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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 20/02/2026, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 901/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI NN, Presidente
AR ER, TO
MIELE BRUNO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5065/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione Giudiziale In Liquidazione Giudiziale - Sent. Trib. Sa N. 43 2025 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma - Palazzo Di Citta' 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3484 IMU 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 546/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
IL DIFENSORE DEL RICORRENTE PRODUCE IL DISPOSITIVO DI SENTENZA DEL PROCEDIMENTO
5071-25 E RAPPRESENTA CHE EVENTUALE CONDNN DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE DI CAUSA DEVONO ESSERE POSTE A BENEFICIO DELL'ERARIO IN QUANTO LA PARTE
RICORRENTE GODE DEL GRATUITO PATROCINIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, la Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione giudiziale, in persona del curatore p.t., avv.ta Rappresentante_1, con sede in Salerno al Indirizzo_1
, ricorreva nei confronti del Comune di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 3484 del 13.8.2025, notificato il 18.8.2025, con il quale, contestato l'omesso/parziale versamento dell'IMU relativamente all'anno 2023, le veniva intimato il pagamento di euro 75.034,00, oltre sanzioni ed interessi.
A tal fine, premesso:
a) che l'atto impugnato è inerente agli immobili ubicati in Salerno al piano interrato del fabbricato denominato
Nominativo_1, distinti in catasto al foglio Dat.Cat_1, Dat.Cat_2, Dat.Cat_3 e Dat.Cat_4;
b) che gli immobili, consistenti in tre sale, corridoi e servizi annessi, venivano acquistati il 24.3.2010 “(…) allo stato grezzo, perché manchevoli di intonaci, impianti, servizi, finiture (…)” per essere destinati all'esercizio di attività cinematografico/teatrale, peraltro mai espletata in ragione della inettitudine funzionale dei medesimi;
c) che, con denuncia di variazione n. 0540142/2009 del 3.11.2009, veniva determinata la rendita catastale da attribuire alle suddette consistenze previa erronea stima delle misure. Segnatamente: Dat.Cat_5 piano S1, Z.C. 1, ctg D/3 rendita euro 136.500,00; Dat.Cat_6 piano S1, Z.C. 1 ctg. D/3 rendita euro 182.000,00; Dat.Cat_7 piano S1, Z.C. 1, ctg D/3, rendita euro 189.000,00; n. Dat.Cat_8 piano S1, Z.C. 1 ctg, D/3 rendita euro 465.625,00;
d) che il predetto errore veniva denunciato con istanza del 5.2.2015 all'Agenzia delle Entrate, la quale, in parziale accoglimento dell'istanza, con provvedimento del 2.4.2015 rideterminava le rendite inizialmente dichiarate, attribuendo le nuove rendite nel modo seguente: Dat.Cat_5, ctg D/3, rendita € 20.720,00; Dat.Cat_6, ctg D/3, rendita € 27.644,00; Dat.Cat_7, ctg D/3, rendita € 28.742,00; soppressione del Dat.Cat_9, già Dat.Cat_8;
e) che a tale provvedimento seguiva nuova denunzia del 20.2.2018 volta alla rideterminazione delle nuove rendite attribuite dall'Agenzia e all'attribuzione alle medesime unità della categoria catastale F04, trattandosi di locali allo stato grezzo, privi di impianti, rifiniture e servizi, sicché assolutamente inidonei a produrre redditi e/o, comunque, ad essere adibiti all'uso a cui erano destinati. Segnatamente: denuncia di variazione della destinazione da “ultimato” a “in corso di definizione”, prot. SA0044701 con cui veniva soppresso il Dat.Cat_5 e veniva costituito il Dat.Cat_1, in categoria F04; denuncia di variazione della destinazione da “ultimato” a “in corso di definizione”, prot. SA0044718 con cui veniva soppresso il Dat.Cat_6 e veniva costituito il Dat.Cat_2, in categoria F04; denuncia di variazione della destinazione da “ultimato” a “in corso di definizione”, prot. SA0044721 con cui veniva soppresso il Dat.Cat_7 e veniva costituito il Dat.Cat_3, in categoria F04; denuncia di variazione della destinazione da “ultimato” a “in corso di definizione”, prot. SA0044743 con cui veniva soppresso il Dat.Cat_8 e veniva costituito il Dat.Cat_4, in categoria F04; Dat.Cat_9 ex Dat.Cat_8 in BCNC;
f) che la denunzia/istanza veniva respinta dall'Agenzia, la quale, in data 6.6.2019, notificava l'accertamento catastale n. 2019SA0115006 di rigetto della richiesta adducendo l'assenza “... delle condizioni per l'attribuzione della categoria F/4 all'interno di un compendio con altre unità censite ...”;
g) che l'avviso di accertamento veniva impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, la quale, con sentenza n. 4298/2023 – passata in giudicato -, rideterminava le rendite applicate dall'Agenzia;
tutto ciò premesso, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) la determinazione del tributo sulla base delle rendite catastali attribuite dall'Agenzia dell'Entrate con il provvedimento del 2.4.2015 e non già sulla base di quelle risultanti dalla sentenza n. 4298/2023 passata in giudicato (segnatamente: Dat.Cat_1, rendita di euro 2.487,00; Dat.Cat_2, rendita di euro 3.277,00; Dat.Cat_3, rendita di euro 3.253,00; Dat.Cat_4, rendita di euro 5.762,00);
b) la omessa applicazione della riduzione del 50% del tributo prevista dall'art. 1, comma 747, lett. b), l.
160/2019, in ragione dell'inagibilità, inabitabilità e/o, comunque, della inutilizzabilità di fatto delle consistenze tassate, tutte circostanze note al Comune, il quale nel certificato n. 64/2008 attribuiva “l'agibilità dell'immobile denominato “Nominativo_2” ad esclusione delle sale cinematografiche ubicate al I° livello sotto strada”, perché mai ultimate e mancanti di impianti e servizi.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio il Comune di Salerno, il quale, deduceva:
a) che l'imposta era stata calcolata tenendo conto delle rendite esistenti in catasto in relazione all'annualità accertata e che le modificazioni intervenute a seguito della sentenza n. 4298/2023 non erano state ancora riportate in catasto;
b) che la ricorrente non aveva presentato, in relazione all'annualità d'imposta 2023, alcuna richiesta di agevolazione con allegata dichiarazione sostitutiva e/o perizia asseverata da tecnico circa lo stato dei luoghi attestante la condizione di inagibilità o inabitabilità dei fabbricati oggetto di imposizione;
tutto ciò dedotto, concludeva per il rigetto della domanda.
Con memoria illustrativa, la ricorrente si riportava a quanto eccepito nella domanda introduttiva del giudizio ed offriva alla Corte una serie di osservazioni critiche avverso le controdeduzioni poste a fondamento della comparsa di costituzione dell'ente impositore.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 12.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Meritevole di accoglimento, in primo luogo, si appalesa la eccepita illegittimità dell'atto impugnato nella parte in cui il tributo veniva determinato sulla base delle rendite catastali attribuite dall'Agenzia dell'Entrate con il provvedimento del 2.4.2015 e non già sulla base di quelle risultanti dalla sentenza n. 4298/2023 passata in giudicato (segnatamente: Dat.Cat_1, rendita di euro 2.487,00; Dat.Cat_2, rendita di euro 3.277,00; Dat.Cat_3, rendita di euro 3.253,00; Dat.Cat_4, rendita di euro 5.762,00).
Non coglie nel segno, al contrario, la dedotta invalidità dell'avviso di accertamento n. 3484 del 13.8.2025 in ragione della omessa applicazione della riduzione del 50% del tributo prevista dall'art. 1, comma 747, lett.
b), l. 160/2019.
Invero, dalla documentazione offerta in comunicazione non si evince che la Ricorrente_1 s.r.l., in relazione all'annualità d'imposta 2023, abbia inoltrato all'Ufficio IMU, nel termine previsto dal regolamento comunale, la richiesta di agevolazione con allegata dichiarazione sostitutiva e/o perizia asseverata da tecnico circa lo stato dei luoghi attestante il perdurare della condizione di inagibilità o inabitabilità dei fabbricati oggetto di imposizione acclarata nel lontano anno 2008 con il rilascio del certificato di agibilità n. 64/2008.
Per le ragioni anzidette, pertanto, il ricorso va accolto solo in ordine alla rideterminazione del tributo – da effettuarsi ad opera dell'Ufficio IMU del Comune di Salerno - sulla base delle rendite catastali risultanti dalla sentenza n. 4298/2023 passata in giudicato (segnatamente: Dat.Cat_1, rendita di euro 2.487,00; sub. Dat.Cat_2, rendita di euro 3.277,00; Dat.Cat_3, rendita di euro 3.253,00; Dat.Cat_4, rendita di euro 5.762,00).
Stante la reciproca soccombenza le spese del giudizio vanno dichiarate interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione
Compensa le spese
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI NN, Presidente
AR ER, TO
MIELE BRUNO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5065/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione Giudiziale In Liquidazione Giudiziale - Sent. Trib. Sa N. 43 2025 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma - Palazzo Di Citta' 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3484 IMU 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 546/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
IL DIFENSORE DEL RICORRENTE PRODUCE IL DISPOSITIVO DI SENTENZA DEL PROCEDIMENTO
5071-25 E RAPPRESENTA CHE EVENTUALE CONDNN DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE DI CAUSA DEVONO ESSERE POSTE A BENEFICIO DELL'ERARIO IN QUANTO LA PARTE
RICORRENTE GODE DEL GRATUITO PATROCINIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, la Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione giudiziale, in persona del curatore p.t., avv.ta Rappresentante_1, con sede in Salerno al Indirizzo_1
, ricorreva nei confronti del Comune di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 3484 del 13.8.2025, notificato il 18.8.2025, con il quale, contestato l'omesso/parziale versamento dell'IMU relativamente all'anno 2023, le veniva intimato il pagamento di euro 75.034,00, oltre sanzioni ed interessi.
A tal fine, premesso:
a) che l'atto impugnato è inerente agli immobili ubicati in Salerno al piano interrato del fabbricato denominato
Nominativo_1, distinti in catasto al foglio Dat.Cat_1, Dat.Cat_2, Dat.Cat_3 e Dat.Cat_4;
b) che gli immobili, consistenti in tre sale, corridoi e servizi annessi, venivano acquistati il 24.3.2010 “(…) allo stato grezzo, perché manchevoli di intonaci, impianti, servizi, finiture (…)” per essere destinati all'esercizio di attività cinematografico/teatrale, peraltro mai espletata in ragione della inettitudine funzionale dei medesimi;
c) che, con denuncia di variazione n. 0540142/2009 del 3.11.2009, veniva determinata la rendita catastale da attribuire alle suddette consistenze previa erronea stima delle misure. Segnatamente: Dat.Cat_5 piano S1, Z.C. 1, ctg D/3 rendita euro 136.500,00; Dat.Cat_6 piano S1, Z.C. 1 ctg. D/3 rendita euro 182.000,00; Dat.Cat_7 piano S1, Z.C. 1, ctg D/3, rendita euro 189.000,00; n. Dat.Cat_8 piano S1, Z.C. 1 ctg, D/3 rendita euro 465.625,00;
d) che il predetto errore veniva denunciato con istanza del 5.2.2015 all'Agenzia delle Entrate, la quale, in parziale accoglimento dell'istanza, con provvedimento del 2.4.2015 rideterminava le rendite inizialmente dichiarate, attribuendo le nuove rendite nel modo seguente: Dat.Cat_5, ctg D/3, rendita € 20.720,00; Dat.Cat_6, ctg D/3, rendita € 27.644,00; Dat.Cat_7, ctg D/3, rendita € 28.742,00; soppressione del Dat.Cat_9, già Dat.Cat_8;
e) che a tale provvedimento seguiva nuova denunzia del 20.2.2018 volta alla rideterminazione delle nuove rendite attribuite dall'Agenzia e all'attribuzione alle medesime unità della categoria catastale F04, trattandosi di locali allo stato grezzo, privi di impianti, rifiniture e servizi, sicché assolutamente inidonei a produrre redditi e/o, comunque, ad essere adibiti all'uso a cui erano destinati. Segnatamente: denuncia di variazione della destinazione da “ultimato” a “in corso di definizione”, prot. SA0044701 con cui veniva soppresso il Dat.Cat_5 e veniva costituito il Dat.Cat_1, in categoria F04; denuncia di variazione della destinazione da “ultimato” a “in corso di definizione”, prot. SA0044718 con cui veniva soppresso il Dat.Cat_6 e veniva costituito il Dat.Cat_2, in categoria F04; denuncia di variazione della destinazione da “ultimato” a “in corso di definizione”, prot. SA0044721 con cui veniva soppresso il Dat.Cat_7 e veniva costituito il Dat.Cat_3, in categoria F04; denuncia di variazione della destinazione da “ultimato” a “in corso di definizione”, prot. SA0044743 con cui veniva soppresso il Dat.Cat_8 e veniva costituito il Dat.Cat_4, in categoria F04; Dat.Cat_9 ex Dat.Cat_8 in BCNC;
f) che la denunzia/istanza veniva respinta dall'Agenzia, la quale, in data 6.6.2019, notificava l'accertamento catastale n. 2019SA0115006 di rigetto della richiesta adducendo l'assenza “... delle condizioni per l'attribuzione della categoria F/4 all'interno di un compendio con altre unità censite ...”;
g) che l'avviso di accertamento veniva impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, la quale, con sentenza n. 4298/2023 – passata in giudicato -, rideterminava le rendite applicate dall'Agenzia;
tutto ciò premesso, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) la determinazione del tributo sulla base delle rendite catastali attribuite dall'Agenzia dell'Entrate con il provvedimento del 2.4.2015 e non già sulla base di quelle risultanti dalla sentenza n. 4298/2023 passata in giudicato (segnatamente: Dat.Cat_1, rendita di euro 2.487,00; Dat.Cat_2, rendita di euro 3.277,00; Dat.Cat_3, rendita di euro 3.253,00; Dat.Cat_4, rendita di euro 5.762,00);
b) la omessa applicazione della riduzione del 50% del tributo prevista dall'art. 1, comma 747, lett. b), l.
160/2019, in ragione dell'inagibilità, inabitabilità e/o, comunque, della inutilizzabilità di fatto delle consistenze tassate, tutte circostanze note al Comune, il quale nel certificato n. 64/2008 attribuiva “l'agibilità dell'immobile denominato “Nominativo_2” ad esclusione delle sale cinematografiche ubicate al I° livello sotto strada”, perché mai ultimate e mancanti di impianti e servizi.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio il Comune di Salerno, il quale, deduceva:
a) che l'imposta era stata calcolata tenendo conto delle rendite esistenti in catasto in relazione all'annualità accertata e che le modificazioni intervenute a seguito della sentenza n. 4298/2023 non erano state ancora riportate in catasto;
b) che la ricorrente non aveva presentato, in relazione all'annualità d'imposta 2023, alcuna richiesta di agevolazione con allegata dichiarazione sostitutiva e/o perizia asseverata da tecnico circa lo stato dei luoghi attestante la condizione di inagibilità o inabitabilità dei fabbricati oggetto di imposizione;
tutto ciò dedotto, concludeva per il rigetto della domanda.
Con memoria illustrativa, la ricorrente si riportava a quanto eccepito nella domanda introduttiva del giudizio ed offriva alla Corte una serie di osservazioni critiche avverso le controdeduzioni poste a fondamento della comparsa di costituzione dell'ente impositore.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 12.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Meritevole di accoglimento, in primo luogo, si appalesa la eccepita illegittimità dell'atto impugnato nella parte in cui il tributo veniva determinato sulla base delle rendite catastali attribuite dall'Agenzia dell'Entrate con il provvedimento del 2.4.2015 e non già sulla base di quelle risultanti dalla sentenza n. 4298/2023 passata in giudicato (segnatamente: Dat.Cat_1, rendita di euro 2.487,00; Dat.Cat_2, rendita di euro 3.277,00; Dat.Cat_3, rendita di euro 3.253,00; Dat.Cat_4, rendita di euro 5.762,00).
Non coglie nel segno, al contrario, la dedotta invalidità dell'avviso di accertamento n. 3484 del 13.8.2025 in ragione della omessa applicazione della riduzione del 50% del tributo prevista dall'art. 1, comma 747, lett.
b), l. 160/2019.
Invero, dalla documentazione offerta in comunicazione non si evince che la Ricorrente_1 s.r.l., in relazione all'annualità d'imposta 2023, abbia inoltrato all'Ufficio IMU, nel termine previsto dal regolamento comunale, la richiesta di agevolazione con allegata dichiarazione sostitutiva e/o perizia asseverata da tecnico circa lo stato dei luoghi attestante il perdurare della condizione di inagibilità o inabitabilità dei fabbricati oggetto di imposizione acclarata nel lontano anno 2008 con il rilascio del certificato di agibilità n. 64/2008.
Per le ragioni anzidette, pertanto, il ricorso va accolto solo in ordine alla rideterminazione del tributo – da effettuarsi ad opera dell'Ufficio IMU del Comune di Salerno - sulla base delle rendite catastali risultanti dalla sentenza n. 4298/2023 passata in giudicato (segnatamente: Dat.Cat_1, rendita di euro 2.487,00; sub. Dat.Cat_2, rendita di euro 3.277,00; Dat.Cat_3, rendita di euro 3.253,00; Dat.Cat_4, rendita di euro 5.762,00).
Stante la reciproca soccombenza le spese del giudizio vanno dichiarate interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione
Compensa le spese