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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3839 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr. Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n4866.2023 R.G. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. n. 599/2023, resa dal Giudice di Pace di Cava de' Tirreni in data 5 settembre 2023 e notificata il 25 set- tembre 2023.
e vertente tra:
rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Gaetano Santoriello presso il cui studio elettivamente domicilia in Scafati (SA) alla Via Martiri D'Ungheria n.132,come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Controparte_1
Velleca presso il cui studio domicilia in Scafati (SA) alla Via Giovanni XXIII
n.92,come da mandato in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 26/03/2025 che qui si inten- dono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svol- gimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. perrelationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ri- cordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
1 c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trat- tazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della deci- sione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamen- te ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben po- tendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompa- tibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudi- cante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA Con atto di appello ritualmente notificato Parte_1 impugnava la sentenza n.599.2023 resa dal Giudice di Pace
[...] di Cava de' Tirreni censurando il rigettato la domanda di risarcimento, ritenen- do che, essendo il veicolo BMW X6 della società attrice privo di copertura assi- curativa obbligatoria, la pretesa risarcitoria fosse “inammissibile” poiché la condotta del danneggiato — consistente nel porre in circolazione un mezzo non assicurato — sarebbe connotata da tale gravità da escludere ogni tutela risarci- toria. Nell'atto d'appello la società deduceva la violazione Parte_1 degli artt. 122 e 144 del Codice delle Assicurazioni, 2054 c.c. e art. 115 c.p.c.;la totale erroneità della qualificazione come “inammissibile” della doman- da;
l'omessa valutazione del merito, dell'istruttoria svolta e delle risultanze dell'ATP;la contrarietà della decisione al principio di diritto enunciato dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 1179/2022, secondo cui la mancanza di as- sicurazione del veicolo del danneggiato non preclude l'azione risarcitoria ordi- naria ex art. 144 C.d.A.
Si costituiva HDI Assicurazioni, chiedendo il rigetto del gravame e proponendo articolate contestazioni sia preliminari sia nel merito. In particolare, l'appellata sosteneva che l'appello sarebbe inammissibile per violazione dell'art. 342
c.p.c.;la sentenza di primo grado sarebbe corretta poiché la circolazione del vei- colo attoreo in assenza di CA costituirebbe condotta colpevole tale da impedi- re qualsiasi ristoro;
in via subordinata, la dinamica del sinistro sarebbe indimo-
2 strata o incompatibile con i danni lamentati, richiamando rilievi tecnici e dedu- zioni già svolte in primo grado.
Il procedimento si svolgeva nelle forme della trattazione scritta,la causa di na- tura documentale veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26.03.2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare sollevata dalla compagnia appellata non è fondata.
L'atto d'appello indica invero i capi della decisione impugnata;
le norme violate;
le specifiche ragioni di censura e la rilevanza degli errori denunciati. La critica rivolta alla decisione è ampia, dettagliata e riferita a precise parti della motiva- zione del G.d.P. (pag. 2–3 della sentenza impugnata, dove si afferma che la do- manda è “inammissibile” perché la vettura risultava priva di CA .
Per cui appare che l'atto soddisfa quindi i requisiti dell'art. 342 c.p.c.
Il Giudice di Pace nella sentenza impugnata ha adottato una motivazione che collega la mancanza di assicurazione della vettura attorea a una sorta di “inde- gnità” a ricevere tutela, ritenendo che tale condotta valga a escludere l'ingiustizia del danno.
Tale impostazione non è compatibile né con l'art. 122 del Codice delle Assicura- zioni, che disciplina l'obbligo di assicurazione ma non prevede alcuna sanzione civilistica preclusiva dell'azione risarcitoria;
né con l'art. 144 C.d.A., che ricono- sce al danneggiato il diritto di agire direttamente verso l'assicuratore del re- sponsabile;
né con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale — con sentenza n. 1179/2022 — ha affermato espressamente che la mancanza di assi- curazione del veicolo del danneggiato non incide sulla sua possibilità di agire per il risarcimento secondo la procedura ordinaria.
La decisione di primo grado si pone in contrasto anche con la direttiva
2009/103/CE, che mira alla tutela effettiva della vittima del sinistro stradale, non già alla punizione del danneggiato nella qualità di trasgressore amministra- tivo.
L'automobilista che circola senza assicurazione incorre in sanzioni amministra- tive, ma non perde il diritto al ristoro quando non è responsabile dell'evento.
3 Dalla ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo, confermata dall'istruttoria svolta dinanzi al G.d.P. (testi escussi il 5 giugno 2023) e dall'ATP richiamato dall'appellante, risulta che la Peugeot CF911CX, assicurata con
(ora HDI), condotta da , invase la corsia opposta CP_2 Controparte_3 perdendo il controllo del mezzo;
il veicolo BMW X6 procedeva regolarmente nella propria corsia;
i danni alla BMW risultano compatibili con un urto diretto sul lato sinistro e con un impatto indiretto sul lato destro contro un ostacolo la- terale.
Le contestazioni mosse da HDI in ordine alla compatibilità dei danni non ap- paiono sufficienti a sovvertire la ricostruzione complessiva. Le fotografie evi- denziate dalla compagnia, pur sollevando dubbi su alcuni aspetti meno rilevan- ti, non escludono la riconducibilità principale dell'evento alla manovra della
Peugeot.
Le allegazioni relative a presunta “falsità del sinistro” (richiamo ai precedenti disconoscimenti dell'assicurato, ai sinistri pregressi e successivi, alla mancanza di visione diretta dei veicoli da parte del CTU) non trovano riscontro in elemen- ti probatori certi. Esse valgono a minare la piena affidabilità dell'ATP, ma non scardinano la catena logica dell'accertamento testimoniale, che ha descritto una dinamica univoca e coerente.
La responsabilità deve dunque essere attribuita esclusivamente al conducente della Peugeot CF911CX ai sensi dell'art. 2054 c.c.;con obbligo risarcitorio in ca- po alla compagnia assicuratrice HDI ai sensi dell'art. 144 C.d.A.
L'ATP ha quantificato il danno in euro 7.994,00, ritenendolo compatibile con la dinamica riferita.
Sebbene l'appellata abbia sollevato vari profili critici, il Tribunale ritiene che la valutazione economica del CTU, pur risentendo della mancata ispezione diretta dei veicoli, costituisca un parametro attendibile;
le foto in atti consentono di ri- tenere plausibile l'entità del danno;
non vi sono elementi per ritenere che i dan- ni derivino esclusivamente da un sinistro successivo del 1° febbraio 2018 (come ipotizzato dalla compagnia).
Considerato che l'ATP rappresenta un apprezzamento tecnico ragionevole, e che non sono state fornite prove contrarie decisive, può farsi ad esso riferimen- to, con prudente riduzione per le incertezze documentali.
4 Si stima dunque equo quantificare il danno in euro 7.000,00, oltre rivalutazio- ne e interessi legali dalla domanda.
L'appello viene integralmente accolto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. n. 599/2023, resa dal Giudice di Pace di Cava de' Tirreni:
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara am- missibile e fondata la domanda di primo grado.
2) Accerta la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Peugeot
CF911CX nella causazione del sinistro del 3 maggio 2017 e per l'effetto condanna al pagamento, in favore Controparte_4 dell'appellante, della somma di euro 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3) Condanna gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giu- dizio, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori.
4) Pone a carico della compagnia le spese dell'ATP.
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 9/12/2025 Il giudice
Dr. Luigi Bobbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr. Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n4866.2023 R.G. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. n. 599/2023, resa dal Giudice di Pace di Cava de' Tirreni in data 5 settembre 2023 e notificata il 25 set- tembre 2023.
e vertente tra:
rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Gaetano Santoriello presso il cui studio elettivamente domicilia in Scafati (SA) alla Via Martiri D'Ungheria n.132,come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Controparte_1
Velleca presso il cui studio domicilia in Scafati (SA) alla Via Giovanni XXIII
n.92,come da mandato in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 26/03/2025 che qui si inten- dono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svol- gimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. perrelationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ri- cordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
1 c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trat- tazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della deci- sione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamen- te ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben po- tendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompa- tibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudi- cante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA Con atto di appello ritualmente notificato Parte_1 impugnava la sentenza n.599.2023 resa dal Giudice di Pace
[...] di Cava de' Tirreni censurando il rigettato la domanda di risarcimento, ritenen- do che, essendo il veicolo BMW X6 della società attrice privo di copertura assi- curativa obbligatoria, la pretesa risarcitoria fosse “inammissibile” poiché la condotta del danneggiato — consistente nel porre in circolazione un mezzo non assicurato — sarebbe connotata da tale gravità da escludere ogni tutela risarci- toria. Nell'atto d'appello la società deduceva la violazione Parte_1 degli artt. 122 e 144 del Codice delle Assicurazioni, 2054 c.c. e art. 115 c.p.c.;la totale erroneità della qualificazione come “inammissibile” della doman- da;
l'omessa valutazione del merito, dell'istruttoria svolta e delle risultanze dell'ATP;la contrarietà della decisione al principio di diritto enunciato dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 1179/2022, secondo cui la mancanza di as- sicurazione del veicolo del danneggiato non preclude l'azione risarcitoria ordi- naria ex art. 144 C.d.A.
Si costituiva HDI Assicurazioni, chiedendo il rigetto del gravame e proponendo articolate contestazioni sia preliminari sia nel merito. In particolare, l'appellata sosteneva che l'appello sarebbe inammissibile per violazione dell'art. 342
c.p.c.;la sentenza di primo grado sarebbe corretta poiché la circolazione del vei- colo attoreo in assenza di CA costituirebbe condotta colpevole tale da impedi- re qualsiasi ristoro;
in via subordinata, la dinamica del sinistro sarebbe indimo-
2 strata o incompatibile con i danni lamentati, richiamando rilievi tecnici e dedu- zioni già svolte in primo grado.
Il procedimento si svolgeva nelle forme della trattazione scritta,la causa di na- tura documentale veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26.03.2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare sollevata dalla compagnia appellata non è fondata.
L'atto d'appello indica invero i capi della decisione impugnata;
le norme violate;
le specifiche ragioni di censura e la rilevanza degli errori denunciati. La critica rivolta alla decisione è ampia, dettagliata e riferita a precise parti della motiva- zione del G.d.P. (pag. 2–3 della sentenza impugnata, dove si afferma che la do- manda è “inammissibile” perché la vettura risultava priva di CA .
Per cui appare che l'atto soddisfa quindi i requisiti dell'art. 342 c.p.c.
Il Giudice di Pace nella sentenza impugnata ha adottato una motivazione che collega la mancanza di assicurazione della vettura attorea a una sorta di “inde- gnità” a ricevere tutela, ritenendo che tale condotta valga a escludere l'ingiustizia del danno.
Tale impostazione non è compatibile né con l'art. 122 del Codice delle Assicura- zioni, che disciplina l'obbligo di assicurazione ma non prevede alcuna sanzione civilistica preclusiva dell'azione risarcitoria;
né con l'art. 144 C.d.A., che ricono- sce al danneggiato il diritto di agire direttamente verso l'assicuratore del re- sponsabile;
né con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale — con sentenza n. 1179/2022 — ha affermato espressamente che la mancanza di assi- curazione del veicolo del danneggiato non incide sulla sua possibilità di agire per il risarcimento secondo la procedura ordinaria.
La decisione di primo grado si pone in contrasto anche con la direttiva
2009/103/CE, che mira alla tutela effettiva della vittima del sinistro stradale, non già alla punizione del danneggiato nella qualità di trasgressore amministra- tivo.
L'automobilista che circola senza assicurazione incorre in sanzioni amministra- tive, ma non perde il diritto al ristoro quando non è responsabile dell'evento.
3 Dalla ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo, confermata dall'istruttoria svolta dinanzi al G.d.P. (testi escussi il 5 giugno 2023) e dall'ATP richiamato dall'appellante, risulta che la Peugeot CF911CX, assicurata con
(ora HDI), condotta da , invase la corsia opposta CP_2 Controparte_3 perdendo il controllo del mezzo;
il veicolo BMW X6 procedeva regolarmente nella propria corsia;
i danni alla BMW risultano compatibili con un urto diretto sul lato sinistro e con un impatto indiretto sul lato destro contro un ostacolo la- terale.
Le contestazioni mosse da HDI in ordine alla compatibilità dei danni non ap- paiono sufficienti a sovvertire la ricostruzione complessiva. Le fotografie evi- denziate dalla compagnia, pur sollevando dubbi su alcuni aspetti meno rilevan- ti, non escludono la riconducibilità principale dell'evento alla manovra della
Peugeot.
Le allegazioni relative a presunta “falsità del sinistro” (richiamo ai precedenti disconoscimenti dell'assicurato, ai sinistri pregressi e successivi, alla mancanza di visione diretta dei veicoli da parte del CTU) non trovano riscontro in elemen- ti probatori certi. Esse valgono a minare la piena affidabilità dell'ATP, ma non scardinano la catena logica dell'accertamento testimoniale, che ha descritto una dinamica univoca e coerente.
La responsabilità deve dunque essere attribuita esclusivamente al conducente della Peugeot CF911CX ai sensi dell'art. 2054 c.c.;con obbligo risarcitorio in ca- po alla compagnia assicuratrice HDI ai sensi dell'art. 144 C.d.A.
L'ATP ha quantificato il danno in euro 7.994,00, ritenendolo compatibile con la dinamica riferita.
Sebbene l'appellata abbia sollevato vari profili critici, il Tribunale ritiene che la valutazione economica del CTU, pur risentendo della mancata ispezione diretta dei veicoli, costituisca un parametro attendibile;
le foto in atti consentono di ri- tenere plausibile l'entità del danno;
non vi sono elementi per ritenere che i dan- ni derivino esclusivamente da un sinistro successivo del 1° febbraio 2018 (come ipotizzato dalla compagnia).
Considerato che l'ATP rappresenta un apprezzamento tecnico ragionevole, e che non sono state fornite prove contrarie decisive, può farsi ad esso riferimen- to, con prudente riduzione per le incertezze documentali.
4 Si stima dunque equo quantificare il danno in euro 7.000,00, oltre rivalutazio- ne e interessi legali dalla domanda.
L'appello viene integralmente accolto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. n. 599/2023, resa dal Giudice di Pace di Cava de' Tirreni:
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara am- missibile e fondata la domanda di primo grado.
2) Accerta la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Peugeot
CF911CX nella causazione del sinistro del 3 maggio 2017 e per l'effetto condanna al pagamento, in favore Controparte_4 dell'appellante, della somma di euro 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3) Condanna gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giu- dizio, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori.
4) Pone a carico della compagnia le spese dell'ATP.
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 9/12/2025 Il giudice
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