Art. 1.
Il personale assistente addetto alle Facolta' e Scuole delle Universita' ed Istituti di istruzione universitaria statali si distingue in:
a) assistenti ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami;
b) assistenti incaricati, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione in temporanea sostituzione degli assistenti ordinari;
c) assistenti straordinari, nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' o Istituto;
d) assistenti volontari, nominati dal Rettore;
e) lettori di lingue e letterature straniere e italiana.
Gli assistenti fanno parte del personale insegnante.
Il personale assistente addetto alle Facolta' e Scuole delle Universita' ed Istituti di istruzione universitaria statali si distingue in:
a) assistenti ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami;
b) assistenti incaricati, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione in temporanea sostituzione degli assistenti ordinari;
c) assistenti straordinari, nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' o Istituto;
d) assistenti volontari, nominati dal Rettore;
e) lettori di lingue e letterature straniere e italiana.
Gli assistenti fanno parte del personale insegnante.