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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 21/01/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 248/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2509/2021 depositato il 10/11/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brindisi - P.zza Municipio 72100 Brindisi BR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
CRESET - X
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 224/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 2 e pubblicata il 29/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8526 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2901 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2664 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2430 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai propri scritti e conclusioni.
CRESET cita la sentenza della Cassazione n. 33975/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha impugnato la sentenza 224/2021 della C.T.P. di Brindisi per IMU, anni d'imposta dal
2014 al 2017.
Resistono il Comune di Brindisi e la CRESET, sua concessionaria per i tributi locali, concludendo per il rigetto del gravame con vittoria delle spese.
All'udienza odierna le parti si sono riportate ai propri scritti e conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Cenni sugli antefatti che hanno interessato l'immobile.
A.1) Istaurato procedimento penale per il reato di lottizzazione abusiva di cui agli artt. 6, 18 e 20, 1ett. c),
l. 471/1985, come refluiti negli artt. 29, 30 e 44, lett. c), d.P.R. 380/2001, con decreto del 27.5.2008, pronunciato ex art. 321, comma 2, c.p.p., il GIP del Tribunale di Brindisi disponeva il sequestro preventivo anche del bene che ne occupa.
A.2) Successivamente il Tribunale ordinava la confisca del compendio sequestrato, misura confermata dalla Corte territoriale.
A.3) Su ricorso degli imputati, con sentenza 1476/2020 il S.C. revocava la confisca dei fabbricati compravenduti, ordinandone la restituzione agli aventi diritto, tra i quali l'appellante. B) Regime dell'IMU per gli immobili sottoposti a sequestro penale e a confisca quando siano venute meno le dette misure.
B.1) Mette subito conto sgomberare il proscenio da una questione che, altrimenti meritevole di valutazione, ha perduto di rilievo con l'art. 32 d.lgs. 175/2014.
Si vuol dire che, a ritenere applicabile la normativa antimafia poiché astrattamente più favorevole al contribuente per fattispecie simili, con la modifica apportata dall'art. 32 cit. all'art. 51, comma 3 bis, d.lgs.
159/2011 il soggetto a cui il bene è restituito a seguito di revoca è tenuto, ora per allora, al pagamento dell'IMU maturata nel frattempo.
B.2) L'appello trova invece soluzione nell'ambito esclusivo della normativa primaria e secondaria propria del tributo.
B.3) Principiando dalla primaria (art. 1, commi 738 ss., l. 160/2019), se presupposto d'imposta ex comma
740 è il possesso degli immobili, il comma 743 specifica che i soggetti passivi sono il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Dunque “il proprietario degli immobili è soggetto passivo dell'imposta, non giustificandosi alcuna eccezione dal pagamento del tributo, atteso che il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale di godimento sul bene e non la disponibilità del bene, ovvero la possibilità dell'esercizio materiale del potere di disposizione sulla cosa” (e plurimis, Cass. 31783/2021; Cass. 19881/2017; Cass. 14678 e 26211 del
2016; Cass. 22216/2015).
E poiché il sequestro esclude o limita solo la disponibilità del bene senza incidere sulla titolarità del diritto dominicale, per il 2014 l'IMU è dovuta in ragione delle prefate disposizioni di rango primario.
B.4) A opposta conclusione si perviene per i tre anni successi.
Sempre in virtù della normativa primaria che facoltizza i Comuni a privilegiare situazioni peculiari ritenute meritevoli di un trattamento più favorevole fino ad azzerare le aliquote, l'art. 10, comma 2, del regolamento 20/2015 del Comune di Brindisi dispone che “[…]L'inabilità dell'abitazione dichiarata con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (confisca, sequestro) è causa di esclusione del tributo. Tale esclusione permane fino alla revoca del provvedimento giudiziario”.
B.5) Sebbene il tenore letterale non sia particolarmente felice – a) il sequestro e la confisca non dichiarano l'inabitabilità del bene;
b) il primo incide sulla disponibilità, la seconda sulla titolarità; c) nella specie il sequestro serviva anche a ”scongiurare la prosecuzione dei lavori e di interrompere la continuazione e/o la permanenza dei reati oggetto d'indagine, che non può che essere soddisfatta unicamente con l'adozione del provvedimento cautelare reale preventivo richiesto dagli inquirenti” (così nel provvedimento del GIP); – ciò non consente ragionevoli dubbi sulla voluntas della disposizione: esentare il proprietario dall'IMU per tutta la durata della misura.
C) Infine va rammentato che è passato in giudicato il capo della gravata sentenza che ha escluso la debenza delle sanzioni.
Spese interamente compensate per la complessità del caso.
P.Q.M.
in parziale riforma dell'appellata sentenza, accerta che l'IMU non è dovuta per gli anni 2015, 2016 e 2017.
Spese interamente compensate.
Lecce, 12.1.2026
il Presidente est.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2509/2021 depositato il 10/11/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brindisi - P.zza Municipio 72100 Brindisi BR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
CRESET - X
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 224/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 2 e pubblicata il 29/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8526 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2901 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2664 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2430 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai propri scritti e conclusioni.
CRESET cita la sentenza della Cassazione n. 33975/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha impugnato la sentenza 224/2021 della C.T.P. di Brindisi per IMU, anni d'imposta dal
2014 al 2017.
Resistono il Comune di Brindisi e la CRESET, sua concessionaria per i tributi locali, concludendo per il rigetto del gravame con vittoria delle spese.
All'udienza odierna le parti si sono riportate ai propri scritti e conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Cenni sugli antefatti che hanno interessato l'immobile.
A.1) Istaurato procedimento penale per il reato di lottizzazione abusiva di cui agli artt. 6, 18 e 20, 1ett. c),
l. 471/1985, come refluiti negli artt. 29, 30 e 44, lett. c), d.P.R. 380/2001, con decreto del 27.5.2008, pronunciato ex art. 321, comma 2, c.p.p., il GIP del Tribunale di Brindisi disponeva il sequestro preventivo anche del bene che ne occupa.
A.2) Successivamente il Tribunale ordinava la confisca del compendio sequestrato, misura confermata dalla Corte territoriale.
A.3) Su ricorso degli imputati, con sentenza 1476/2020 il S.C. revocava la confisca dei fabbricati compravenduti, ordinandone la restituzione agli aventi diritto, tra i quali l'appellante. B) Regime dell'IMU per gli immobili sottoposti a sequestro penale e a confisca quando siano venute meno le dette misure.
B.1) Mette subito conto sgomberare il proscenio da una questione che, altrimenti meritevole di valutazione, ha perduto di rilievo con l'art. 32 d.lgs. 175/2014.
Si vuol dire che, a ritenere applicabile la normativa antimafia poiché astrattamente più favorevole al contribuente per fattispecie simili, con la modifica apportata dall'art. 32 cit. all'art. 51, comma 3 bis, d.lgs.
159/2011 il soggetto a cui il bene è restituito a seguito di revoca è tenuto, ora per allora, al pagamento dell'IMU maturata nel frattempo.
B.2) L'appello trova invece soluzione nell'ambito esclusivo della normativa primaria e secondaria propria del tributo.
B.3) Principiando dalla primaria (art. 1, commi 738 ss., l. 160/2019), se presupposto d'imposta ex comma
740 è il possesso degli immobili, il comma 743 specifica che i soggetti passivi sono il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Dunque “il proprietario degli immobili è soggetto passivo dell'imposta, non giustificandosi alcuna eccezione dal pagamento del tributo, atteso che il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale di godimento sul bene e non la disponibilità del bene, ovvero la possibilità dell'esercizio materiale del potere di disposizione sulla cosa” (e plurimis, Cass. 31783/2021; Cass. 19881/2017; Cass. 14678 e 26211 del
2016; Cass. 22216/2015).
E poiché il sequestro esclude o limita solo la disponibilità del bene senza incidere sulla titolarità del diritto dominicale, per il 2014 l'IMU è dovuta in ragione delle prefate disposizioni di rango primario.
B.4) A opposta conclusione si perviene per i tre anni successi.
Sempre in virtù della normativa primaria che facoltizza i Comuni a privilegiare situazioni peculiari ritenute meritevoli di un trattamento più favorevole fino ad azzerare le aliquote, l'art. 10, comma 2, del regolamento 20/2015 del Comune di Brindisi dispone che “[…]L'inabilità dell'abitazione dichiarata con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (confisca, sequestro) è causa di esclusione del tributo. Tale esclusione permane fino alla revoca del provvedimento giudiziario”.
B.5) Sebbene il tenore letterale non sia particolarmente felice – a) il sequestro e la confisca non dichiarano l'inabitabilità del bene;
b) il primo incide sulla disponibilità, la seconda sulla titolarità; c) nella specie il sequestro serviva anche a ”scongiurare la prosecuzione dei lavori e di interrompere la continuazione e/o la permanenza dei reati oggetto d'indagine, che non può che essere soddisfatta unicamente con l'adozione del provvedimento cautelare reale preventivo richiesto dagli inquirenti” (così nel provvedimento del GIP); – ciò non consente ragionevoli dubbi sulla voluntas della disposizione: esentare il proprietario dall'IMU per tutta la durata della misura.
C) Infine va rammentato che è passato in giudicato il capo della gravata sentenza che ha escluso la debenza delle sanzioni.
Spese interamente compensate per la complessità del caso.
P.Q.M.
in parziale riforma dell'appellata sentenza, accerta che l'IMU non è dovuta per gli anni 2015, 2016 e 2017.
Spese interamente compensate.
Lecce, 12.1.2026
il Presidente est.