Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dr. Francesca ZANNA - Presidente
2) dr. Remo LISCO - Giudice rel.
3) dr. Andrea PAIANO - Giudice ha pronunziato la seguente
O R D I N A N Z A nel procedimento iscritto al n. 5159/2024 r.g., avente per oggetto: reclamo, proposto da avverso l'ordinanza del 05.11.2024, con la quale il giudice Parte_1 dell'esecuzione presso terzi iscritta al n. 1526/2024 r.g.e. ha accolto solo parzialmente la richiesta di sospensione dell'esecuzione avanzata dall'odierno reclamante;
esaminati gli atti;
ritenuto che
il reclamo non possa trovare accoglimento, non apparendo sussistere i gravi motivi previsti dall'art. 624 c.p.c. per concedere la integrale sospensione della procedura esecutiva, in quanto non risulta adeguatamente allegato e dimostrato dalla parte opponente, odierna reclamante, il requisito del periculum in mora, tenuto anche conto dell'importo residuo per il quale non è stata accordata la richiesta sospensione (€ 2.656,80, come riportato nell'ordinanza reclamata) ed osservandosi, inoltre, che con l'atto del 15.07.2024, di costituzione nel procedimento di esecuzione forzata e contenente l'opposizione proposta davanti al g.e., con istanza di sospensione, l'odierno reclamante, in ordine al requisito del periculum in mora, deduceva che “…il dott. , stimato radiologo, si trova sottoposto ad Parte_1 un'ingiusta esecuzione, stante l'evidente infondatezza della pretesa creditoria della signora
e il perdurare di tale esecuzione, reca un grave danno d'immagine al detto professionista CP_1 che, in ogni caso, per il detto danno riserva di agire vin separata sede…”; orbene, premesso che la prestazione pretesa con l'avviata esecuzione ha natura prettamente patrimoniale e che l'infondatezza della pretesa creditoria non emerge ictu oculi, si osserva sul punto che parte reclamante avrebbe potuto autonomamente evitare il lamentato pregiudizio all'immagine provvedendo al pagamento della somma precettata prima dell'inizio dell'esecuzione forzata, con riserva di richiedere la restituzione nel caso in cui, all'esito del giudizio, pure promosso, di opposizione a precetto e, quindi, all'esito della valutazione a cognizione piena, la somma pretesa dalla dovesse risultare non dovuta, soprattutto, se si considera, si ribadisce, CP_1 l'entità della somma precettata (pari a circa € 2.800,00) ed il fatto che l'odierno reclamante non ha allegato specificamente, né provato, sia pure sommariamente, un'impossibilità di pagare detta somma;
ritenuto opportuno rilevare che la natura del procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., non assimilabile ad un'impugnazione in senso tecnico, consente al Collegio di valutare la sussistenza dei requisiti della misura ancora richiesta (sospensione dell'esecuzione con riguardo all'intera somma pretesa dalla ), fra i quali figura anche il requisito del periculum CP_1 in mora; ritenuto, pertanto, che il reclamo debba essere rigettato e che il reclamante debba essere condannato a rifondere alla controparte le spese di questa fase, come liquidate in dispositivo, nella misura prossima ai minimi tabellari, in considerazione dell'attività processuale svolta;
rilevato, con riguardo alla violazione dell'art. 88 c.p.c. sostenuta dalla reclamata, che la produzione delle missive (del 28.099.2023 e del 09.11.2023), di cui si duole la stessa parte, appare determinata anche dall'intento di dimostrare l'insussistenza dei presupposti dell'obbligazione (o di parte dell'obbligazione) fatta valere dalla controparte e, pertanto, la stessa appare inquadrarsi in una delle deroghe al divieto di produzione previste dall'art. 48 del Nuovo Codice Deontologico Forense;
P.Q.M.
Così deciso il 17.03.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Remo Lisco dott. Francesca Zanna