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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/12/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4647/2021
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv.to Domenico Sommario
Email_1
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
-parti resistenti-
Avv.ti Umberto Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato
; Email_2
E ; Email_4
t Email_5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 27.12.2021, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' e la proponendo opposizione avverso l'avviso di CP_1 Controparte_1 addebito n. 33420210000421827000 notificatogli il 16.11.2021, con il quale gli veniva comunicata l'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme dovute pari a complessivi € 25.167,12 per contributi accertati e dovuti a titolo di 'gestione agricola – lavoratori autonomi ed associati' per le annualità
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
A sostegno dell'azione promossa deduceva, nel merito, di essere stata iscritta d'ufficio dall' a CP_1 tale gestione in maniera erronea ed illegittima, per essere l'attività prevalente della ricorrente quella di bracciante agricola in luogo della ritenuta attività di coltivatrice diretta.
Spiegava infatti di essere stata legittimamente iscritta a tale gestione previdenziale fino al 2010 e poi di aver svolto solo l'attività di bracciante per conto di terzi, di aver dedicato non più di 50 giornate annue per l'espletamento dell'attività agricola anche nei terreni di sua proprietà ed infine di essere rimasta disoccupata per i restanti periodi dei diversi anni.
Negava, dunque, di essere in possesso dei requisiti c.d. soggettivi e oggettivi di iscrizione alla gestione previdenziale 'lavatori agricoli autonomi' e, per l'effetto, chiedeva l'annullamento dell'atto opposto.
In subordine, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi risalenti alle annualità 2014,
2015 e 2016 per inutile decorso del termine quinquennale previsto dalla legge.
Concludeva quindi chiedendo l'accoglimento del suo ricorso, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , anche in qualità di mandatario della CP_1 Controparte_1
L'ente previdenziale contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto eccependo, anzitutto, il difetto di legittimazione passiva della (poiché i crediti contributivi di cui Controparte_1 si controverte non sarebbero stati oggetto di cessione nei confronti di tale società) e poi, nel merito, insisteva sulla ricorrenza dei requisiti legittimanti l'iscrizione della ricorrente alla gestione previdenziale.
Deduceva, sul punto, che applicando le tabelle ettaro-coltura vigenti il fabbisogno aziendale legato ai terreni di sua proprietà risultava pari a 200 giornate e poi che alla ricorrente erano state cancellate le giornate lavorative ad ella iscritte per le annualità dal 2014 al 2018, con conseguente prevalenza dell'attività da lavoratrice autonoma svolta sia sotto il profilo temporale (essendo per la restante parte dell'anno disoccupata) sia, inevitabilmente, dal punto di vista reddituale.
Riteneva poi non prescritta la pretesa contributiva relativa agli anni 2014, 2015 e 2016 poiché affermava di aver ritualmente notificato nell'anno 2019 il verbale di accertamento ispettivo, idoneo ad interrompere il decorso del periodo estintivo. La causa, istruita mediante acquisizione documentale e già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 335i decreto n. 25 del 25.6.2025.
***
Preliminarmente, si deve rilevare che il presente giudizio è relativo a crediti contributivi successivi all'anno 2008, con la conseguenza che la società di cartolarizzazione non è parte necessaria del giudizio stesso e deve esserne dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
In diritto va poi premesso che per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria del coltivatore diretto e degli appartenenti al suo nucleo familiare (parenti e affini fino al 4° grado) sono richiesti dei requisiti oggettivi e dei requisiti soggettivi.
Nella prima categoria rientra il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda, il quale non deve essere inferiore a 104 giornate annue (art. 3 L. 9/63). Il nucleo del coltivatore diretto inoltre deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda (art. 2 L. 9/63).
Tra i requisiti soggettivi è invece richiesto che l'attività sia svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt.1 e 2 L. 1047/57) e, ai sensi dell' art. 2 della L. 9/63, il requisito della abitualità deve ritenersi sussistente solo quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per tale quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito (circ. SCAU n. 21 del 18/3/93; Circ n. 111 del
23/5/98 punto 5; Msg. n. 33537 del 21/9/98; Msg. 26076 del 2/4/99; Msg. n. 26 del 6/11/00).
Procedendo ad esaminare il merito della controversia, il ricorso deve essere rigettato poiché, nel caso in esame, l' ha fornito prova della sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione alla CP_1 gestione previdenziale dei coltivatori diretti.
In questa sede, infatti, occorre ricordare che nel giudizio di opposizione a verbale ispettivo e ad avviso di addebito la veste di attore sostanziale è rivestita dall'istituto previdenziale che assume esistenti i requisiti per l'iscrizione alla gestione assicurativa e che, su tale presupposto, rivendica un credito di natura contributiva.
Gravava quindi sull' , in tale sede, l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento della pretesa. CP_1
Si consideri, in tal senso, l'orientamento giurisprudenziale già formatosi riguardo alla opposizione al ruolo secondo il quale "…l'opposizione… dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito" (Sez. L, n. 23600 del 06/11/2009 rv. 610854).
Precisamente, con riferimento alla rilevazione del 'fabbisogno lavorativo' e dunque del requisito oggettivo minimo che giustifica l'iscrizione del lavoratore nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti, l'ente resistente ha proposto, nel verbale ispettivo, la valutazione ettaro/coltura effettuata dall'U.O. Verifica Amministrativa di Sede, la quale ha stimato 200 giornate di fabbisogno di lavoro autonomo nei terreni di superficie pari a 3 ha di proprietà della ricorrente.
Non essendo stata registrata, rispetto a tale dato, alcuna censura in giudizio, il requisito in discussione può ritenersi provato poiché il numero totale delle giornate computate appare di molto superiore rispetto al numero totale minimo di 104 giornate previsto per l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti ex art. 3 L. 9/1963.
Parimenti dimostrata deve ritenersi pure la sussistenza del requisito soggettivo della abitualità e della prevalenza dell'attività lavorativa.
Sul punto, occorre precisare che per 'attività prevalente' deve intendersi quella che non solo è prestata
“per il maggior periodo di tempo nell'anno" ma anche quella che al contempo "costituisce (…) la maggior fonte di reddito" e, per il vero, nella presente causa la stessa risulta provata sia sotto il profilo temporale, sia sotto il profilo reddituale.
Per ciò che concerne il requisito temporale, difatti, l' ha dimostrato che con riferimento al CP_1 periodo che va da gennaio 2014 sino al 2018, la ricorrente è stata cancellata dagli elenchi OTD per disconoscimento del rapporto di lavoro risultato non confermato e che di tanto sarebbe stata informata mediante pubblicazione del terzo elenco di variazione trimestrale 2019 (cfr. allegato in atti), non impugnato e perciò divenuto definitivo ed incontestabile ai sensi dell'art. 22 L. n. 7/1970.
Dunque, dal momento che le uniche giornate lavorative effettivamente prestate dalla ricorrente sarebbero quelle realizzate nei terreni di sua proprietà – considerato che la stessa è disoccupata per il resto dell'anno – deve reputarsi raggiunta la prova della prevalenza di tale attività agricola autonoma dal punto di vista temporale e, per l'effetto, anche dal punto di vista reddituale, atteso tra l'altro che anche quest'ultimo aspetto non è stato specificatamente discusso in giudizio.
Infine, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione contributiva formulata con riferimento alle annualità 2014, 2015 e 2016 poiché il periodo estintivo previsto dalla legge è stato validamente interrotto anzitutto dalla notifica del verbale di accertamento ispettivo avvenuta in data 8.4.2019 e poi da quella – realizzata, per il vero, ai sensi dell' art. 38 c. 7 del D.L. 98/2011 tramite pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata di 15 giorni, precisamente dal CP_1
17.12.2019 al 31.12.2019 – dell'elenco nominativo trimestrale 2019 di 'variazione degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coltivatori diretti' dal quale si è evinta la cancellazione delle giornate agricole della ricorrente per le annualità 2014, 2015, 2016,
2017 e 2018.
È di palmare evidenza, infatti, che alla data di perfezionamento di tali atti interruttivi non era ancora spirato il termine quinquennale stabilito dall'art. 3 c. 9 L. 335/95 decorrente dalla data di scadenza del termine di pagamento dei contributi che, per i più risalenti tra quelli richiesti – ossia quelli relativi all'annualità 2014 – risultava fissata al 16 luglio dello stesso anno, secondo quanto previsto dalla
Circolare 5 giugno 2014, n. 70. CP_1
Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente declaratoria di sussistenza dei requisiti per l'iscrizione del ricorrente negli elenchi dei coltivatori diretti, di debenza del connesso obbligo contributivo e quindi di legittimità dell'avviso di addebito oggi impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
- rigetta il ricorso e dichiara legittima l'iscrizione a ruolo dei contributi relativi agli anni
2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 nonché dovuta la somma portata dall'avviso di addebito opposto, n. 33420210000421827000;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di , da CP_1 liquidarsi in € 2.144,75 oltre IVA e cpa;
Castrovillari, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv.to Domenico Sommario
Email_1
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
-parti resistenti-
Avv.ti Umberto Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato
; Email_2
E ; Email_4
t Email_5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 27.12.2021, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' e la proponendo opposizione avverso l'avviso di CP_1 Controparte_1 addebito n. 33420210000421827000 notificatogli il 16.11.2021, con il quale gli veniva comunicata l'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme dovute pari a complessivi € 25.167,12 per contributi accertati e dovuti a titolo di 'gestione agricola – lavoratori autonomi ed associati' per le annualità
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
A sostegno dell'azione promossa deduceva, nel merito, di essere stata iscritta d'ufficio dall' a CP_1 tale gestione in maniera erronea ed illegittima, per essere l'attività prevalente della ricorrente quella di bracciante agricola in luogo della ritenuta attività di coltivatrice diretta.
Spiegava infatti di essere stata legittimamente iscritta a tale gestione previdenziale fino al 2010 e poi di aver svolto solo l'attività di bracciante per conto di terzi, di aver dedicato non più di 50 giornate annue per l'espletamento dell'attività agricola anche nei terreni di sua proprietà ed infine di essere rimasta disoccupata per i restanti periodi dei diversi anni.
Negava, dunque, di essere in possesso dei requisiti c.d. soggettivi e oggettivi di iscrizione alla gestione previdenziale 'lavatori agricoli autonomi' e, per l'effetto, chiedeva l'annullamento dell'atto opposto.
In subordine, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi risalenti alle annualità 2014,
2015 e 2016 per inutile decorso del termine quinquennale previsto dalla legge.
Concludeva quindi chiedendo l'accoglimento del suo ricorso, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , anche in qualità di mandatario della CP_1 Controparte_1
L'ente previdenziale contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto eccependo, anzitutto, il difetto di legittimazione passiva della (poiché i crediti contributivi di cui Controparte_1 si controverte non sarebbero stati oggetto di cessione nei confronti di tale società) e poi, nel merito, insisteva sulla ricorrenza dei requisiti legittimanti l'iscrizione della ricorrente alla gestione previdenziale.
Deduceva, sul punto, che applicando le tabelle ettaro-coltura vigenti il fabbisogno aziendale legato ai terreni di sua proprietà risultava pari a 200 giornate e poi che alla ricorrente erano state cancellate le giornate lavorative ad ella iscritte per le annualità dal 2014 al 2018, con conseguente prevalenza dell'attività da lavoratrice autonoma svolta sia sotto il profilo temporale (essendo per la restante parte dell'anno disoccupata) sia, inevitabilmente, dal punto di vista reddituale.
Riteneva poi non prescritta la pretesa contributiva relativa agli anni 2014, 2015 e 2016 poiché affermava di aver ritualmente notificato nell'anno 2019 il verbale di accertamento ispettivo, idoneo ad interrompere il decorso del periodo estintivo. La causa, istruita mediante acquisizione documentale e già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 335i decreto n. 25 del 25.6.2025.
***
Preliminarmente, si deve rilevare che il presente giudizio è relativo a crediti contributivi successivi all'anno 2008, con la conseguenza che la società di cartolarizzazione non è parte necessaria del giudizio stesso e deve esserne dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
In diritto va poi premesso che per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria del coltivatore diretto e degli appartenenti al suo nucleo familiare (parenti e affini fino al 4° grado) sono richiesti dei requisiti oggettivi e dei requisiti soggettivi.
Nella prima categoria rientra il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda, il quale non deve essere inferiore a 104 giornate annue (art. 3 L. 9/63). Il nucleo del coltivatore diretto inoltre deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda (art. 2 L. 9/63).
Tra i requisiti soggettivi è invece richiesto che l'attività sia svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt.1 e 2 L. 1047/57) e, ai sensi dell' art. 2 della L. 9/63, il requisito della abitualità deve ritenersi sussistente solo quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per tale quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito (circ. SCAU n. 21 del 18/3/93; Circ n. 111 del
23/5/98 punto 5; Msg. n. 33537 del 21/9/98; Msg. 26076 del 2/4/99; Msg. n. 26 del 6/11/00).
Procedendo ad esaminare il merito della controversia, il ricorso deve essere rigettato poiché, nel caso in esame, l' ha fornito prova della sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione alla CP_1 gestione previdenziale dei coltivatori diretti.
In questa sede, infatti, occorre ricordare che nel giudizio di opposizione a verbale ispettivo e ad avviso di addebito la veste di attore sostanziale è rivestita dall'istituto previdenziale che assume esistenti i requisiti per l'iscrizione alla gestione assicurativa e che, su tale presupposto, rivendica un credito di natura contributiva.
Gravava quindi sull' , in tale sede, l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento della pretesa. CP_1
Si consideri, in tal senso, l'orientamento giurisprudenziale già formatosi riguardo alla opposizione al ruolo secondo il quale "…l'opposizione… dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito" (Sez. L, n. 23600 del 06/11/2009 rv. 610854).
Precisamente, con riferimento alla rilevazione del 'fabbisogno lavorativo' e dunque del requisito oggettivo minimo che giustifica l'iscrizione del lavoratore nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti, l'ente resistente ha proposto, nel verbale ispettivo, la valutazione ettaro/coltura effettuata dall'U.O. Verifica Amministrativa di Sede, la quale ha stimato 200 giornate di fabbisogno di lavoro autonomo nei terreni di superficie pari a 3 ha di proprietà della ricorrente.
Non essendo stata registrata, rispetto a tale dato, alcuna censura in giudizio, il requisito in discussione può ritenersi provato poiché il numero totale delle giornate computate appare di molto superiore rispetto al numero totale minimo di 104 giornate previsto per l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti ex art. 3 L. 9/1963.
Parimenti dimostrata deve ritenersi pure la sussistenza del requisito soggettivo della abitualità e della prevalenza dell'attività lavorativa.
Sul punto, occorre precisare che per 'attività prevalente' deve intendersi quella che non solo è prestata
“per il maggior periodo di tempo nell'anno" ma anche quella che al contempo "costituisce (…) la maggior fonte di reddito" e, per il vero, nella presente causa la stessa risulta provata sia sotto il profilo temporale, sia sotto il profilo reddituale.
Per ciò che concerne il requisito temporale, difatti, l' ha dimostrato che con riferimento al CP_1 periodo che va da gennaio 2014 sino al 2018, la ricorrente è stata cancellata dagli elenchi OTD per disconoscimento del rapporto di lavoro risultato non confermato e che di tanto sarebbe stata informata mediante pubblicazione del terzo elenco di variazione trimestrale 2019 (cfr. allegato in atti), non impugnato e perciò divenuto definitivo ed incontestabile ai sensi dell'art. 22 L. n. 7/1970.
Dunque, dal momento che le uniche giornate lavorative effettivamente prestate dalla ricorrente sarebbero quelle realizzate nei terreni di sua proprietà – considerato che la stessa è disoccupata per il resto dell'anno – deve reputarsi raggiunta la prova della prevalenza di tale attività agricola autonoma dal punto di vista temporale e, per l'effetto, anche dal punto di vista reddituale, atteso tra l'altro che anche quest'ultimo aspetto non è stato specificatamente discusso in giudizio.
Infine, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione contributiva formulata con riferimento alle annualità 2014, 2015 e 2016 poiché il periodo estintivo previsto dalla legge è stato validamente interrotto anzitutto dalla notifica del verbale di accertamento ispettivo avvenuta in data 8.4.2019 e poi da quella – realizzata, per il vero, ai sensi dell' art. 38 c. 7 del D.L. 98/2011 tramite pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata di 15 giorni, precisamente dal CP_1
17.12.2019 al 31.12.2019 – dell'elenco nominativo trimestrale 2019 di 'variazione degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coltivatori diretti' dal quale si è evinta la cancellazione delle giornate agricole della ricorrente per le annualità 2014, 2015, 2016,
2017 e 2018.
È di palmare evidenza, infatti, che alla data di perfezionamento di tali atti interruttivi non era ancora spirato il termine quinquennale stabilito dall'art. 3 c. 9 L. 335/95 decorrente dalla data di scadenza del termine di pagamento dei contributi che, per i più risalenti tra quelli richiesti – ossia quelli relativi all'annualità 2014 – risultava fissata al 16 luglio dello stesso anno, secondo quanto previsto dalla
Circolare 5 giugno 2014, n. 70. CP_1
Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente declaratoria di sussistenza dei requisiti per l'iscrizione del ricorrente negli elenchi dei coltivatori diretti, di debenza del connesso obbligo contributivo e quindi di legittimità dell'avviso di addebito oggi impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
- rigetta il ricorso e dichiara legittima l'iscrizione a ruolo dei contributi relativi agli anni
2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 nonché dovuta la somma portata dall'avviso di addebito opposto, n. 33420210000421827000;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di , da CP_1 liquidarsi in € 2.144,75 oltre IVA e cpa;
Castrovillari, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).