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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/10/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1185/2024 promossa da:
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. SCHIAVO FRANCESCA e dall'avv. C.F._2
NZ LL giusta procura
ATTORI contro
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. CASAMORATA CARLOTTA giusta procura speciale in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
[...]
e ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 855/2017 Parte_2 Parte_1 emesso il 27.9.2017 dall'intestato Tribunale con cui era stato ingiunto agli opponenti di pagare in favore dell'opposta la somma di € 27.990,70 derivante dall'esposizione debitoria assunta dagli opponenti in relazione al contratto di finanziamento del 20.04.2006 in atti in copia, oltre interessi e accessori di legge.
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Gli opponenti hanno chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'omessa pattuizione in ordine al regime finanziario applicato e dell'asserita indeterminatezza e illegittimità degli interessi applicati.
Si costituiva in giudizio la convenuta che chiedeva rigettarsi la domanda avversaria, deducendone l'infondatezza.
All'udienza del 25.03.2025 il G.i. proponeva alle parti la seguente proposta conciliativa: “versamento da parte degli opponente dell'importo omnicomprensivo di € 20.000, spese compensate” e rinviava la causa per verificare l'adesione delle parti alla proposta conciliativa del Tribunale.
All'udienza del 30.10.2025 i procuratori delle parti rappresentavano che i loro assistiti aderivano alla proposta conciliativa del giudice e chiedevano quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con espressa rinuncia alle spese di lite.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tutte le volte in cui, tra le parti, risulti pacifico il verificarsi di un evento sopravvenuto nel corso del processo ed in grado di incidere sull'oggetto del medesimo, rendendo inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria [e ciò anche nelle ipotesi in cui sussista dissenso tra le parti sulle sole conseguenze giuridiche suscettibili di derivare dal fatto sopravvenuto], il giudice è tenuto a pronunciare, anche d'ufficio, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non avendo più il “potere–dovere” di pronunciare nel merito (Cass. S.U. 1048/2000; v. anche Cass. 2986/1987 e Cass.
8381/1997). Quanto al regime delle spese, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del giudizio, pur comportando l'applicazione del criterio della cd.
“soccombenza virtuale” [a mente del quale occorre delibare il fondamento delle domande per cui è lite, onde valutare se le stesse avrebbero trovato accoglimento nel caso in cui non si fosse verificato l'evento sopravvenuto che ha determinato la medesima cessazione della materia del contendere], non impedisce al giudice del merito di valutare l'eventuale sussistenza di giusti motivi per compensare, in tutto o in parte, le spese di lite (Cass. 11494/2004), ipotesi che, ritiene il
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Tribunale, ricorre nel presente processo, stante peraltro la concorde richiesta delle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Civitavecchia, in persona della dott.ssa Silvia
Vitelli, definitivamente, così provvede:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 855 del 27.9.2017;
b) Dichiara cessata la materia del contendere;
c) Spese compensate.
Civitavecchia, 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1185/2024 promossa da:
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. SCHIAVO FRANCESCA e dall'avv. C.F._2
NZ LL giusta procura
ATTORI contro
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. CASAMORATA CARLOTTA giusta procura speciale in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
[...]
e ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 855/2017 Parte_2 Parte_1 emesso il 27.9.2017 dall'intestato Tribunale con cui era stato ingiunto agli opponenti di pagare in favore dell'opposta la somma di € 27.990,70 derivante dall'esposizione debitoria assunta dagli opponenti in relazione al contratto di finanziamento del 20.04.2006 in atti in copia, oltre interessi e accessori di legge.
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Gli opponenti hanno chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'omessa pattuizione in ordine al regime finanziario applicato e dell'asserita indeterminatezza e illegittimità degli interessi applicati.
Si costituiva in giudizio la convenuta che chiedeva rigettarsi la domanda avversaria, deducendone l'infondatezza.
All'udienza del 25.03.2025 il G.i. proponeva alle parti la seguente proposta conciliativa: “versamento da parte degli opponente dell'importo omnicomprensivo di € 20.000, spese compensate” e rinviava la causa per verificare l'adesione delle parti alla proposta conciliativa del Tribunale.
All'udienza del 30.10.2025 i procuratori delle parti rappresentavano che i loro assistiti aderivano alla proposta conciliativa del giudice e chiedevano quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con espressa rinuncia alle spese di lite.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tutte le volte in cui, tra le parti, risulti pacifico il verificarsi di un evento sopravvenuto nel corso del processo ed in grado di incidere sull'oggetto del medesimo, rendendo inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria [e ciò anche nelle ipotesi in cui sussista dissenso tra le parti sulle sole conseguenze giuridiche suscettibili di derivare dal fatto sopravvenuto], il giudice è tenuto a pronunciare, anche d'ufficio, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non avendo più il “potere–dovere” di pronunciare nel merito (Cass. S.U. 1048/2000; v. anche Cass. 2986/1987 e Cass.
8381/1997). Quanto al regime delle spese, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del giudizio, pur comportando l'applicazione del criterio della cd.
“soccombenza virtuale” [a mente del quale occorre delibare il fondamento delle domande per cui è lite, onde valutare se le stesse avrebbero trovato accoglimento nel caso in cui non si fosse verificato l'evento sopravvenuto che ha determinato la medesima cessazione della materia del contendere], non impedisce al giudice del merito di valutare l'eventuale sussistenza di giusti motivi per compensare, in tutto o in parte, le spese di lite (Cass. 11494/2004), ipotesi che, ritiene il
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Tribunale, ricorre nel presente processo, stante peraltro la concorde richiesta delle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Civitavecchia, in persona della dott.ssa Silvia
Vitelli, definitivamente, così provvede:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 855 del 27.9.2017;
b) Dichiara cessata la materia del contendere;
c) Spese compensate.
Civitavecchia, 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
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