Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/05/2026, n. 8210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8210 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08210/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04743/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4743 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Sebastiano Casolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del Decreto n.-OMISSIS-, emesso il 21.9.-OMISSIS- e notificato in data 16.3.2022, con il quale è stata respinta la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana per residenza elettiva ex art. 9 della legge n. 91/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 aprile 2026 il dott. NO EL IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
I. - La ricorrente, cittadina straniera di nazionalità nigeriana soggiornante in Italia da molti anni, ha presentato al Ministero dell’Interno istanza di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f ), della legge n. 91/1992, in data 12 agosto 2015.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, con d.m. del 21 settembre -OMISSIS- l’Amministrazione ha respinto la domanda, previo contradditorio, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello della richiedente la concessione della cittadinanza, essendo emersi a carico dell’interessata i seguenti pregiudizi e segnalazioni di carattere penale:
- decreto penale del G.I.P. presso il Tribunale di Ravenna in data-OMISSIS-, esecutivo il 9/3/2017, per il reato di cui all’art. 186, co. 1, del D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 (guida sotto l’influenza dell’alcool ) ;
- deferita all’A.G. in data 29/4/2018 dalla Sottosezione Autostradale di Altedo (BO) per il reato di cui all’art. 186, co. 2-b, c.d.s. (guida sotto l’influenza dell’alcool con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro) ;
- con le generalità di-OMISSIS-deferita all’A.G. in data 17/5/2006 per i reati di cui agli artt. 483 e 640 bis c.p. (falsità ideologica commessa dal privato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) ;
- con le generalità di -OMISSIS- VI deferita all’A.G. in data 27/7/1999 dalla Stazione Carabinieri di Malalbergo (BO) per il reato di “inosservanza norme sul soggiorno dei cittadini stranieri”.
Nella valutazione del livello di integrazione raggiunto nella comunità nazionale, la suddetta situazione penale è stata valutata unitamente all’omessa autocertificazione delle suddette condanne in sede di presentazione dell’istanza e alla circostanza che a carico del Sig. TO BR, coniuge della richiedente, risultano numerosi precedenti penali (pratica di cittadinanza-OMISSIS-, respinta e notificata al richiedente in data 18/8/-OMISSIS-).
III. – Avverso il provvedimento summenzionato è insorta la ricorrente con l’odierno ricorso, affidato ad un unico complesso ordine di censure: violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione; illogicità, irragionevolezza, insufficienza dell’istruttoria , deducendo la risalenza dei fatti contestati ad oltre il periodo di osservazione; la positiva condotta tenuta nell’ultimo triennio; il possesso del requisito di residenza stabile e decennale, oltre al reddito adeguato al proprio mantenimento e a quello della sua famiglia; la carente istruttoria e motivazione circa il positivo inserimento sociale; la natura contravvenzionale e non ostativa dei fatti di reato contestati.
IV. - Il Ministero dell’interno, costituitosi in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
V. – All’udienza di merito straordinario del 10 aprile 2026, svolta in videoconferenza, la causa è stata trattenuta in decisione.
TO
I. - Il ricorso è infondato.
II. - Il Collegio reputa utile una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento (vedi, ex multis , TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018 e 3471/2022).
L’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l’esplicarsi di un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione. Ciò si desume, ictu oculi , dalla norma attributiva del potere, l’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale la cittadinanza “ può ” - e non “ deve ” - essere concessa.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità – consistente nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“ il sacro dovere di difendere la Patria ” sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell’adempimento dei “ doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ”, consistenti nell’apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.).
A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez. I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/-OMISSIS-; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, che sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l’interesse dell’istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto coevamente teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’ agere del soggetto alla cui cura lo stesso è affidato.
In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico (in proposito, Tar Lazio, Sez. II quater, sent. n. 621/2016: “ concessione che costituisce l’effetto della compiuta appartenenza alla comunità nazionale e non causa della stessa ”).
In altre parole, si tratta di valutare il possesso di ogni requisito atto ad assicurare l’inserimento in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica (cfr. ex multis , Tar Lazio, Roma, sez. I ter, n. 3227 e n. 12006 del -OMISSIS- e sez. II quater, n. 12568/ 2009; Cons. Stato, sez. III, n. 104/2022; n. 4121/-OMISSIS-; n. 7036 e n. 8233 del 2020; n. 1930, n. 7122 e n. 2131 del 2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
III. - Se, dunque, il potere dell’Amministrazione ha natura discrezionale, il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’effettiva e compiuta integrazione nella comunità nazionale deve essere contenuto entro i ristretti argini del controllo estrinseco e formale, esaurendosi nello scrutinio del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, con preclusione di un’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto oggetto del giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cui è causa; il vaglio giurisdizionale non deve sconfinare nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; sez. IV, n. 6473/-OMISSIS-; sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; TAR Lazio, sez. I ter, n. 3226/-OMISSIS-, sez. II quater, n. 5665/2012).
IV. - Sulla scorta dei postulati in premessa, è possibile ritenere non fondate le censure formulate nell’atto introduttivo del giudizio, con cui si contesta la correttezza dell’operato dell’autorità procedente, che ha negato la concessione della cittadinanza alla ricorrente, deducendo i vizi di eccesso di potere per insufficienza della motivazione e difetto di adeguata istruttoria e per travisamento di fatti.
L’Amministrazione resistente ha formulato un giudizio di inaffidabilità e di mancata integrazione nella comunità nazionale della richiedente, in ragione di un quadro composito di elementi di controindicazione emersi nel corso dell’istruttoria procedimentale, in cui la sussistenza di una condanna penale e di vari deferimenti all’autorità giudiziaria, anche se parzialmente risalenti a oltre il decennio antecedente la presentazione della domanda di cittadinanza, è stata valutata unitamente all’omessa dichiarazione della situazione penale della istante e alla circostanza che a carico del coniuge della ricorrente sono emersi numerosi precedenti penali.
Quindi, l’attività istruttoria condotta dall’amministrazione ha evidenziato, in primo luogo, la riconducibilità alla richiedente di una pluralità di pregiudizi, che hanno finito ragionevolmente per riflettersi, anche in ragione di una loro valutazione non atomistica, in maniera negativa sulla formulazione del giudizio di idoneità da parte dell’amministrazione, chiamata a contemperare l’interesse pubblico composito da tutelare, come in premesse individuato, e l’interesse vantato dalla richiedente.
In altri termini, come già ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza anche di questo Tribunale, il suddetto giudizio prognostico è frutto di una valutazione complessa, in cui l’Autorità chiamata a formularlo non si limita a considerare in modo frammentario i singoli precedenti, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti, nella periodicità e reiteratività, nella loro natura: si tratta, appunto, di “indicatori”, cioè di “elementi di fatto” che sono apprezzati, sotto il profilo della loro valenza significativa dell’indole del richiedente, in modo “globale”, trattandosi di esprimere un giudizio “sintetico”, che ha natura di valutazione “d’impatto” (TAR Lazio, sez. V bis, n. n. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022, 6941/22, 7206/22,8206/22, 8127/22, 8131 e 32, 8189/22, 8932/22, 9291/22).
V. A tal proposto, valga osservare che gli addebiti per guida in stato di ebbrezza (che risultano, peraltro, quelli di più recente contestazione a carico della ricorrente) si inquadrano nell’ambito di quei reati stradali, che, un tempo sentiti come mancanze minori, hanno successivamente assunto un disvalore negativo sempre maggiore, in considerazione delle gravi conseguenze e della valenza significativa di mancanza di sensibilità nei confronti degli altri, di cui il soggetto mette futilmente a repentaglio l’incolumità e, pertanto, ben possono apprezzarsi alla stregua di fattore negativo di assenza di quello spirito di solidarietà sociale che ci si attende da cui aspira ad essere immesso stabilmente nella Comunità del Paese ospite.
Come da ultimo chiarito in giurisprudenza, “non si tratta di irrogare una sanzione, penale o amministrativa, commisurata alla colpa ed al danno prodotto, al fine di punire l’autore di un illecito, bensì di valutare la medesima condotta al diverso fine di formulare un giudizio prognostico sull’utile integrazione di un nuovo membro nell’ambito del Popolo italiano (tal è l’effetto giuridico del DPR di “concessione” della cittadinanza che costituisce un atto di ammissione di un soggetto nell’ambito della Comunità politica dello Stato ospite conferendogli i cd. diritti pubblici ed imponendogli i correlativi doveri pubblici).
In tale prospettiva quel che è stato censurato non è il fatto del consumo di sostanze psicoattive (alcooliche o stupefacenti o medicinali psicotropi) in sé considerato, quanto, piuttosto, il fatto di mettersi alla conduzione di un veicolo nonostante l’alterazione delle capacità di guida causata dall’assunzione di tali sostanze (cd. stato di ebbrezza), accettando il rischio di causare incidenti, anziché avvalersi di mezzi alternativi di trasporto (pubblici e privati) oppure delegare la guida ad altro conducente.
Sotto tale profilo il comportamento in questione è stato a ragione valutato negativamente quale “indicatore” dello scarso grado di assimilazione dei valori fondamentali per la Comunità, quali il diritto alla vita e incolumità altrui, beni intangibili della persona tutelati dalla Costituzione” , da ultimo evidenziando altresì che “A tale riguardo è stato da ultimo chiarito che anche facendo riferimento al semplice ‘criterio dell’uomo comune’, si deve escludere l’irragionevolezza della valutazione negativa della guida in stato ebbrezza al fine della decisione sull’ammissione (immediata) di un nuovo membro nella Comunità politica dello Stato ospite.
Infatti il comune sentire nei confronti dei reati stradali ha subito un’evoluzione nel nostro Paese che si è progressivamente allineato al giudizio di disvalore già espresso dagli ordinamenti nei diversi Paesi: dall’iniziale atteggiamento di tolleranza di certi comportamenti spavaldi alla guida che potevano essere giustificati in un’epoca in cui erano poco rischiosi a causa della limitata quantità di veicoli in circolazione nell’Italia del dopoguerra si è infatti progressivamente passati ad un approccio sempre più severo, dovuto all’enorme aumento di incidenti, che ha indotto il legislatore ad intervenire prima colpendo alcune condotte di guida - inclusa quella in stato di ebbrezza - con pene più severe introdotte dalla legge n. 94/2009 poi prevedendo una fattispecie criminosa autonoma per l’omicidio stradale con la Legge n. 41/2016 che ha introdotto l’art. 589-bis c.p.
Le misure adottate non sono percepite come sufficienti, dato che il problema nel tempo si è ulteriormente aggravato, essendo fatto notorio il recente incremento di incidenti mortali o con gravi lesioni dovuti alla guida sotto l’effetto di alcool o sostanze psicotrope, che, come risulta dai recenti fatti di cronaca, vede come vittime più frequenti (oltre ai conducenti stessi che non figurano nelle statistiche e a chi utilizza modalità alternative di trasporto) le cd. fasce deboli della popolazione (bambini, anziani, portatori di handicap).
L’aumento di tali incidenti e la gravità delle conseguenze ha molto colpito l’opinione pubblica, ingenerando in ampi strati della popolazione un diffuso senso di insicurezza, oltre ad un generalizzato senso di ingiustizia per l’impunità oppure per la lievità delle conseguenze a carico del guidatore (spesso nemmeno identificato, in caso fuga del conducente, che talvolta nemmeno si accorge di aver investito il passante; talvolta è lui stesso l’unica vittima, tanto che, in caso di morte, si ha una sottostima statistica del fenomeno).
In tali circostanze risulta tutt’altro che irragionevole il giudizio di disvalore di tale condotta, a prescindere dalle conseguenze effettivamente prodotte, dato che il danno potrebbe non essersi verificato per circostanze del tutto casuali (magari grazie all’abilità del passante a schivare l’impatto), ed a prescindere anche dalla qualificazione penale del comportamento o dall’eventuale intervento di leggi di depenalizzazione (spesso determinate esclusivamente da politiche di deflazione dell’affollamento carcerario), oppure dalla distinzione in base alla quantità del tasso alcolemico ai fini dell’irrogazione della sanzione, penale o amministrativa (a quest’ultimo riguardo va peraltro ricordato che il pericolo per l’incolumità altrui insorge già con l’assunzione di una modica quantità di alcol, tanto che in alcuni Paesi è vietato mettersi alla guida anche in tali condizioni, dato che persino ad una bassa concentrazione comporta comunque una riduzione del livello di attenzione, del controllo dei riflessi e riduzione delle inibizioni, come chiunque può constatare grazie ai simulatori di guida a disposizione sull’internet).” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 10636 del 27.5.2024; da ultimo, n. 11770/2025; nonché, in termini non dissimili, Consiglio di Stato, sez. III, n. 5491/2025; n. 5516/2024; Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 165/2025; n. 1182/2024, n. 991/2024, 941/2024, 934/2024, n. 383/2024, 385/2024, n. 122/2024, che si attestano sulla linea di pensiero la cui aderenza al comune sentire è testimoniata, tra l’altro, anche dal recente inasprimento della normativa sulla guida in stato di ebbrezza ad opera della legge n. 177/2024).
Le condotte contestate non possono dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, per la quale non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
VI. Quanto appena osservato in ordine alle vicende di carattere penale ascritte alla ricorrente, se valutato unitamente alla circostanza che il diniego sub iudice si giustifica anche in ragione della omessa dichiarazione del richiedente della propria posizione giudiziaria nella domanda di cittadinanza, consente altresì di superare le censure formulate in ordine al carattere particolarmente vetusto di alcune delle condotte tenute, visto che il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile, presuppone, altresì, che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657; n. 1390/19; n. 3121/2019; n. 7122/19; n 7036/20; sez. VI, n. 3106/2006; TAR Lazio, sez. I ter, n. 5917/-OMISSIS-; sez. II quater, n. 12568/2009).
D’altronde, nella ponderazione dei contrapposti interessi in gioco nel procedimento di naturalizzazione, ove si considerino le gravità delle conseguenze per la generalità dei consociati nel caso di accoglimento dell’istanza - che sono tendenzialmente irreversibili, in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva, con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche – non può censurarsi, neanche sotto il profilo della congruità, della ragionevolezza e della proporzionalità, il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali (cfr. TAR Lazio, sez. V, n. 2944/2022).
VII. – Con specifico riferimento all’omessa dichiarazione, si evidenzia che nel caso di specie, la ricorrente ha espressamente dichiarato di non aver riportato condanne penali in Italia, neanche ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
Sul punto, vi è da peraltro da rimarcare che la ricorrente non ha prodotto alcuna specifica deduzione in seno ai motivi di ricorso.
Osserva il Collegio, a tal riguardo, che l’omessa autocertificazione preclude la possibilità di giovarsi del bene della vita cui il procedimento in itinere è preposto. La giurisprudenza è costante nell’affermare infatti che la dichiarazione non veritiera è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000: nei procedimenti ad istanza di parte la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo, indipendentemente da ogni indagine dell’Amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante, giacché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in gioco.
Ne consegue, ulteriormente, che la disposizione non lascia margini di discrezionalità alle amministrazioni, in quanto il diniego della cittadinanza si pone come inevitabile conseguenza dell’accertata dichiarazione mendace, circostanza confermata dalle risultanze in atti (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 05.07.-OMISSIS-, n. 7395). Peraltro, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, l’omessa dichiarazione è comunque indicativa di una non compiuta integrazione, in quanto può essere considerata sintomatica della mancata conoscenza dei principi che informano i rapporti con l’Amministrazione, il che avvalora ulteriormente il giudizio di insufficiente adesione da parte della straniera ai valori dell’ordinamento del Paese di cui chiede lo status civitatis (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I Ter, 31/08/2020 n. 9289; n.10317/2020; n. 7919/21; cfr., da ultimo, n. 6541/-OMISSIS-).
VIII. - Quindi, alla luce di quanto argomentato, il giudizio di non idoneità formulato dall’Amministrazione appare sorretto da un corredo motivazionale in grado di giustificare una non favorevole valutazione della posizione del ricorrente ad essere inserito, a tutti gli effetti, nella collettività nazionale, con l’acquisizione a pieno titolo dei relativi diritti e doveri, avendo peraltro l’amministrazione – nell’ambito della valutazione della reale integrazione nella comunità nazionale – espresso un giudizio negativo in relazione alla circostanza che “l e vicende giudiziarie suelencate sono indice di inaffidabilità della richiedente e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle norme penali e di civile convivenza, vigenti nell’ordinamento giuridico italiano”.
A tale ultimo riguardo, in particolare, la P.A. evidenzia nelle premesse motivazionali del gravato provvedimento che “ la condotta di inosservanza delle regole poste a tutela dei beni dell’integrità fisica e della libertà delle persone causa grave allarme sociale e denota un mancato idoneo inserimento nella comunità nazionale ”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che nel caso che ci occupa l’autorità procedente, facendo leva sulle risultanze istruttorie a disposizione al momento dell’adozione del provvedimento, abbia ritenuto a ragione non dimostrata né la imprescindibile convinta adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento di cui si chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza, né una condizione di effettivo inserimento nella società italiana dell’interessato.
IX. - In conclusione, il Collegio, muovendosi nell’angusto solco di un sindacato estrinseco e formale, ritiene che il ricorso debba essere respinto, non avendo rinvenuto, per tutto quanto sopra osservato, la presenza di elementi in grado di scalfire la legittimità dell’operato della P.A. nell’esercizio del potere altamente discrezionale attribuitole dal legislatore, alla luce dei vizi dedotti con l’atto introduttivo del presente giudizio.
X. - Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie esaminata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN OL, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
NO EL IT, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| NO EL IT | AN OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.