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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 15/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 384/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 15/01/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. COLOMBO in sostituzione dell'avv. CAPECELATRO;
per parte convenuta l'avv. BIGI in sostituzione di PASUT;
CP_1
nessuno per CP_2
L'avv. COLOMBO richiama la rinuncia al giudizio e all'azione depositata in atti e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate. Esibisce mail proveniente dall'avv. CONTI con la quale il medesimo dichiara di accettare la rinuncia alla lite del ricorrente a spese compensate, mail di cui deposita copia cartacea.
L'avv. BIGI per dichiara di accettare la rinuncia a spese compensate come CP_1
da dichiarazione già versata in atti.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa pronunciando la sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 384/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 384/2024 R.G. Lav. promossa da:
, (c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Edmondo Capecelatro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, al Viale Premuda n. 14, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. in proprio e Controparte_3 P.IVA_1 quale mandatario della cartolarizzazione con CP_4 CP_5 Controparte_6 sede in Roma, Via Barberini, 47, per procura del notaio Dott. in Roma, Persona_1
Repertorio n. 37521 Raccolta n. 5762 del 3/7/2014 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la
Direzione Provinciale di RA OC (VB), in Corso Marconi n. 99, rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio n.37875,
Raccoltan.7313, per atti Dott. Notaio in Roma, dall'Avv. Franco Pasut Persona_2
e
(c.f. e p. iva , con sede in Controparte_7 P.IVA_2
Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, in persona di nella qualità di Controparte_8
Responsabile Contenzioso rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Conti ed CP_9 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Riposto Via Cascino 2, giusta delega in atti
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “richiama la rinuncia al giudizio e all'azione e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate”
Parte convenuta : Controparte_10
“dichiara di accettare la rinuncia agli atti da parte dell'opponente, spese compensate.”
Parte convenuta CP_1
“accetta alla rinuncia agli atti e dichiara di nulla opporre all'eventuale richiesta di compensazione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 4.9.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 138 2024 90011751 23/000, notificata dall Controparte_7
il 5.8.2024, con riferimento alla cartella di pagamento n. 13820080006122318000,
[...] relativa all'omesso versamento contributi per l'anno 2002, per l'importo di € 6.726,34.
Lamentava, in particolare, l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive;
la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia della pretesa creditoria per intervenuta decadenza e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 del d.m. n. 321/1999 e dell'art. 21 septies della L. 214/90; la mancanza degli atti prodromici all'intimazione di pagamento;
l'illegittimità dell'atto per genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi.
Si costituivano in giudizio, con distinte memorie, l' e l' per Controparte_7 CP_1 chiedere il rigetto del ricorso, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
Nell'imminenza della data fissata per l'udienza ex art. 420 c.p.c., il nuovo difensore costituito per il ricorrente depositava dichiarazione sottoscritta da con la quale il medesimo Parte_1 dichiarava di rinunciare al giudizio e all'azione nei confronti di e Controparte_7
di . CP_1
All'udienza dell'11.12.2024 parte ricorrente chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate.
Disposto rinvio, le parti resistenti depositavano in atti dichiarazioni di accettazione della rinuncia a spese compensate.
All'esito della discussione svoltasi all'odierna udienza, la causa è stata decisa mediante la pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per avere la parte ricorrente rinunciato all'azione.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art. 306 c.p.c.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore” (Cassazione civile sez. lav., 13/03/1999, n.2268).
Per potersi configurare rinunzia all'azione – che non richiede formule sacramentali, ma può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta – occorre il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima.
Nella fattispecie, stante il chiaro tenore della dichiarazione della parte ricorrente e l'espressa manifestazione di volontà di non voler proseguire nell'azione, si verte in un'ipotesi di rinuncia all'azione.
Pur non essendo necessaria l'accettazione delle controparti si dà atto che, nella specie, le resistenti e hanno dichiarato, con memorie depositate rispettivamente in data 14.1.2025 e CP_2 CP_1
12.12.2024 di accettare la rinuncia.
Anche quanto alle spese di lite è intervenuto accordo tra le parti per l'integrale compensazione delle stesse;
deve quindi disporsi in conformità all'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Verbania, 15.1.2025
Il Giudice
Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 15/01/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. COLOMBO in sostituzione dell'avv. CAPECELATRO;
per parte convenuta l'avv. BIGI in sostituzione di PASUT;
CP_1
nessuno per CP_2
L'avv. COLOMBO richiama la rinuncia al giudizio e all'azione depositata in atti e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate. Esibisce mail proveniente dall'avv. CONTI con la quale il medesimo dichiara di accettare la rinuncia alla lite del ricorrente a spese compensate, mail di cui deposita copia cartacea.
L'avv. BIGI per dichiara di accettare la rinuncia a spese compensate come CP_1
da dichiarazione già versata in atti.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa pronunciando la sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 384/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 384/2024 R.G. Lav. promossa da:
, (c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Edmondo Capecelatro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, al Viale Premuda n. 14, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. in proprio e Controparte_3 P.IVA_1 quale mandatario della cartolarizzazione con CP_4 CP_5 Controparte_6 sede in Roma, Via Barberini, 47, per procura del notaio Dott. in Roma, Persona_1
Repertorio n. 37521 Raccolta n. 5762 del 3/7/2014 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la
Direzione Provinciale di RA OC (VB), in Corso Marconi n. 99, rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio n.37875,
Raccoltan.7313, per atti Dott. Notaio in Roma, dall'Avv. Franco Pasut Persona_2
e
(c.f. e p. iva , con sede in Controparte_7 P.IVA_2
Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, in persona di nella qualità di Controparte_8
Responsabile Contenzioso rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Conti ed CP_9 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Riposto Via Cascino 2, giusta delega in atti
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “richiama la rinuncia al giudizio e all'azione e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate”
Parte convenuta : Controparte_10
“dichiara di accettare la rinuncia agli atti da parte dell'opponente, spese compensate.”
Parte convenuta CP_1
“accetta alla rinuncia agli atti e dichiara di nulla opporre all'eventuale richiesta di compensazione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 4.9.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 138 2024 90011751 23/000, notificata dall Controparte_7
il 5.8.2024, con riferimento alla cartella di pagamento n. 13820080006122318000,
[...] relativa all'omesso versamento contributi per l'anno 2002, per l'importo di € 6.726,34.
Lamentava, in particolare, l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive;
la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia della pretesa creditoria per intervenuta decadenza e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 del d.m. n. 321/1999 e dell'art. 21 septies della L. 214/90; la mancanza degli atti prodromici all'intimazione di pagamento;
l'illegittimità dell'atto per genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi.
Si costituivano in giudizio, con distinte memorie, l' e l' per Controparte_7 CP_1 chiedere il rigetto del ricorso, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
Nell'imminenza della data fissata per l'udienza ex art. 420 c.p.c., il nuovo difensore costituito per il ricorrente depositava dichiarazione sottoscritta da con la quale il medesimo Parte_1 dichiarava di rinunciare al giudizio e all'azione nei confronti di e Controparte_7
di . CP_1
All'udienza dell'11.12.2024 parte ricorrente chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate.
Disposto rinvio, le parti resistenti depositavano in atti dichiarazioni di accettazione della rinuncia a spese compensate.
All'esito della discussione svoltasi all'odierna udienza, la causa è stata decisa mediante la pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per avere la parte ricorrente rinunciato all'azione.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art. 306 c.p.c.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore” (Cassazione civile sez. lav., 13/03/1999, n.2268).
Per potersi configurare rinunzia all'azione – che non richiede formule sacramentali, ma può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta – occorre il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima.
Nella fattispecie, stante il chiaro tenore della dichiarazione della parte ricorrente e l'espressa manifestazione di volontà di non voler proseguire nell'azione, si verte in un'ipotesi di rinuncia all'azione.
Pur non essendo necessaria l'accettazione delle controparti si dà atto che, nella specie, le resistenti e hanno dichiarato, con memorie depositate rispettivamente in data 14.1.2025 e CP_2 CP_1
12.12.2024 di accettare la rinuncia.
Anche quanto alle spese di lite è intervenuto accordo tra le parti per l'integrale compensazione delle stesse;
deve quindi disporsi in conformità all'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Verbania, 15.1.2025
Il Giudice
Claudio Michelucci