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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 3499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3499 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 964/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 964/2025 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FALCONE ALESSIA e dell'avv. PARISI Parte_1
PASQUALE che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F. CP_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. Parte_1
e la sig.ra il 24 agosto 1985 in Lanciano, con atto n. 101, parte II, sezione A, anno CP_1
pagina 1 di 4 1985, senza previsioni di natura economica, disponendo le conseguenti annotazioni e trascrizioni di legge.
2. Revocare il mantenimento della figlia , economicamente autosufficiente. Persona_1
3. Rigettare ogni eventuale richiesta di assegno divorzile da parte della sig.ra non CP_1
sussistendo i presupposti per la sua concessione.
Con vittoria di spese e compensi.
Per il Pubblico Ministero:
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in Lanciano il 24/08/1985.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LANCIANO (atto n.
101 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985).
Dal matrimonio è nata una figlia, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Como in data 08/01/2008.
Con ricorso depositato il 10/01/2025 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 23706/2025 all'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. avanti al Giudice Delegato la parte convenuta, ritualmente citata, non compariva.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22. co.4 c.p.c, invitava parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. All'esito, precisate le conclusioni nei termini di cui al verbale d'udienza, dichiarava la contumacia della parte resistente e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
pagina 2 di 4 È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
La domanda di revoca del mantenimento in favore della figlia viene accolta poiché , nata nel Per_1
1986, è ormai maggiorenne, sposata e con un figlio.
In virtù dell'accoglimento della domanda di revoca del mantenimento per la figlia maggiorenne ed economicamente indipendente e tenuto conto della natura necessaria della pronuncia sullo status, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite nella misura del 50%, mentre per il restante 50% le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 2905,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del
15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dai signori
[...]
e i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 CP_1
precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LANCIANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
REVOCA il mantenimento della figlia , economicamente autosufficiente;
Persona_1
CONDANNA alla refusione di 1/2 delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
, spese liquidate per intero in complessivi € 2905,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e
[...]
CPA come per legge.
pagina 3 di 4 COMPENSA i restanti 1/2 delle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11.7.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 964/2025 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FALCONE ALESSIA e dell'avv. PARISI Parte_1
PASQUALE che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F. CP_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. Parte_1
e la sig.ra il 24 agosto 1985 in Lanciano, con atto n. 101, parte II, sezione A, anno CP_1
pagina 1 di 4 1985, senza previsioni di natura economica, disponendo le conseguenti annotazioni e trascrizioni di legge.
2. Revocare il mantenimento della figlia , economicamente autosufficiente. Persona_1
3. Rigettare ogni eventuale richiesta di assegno divorzile da parte della sig.ra non CP_1
sussistendo i presupposti per la sua concessione.
Con vittoria di spese e compensi.
Per il Pubblico Ministero:
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in Lanciano il 24/08/1985.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LANCIANO (atto n.
101 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985).
Dal matrimonio è nata una figlia, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Como in data 08/01/2008.
Con ricorso depositato il 10/01/2025 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 23706/2025 all'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. avanti al Giudice Delegato la parte convenuta, ritualmente citata, non compariva.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22. co.4 c.p.c, invitava parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. All'esito, precisate le conclusioni nei termini di cui al verbale d'udienza, dichiarava la contumacia della parte resistente e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
pagina 2 di 4 È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
La domanda di revoca del mantenimento in favore della figlia viene accolta poiché , nata nel Per_1
1986, è ormai maggiorenne, sposata e con un figlio.
In virtù dell'accoglimento della domanda di revoca del mantenimento per la figlia maggiorenne ed economicamente indipendente e tenuto conto della natura necessaria della pronuncia sullo status, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite nella misura del 50%, mentre per il restante 50% le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 2905,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del
15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dai signori
[...]
e i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 CP_1
precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LANCIANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
REVOCA il mantenimento della figlia , economicamente autosufficiente;
Persona_1
CONDANNA alla refusione di 1/2 delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
, spese liquidate per intero in complessivi € 2905,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e
[...]
CPA come per legge.
pagina 3 di 4 COMPENSA i restanti 1/2 delle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11.7.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4