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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/09/2025, n. 5041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5041 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, in persona dei Signori Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott.ssa Carlotta Calvosa Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1054/24 V.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...](c.f. ), residente ad Anagni Parte_1 C.F._1
(FR) Via Torricella n. 10, elettivamente domiciliata in Anagni (FR), Via O. della Fontana n. 18/D, presso l'avv.to Alessia Maggi (c.f. , che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2 speciale apposta sull'originaria comparsa di costituzione
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Monache, 1 (c.f. , non costituito in grado di appello CodiceFiscale_3
APPELLATO
Nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENTORE NECESSARIO avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 839/2023 emessa dal Tribunale di Frosinone, Sezione Civile, in data 18/07/2023 e pubblicata il 24/07/2023, nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e iscritto al n. R.G. 586/2018 Parte_1 Controparte_1
La Corte, letti gli atti, osserva quanto segue:
Con ricorso depositato il 26 febbraio 2024 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 in epigrafe, con la quale il Tribunale di Frosinone aveva dichiarato cessata materia del contendere sulla domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente, avendo le parti concordato sul già avvenuto pagamento di una somma una tantum di € 12.000,00, e aveva inoltre revocato l'obbligo della i Pt_1 contribuire al mantenimento della figlia Francesca, confermato la revoca dell'obbligo della suddetta di contribuire al mantenimento della figlia e confermato la revoca dell'assegnazione della casa Per_1 coniugale, come già disposta dal G.I. .
A sostegno del gravame, la ha lamentato la nullità della sentenza impugnata, perché Pt_1 intervenuta prima della scadenza del termine 190 c.p.c. ed in assenza di conclusioni congiunte , nonché in assenza dei presupposti per la dichiarazione di cessata materia del contendere su un punto della controversia, e ha concluso chiedendo a questa Corte di accogliere le conclusioni rassegnate dalla n primo grado, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio. Pt_1
Con decreto del 26 marzo 2024 il Presidente di questa Sezione, ha fissato per la comparizione delle parti in camera di consiglio l'udienza del 13 marzo 2025 (successivamente differita di ufficio all'11 settembre 2025), assegnando all'appellante termine fino al 31 luglio 2024 per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto stesso, e alla parte appellata termine sino al 31 ottobre 2024 per il deposito di memorie.
Con parere del 29 agosto 2025 il P.G. ha rilevato “il mancato riscontro, nel procedimento in oggetto, di interessi relativi a soggetti minorenni e pertanto non si ritiene di poter avanzare rilievi di merito sulla sentenza del Tribunale, che è immune da vizi di legittimità”.
Non si è costituito l'appellato.
Con decreto del 21 luglio 2025 il Presidente di questa Sezione ha disposto la sostituzione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d. lgs. n. 149/2022, dell'udienza del 9 maggio 2024 con il deposito di note scritte.
Ciò posto, l'appello deve essere dichiarato improcedibile, per inosservanza, da parte della reclamante, del termine assegnato dal Presidente di questa Sezione con decreto del 26 marzo 2024 per la notifica alla controparte del ricorso introduttivo e del decreto stesso, oltre che per omessa formulazione di una istanza di assegnazione di nuovo termine, prima della scadenza di quello originariamente assegnato alla parte, e per omesso deposito delle note sostitutive dell'udienza dell'11 settembre 2025.
Al riguardo, va rilevato che all'orientamento giurisprudenziale in passato più volte ribadito dalla Corte di legittimità, secondo cui nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale, la omessa notificazione del ricorso nel termine assegnato con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione determina l'improcedibilità del gravame, in quanto, pur trattandosi di un termine ordinatorio, la sua inosservanza comporta la decadenza dall'attività processuale cui è finalizzato, in mancanza di un'istanza di proroga presentata prima della scadenza (cfr. Cass., Sez. 3, luglio 2013, n. 17202; 15 dicembre 2011, n. 27086; 17 maggio 2010, n. 11992), in tempi più recenti si è sostituito un nuovo indirizzo, secondo il quale nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con il rito camerale, il gravame deve considerarsi ritualmente proposto con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, mentre la notifica dello stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza risponde esclusivamente alla finalità di assicurare l'instaurazione del contraddittorio, sicché la scadenza del termine all'uopo fissato, non preceduta dalla valida effettuazione della notifica o dalla presentazione di un'istanza di proroga, non comporta alcun effetto preclusivo, ma implica soltanto la necessità di procedere alla fissazione di un nuovo termine, a meno che la controparte non si sia costituita in giudizio, in tal modo sanando il predetto vizio, con efficacia ex tunc (cfr. Cass. 4 febbraio 2020, n. 2414; Cass. 19 luglio 2016, n. 14731; Cass., 7 ottobre 2014, n. 21111; Cass. 11 settembre 2014, n. 19203; Cass., 22 luglio 2014, n. 16677).
Ritiene, tuttavia, questa Corte che tale più recente indirizzo non possa essere seguito nel peculiare caso in esame, caratterizzato da una pluralità di comportamenti inattivi della parte reclamante, specificamente consistiti: nella omessa notifica del ricorso introduttivo entro il termine all'uopo assegnato dal Presidente di Sezione;
nella mancata formulazione di un'istanza di rinnovo del suddetto termine, prima del relativo spirare;
nel mancato deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, entro il termine assegnato dal Presidente di Sezione con decreto del 21 luglio 2025.
Va poi evidenziato che la parte appellata non si è costituita in giudizio.
L'appello deve essere, dunque, dichiarato improcedibile. Nulla per le spese, difettando la costituzione della parte appellata
Alla dichiarazione di improcedibilità consegue il raddoppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con ricorso depositato il 26 febbraio 2024 avverso la Parte_1 sentenza n. 839/2023 emessa dal Tribunale di Frosinone in data 18/07/2023 e pubblicata il 24/07/2023, così dispone:
1) Dichiara improcedibile l'appello;
2) Nulla per le spese della presente fase del giudizio;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo.
Così deciso in Roma, 11 settembre 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Sofia Rotunno)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, in persona dei Signori Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott.ssa Carlotta Calvosa Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1054/24 V.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...](c.f. ), residente ad Anagni Parte_1 C.F._1
(FR) Via Torricella n. 10, elettivamente domiciliata in Anagni (FR), Via O. della Fontana n. 18/D, presso l'avv.to Alessia Maggi (c.f. , che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2 speciale apposta sull'originaria comparsa di costituzione
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Monache, 1 (c.f. , non costituito in grado di appello CodiceFiscale_3
APPELLATO
Nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENTORE NECESSARIO avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 839/2023 emessa dal Tribunale di Frosinone, Sezione Civile, in data 18/07/2023 e pubblicata il 24/07/2023, nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e iscritto al n. R.G. 586/2018 Parte_1 Controparte_1
La Corte, letti gli atti, osserva quanto segue:
Con ricorso depositato il 26 febbraio 2024 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 in epigrafe, con la quale il Tribunale di Frosinone aveva dichiarato cessata materia del contendere sulla domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente, avendo le parti concordato sul già avvenuto pagamento di una somma una tantum di € 12.000,00, e aveva inoltre revocato l'obbligo della i Pt_1 contribuire al mantenimento della figlia Francesca, confermato la revoca dell'obbligo della suddetta di contribuire al mantenimento della figlia e confermato la revoca dell'assegnazione della casa Per_1 coniugale, come già disposta dal G.I. .
A sostegno del gravame, la ha lamentato la nullità della sentenza impugnata, perché Pt_1 intervenuta prima della scadenza del termine 190 c.p.c. ed in assenza di conclusioni congiunte , nonché in assenza dei presupposti per la dichiarazione di cessata materia del contendere su un punto della controversia, e ha concluso chiedendo a questa Corte di accogliere le conclusioni rassegnate dalla n primo grado, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio. Pt_1
Con decreto del 26 marzo 2024 il Presidente di questa Sezione, ha fissato per la comparizione delle parti in camera di consiglio l'udienza del 13 marzo 2025 (successivamente differita di ufficio all'11 settembre 2025), assegnando all'appellante termine fino al 31 luglio 2024 per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto stesso, e alla parte appellata termine sino al 31 ottobre 2024 per il deposito di memorie.
Con parere del 29 agosto 2025 il P.G. ha rilevato “il mancato riscontro, nel procedimento in oggetto, di interessi relativi a soggetti minorenni e pertanto non si ritiene di poter avanzare rilievi di merito sulla sentenza del Tribunale, che è immune da vizi di legittimità”.
Non si è costituito l'appellato.
Con decreto del 21 luglio 2025 il Presidente di questa Sezione ha disposto la sostituzione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d. lgs. n. 149/2022, dell'udienza del 9 maggio 2024 con il deposito di note scritte.
Ciò posto, l'appello deve essere dichiarato improcedibile, per inosservanza, da parte della reclamante, del termine assegnato dal Presidente di questa Sezione con decreto del 26 marzo 2024 per la notifica alla controparte del ricorso introduttivo e del decreto stesso, oltre che per omessa formulazione di una istanza di assegnazione di nuovo termine, prima della scadenza di quello originariamente assegnato alla parte, e per omesso deposito delle note sostitutive dell'udienza dell'11 settembre 2025.
Al riguardo, va rilevato che all'orientamento giurisprudenziale in passato più volte ribadito dalla Corte di legittimità, secondo cui nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale, la omessa notificazione del ricorso nel termine assegnato con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione determina l'improcedibilità del gravame, in quanto, pur trattandosi di un termine ordinatorio, la sua inosservanza comporta la decadenza dall'attività processuale cui è finalizzato, in mancanza di un'istanza di proroga presentata prima della scadenza (cfr. Cass., Sez. 3, luglio 2013, n. 17202; 15 dicembre 2011, n. 27086; 17 maggio 2010, n. 11992), in tempi più recenti si è sostituito un nuovo indirizzo, secondo il quale nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con il rito camerale, il gravame deve considerarsi ritualmente proposto con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, mentre la notifica dello stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza risponde esclusivamente alla finalità di assicurare l'instaurazione del contraddittorio, sicché la scadenza del termine all'uopo fissato, non preceduta dalla valida effettuazione della notifica o dalla presentazione di un'istanza di proroga, non comporta alcun effetto preclusivo, ma implica soltanto la necessità di procedere alla fissazione di un nuovo termine, a meno che la controparte non si sia costituita in giudizio, in tal modo sanando il predetto vizio, con efficacia ex tunc (cfr. Cass. 4 febbraio 2020, n. 2414; Cass. 19 luglio 2016, n. 14731; Cass., 7 ottobre 2014, n. 21111; Cass. 11 settembre 2014, n. 19203; Cass., 22 luglio 2014, n. 16677).
Ritiene, tuttavia, questa Corte che tale più recente indirizzo non possa essere seguito nel peculiare caso in esame, caratterizzato da una pluralità di comportamenti inattivi della parte reclamante, specificamente consistiti: nella omessa notifica del ricorso introduttivo entro il termine all'uopo assegnato dal Presidente di Sezione;
nella mancata formulazione di un'istanza di rinnovo del suddetto termine, prima del relativo spirare;
nel mancato deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, entro il termine assegnato dal Presidente di Sezione con decreto del 21 luglio 2025.
Va poi evidenziato che la parte appellata non si è costituita in giudizio.
L'appello deve essere, dunque, dichiarato improcedibile. Nulla per le spese, difettando la costituzione della parte appellata
Alla dichiarazione di improcedibilità consegue il raddoppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con ricorso depositato il 26 febbraio 2024 avverso la Parte_1 sentenza n. 839/2023 emessa dal Tribunale di Frosinone in data 18/07/2023 e pubblicata il 24/07/2023, così dispone:
1) Dichiara improcedibile l'appello;
2) Nulla per le spese della presente fase del giudizio;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo.
Così deciso in Roma, 11 settembre 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Sofia Rotunno)