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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/10/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. 695 DELL'ANNO 2025 FRA
Parte_1
E Contr
- Controparte_2
Oggi 21.10.2025 alle ore 10.50 innanzi al giudice del lavoro dott. RA Serra, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. PELUSO VINCENZO collegato da Parte_1 remoto per la parte convenuta : Controparte_3 nessuno compare.
L'avv. Peluso dà atto di aver depositato in data 20.10.2025 la Graduatoria a comprova che il docente è ancora inserito nel sistema scolastico. Insiste per l'accoglimento del ricorso. In relazione all'anno 2023/2024 rappresenta che l'attività del docente è stata continuativa sino al 10.6.2024. Pertanto si richiama alla sentenza della Corte di Giustizia
3 luglio 2025.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando il procuratore a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene allegata al verbale di udienza ai sensi dell'art. 420 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa RA Serra)
1 N. R.G. 695/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa RA
Serra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 695/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avvocati FRANCESCO PELUSO e VINCENZO PELUSO, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente PARTE RICORRENTE contro
Controparte_3
(C.F./P.IVA ), rappresentato e difeso dai suoi funzionari ex art. P.IVA_1
417 bis c.p.c.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
2 1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge
n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del
28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/2024
2024/2025 e conseguentemente condannare il al riconoscimento Controparte_3 del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/2024 2024/2025 condannare il a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta Controparte_3 docente (o altro equipollente) per l'importo di € 1.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;
3) Condannare il , in persona del l.r.p.t.,al pagamento di Controparte_3 spese, diritti ed onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore degli Avv.ti Vincenzo Peluso e Francesco Peluso quali anticipatari anche delle spese.
Per parte resistente:
Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso e, nel caso di soccombenza del , comunque riconoscere la dazione della cd “Carta elettronica del docente” CP_3
e non, genericamente, una somma di denaro.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.7.2025, ha adito il Tribunale di Parte_1
Savona, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che: - egli è un docente precario, attualmente inserito nelle graduatorie GPS, ed ha prestato servizio alle dipendenze del
, in forza di contratti a tempo determinato, negli anni Controparte_3
3 scolastici 2023/2024 e 2024/2025; - in quanto assunto a tempo determinato, non gli è stata riconosciuta dal la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione, per CP_3
l'importo di euro 500 annui, prevista dall'art. 1 comma 121 l. 107/2015, perché riservata dalla legge ai soli docenti immessi in ruolo.
Il ricorrente, sulla base di tali premesse di fatto:
- ha lamentato l'illegittimità dell'esclusione, in quanto contraria al principio di non discriminazione, di matrice europea, sancito dall'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70. Egli ha rilevato di aver sempre svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e di essere stato sottoposto ai medesimi obblighi formativi gravanti indistintamente su tutti i docenti;
- ha chiesto, previa disapplicazione del DPCM del 23/09/2015 e del successivo
DPCM del 28/11/2016, accertarsi e dichiararsi il suo diritto ad usufruire del dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e, conseguentemente, condannarsi l'Amministrazione resistente ad attribuire al ricorrente il beneficio in questione, pari a complessivi € 1.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata, ha chiesto la condanna dell'Amministrazione resistente, anche con liquidazione equitativa, al pagamento del suddetto importo, per complessivi € 1.000,00, a titolo di risarcimento dei danni.
Si è costituito in giudizio il , tramite i suoi Controparte_3 funzionari ex art. 417 bis c.p.c., contestando la fondatezza della domanda e chiedendone la reiezione. L'amministrazione, in particolare, ha affermato la coerenza della normativa interna rispetto a quella europea, ha sostenuto la non comparabilità delle esigenze formative del personale di ruolo con quelle dei docenti assunti solo per brevi supplenze o comunque non per l'intero anno scolastico;
ha rilevato che, nella denegata ipotesi di affermazione del diritto fatto valere dalla controparte, il ricorrente non avrebbe potuto ottenere la condanna dell'amministrazione alla consegna di una generica somma di denaro, ma solo di una “Carta elettronica del docente” da utilizzarsi per gli scopi previsti dalla L.
107/15.
Alla prima udienza, il procuratore del ricorrente si è richiamato agli atti ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
4 Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
*****************
La domanda del ricorrente formulata in via principale è fondata e merita accoglimento.
È pacifico e documentato dallo stato matricolare che , attualmente Parte_1 inserito nelle graduatorie GPS per la classe di concorso A018 (come documentato in data
20.10.2025) ha prestato servizio con le medesime mansioni e sempre alle dipendenze del nell'anno scolastico 2023/2024 in forza di contratti a tempo determinato CP_3 stipulati in via continuativa, dal 2.10.2023 al 10.6.2024 e nell'anno scolastico 2024/2025, in forza di contratto sino al termine delle attività didattiche.
Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto per tale annualità la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” istituita dalla L. 107/15 e il
[...]
ha affermato la legittimità di tale esclusione. Controparte_3
Va dunque considerato che, sulla base della l. 107/2015, istitutiva della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, il beneficio è stato riconosciuto solo in favore di tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato (DPCM 3212/15 e nota 15219/15). CP_4
Infatti, l'art. 1 comma 121 di tale legge dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_5 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi
5 post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
Il successivo comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” viene corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato (DPCM 3212/15 e nota CP_4
15219/15).
Successivamente, con la finalità di rendere conforme l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dagli atti dell'Unione Europea, è stato emanato il decreto-legge n.
69/2023 convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, che all'art. 15 dispone “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Inoltre, la legge di bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024, entrata in vigore il
1° gennaio 2025, all'art. 1 co. 572 ha disposto la modifica dell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, prevedendo l'estensione della prestazione non solo ai docenti di ruolo, ma anche a quelli assunti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
In ossequio al principio di irretroattività della legge nel tempo, previsto dall'art. 11 delle preleggi, il beneficio è stato riconosciuto ai docenti a tempo determinato a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, il primo successivo all'entrata in vigore della normativa e a coloro che sono stati assunti per quel periodo di tempo con contratto annuale.
Tuttavia, nel caso di specie, tali norme non trovano applicazione poiché la domanda riguarda annualità nelle quali il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti di supplenza breve e saltuaria, oppure sino al termine delle attività didattiche.
6 Il legislatore ha pertanto inteso estendere il beneficio ai docenti assunti con contratto annuale, ma ha mantenuto l'esclusione di tutti coloro che prestino attività di docenza con contratti di supplenza brevi e saltuari e con contratti fino al termine delle attività scolastiche.
Tuttavia, il mancato riconoscimento della Carta ai docenti assunti con contratto a tempo determinato è stato scrutinato a più riprese dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ne ha statuito l'illegittimità, per contrasto con la Clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
In particolare, nell'ordinanza resa in data 18 maggio 2022, nella causa C-450/2021, la Corte ha affermato che:
- la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto della temporaneità dell'attività, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
- la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (ordinanza del 22 marzo 2018,
C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 38 e giurisprudenza Persona_1 ivi citata);
- le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non Persona_1 pubblicata, EU:C:2018:207, punto 39 e giurisprudenza ivi citata);
- il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di
“condizioni di impiego” ai sensi di tale clausola 4, punto 1, è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro
(sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata);
- la Carta del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” in quanto “tale indennità, infatti, è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato
7 quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_3 competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n.
22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_3 compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”;
- una differenza di trattamento nella sua erogazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato può, dunque, trovare ragione solo in quanto oggettivamente giustificata. In particolare, “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime
o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori
a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-
72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
- nel caso di specie, non sussiste una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro, giustifichi tale differenza di trattamento, in quanto i docenti, siano essi assunti a tempo determinato o a tempo indeterminato rivestono ruoli
8 “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste”.
Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Giustizia è pervenuta al principio di diritto secondo cui “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_3 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_3 dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022, n.
450).
Successivamente, con la recente sentenza del 3 luglio 2025, resa nella causa C-
268/2022, la Corte di Giustizia è tornata a pronunciarsi sull'interpretazione della Clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, in relazione al diritto dei docenti che abbiano svolto, nel corso del medesimo anno scolastico, supplenze temporanee presso istituti differenti in forza di plurimi contratti, a fruire del beneficio in oggetto.
La Corte, superando l'orientamento interno sviluppatosi all'esito della pronuncia della Corte di Cassazione (29961/2023), che aveva limitato il riconoscimento della Carta ai docenti assunti con contratto annuale o fino al termine delle attività scolastiche fondando proprio sul dato temporale il diritto all'ottenimento del beneficio, ha ulteriormente esteso il diritto anche ai docenti assunti con contratti di supplenza breve e saltuaria.
9 Nel confermare i principi espressi con l'ordinanza resa in data 18 maggio 2022, ha ritenuto che non costituisca ragione oggettiva, idonea a escludere la ricorrenza di una ipotesi di discriminazione ai sensi della Clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro, la sola circostanza che l'attività di supplenza non sia destinata a protrarsi sino al termine dell'anno scolastico.
Secondo la Corte, in particolare, la valutazione intorno alla comparabilità tra le funzioni svolte dai docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata e i docenti assunti a tempo indeterminato, va effettuata considerando un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego. “Da tali elementi risulta che le funzioni dei docenti non di ruolo, come ZT, svolte nell'ambito delle loro supplenze di breve durata, appaiono, in linea di principio, comparabili a quelle dei docenti di ruolo. La comparabilità delle loro funzioni non può essere messa in discussione a priori dal solo fatto che, come sostiene in sostanza il governo italiano, sono solo i docenti di ruolo e i docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico nel corso del periodo delle vacanze scolastiche compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto a svolgere «attività di carattere collegiale», tra cui le attività di recupero degli apprendimenti, che richiederebbero competenze specifiche. Infatti, da un lato, secondo tale argomento, le «attività di carattere collegiale» non sono svolte dai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico fino alla fine delle attività didattiche, vale a dire fino al 30 giugno dell'anno scolastico, quando comunque tali docenti non di ruolo hanno diritto, conformemente alla normativa nazionale come interpretata dalla Corte suprema di cassazione, alla carta elettronica di cui si tratta e sembrano quindi essere considerati in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo. A tal riguardo, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta, del resto, che tali
«attività di carattere collegiale» abbiano un'importanza preponderante nell'ambito dell'esercizio, da parte dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, delle loro funzioni, in particolare rispetto alle loro attività didattiche.
Dall'altro lato, nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo, come ZT, possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi
10 pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, , C-270/22, EU:C:2023:933, punto 68)”. Controparte_6
Ed ancora, fondare la legittimità della differenziazione nel trattamento tra lavoratori sulla base della sola natura temporanea del rapporto “priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato
[sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza citata, nonché ordinanza del 18 maggio 2022, Controparte_7
elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 46]. D'altra parte, e in ogni caso,
[...] oltre al fatto che una siffatta differenza di trattamento deve rispondere a una reale necessità, essa deve essere tale da consentire di conseguire l'obiettivo perseguito ed essere necessaria a tal fine. Inoltre, siffatto obiettivo deve essere perseguito in modo coerente e sistematico [sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20,
EU:C:2024:139, punto 65 e giurisprudenza citata]”.
La Corte è pertanto pervenuta all'affermazione del principio di diritto secondo cui
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo
e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva” (CGUE sez. X, 03/07/2025, n.
268).
Sulla base dei principi giurisprudenziali esposti, è necessario allora disapplicare la norma nazionale della quale sia stato affermato il contrasto al diritto dell'Unione Europea da parte della Corte di Giustizia, con pronunce avente pacificamente valore vincolante per il giudice nazionale.
11 In particolare, considerato che le decisioni hanno portata interpretativa, esse devono essere applicate a tutti i rapporti sorti nella vigenza della l. 107/2015, in virtù dell'obbligo di interpretazione conforme, corollario del principio di leale cooperazione.
Pertanto, nel caso di specie, dando applicazione al principio di non discriminazione, secondo l'interpretazione offerta dalla CGUE e conseguentemente disapplicando le norme che ad esso si contrappongono, il Controparte_3
deve essere condannato a riconoscere il beneficio della Carta elettronica del
[...] docente anche al personale assunto a tempo determinato, per un tempo che risulta complessivamente equiparabile all'annualità, come il ricorrente.
In definitiva, la domanda attorea proposta in via principale deve essere accolta, tenuto conto che : - ha agito per l'esatto adempimento di una prestazione Parte_1 di natura contrattuale, da parte del datore di lavoro;
- ha allegato specificamente l'inadempimento dell'amministrazione, consistente nel mancato riconoscimento della carta durante l'assunzione a tempo determinato;
- ha dimostrato in via documentale di aver svolto continuativamente le mansioni di docenza per gli anni scolastici 2023/2024 e
2024/2025, con esigenze di formazione equiparabili a quelle riconosciute ai docenti in ruolo.
Il deve pertanto essere condannato a riconoscere al ricorrente la carta CP_3 docenti e ad accreditarvi la somma di 500 euro annui per l'anno scolastico 2023/24 e, per l'anno scolastico 2024/2025, la somma che sarà determinata, ai sensi dell'art. 1, comma
572 L. 207/24, con decreto del , di concerto con il Controparte_3
. Controparte_8
Il valore corrispondente alle citate annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. La Suprema Corte, in proposito, ha evidenziato come la rivalutazione dei crediti da lavoro rappresenti una proprietà intrinseca ed indissolubile di tali crediti e, in quanto tale, deve essere riconosciuta anche d'ufficio e in assenza di domanda specifica della parte (Cass. n. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente, liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM
55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta, della modesta complessità delle questioni
12 trattate, della serialità dei procedimenti e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, ridotti del 50%. Le spese vengono poste direttamente in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara il diritto della parte ricorrente alla assegnazione Parte_1 del beneficio previsto dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle annualità oggetto di ricorso (aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025), per l'effetto;
2) Condanna il a rilasciare al ricorrente la Carta Controparte_3
Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi, per l'a.s. 2023/2024, la somma di euro 500,00; per l'a.s. 2024/2025, la somma che sarà determinata, ai sensi dell'art. 1, comma 572 L. 207/24, con decreto del
[...]
, di concerto con il Controparte_3 Controparte_8
nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma
[...]
e successivi decreti di attuazione, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Condanna il resistente a pagare in favore del ricorrente le spese di lite, CP_3 che liquida in euro 21,50 per anticipazioni ed in euro 258,00 per compensi ai difensori, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, somma da versare direttamente in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Savona, 21.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa RA Serra
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VERBALE DELLA CAUSA N. 695 DELL'ANNO 2025 FRA
Parte_1
E Contr
- Controparte_2
Oggi 21.10.2025 alle ore 10.50 innanzi al giudice del lavoro dott. RA Serra, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. PELUSO VINCENZO collegato da Parte_1 remoto per la parte convenuta : Controparte_3 nessuno compare.
L'avv. Peluso dà atto di aver depositato in data 20.10.2025 la Graduatoria a comprova che il docente è ancora inserito nel sistema scolastico. Insiste per l'accoglimento del ricorso. In relazione all'anno 2023/2024 rappresenta che l'attività del docente è stata continuativa sino al 10.6.2024. Pertanto si richiama alla sentenza della Corte di Giustizia
3 luglio 2025.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando il procuratore a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene allegata al verbale di udienza ai sensi dell'art. 420 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa RA Serra)
1 N. R.G. 695/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa RA
Serra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 695/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avvocati FRANCESCO PELUSO e VINCENZO PELUSO, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente PARTE RICORRENTE contro
Controparte_3
(C.F./P.IVA ), rappresentato e difeso dai suoi funzionari ex art. P.IVA_1
417 bis c.p.c.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
2 1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge
n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del
28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/2024
2024/2025 e conseguentemente condannare il al riconoscimento Controparte_3 del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/2024 2024/2025 condannare il a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta Controparte_3 docente (o altro equipollente) per l'importo di € 1.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;
3) Condannare il , in persona del l.r.p.t.,al pagamento di Controparte_3 spese, diritti ed onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore degli Avv.ti Vincenzo Peluso e Francesco Peluso quali anticipatari anche delle spese.
Per parte resistente:
Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso e, nel caso di soccombenza del , comunque riconoscere la dazione della cd “Carta elettronica del docente” CP_3
e non, genericamente, una somma di denaro.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.7.2025, ha adito il Tribunale di Parte_1
Savona, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che: - egli è un docente precario, attualmente inserito nelle graduatorie GPS, ed ha prestato servizio alle dipendenze del
, in forza di contratti a tempo determinato, negli anni Controparte_3
3 scolastici 2023/2024 e 2024/2025; - in quanto assunto a tempo determinato, non gli è stata riconosciuta dal la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione, per CP_3
l'importo di euro 500 annui, prevista dall'art. 1 comma 121 l. 107/2015, perché riservata dalla legge ai soli docenti immessi in ruolo.
Il ricorrente, sulla base di tali premesse di fatto:
- ha lamentato l'illegittimità dell'esclusione, in quanto contraria al principio di non discriminazione, di matrice europea, sancito dall'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70. Egli ha rilevato di aver sempre svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e di essere stato sottoposto ai medesimi obblighi formativi gravanti indistintamente su tutti i docenti;
- ha chiesto, previa disapplicazione del DPCM del 23/09/2015 e del successivo
DPCM del 28/11/2016, accertarsi e dichiararsi il suo diritto ad usufruire del dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e, conseguentemente, condannarsi l'Amministrazione resistente ad attribuire al ricorrente il beneficio in questione, pari a complessivi € 1.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata, ha chiesto la condanna dell'Amministrazione resistente, anche con liquidazione equitativa, al pagamento del suddetto importo, per complessivi € 1.000,00, a titolo di risarcimento dei danni.
Si è costituito in giudizio il , tramite i suoi Controparte_3 funzionari ex art. 417 bis c.p.c., contestando la fondatezza della domanda e chiedendone la reiezione. L'amministrazione, in particolare, ha affermato la coerenza della normativa interna rispetto a quella europea, ha sostenuto la non comparabilità delle esigenze formative del personale di ruolo con quelle dei docenti assunti solo per brevi supplenze o comunque non per l'intero anno scolastico;
ha rilevato che, nella denegata ipotesi di affermazione del diritto fatto valere dalla controparte, il ricorrente non avrebbe potuto ottenere la condanna dell'amministrazione alla consegna di una generica somma di denaro, ma solo di una “Carta elettronica del docente” da utilizzarsi per gli scopi previsti dalla L.
107/15.
Alla prima udienza, il procuratore del ricorrente si è richiamato agli atti ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
4 Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
*****************
La domanda del ricorrente formulata in via principale è fondata e merita accoglimento.
È pacifico e documentato dallo stato matricolare che , attualmente Parte_1 inserito nelle graduatorie GPS per la classe di concorso A018 (come documentato in data
20.10.2025) ha prestato servizio con le medesime mansioni e sempre alle dipendenze del nell'anno scolastico 2023/2024 in forza di contratti a tempo determinato CP_3 stipulati in via continuativa, dal 2.10.2023 al 10.6.2024 e nell'anno scolastico 2024/2025, in forza di contratto sino al termine delle attività didattiche.
Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto per tale annualità la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” istituita dalla L. 107/15 e il
[...]
ha affermato la legittimità di tale esclusione. Controparte_3
Va dunque considerato che, sulla base della l. 107/2015, istitutiva della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, il beneficio è stato riconosciuto solo in favore di tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato (DPCM 3212/15 e nota 15219/15). CP_4
Infatti, l'art. 1 comma 121 di tale legge dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_5 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi
5 post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
Il successivo comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” viene corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato (DPCM 3212/15 e nota CP_4
15219/15).
Successivamente, con la finalità di rendere conforme l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dagli atti dell'Unione Europea, è stato emanato il decreto-legge n.
69/2023 convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, che all'art. 15 dispone “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Inoltre, la legge di bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024, entrata in vigore il
1° gennaio 2025, all'art. 1 co. 572 ha disposto la modifica dell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, prevedendo l'estensione della prestazione non solo ai docenti di ruolo, ma anche a quelli assunti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
In ossequio al principio di irretroattività della legge nel tempo, previsto dall'art. 11 delle preleggi, il beneficio è stato riconosciuto ai docenti a tempo determinato a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, il primo successivo all'entrata in vigore della normativa e a coloro che sono stati assunti per quel periodo di tempo con contratto annuale.
Tuttavia, nel caso di specie, tali norme non trovano applicazione poiché la domanda riguarda annualità nelle quali il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti di supplenza breve e saltuaria, oppure sino al termine delle attività didattiche.
6 Il legislatore ha pertanto inteso estendere il beneficio ai docenti assunti con contratto annuale, ma ha mantenuto l'esclusione di tutti coloro che prestino attività di docenza con contratti di supplenza brevi e saltuari e con contratti fino al termine delle attività scolastiche.
Tuttavia, il mancato riconoscimento della Carta ai docenti assunti con contratto a tempo determinato è stato scrutinato a più riprese dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ne ha statuito l'illegittimità, per contrasto con la Clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
In particolare, nell'ordinanza resa in data 18 maggio 2022, nella causa C-450/2021, la Corte ha affermato che:
- la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto della temporaneità dell'attività, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
- la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (ordinanza del 22 marzo 2018,
C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 38 e giurisprudenza Persona_1 ivi citata);
- le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non Persona_1 pubblicata, EU:C:2018:207, punto 39 e giurisprudenza ivi citata);
- il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di
“condizioni di impiego” ai sensi di tale clausola 4, punto 1, è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro
(sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata);
- la Carta del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” in quanto “tale indennità, infatti, è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato
7 quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_3 competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n.
22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_3 compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”;
- una differenza di trattamento nella sua erogazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato può, dunque, trovare ragione solo in quanto oggettivamente giustificata. In particolare, “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime
o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori
a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-
72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
- nel caso di specie, non sussiste una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro, giustifichi tale differenza di trattamento, in quanto i docenti, siano essi assunti a tempo determinato o a tempo indeterminato rivestono ruoli
8 “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste”.
Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Giustizia è pervenuta al principio di diritto secondo cui “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_3 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_3 dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022, n.
450).
Successivamente, con la recente sentenza del 3 luglio 2025, resa nella causa C-
268/2022, la Corte di Giustizia è tornata a pronunciarsi sull'interpretazione della Clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, in relazione al diritto dei docenti che abbiano svolto, nel corso del medesimo anno scolastico, supplenze temporanee presso istituti differenti in forza di plurimi contratti, a fruire del beneficio in oggetto.
La Corte, superando l'orientamento interno sviluppatosi all'esito della pronuncia della Corte di Cassazione (29961/2023), che aveva limitato il riconoscimento della Carta ai docenti assunti con contratto annuale o fino al termine delle attività scolastiche fondando proprio sul dato temporale il diritto all'ottenimento del beneficio, ha ulteriormente esteso il diritto anche ai docenti assunti con contratti di supplenza breve e saltuaria.
9 Nel confermare i principi espressi con l'ordinanza resa in data 18 maggio 2022, ha ritenuto che non costituisca ragione oggettiva, idonea a escludere la ricorrenza di una ipotesi di discriminazione ai sensi della Clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro, la sola circostanza che l'attività di supplenza non sia destinata a protrarsi sino al termine dell'anno scolastico.
Secondo la Corte, in particolare, la valutazione intorno alla comparabilità tra le funzioni svolte dai docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata e i docenti assunti a tempo indeterminato, va effettuata considerando un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego. “Da tali elementi risulta che le funzioni dei docenti non di ruolo, come ZT, svolte nell'ambito delle loro supplenze di breve durata, appaiono, in linea di principio, comparabili a quelle dei docenti di ruolo. La comparabilità delle loro funzioni non può essere messa in discussione a priori dal solo fatto che, come sostiene in sostanza il governo italiano, sono solo i docenti di ruolo e i docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico nel corso del periodo delle vacanze scolastiche compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto a svolgere «attività di carattere collegiale», tra cui le attività di recupero degli apprendimenti, che richiederebbero competenze specifiche. Infatti, da un lato, secondo tale argomento, le «attività di carattere collegiale» non sono svolte dai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico fino alla fine delle attività didattiche, vale a dire fino al 30 giugno dell'anno scolastico, quando comunque tali docenti non di ruolo hanno diritto, conformemente alla normativa nazionale come interpretata dalla Corte suprema di cassazione, alla carta elettronica di cui si tratta e sembrano quindi essere considerati in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo. A tal riguardo, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta, del resto, che tali
«attività di carattere collegiale» abbiano un'importanza preponderante nell'ambito dell'esercizio, da parte dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, delle loro funzioni, in particolare rispetto alle loro attività didattiche.
Dall'altro lato, nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo, come ZT, possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi
10 pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, , C-270/22, EU:C:2023:933, punto 68)”. Controparte_6
Ed ancora, fondare la legittimità della differenziazione nel trattamento tra lavoratori sulla base della sola natura temporanea del rapporto “priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato
[sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza citata, nonché ordinanza del 18 maggio 2022, Controparte_7
elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 46]. D'altra parte, e in ogni caso,
[...] oltre al fatto che una siffatta differenza di trattamento deve rispondere a una reale necessità, essa deve essere tale da consentire di conseguire l'obiettivo perseguito ed essere necessaria a tal fine. Inoltre, siffatto obiettivo deve essere perseguito in modo coerente e sistematico [sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20,
EU:C:2024:139, punto 65 e giurisprudenza citata]”.
La Corte è pertanto pervenuta all'affermazione del principio di diritto secondo cui
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo
e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva” (CGUE sez. X, 03/07/2025, n.
268).
Sulla base dei principi giurisprudenziali esposti, è necessario allora disapplicare la norma nazionale della quale sia stato affermato il contrasto al diritto dell'Unione Europea da parte della Corte di Giustizia, con pronunce avente pacificamente valore vincolante per il giudice nazionale.
11 In particolare, considerato che le decisioni hanno portata interpretativa, esse devono essere applicate a tutti i rapporti sorti nella vigenza della l. 107/2015, in virtù dell'obbligo di interpretazione conforme, corollario del principio di leale cooperazione.
Pertanto, nel caso di specie, dando applicazione al principio di non discriminazione, secondo l'interpretazione offerta dalla CGUE e conseguentemente disapplicando le norme che ad esso si contrappongono, il Controparte_3
deve essere condannato a riconoscere il beneficio della Carta elettronica del
[...] docente anche al personale assunto a tempo determinato, per un tempo che risulta complessivamente equiparabile all'annualità, come il ricorrente.
In definitiva, la domanda attorea proposta in via principale deve essere accolta, tenuto conto che : - ha agito per l'esatto adempimento di una prestazione Parte_1 di natura contrattuale, da parte del datore di lavoro;
- ha allegato specificamente l'inadempimento dell'amministrazione, consistente nel mancato riconoscimento della carta durante l'assunzione a tempo determinato;
- ha dimostrato in via documentale di aver svolto continuativamente le mansioni di docenza per gli anni scolastici 2023/2024 e
2024/2025, con esigenze di formazione equiparabili a quelle riconosciute ai docenti in ruolo.
Il deve pertanto essere condannato a riconoscere al ricorrente la carta CP_3 docenti e ad accreditarvi la somma di 500 euro annui per l'anno scolastico 2023/24 e, per l'anno scolastico 2024/2025, la somma che sarà determinata, ai sensi dell'art. 1, comma
572 L. 207/24, con decreto del , di concerto con il Controparte_3
. Controparte_8
Il valore corrispondente alle citate annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. La Suprema Corte, in proposito, ha evidenziato come la rivalutazione dei crediti da lavoro rappresenti una proprietà intrinseca ed indissolubile di tali crediti e, in quanto tale, deve essere riconosciuta anche d'ufficio e in assenza di domanda specifica della parte (Cass. n. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente, liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM
55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta, della modesta complessità delle questioni
12 trattate, della serialità dei procedimenti e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, ridotti del 50%. Le spese vengono poste direttamente in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara il diritto della parte ricorrente alla assegnazione Parte_1 del beneficio previsto dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle annualità oggetto di ricorso (aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025), per l'effetto;
2) Condanna il a rilasciare al ricorrente la Carta Controparte_3
Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi, per l'a.s. 2023/2024, la somma di euro 500,00; per l'a.s. 2024/2025, la somma che sarà determinata, ai sensi dell'art. 1, comma 572 L. 207/24, con decreto del
[...]
, di concerto con il Controparte_3 Controparte_8
nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma
[...]
e successivi decreti di attuazione, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Condanna il resistente a pagare in favore del ricorrente le spese di lite, CP_3 che liquida in euro 21,50 per anticipazioni ed in euro 258,00 per compensi ai difensori, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, somma da versare direttamente in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Savona, 21.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa RA Serra
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