenica, era mattina ... non so dire in maniera specifica che orari faceva ... so che era dipendente. Non so se c'era qualcuno che gli ordinava cosa fare”) e per il teste di parte ricorrente (“ho conosciuto Parte_2 Parte_1 quando lavorava al , io lavoravo al bar di fronte ( , non ricordo Parte_3 Parte_4 precisamente il periodo, sono passati oltre dieci anni. Siamo conoscenti, non siamo parenti
.. mi ricordo che lavorava tutti i giorni, mi capitava di andare a prendere le sigarette o a cambiare dei soldi. Io facevo il barista. Domenica il tabaccaio era chiuso e anche il bar. lavorava dalle 7:00, poi chiudeva alle 13:00 e riapriva verso le 16:00, 16:30. Gli Pt_1 orari sono questi, gli anni non li ricordo. Apriva sempre , lo vedevo ... Io vedevo Persona_3 che era lì, ma non so che mansioni aveva. Mi capitava di vedere anche capitava di CP_1 vedere anche la moglie di , non so come si chiamava. C'era anche la ex moglie di CP_1
a volte, non mi ricordo il nome. Chi c'era tutti i giorni era sempre ”). Persona_3 Persona_3
Con riferimento, infine, alla domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata dai resistenti, va evidenziato che il rigetto della domanda attorea non può comportare in via automatica una responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dovendo all'uopo essere allegata –
6 prima ancora che provata - la sussistenza degli elementi richiesti dalla norma, ossia la malafede o la colpa grave di chi agisce o resiste in giudizio, i quali non possono essere desunti dalla sola soccombenza né, con specifico riferimento al caso di specie, da ulteriori eventi intercorsi tra le parti relativi anche a vicende estranee al presente procedimento. La relativa domanda va, pertanto, rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede a) RIGETTA il ricorso;
b) CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore dei resistenti, in solido, che si liquidano in € 3.600,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali nella misura di legge, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovute;
c) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari 24.09.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice unico del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 24/09/2025, ha pronunciato la seguente la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 368/2018 R.G. Lavoro, avente ad OGGETTO: retribuzione, vertente T R A
, nato a [...] il [...] - C.F. - Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Converso domiciliato come in atti Ricorrente C O N T R O
nato a [...] il [...] - C.F. - e CP_1 C.F._2
nata a [...] il [...] - C.F. CP_2
- rappresentati e difesi dall'avv. Natale Graziano, elettivamente C.F._3 domiciliati come in atti Resistenti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 01.02.2018 il ricorrente ha adito il Tribunale deducendo: di aver prestato attività lavorativa dall'08/08/2011 al 28/05/2012 alle dipendenze, prima, del
(dall'08/08/2011 al 18/02/2012) e, poi, della , (dal 21/02/2012 CP_1 CP_2 al 28/05/12), presso la tabaccheria – ricevitoria, sita in Rossano (Cs), v.le Luca De Rosis n. 17-25, con mansioni di commesso IV livello, mediante contratto a tempo indeterminato, CCNL Commercio Terziario e Servizi (Confcommercio – Confesercenti).; che la tabaccheria-ricevitoria era gestita, infatti, da , unitamente alla moglie, CP_1 CP_2
i quali si avvicendavano;
di aver svolto le mansioni di commesso alle loro dipendenze
[...] con vincolo di subordinazione;
di aver lavorato tutti i giorni a tempo pieno, rispettando l'orario di lavoro impostogli dal prima, e dalla dopo, dalle ore 07.00 e alle CP_1 CP_2 ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.30, ad eccezione della domenica, allorché l'esercizio commerciale rimaneva aperto mezza giornata e lo stesso veniva impiegato presso la tabaccheria dalle ore 7:00 alle ore 13:00; che il rapporto di lavoro si risolveva in data 28 maggio 2012 per cessione della tabaccheria-ricevitoria a , all'epoca dei fatti Persona_1
1 moglie del ricorrente, con la quale lo stesso proseguiva l'attività medesima come coadiutore di impresa familiare;
che, durante il rapporto lavorativo intercorso con e CP_1 non gli sono state riconosciute le spettanze retributive dovute in CP_2 ottemperanza a quanto previsto dal CCNL di categoria applicabile al caso di specie;
che, di fatto, non gli erano liquidati gli stipendi mensili né dal Sig. , per il periodo alle CP_1 sue dipendenze, né dalla Sig. per il periodo alle dipendenze di quest'ultima; CP_2 di aver chiesto più volte - senza alcun utile effetto - le buste paga relative al rapporto di lavoro intercorso prima con e, successivamente, con alfine di CP_1 CP_2 ricostruire la debitoria dei due datori di lavoro nei suoi confronti;
di essersi, quindi, rivolto a un consulente del lavoro per la ricostruzione della vicenda lavorativa sulla base dei CUD trasmessi dai due datori di lavoro agli enti competenti;
che dall'analisi effettuata dal consulente emergeva che i calcoli eseguiti da questi ultimi in ragione delle ore giornaliere lavorate ai fini della determinazione delle retribuzioni dovute, dei contributi previdenziali da versare e del trattamento di fine rapporto spettante, si discostavano molto da quelli rideterminati in funzione del CCNL applicabile e delle ore di lavoro effettivamente svolte dal dipendente nel periodo lavorativo alle dipendenze degli odierni resistenti;
che i resistenti non hanno mai provveduto a liquidargli le somme indicate nei CUD a corredo dell'elaborato peritale del Dott. e dagli stessi trasmessi agli uffici competenti;
che alle Persona_2 somme indicate nei detti “certificati unici dipendente”, poi, si aggiungono le differenze retribuite, in ragione dei giorni e delle ore effettivamente lavorati;
che, pertanto, accredita da la somma complessiva di € 21.974,31 di cui € 11.502,20 per come emergenti CP_1 dai CUD 2012 e 2013 e la residua somma a titolo di differenze retributive, oltre al tfr, pari ad € 913,46, di cui € 783,95 per come si evince dai CUD e la residua somma quale ricalcolo sulle differenze retributive richieste;
che, inoltre, accredita da la somma CP_2 complessiva di € 10.853,00 di cui € 9.955,95 per come emergenti dal CUD 2013 e la residua somma a titolo di differenze retributive, oltre al tfr, pari ad € 415,15 di cui € 350,40 per come si evince dal CUD e la residua somma quale ricalcolo sulle differenze retributive richieste;
il tutto oltre interessi e rivalutazioni come da elaborato peritale del dott. ; Persona_2 che, nonostante i ripetuti solleciti scritti, né il né la hanno dato riscontro alle CP_1 CP_2 richieste dell'odierno ricorrente il quale intende agire per ottenere la liquidazione sia di quanto indicato nei CUD, rispettivamente, da e da sia per le CP_1 CP_2 differenze retributive non riconosciute ovvero per degli importi dovuti per legge, in ragione dei giorni e delle ore effettivamente lavorati e, tuttavia, non solo non riconosciuti, ma nemmeno mai liquidati dai due datori di lavoro;
che il e la non consegnavano CP_1 CP_2 al proprio dipendente le buste paga in quanto non liquidavano allo stesso le proprie spettanze e, nel contempo, non gli davano la possibilità di esaminarle per le dovute contestazioni, con tutte le conseguenze del caso;
che il comportamento assunto dai coniugi e CP_1 CP_2 nella loro qualità ut supra, consistente nella mancata consegna delle buste paga, era sin dall'origine predeterminato ad evitare che il lavoratore potesse - da un lato - effettuare eventuali contestazioni in ordine al proprio inquadramento lavorativo, ma anche impugnare le omissioni retributive e previdenziali in relazione agli orari di lavoro dallo stesso osservati;
che le pretese differenze retributive di cui il lavoratore richiede l'accertamento, vengono a sostanziarsi nell'erroneo conteggio delle ore lavorate ovvero, nell'erroneo conteggio di tutte le voci del salario, siccome riconosciute dal CCNL di categoria, oltre a ferie non godute,
2 straordinari, tredicesime e quattordicesime.; che inoltre si lamenta l'inesatto conteggio del TFR sia nei confronti del sia nei confronti della alla luce delle CP_1 CP_2 rideterminazioni salariali evidenziate dall'elaborato peritale a firma del dott. Per_2
oltre a interessi e rivalutazioni monetarie;
che, a tal fine, si agisce al fine del
[...] riconoscimento delle differenze retributive evidenziate dall'unito conteggio con l'applicazione del IV livello retributivo CCNL di categoria, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2094 cc, 2099 cc e 36 della Costituzione;
che, per il periodo della durata del contratto, il ricorrente ha diritto al pagamento di quanto riportato nei CUD 2012 e 2013 trasmessi dal , oltre che di quanto riportato nel CUD 2013 trasmesso dalla CP_1
in quanto i relativi importi non venivano mai liquidati al dipendente né CP_2 durante i due distinti rapporti di lavoro, né successivamente, alla loro cessazione;
che ai detti importi si aggiungono quelli dovuti per differenze retributive in ragione dei giorni e delle ore effettivamente lavorati e per di lavoro domenicale, così come da conteggi a firma del dott. , oltre che per il TFR. Per_2
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo: di accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con diritto all'inquadramento dell'istante nel livello IV del C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro e/o nel diverso livello che dovesse essere accertato di giustizia;
di accertare e dichiarare che l'istante accredita, per le ragioni di cui in premessa, la somma di € 21.974,31 a titolo di retribuzioni, ferie non pagate e non godute, tredicesima e quattordicesima, oltre € 913,46 per T.F.R. (oltre interessi e rivalutazioni come per legge) per il periodo dall'8/8/2011 al 18/02/2012, da porsi a carico del , nonché la somma di € 10.853,00 a titolo di CP_1 retribuzioni, ferie non pagate e non godute, tredicesima e quattordicesima, oltre € 415,15 per TFR (oltre interessi e rivalutazioni come per legge), per il periodo dal 21/02/2012 al 28/05/2012, da porsi a carico della per l'effetto condannare e CP_2 CP_1
ognuno per quanto di competenza, al pagamento in favore dell'istante della CP_2 somme indicate ut supra ovvero delle somme maggiori e/o minori che saranno accertate in corso di causa a seguito dell'istruttoria probatoria da espletarsi nei modi e nei termini all'uopo richiesti, oltre interessi e rivalutazioni come per legge;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti per averne fatto anticipo. I resistenti si sono costituiti eccependo in via preliminare la nullità del ricorso per genericità e per mancata allegazione e notificazione dei conteggi deducendo non essere corrispondente al vero la circostanza della mancata consegna dei prospetti paga. Nel merito, hanno eccepito la prescrizione quinquennale dei pretesi crediti azionati e la infondatezza della e temerarietà della spiegata domanda. Hanno, quindi, chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese con condanna, altresì, ex art. 96 c.p.c. All'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza del 24.09.2025 il Giudicante ha deciso la causa con sentenza. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo. Sul punto, la Corte di cassazione ha chiarito a più riprese che l'atto introduttivo può dirsi affetto da nullità laddove il petitum o la causa petendi siano omessi o assolutamente incerti, tenuto conto dell'esame complessivo dell'atto stesso (vd. Cass. 9197/1993; Cass. 2205/1998; Cass. 2257/2000).
3 Vale a dire che il ricorso potrà essere dichiarato nullo qualora si sia in presenza di carenze ed omissioni tali da non consentire di comprendere e decifrare la materia del contendere, con conseguente compromissione del diritto di difesa e impossibilità di vaglio giurisdizionale. Nel caso di specie, nel ricorso sono adeguatamente rappresentati gli elementi di fatto e diritto posti a fondamento della domanda, cosicché le questioni oggetto del presente giudizio attengono tutte alla fondatezza o meno della pretesa e non alla nullità del proposto ricorso. Quanto ai conteggi, basti ricordare come secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, “nel rito di lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto o delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici” (Cassazione civile, sez. lav., n. 11434 del 2011). Non può, pertanto, dichiararsi la nullità del ricorso in assenza di conteggi analitici qualora dall'esame complessivo dell'atto sia possibile determinare l'oggetto della pretesa ed i fatti costitutivi della stessa e vi siano – come nel caso di specie – sufficienti elementi ai fini di tale determinazione. Ciò detto, il thema decidendum involge l'accertamento dello svolgimento della prestazione lavorativa con la frequenza e secondo gli orari dedotti in ricorso, nonché la condanna dei resistenti alla corresponsione delle somme risultanti dai CUD emessi da parte datoriale nonché alle differenze retributive quantificate in ricorso. In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione formulata dai resistenti. Parte ricorrente, infatti, ha depositato prova dell'inoltro di diverse missive di messa in mora idonee a interrompere la prescrizione (cfr. missive ricevute il 05-06/10/2015, 07.06.2016, il 21/06/2017). Venendo al merito, si osserva quanto segue. Quanto alle somme dovute a titolo di retribuzione ordinaria, i resistenti hanno specificamente eccepito di aver corrisposto tutto quanto dovuto e risultante dai prospetti paga in atti, inerenti al periodo di lavoro contrattualizzato, firmate “per quietanza”. Ben nota è la questione del valore probatorio dei prospetti paga in ordine all'effettivo pagamento degli emolumenti retributivi in essi annotati. In argomento si sono ripetutamente espressi i giudici di legittimità sancendo i principi di diritto che qui di seguito si sintetizzano (cfr. Cass. lav. 4.2.94, n. 1150; Cass. lav. 13.4.92, n. 4512; Cass. lav. 20.8.91, n. 8950; Cass. lav. 13.6.87, n. 5227; Cass. lav. 6.3.86, n. 1484). L'art. 1 della L. 5 gennaio 1953, n. 4 impone al datore di lavoro l'obbligo di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima. Tanto per consentire al lavoratore, attraverso l'imputazione del pagamento al debito che si intende
4 soddisfare, il controllo della corrispondenza fra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato. L'adempimento di tale obbligo non attiene, però, alla prova del pagamento, dì talché, ove il lavoratore contesti che le annotazioni rispecchino la reale situazione di fatto, il relativo onere grava sul datore di lavoro. Siffatto onere può essere assolto anche mediante la normale documentazione liberatoria offerta da regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiens che dichiari di aver ricevuto una certa somma di denaro, così come nel caso di specie. È pur vero, però, che la sottoscrizione del lavoratore, anche se “per quietanza”, lungi dal creare una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga, lascia sempre al prestatore la possibilità di fornire la prova di detta non corrispondenza, anche con testimoni (Cass. Lav. n. 9588 del 14 luglio 2001). Alla stregua dei suesposti principi deve essere risolta la controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Ebbene, nella fattispecie l'istante non ha offerto né allegazioni puntuali né elementi di prova tali da contrastare efficacemente le risultanze documentali. Del resto, le retribuzioni indicate nelle buste paga risultano addirittura superiori rispetto a quelle risultanti dai CUD invocati dal ricorrente e versati in atti. Il ricorrente, infine, a fronte delle eccezioni svolte in memoria, non ha in alcun modo contestato la documentazione in parola né disconosciuto la relativa sottoscrizione. Per quanto concerne, invece, le ulteriori somme richieste, le omissioni assertive e i difetti di allegazione riscontrabili nel ricorso introduttivo – come di seguito sarà meglio precisato - pur non presentando (come sopra già chiarito) consistenza tale da non rendere intellegibili il petitum e la causa petendi, non possono che determinare l'infondatezza della domanda attorea. Parte ricorrente, infatti, offre una ricostruzione dei fatti di causa sprovvista degli elementi necessari e idonei a fondare l'accertamento richiesto. Nello specifico, il ricorrente afferma di vantare il diritto a differenze retributive, ma non specifica a che titolo le stesse siano dovute, né indica i parametri in base ai quali esse sarebbero da ritenere inferiori a quelle effettivamente spettanti. Né lo allega se il Pt_1 rapporto fosse a tempo pieno o parziale, o le norme del CCNL ritenute violate e le ragioni di tale violazione. L'assoluta genericità dell'allegazione del ricorso rende inammissibile l'articolato istruttorio, non potendosi demandare ad un teste il compito di colmare le lacune descrittive del ricorso e muoversi su un terreno inesplorato al fine di delucidare i punti salienti del vincolo giuridico. Dunque, la carente allegazione dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata si traduce nella inibizione di ogni possibilità di colmare tale lacuna mediante l'adozione di strumenti probatori rispetto ai quali, nella fattispecie concreta, le richieste di prove orali si presentano inammissibili in quanto esplorative o vertenti su circostanze generiche e valutative. In proposito, non si possono non considerare i consolidati principi espressi al riguardo dal Supremo Collegio alla cui stregua “i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo o in quanto fondativi del
5 diritto fatto valere in giudizio o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità attestata dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art. 416, 3^ comma, c.p.c.” (cfr. al riguardo Cass. SU n.11353 del 17 giugno 2004, Cass. 17 aprile 2002 n. 5526). Diversamente opinando si arrecherebbe un inaccettabile vulnus ai diritti di difesa del convenuto. Ciò in quanto senza una completa esposizione dei fatti allegati come costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, il convenuto non è posto in grado di assolvere all'onere, che l'art. 416 c.p.c. gli impone, di contestare in modo specifico le domande e i fatti addotti a fondamento di esse, nonché di fornire in modo specifico la propria versione dei fatti. Parimenti, la indeterminatezza delle allegazioni attoree osta all'esperimento dei poteri istruttori ufficiosi ex art. 421 c.p.c., i quali possono essere esercitati pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti (cfr. Cass. n. 23882 del 09/11/2006). Sicché, in conclusione, alla luce delle esposte considerazioni, la genericità delle circostanze dedotte e la conseguente inammissibilità dei capitoli di prova articolati lasciano sguarniti di prova i fatti costitutivi delle pretese attoree, con rigetto di tutte le domande proposte. Per completezza motivazionale è da rilevare come nulla di rilevante emerge dalle dichiarazioni del teste di parte ricorrente, , teste il quale ha reso Testimone_1 dichiarazioni del tutto generiche e temporalmente non specificamente circostanziate (“Nel 2011, 2012 lavorava in un Tabaccaio. Sapevo che era alle dipendenze di un certo signor
. Io lo trovavo lì spesso, anche di mattina presto, il pomeriggio, anche la domenica. CP_1
Però non so gli orari. Andavo lì a comprare le sigarette, almeno un paio di volte a settimana. Di preciso non saprei dire a che ora lavorava la domenica, ma era lì di mattina anche presto, anche alle 7 o alle 8. Non so dire se la tabaccheria faceva la giornata intera. Lui mi diceva che era un dipendente. Io andavo lì a prendere le sigarette e mi diceva che lavorava in quel tabaccaio”); analogamente è a dirsi per le dichiarazioni del teste di parte ricorrente
[...]
(“Io andavo in un bar affianco al tabaccaio e poi andavo a prendere le Tes_2 sigarette. Era il 2011, 2012. Ci andavo tutte le mattine e capitava di andare anche il pomeriggio. Io la mattina alle 7:30 lo vedevo, alle 16:00, 16.30 lo vedevo pure. Qualche volta l'ho anche visto di domenica, era mattina ... non so dire in maniera specifica che orari faceva ... so che era dipendente. Non so se c'era qualcuno che gli ordinava cosa fare”) e per il teste di parte ricorrente (“ho conosciuto Parte_2 Parte_1 quando lavorava al , io lavoravo al bar di fronte ( , non ricordo Parte_3 Parte_4 precisamente il periodo, sono passati oltre dieci anni. Siamo conoscenti, non siamo parenti
.. mi ricordo che lavorava tutti i giorni, mi capitava di andare a prendere le sigarette o a cambiare dei soldi. Io facevo il barista. Domenica il tabaccaio era chiuso e anche il bar. lavorava dalle 7:00, poi chiudeva alle 13:00 e riapriva verso le 16:00, 16:30. Gli Pt_1 orari sono questi, gli anni non li ricordo. Apriva sempre , lo vedevo ... Io vedevo Persona_3 che era lì, ma non so che mansioni aveva. Mi capitava di vedere anche capitava di CP_1 vedere anche la moglie di , non so come si chiamava. C'era anche la ex moglie di CP_1
a volte, non mi ricordo il nome. Chi c'era tutti i giorni era sempre ”). Persona_3 Persona_3
Con riferimento, infine, alla domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata dai resistenti, va evidenziato che il rigetto della domanda attorea non può comportare in via automatica una responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dovendo all'uopo essere allegata –
6 prima ancora che provata - la sussistenza degli elementi richiesti dalla norma, ossia la malafede o la colpa grave di chi agisce o resiste in giudizio, i quali non possono essere desunti dalla sola soccombenza né, con specifico riferimento al caso di specie, da ulteriori eventi intercorsi tra le parti relativi anche a vicende estranee al presente procedimento. La relativa domanda va, pertanto, rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede a) RIGETTA il ricorso;
b) CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore dei resistenti, in solido, che si liquidano in € 3.600,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali nella misura di legge, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovute;
c) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari 24.09.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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