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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/09/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 445/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
sezione CIVILE
Oggi 25 settembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato CARVELLO MANUEL, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MANCINI GIANLUCA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
si riporta alle controdeduzioni del proprio C.T.P.;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 445/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 445/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. CARVELLO MANUEL Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI GIANLUCA
[...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava “– Nel merito: accertare e quindi dichiarare Parte_1
l'origine professionale dell'evento fratturativo a carico del secondo soma lombare in
pagina 2 di 4 quanto riconducibile, anche solo in termini di concausalità, al sinistro in itinere occorso alla ricorrente in data 19 aprile 2022 per le ragioni 3 Corte di Cassazione, ordinanza n.
30289 del 20 novembre 2019. esposte in ricorso ovvero per quelle diverse e/o ulteriori che dovessero risultare di giustizia;
– Accertare e quindi dichiarare che i postumi permanenti residuati in capo alla ricorrente in ragione dell'infortunio in itinere n.
519230630 del 19/04/2022 sono pari al 008% ovvero alla diversa maggiore o minore percentuale che dovesse risultare di giustizia, ai sensi del d.lgs. n. 38/2000 ovvero ai sensi della diversa disciplina ritenuta applicabile al caso di specie;
– Accertare e quindi dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità per inabilità temporanea assoluta ex articolo 68 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e ss. m. e i. per tutto il periodo compreso tra il 19 aprile 2022 ed il 05 settembre 2022 ovvero per il diverso maggiore o minore periodo che dovesse risultare di giustizia e, per l'effetto, – Condannare l in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente le relative indennità economiche previste ex lege a far data dalla denuncia di infortunio del 19/04/2022 ovvero dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo”.
resisteva al ricorso. CP_1
La causa (che riguarda il danno biologico conseguente ad un incidente in itinere, danno che è stato escluso da ) era istruita con prove orali e C.T.U. medico-legale. CP_1
All'esito della C.T.U., il ricorso risulta fondato, nella misura ritenuta dal C.T.U. (dott.
ossia il 6%, oltre ad INABILITA' temporanea LAVORATIVA dal Per_1
19/04/2022 al 5/09/2022.
Alla esaustiva e logica motivazione della C.T.U. si fa integrale rinvio anche in punto ad osservazioni alla C.T.P. del resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di . CP_1
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta l'esistenza del danno biologico nella misura del 6% a far data dalla domanda amministrativa;
INABILITA' temporanea LAVORATIVA dal
19/04/2022 al 5/09/2022; condanna a corrispondere al ricorrente le relative CP_1
provvidenze, oltre accessori di legge;
2) condanna a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di CP_1
lite, che si liquidano in € 43,00 per spese ed € 4.246,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di . CP_1
Ravenna, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
sezione CIVILE
Oggi 25 settembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato CARVELLO MANUEL, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MANCINI GIANLUCA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
si riporta alle controdeduzioni del proprio C.T.P.;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 445/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 445/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. CARVELLO MANUEL Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI GIANLUCA
[...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava “– Nel merito: accertare e quindi dichiarare Parte_1
l'origine professionale dell'evento fratturativo a carico del secondo soma lombare in
pagina 2 di 4 quanto riconducibile, anche solo in termini di concausalità, al sinistro in itinere occorso alla ricorrente in data 19 aprile 2022 per le ragioni 3 Corte di Cassazione, ordinanza n.
30289 del 20 novembre 2019. esposte in ricorso ovvero per quelle diverse e/o ulteriori che dovessero risultare di giustizia;
– Accertare e quindi dichiarare che i postumi permanenti residuati in capo alla ricorrente in ragione dell'infortunio in itinere n.
519230630 del 19/04/2022 sono pari al 008% ovvero alla diversa maggiore o minore percentuale che dovesse risultare di giustizia, ai sensi del d.lgs. n. 38/2000 ovvero ai sensi della diversa disciplina ritenuta applicabile al caso di specie;
– Accertare e quindi dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità per inabilità temporanea assoluta ex articolo 68 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e ss. m. e i. per tutto il periodo compreso tra il 19 aprile 2022 ed il 05 settembre 2022 ovvero per il diverso maggiore o minore periodo che dovesse risultare di giustizia e, per l'effetto, – Condannare l in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente le relative indennità economiche previste ex lege a far data dalla denuncia di infortunio del 19/04/2022 ovvero dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo”.
resisteva al ricorso. CP_1
La causa (che riguarda il danno biologico conseguente ad un incidente in itinere, danno che è stato escluso da ) era istruita con prove orali e C.T.U. medico-legale. CP_1
All'esito della C.T.U., il ricorso risulta fondato, nella misura ritenuta dal C.T.U. (dott.
ossia il 6%, oltre ad INABILITA' temporanea LAVORATIVA dal Per_1
19/04/2022 al 5/09/2022.
Alla esaustiva e logica motivazione della C.T.U. si fa integrale rinvio anche in punto ad osservazioni alla C.T.P. del resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di . CP_1
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta l'esistenza del danno biologico nella misura del 6% a far data dalla domanda amministrativa;
INABILITA' temporanea LAVORATIVA dal
19/04/2022 al 5/09/2022; condanna a corrispondere al ricorrente le relative CP_1
provvidenze, oltre accessori di legge;
2) condanna a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di CP_1
lite, che si liquidano in € 43,00 per spese ed € 4.246,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di . CP_1
Ravenna, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4