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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/05/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3597/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3597/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PASCARELLA VINCENZO e dell'avv. MARINI ELIO, elettivamente domiciliato in VIA D. CIMAROSA, 34, CASERTA presso il difensore avv.
PASCARELLA VINCENZO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BELLUOMO GIOVANNI e dell'avv. FASTOSO ALESSANDRO elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA', 112 81031 AVERSA presso il difensore avv. BELLUOMO GIOVANNI
CONVENTUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. PREZIOSI FABIO e dell'avv. SANDULLI FEDERICA elettivamente domiciliato presso i domicili digitali Email_1
Email_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.10.2024, le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 3 aprile 2017, Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 257/2017, R.G. n. 3597/2017 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 22.01.2017 con cui le veniva ingiunto il pagamento, in qualità di fideiussore di Imel Impianti s.r.l., in favore della procuratrice della S.p.A. Banco di Napoli, della somma Controparte_1 di € 68.697,02 oltre interessi e spese della procedura.
1 A sostegno dell'opposizione deduceva: 1) la carenza delle condizioni ex art. 633
c.p.c. ritenendo non idonea l'attestazione ex art. 50 TUB a provare il credito ed il relativo ammontare;
2) la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle relative azioni;
3) la violazione dell'art. 1956 cc ovvero delle regole di buona fede e correttezza contrattuale;
4) l'applicazione di tassi usurari e la genericità del conto corrente per assoluta indeterminatezza delle condizioni e per violazione degli obblighi di trasparenza, con conseguente nullità della fideiussione e dei contratti collegati al conto corrente controverso;
5) superamento del T.E.G. rispetto al tasso soglia già al momento della stipula dei contratti oggetto di causa nonché 6) la violazione dell'art. 1346 c.c. e della delibera CICR del 9/2/2000, oltre che per difetto di trasparenza contrattuale in relazione alla capitalizzazione degli interessi anche per l'illegittima applicazione delle CMS. Concludeva, pertanto, chiedendo, previo rigetto della provvisoria esecuzione “la revoca del decreto ingiuntivo perché affetto da nullità ed invalido. In via meramente gradata, nel caso di mancato accoglimento della domanda come sopra formulata, dichiarare comunque la nullità o l'inefficacia totale e/o parziale dei contratti oggetto di causa rideterminando il quantum debeatur, in relazione all'eventuale saldo negativo epurato delle anomalie e falsità contabili da individuare con CTU che sin d'ora si invoca e per effetto dell'usura dei tassi praticati ab initio, condannando, di conseguenza ed eventualmente, l'opponente al solo pagamento dei minori importi risultanti legittimi e dovuti. Si chiede, quindi, procedere all'eventuale condanna dell'opponente solo alle residue somme di cui al contratto, una volta epurato integralmente il saldo del conto dagli effetti dell'illegittima applicazione dell'usura dei tassi applicati, della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di massimo scoperto, per genericità ed indeterminatezza dei tassi e delle condizioni contrattuali e di tutte le altre ulteriori anomalie descritte in atti da confermare con CTU invocata”.
Con comparsa di risposta depositata il 15.9.2017 si costituiva CP_1
contestando le doglianze avversarie deducendo di aver concesso alla ME
[...]
IMPIANTI s.r.l. in data 18/02/09 un'apertura di credito di €.40.000.000 sul c/c n.72242850157 il quale, alla data del 10/05/2011 presentava un saldo debitorio di
€.47.861,49, come da certificato ex art.50 TUB, nonché due linee di credito rispettivamente di €.25.000,00 per anticipo fatture e di €.25.000,00 per smobilizzo portafoglio commerciale, la prima parzialmente estinta dalla società limitatamente alla somma di € 4.174,00, cui residuavano €.20.836,33 (di cui €.20.826,00 per sorte capitale anticipata e €.10,33 per spese di commissione), mentre il secondo alla data del 10/05/2011 presentava un saldo debitorio di €.20.836,33 come da certificazione ex art.50 TUB. A garanzia delle predette obbligazioni, Parte_1 in data 11.02.2009, stipulava contratto di fideiussione omnibus sino
[...] concorrenza della somma di € 150.000,00. Eccepiva preliminarmente l'inammissibilità delle domande proposte dall'opponente data Parte_1 la natura di contratto autonomo di garanzia evincibile dagli artt. 6, 7 ed 8 del contratto stesso i quali stabilivano, rispettivamente, la dispensa per la Banca
2 dall'obbligo di preventiva escussione di cui all'art.1957 c.c. e l'obbligo per il fideiussore di pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio nonché la sopravvivenza delle obbligazione fideiussoria anche nel caso in cui i rapporti garantiti fossero stati dichiarati invalidi. Deduceva inoltre la corretta emissione del decreto ingiuntivo, anche alla luce del deposito di tutti gli estratti conto unitamente alla comparsa di costituzione, e la liceità dei tassi applicati, non avendo mai superato il tasso soglia, la trasparenza e completezza delle condizioni contrattuali e la corretta applicazione della CMS. Contestavano inoltre l'eccezione di nullità del c.d. contratto monofirma e la non veritiera eccezione circa l'applicazione di interessi anatocistici mediante rinvio ai tassi c.d. uso piazza, essendo invece determinati sia i tassi intra fido che extra fido. Chiedeva pertanto
“1) in via preliminare si conceda la provvisoria esecuzione del D.I. opposto non essendo la proposta opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
2) sempre in via preliminare si dichiari l'inammissibilità delle domande proposte dalla garante per tutti i motivi sopra esposti;
3) nel merito si rigetti l'opposizione stante la palese inammissibilità, improponibilità, improcedibilità e, comunque, assoluta infondatezza in fatto e in diritto, con conseguenziale conferma del D.I. opposto;
4) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, si condanni l'opponente al pagamento in favore dell' nella Controparte_1 qualità, della somma di €.68.697,82 per le causali sopra descritte, oltre agli interessi ai tassi contrattuali fino al soddisfo, o di quella maggior e/o minor somma che il Giudice dovesse accertare, dovuta da essa opponente per le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo;
5) si rigetti ogni e qualsivoglia domanda proposta dall'opponente per inammissibilità, improponibilità, improcedibilità e, comunque, assoluta infondatezza in fatto e in diritto;
6)- con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ed esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa veniva istruita mediante
CTU contabile, disposta dal precedente Giudice istruttore.
Con comparsa di risposta ex art. 111 c.p.c. depositata in data 13.12.2021 si costituiva in giudizio la facendo propria ogni Controparte_2 difesa, domanda ed eccezione svolta dalla quale procuratrice Controparte_1 della S.p.A. Banco di Napoli, chiedendo la sua estromissione ed insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Depositata la disposta CTU nonché le integrazioni richieste, la causa giungeva innanzi a questo Giudice per la prima volta all'udienza del 9.11.2023, e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.2.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità delle doglianze sollevate dall'opponente.
Si ritiene infatti che il rapporto instaurato tra le parti vada qualificato come fideiussione omnibus, non già come contratto autonomo di garanzia.
3 La giurisprudenza, prendendo le mosse dalla pronunzia delle Sezioni Unite n.
3947 del 2010, è oramai concorde nel ritenere che la semplice presenza della clausola a prima richiesta senza l'ulteriore precisazione dell'impossibilità di sollevare eccezioni del debitore principale non consente di qualificare il contratto come autonomo di garanzia vertendosi di contro in tema di fideiussione. Difatti in merito alla qualificazione di contratto come fideiussione o autonomo di garanzia,
l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni (formula quest'ultima indispensabile per qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia, formula che indica appunto l'autonomia dell'impegno del garante rispetto all'obbligazione del debitore principale) vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (Trib. Milano Sez. Imprese n. 17/2023).
Per quanto attiene al contratto stipulato tra e l'allora Banco di Parte_1
Napoli, da un'attenta lettura delle clausole in esso contenute, in applicazione dei principi pocanzi espressi, non può che concludersi per la natura fideiussoria della garanzia prestata, non essendovi alcun riferimento alla divieto di proporre eccezioni relative al rapporto garantito. Né appare incompatibile con tale assunto la deroga all'art. 1957 c.c., pattuita dalle parti all'art. 6 secondo cui “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art.1957 c.c. che si intende derogato”, che semplicemente esclude il cd. beneficium exscussionis tipico della disciplina classica della fideiussione.
Appare inoltre opportuno chiarire che tale clausola, secondo consolidata giurisprudenza, è legittima non presentando i caratteri della vessatorietà e non necessitando di apposita approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.. non rientrando tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, 2 comma, esige la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente. Neppure detta deroga può essere considerata vessatoria e, conseguentemente, nulla ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo. In sostanza, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico comportando solo l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, la deroga può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore (cfr. Trib.
Roma n. 9265/2021).
Passando al merito l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va preliminarmente precisato che il rapporto instaurato tra le parti è una fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia. La giurisprudenza, prendendo le mosse dalla pronunzia delle Sezioni Unite n. 3947 del 2010, è oramai concorde nel ritenere che la semplice presenza della clausola a prima richiesta senza l'ulteriore precisazione dell'impossibilità di sollevare eccezioni del debitore principale non consente di qualificare il contratto come autonomo di
4 garanzia vertendosi di contro in tema di fideiussione. Ne discende, quale ulteriore corollario, che "L'art. 1945 c.c., se consente al fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non gli riconosce tuttavia, per ciò solo, una legittimazione sostituiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria. L'impossibilità per il garante personale ad agire in giudizio a tutela degli interessi del debitore principale, pur se con riferimento alla posizione debitoria per la quale è data garanzia fideiussoria, trova fondamento, oltre che nel principio generale secondo cui legittimato ad agire in giudizio è (in mancanza di un valido titolo legittimante la sostituzione) il solo titolare dell'interesse leso, anche e soprattutto, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, nel principio di accessorietà dell'obbligazione del fideiussore quale deducibile dal combinato disposto degli artt. 1939 e 1945 c.c., in base al quale il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni (salva quella derivante dall'incapacità) che spettano al debitore principale, nel senso di
"risposta" ad eventuali "domande" del creditore nei suoi confronti, ma non può anche promuovere direttamente azioni che vedono quale convenuto il creditore.
Ed ancora la più recente giurisprudenza di merito, condivisa da questo Tribunale, ha precisato che la clausola di 'pagamento a prima richiesta' non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (cfr. Trib. Livorno, 7.10.2020, n. 651).
Per quanto attiene al caso di specie, l'esame della fideiussione sottoscritta dagli opponenti conduce in questa direzione, avendo le parti convenuto la deroga dell'art. 1957 c.c., ferma restando la legittimazione degli opponenti a proporre le eccezioni afferenti al rapporto garantito con il quale permane il vincolo di accessorietà.
È documentalmente provato che con la garanzia prestata dalla sig.ra sia Pt_1 stata regolarmente pattuita la deroga di cui all'art. 1957 c.c.; l'art. 6 recita, infatti, testualmente “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino
a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro
5 coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art.1957 c.c. che si intende derogato”.
Tale clausola, secondo la consolidata giurisprudenza “in tema di fideiussione, la clausola che preveda la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, prevista dall'art. 1957 c.c., non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, 2 comma, esige la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente. Neppure detta deroga può essere considerata vessatoria e, conseguentemente, nulla ai sensi degli artt. 33 e ss. del
Codice del Consumo. In sostanza, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico comportando solo l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, la deroga può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 2683/2025). Salvo che non venga eccepita l'applicabilità nei confronti di un soggetto che riveste la qualifica di consumatore ovvero di soggetto estraneo alla società. Ebbene nel caso di specie, dagli atti del giudizio è emerso che rivestiva la carica di liquidatrice della società, di guisa che non Parte_1 può certamente ritenersi qualificabile come consumatrice, con la conseguente esclusione della disciplina consumieristica in tema di vessatorietà delle clausole contrattuali derogatorie, tra cui quella pocanzi citata.
Parimenti infondata è l'eccepita violazione dei principi di correttezza e buona fede dell'Istituto di credito con conseguente liberazione dall'obbligazione garantita.
La dedotta inefficacia della fideiussione per violazione dell'art. 1955 cod. civ. – che prevede l'estinzione della fideiussione per effetto della condotta del creditore che, per fatto proprio, non permetta al fideiussore la surroga nei suoi diritti – non può, invero, ritenersi applicabile al caso di specie. Difatti, la regola desumibile dall'art. 1955 c.c., come suffragata anche dalla Corte di Cassazione,
III Sez. Civile ord. del 19.02.2020 n. 4175, prevede che il fatto del creditore, rilevante ai fini della liberazione del fideiussore, non possa consistere nella mera inazione, ma debba costituire una violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto, integrante - peraltro - un fatto quantomeno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione, ex art. 1949 c.c. o di regresso ex art. 1950 c.c., e non già nella sola maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore.
A ciò si aggiunga che la , avendo rivestito la qualifica di liquidatrice Pt_1 della società, poi fallita, ben sapeva le condizioni in cui versava la società stessa, essendo il suo legale rappresentante.
Ciò posto, qualificato il contratto come di natura fideiussoria, si ritiene che la sia legittimata a sollevare eccezioni di nullità parziale del contratto di Pt_1
6 conto corrente e di conto anticipi per la previsione di interessi anatocistici e usurari.
Ebbene per quanto attiene al rapporto di conto di corrispondenza ordinario n.
42850157 intrattenuto dalla soc. Imel S.a.s. poi Imel S.r.l. presso la filiale di
Casoria (NA) della banca gruppo (ex banca commerciale Italiana) Controparte_3 esaminato dal CTU, dr. , il quale, all'esito dei chiarimenti richiesti Persona_1 da questo Giudice ha provveduto ad un riconteggio del saldo dare avere.
Va infatti precisato che il primo elaborato aveva ad oggetto solo il periodo successivo al 01/01/2007, non dal 04/05/2001 data di apertura del conto corrente al 31/12/2006.
Si ritiene, invece, di condividere le risultanze dell'elaborato integrativo, da cui non vi sono elementi per discostarsi in quanto l'indagine del CTU è stata svolta in applicazione dei principi giuridico-contabili. Si considereranno validamente utilizzati anche i D.M. di rilevazione trimestrale dei tassi sebbene reperiti autonomamente dal CTU e non depositati dall'opponente, alla luce del mutamento giurisprudenziale intervenuto nelle more del presente giudizio ad opera della
Suprema Corte e recepito anche da questo Tribunale.
Sul punto, la Suprema Corte, in tema di usura ha affermato che i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2
L. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio "iura novit curia", sancito dall'art. 113 c.p.c." (Cass. civ.,
Sez. I, ord. n. 35102 del 29/11/2022; contra: Cass. civ., Sez. V, ord. n. 25995 del
15/10/2019).
Premesso ciò, va rilevato che dall'indagine espletata dal CTU è emersa la corretta applicazione della convenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi sia debitori che creditori, essendone stata non solo accertata la reciproca previsione contrattuale (così come emerge dal riscontro documentale (cfr sintesi delle condizioni contrattuali previste all'atto di apertura del conto corrente bancario) ma essendo stata verificata la legittima liquidazione delle competenze durante l'intero periodo del rapporto di conto corrente. L'orientamento dell'istituto bancario è quindi risultato rispettoso della delibera del CICR del 9 febbraio 2000 avendo applicato contrattualmente quanto previsto tra le parti in relazione alla modalità reciproca di capitalizzazione degli interessi sia creditori che debitori.
Parimenti è stata accertata la legittima applicazione delle CMS contrattualmente pattuite, essendo state preventivamente stabilite le condizioni in termini sia di modalità di calcolo che di applicazione.
Passando alla valutazione delle soglie usura, il CTU ha elaborato diverse ipotesi di calcolo per la verifica dell'eventuale superamento del tasso usurario al fine di
7 verificare se durante il periodo in esame relativo al rapporto di conto corrente si siano applicate condizioni oltre il limite consentito. Il perito ha, quindi, sviluppato nell'ambito della stessa metodologia di calcolo più ipotesi alternative ossia:
- Ipotesi di calcolo con sviluppo del TEG, da confrontare con il tasso soglia, mediante l'inclusione nel tasso oltre alle spese e commissioni accessorie sostenute durante i periodi esaminati anche delle commissioni di massimo scoperto (CMS);
- Ipotesi di calcolo con sviluppo del TEG, da confrontare con il tasso soglia, mediante l'inclusione nel tasso oltre alle spese e commissioni accessorie sostenute durante i periodi esaminati ma non anche delle commissioni di massimo scoperto
(CMS).
Giova premettere che Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) viene impiegato come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo, mentre il TEG
(Tasso Effettivo Globale) viene impiegato per le verifiche di usurarietà delle operazioni di credito praticate da banche ed altri intermediari finanziari. La legge
142/92, nel recepire la Direttiva 87/102/CEE in materia di credito al consumo, definisce all'art. 19 il TAEG, Tasso Annuo Effettivo globale: 1. È denominato tasso annuo effettivo globale (TAEG) il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo, calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 90/88/CEE.
Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella direttiva di cui al comma 1, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio stabilisce con propria delibera, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le modalità da applicarsi nel calcolo del
TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare in esso. Il TAEG pertanto viene introdotto come un indicatore del costo del credito al consumo, che deve assistere ogni annuncio pubblico od offerta di credito, oltre ad essere indicato nei relativi contratti.
In tema di credito al consumo, con l'introduzione del TAEG si è apportata una maggiore trasparenza alle condizioni di pubblicità e contrattuali, soppiantando l'usuale e tradizionale tasso di interesse nominale con un tasso più significativo ed aderente agli effettivi costi a cui va incontro il consumatore. Il tal modo il TAEG, nel parificare i valori attuali degli impegni finanziari, rende più agevole i confronti, fornisce un valore sintetico semplice e di immediata comprensione che favorisce comportamenti razionali e consapevoli. Mentre il TAEG è riferito esclusivamente al credito al consumo ed assolve una funzione di indicazione di costo globale, informazione da portare ex ante a conoscenza dell'utilizzatore del credito, il TEG e, invece, il tasso effettivo globale, su base annuale, segnalato ex post dagli intermediari finanziari alla Banca d'Italia, ai fini della determinazione delle soglie d'usura previste dalla legge 108/96. Dall'aggregazione statistica dei
TEG segnalati dagli intermediari, viene determinato il Tasso Effettivo Globale
Medio, per ciascuna delle categorie indicate dal Ministro del Tesoro: tale valore, aumentato della metà, viene a costituire la soglia d'usura, oltre la quale si applicano le sanzioni previste dall'art. 644 c.p.2 comma.
8 Per il calcolo del TEG le Istruzioni predisposte dalla Banca d'Italia indicano due diverse metodologie di calcolo, in funzione della categoria di appartenenza del credito:
a) per le categorie: Apertura di credito in c/c, Anticipi su crediti e sconto di portafoglio, Factoring, la formula per il calcolo del TEG è la seguente:
i TAEG =[(INTERESSI X 36.500)/NUMERI DEBITORI] + [ (ONERI X
100)/ACCORDATO]
b) per le categorie: Credito personale, Credito finalizzato, Leasing, Mutui, Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine la formula per il calcolo del TEG è data da:
Per il calcolo del TEG le Istruzioni specificano oneri e spese da includere ed escludere.
Il perito ha sintetizzato le tre metodologie usate:
1) Normativa Banca D'Italia 2002 (CMS assimilata ad oneri);
2) Criterio di controllo TAEG;
3) Criterio Banca d'Italia per tempo vigente.
In particolare, per quanto concerne il metodo di cui al punto 1) Normativa Banca
D'Italia 2002 (CMS assimilata ad oneri) determina il TEG secondo la seguente formula:
TEG = (INTERESSI X 36.500): NUMERI DEBITORI + (ONERI X 100):
ACCORDATO
Sulla base di questo criterio le CMS sono assimilate agli altri oneri contrattuali applicati durante il periodo in esame (i vari trimestri inerenti il rapporto di conto corrente) ed i risultati di tale criterio sono sviluppati e sintetizzati dal CTU nella tabella allegata (Allegato B) nel quale si evidenzia come il TEG relativo al rapporto di conto corrente esaminato superi in più trimestri il tasso limite per l'usura.
Ciò si verifica anche quando nel calcolo del TEG vengono elise le CMS e considerate solo le spese e commissioni accessorie applicate all'esaminato rapporto di conto corrente.
Come si rileva dallo schema prodotto dal CTU (Allegato B1) anche quando il
TEG viene determinato escludendo dal calcolo dello stesso le CMS in alcuni periodi inerenti il rapporto di conto corrente in esame il TEG come sopra determinato supera il tasso soglia fissato per l'usura.
Per quanto concerne il metodo di cui al punto 2) Criterio di controllo del TAEG si determina il TEG secondo la seguente formula:
TEG = (INTERESSI + CMS + SPESE) X 36.500: NUMERI DEBITORI
Tale formula fonda le sue radici dall'art. 644 del c.p. IV comma: “per la determinazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,
9 collegate alla erogazione del credito” I risultati dell'applicazione di tale criterio sono sviluppati e sintetizzati dal CTU nella tabella allegata (Allegato C) nel quale si evidenzia come il TEG relativo al rapporto di conto corrente esaminato superi, anche in questa ipotesi, in più trimestri il tasso limite per l'usura.
Lo stesso accade anche quando nel calcolo del TEG vengono scorporate le CMS e considerate solo le spese e commissioni accessorie applicate all'esaminato rapporto di conto corrente.
Il tutto viene riepilogato nello schema prodotto dal CTU (Allegato C1) anche quando il TEG viene determinato escludendo dal calcolo dello stesso le CMS in alcuni periodi inerenti al rapporto di conto corrente in esame il TEG come sopra determinato supera il tasso soglia fissato per l'usura.
Infine, riguardo al metodo di cui al punto 3) Criterio Banca d'Italia per tempo vigente, il TEG viene determinato seguendo la seguente formula:
TEG = (INTERESSI X 36.500: NUMERI DEBITORI) + ONERI SU BASE
ANNUA X 100: ACCORDATO.
Le istruzioni dettate per tale metodologia prevedono che “…gli oneri annuali associati al conto corrente siano calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, escludendo gli oneri non ripetitivi ma aventi carattere eccezionale destinati cioè a non ripetersi. Sono inclusi gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito dei conti non affidati o negli sconfinamenti su conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto là dove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti”. I risultati dell'applicazione di tale criterio sono sviluppati e sintetizzati dal CTU nella tabella allegata (Allegato D) nel quale si evidenzia come il TEG relativo al rapporto di conto corrente esaminato superi, anche in questa ipotesi, in più trimestri il tasso limite per l'usura. Nell'ipotesi in cui nel calcolo del TEG vengono scorporate le CMS e considerate solo le spese e commissioni accessorie, così come descritte nelle istruzioni di riferimento ed applicate all'esaminato rapporto di conto corrente, vi è comunque in alcuni trimestri il superamento, nel corso del rapporto di conto corrente, del tasso soglia fissato per l'usura.
Il tutto è stato riepilogato nello schema prodotto dal CTU (Allegato D1).
Esposta dettagliatamente la metodologia applicata dal CTU, appare a questo
Giudice corretto il criterio di cui al sub 3), tenendo conto delle condizioni pattuite al momento della stipula, al fine di verificare la c.d. usura originaria.
Ebbene, le risultanze di tale lavoro hanno quindi evidenziato l'esistenza di usura originaria e portato alla rielaborazione del conto corrente esaminato, da cui è originato un saldo passivo debitore a favore dell'Istituto di Credito di € -
46.600,89 ante passaggio a sofferenza.
Ciò posto non ci si intende discostare dalle conclusioni del CTU rese all'esito di una indagine compiuta secondo criteri di logicità e perizia, utilizzando un metodo analitico e privo di critiche.
10 In definitiva, l'opposizione va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovendo ritenersi assorbita ogni ulteriore questione e condannata l'opponente al pagamento della minor somma di € 46.600,89 in favore dell'opposta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M.
55/2014, aggiornati al DM n. 147/2022, considerata l'attività effettivamente svolta da (fase di studio, introduttiva, trattazione) e da Controparte_1 [...]
(decisionale). Controparte_2
Vanno definitivamente poste a carico di le spese di CTU. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
257/2017 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il
22.01.2017;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 46.600,89 oltre interessi convenzionali fino al soddisfo;
3. condanna alla refusione delle spese processuali in Parte_1 favore di che si liquidano in € 4.711,00 per onorari, Controparte_1 oltre spese generali ed accessori di legge;
4. condanna alla refusione delle spese processuali in Parte_1 favore di che si liquidano in € 2.905,00 per Controparte_4 onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;
5. pone definitivamente a carico di le spese di CTU già Parte_1 liquidate con separato decreto.
Santa Maria Capua Vetere, 6.5.2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Bernardel
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3597/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PASCARELLA VINCENZO e dell'avv. MARINI ELIO, elettivamente domiciliato in VIA D. CIMAROSA, 34, CASERTA presso il difensore avv.
PASCARELLA VINCENZO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BELLUOMO GIOVANNI e dell'avv. FASTOSO ALESSANDRO elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA', 112 81031 AVERSA presso il difensore avv. BELLUOMO GIOVANNI
CONVENTUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. PREZIOSI FABIO e dell'avv. SANDULLI FEDERICA elettivamente domiciliato presso i domicili digitali Email_1
Email_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.10.2024, le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 3 aprile 2017, Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 257/2017, R.G. n. 3597/2017 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 22.01.2017 con cui le veniva ingiunto il pagamento, in qualità di fideiussore di Imel Impianti s.r.l., in favore della procuratrice della S.p.A. Banco di Napoli, della somma Controparte_1 di € 68.697,02 oltre interessi e spese della procedura.
1 A sostegno dell'opposizione deduceva: 1) la carenza delle condizioni ex art. 633
c.p.c. ritenendo non idonea l'attestazione ex art. 50 TUB a provare il credito ed il relativo ammontare;
2) la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle relative azioni;
3) la violazione dell'art. 1956 cc ovvero delle regole di buona fede e correttezza contrattuale;
4) l'applicazione di tassi usurari e la genericità del conto corrente per assoluta indeterminatezza delle condizioni e per violazione degli obblighi di trasparenza, con conseguente nullità della fideiussione e dei contratti collegati al conto corrente controverso;
5) superamento del T.E.G. rispetto al tasso soglia già al momento della stipula dei contratti oggetto di causa nonché 6) la violazione dell'art. 1346 c.c. e della delibera CICR del 9/2/2000, oltre che per difetto di trasparenza contrattuale in relazione alla capitalizzazione degli interessi anche per l'illegittima applicazione delle CMS. Concludeva, pertanto, chiedendo, previo rigetto della provvisoria esecuzione “la revoca del decreto ingiuntivo perché affetto da nullità ed invalido. In via meramente gradata, nel caso di mancato accoglimento della domanda come sopra formulata, dichiarare comunque la nullità o l'inefficacia totale e/o parziale dei contratti oggetto di causa rideterminando il quantum debeatur, in relazione all'eventuale saldo negativo epurato delle anomalie e falsità contabili da individuare con CTU che sin d'ora si invoca e per effetto dell'usura dei tassi praticati ab initio, condannando, di conseguenza ed eventualmente, l'opponente al solo pagamento dei minori importi risultanti legittimi e dovuti. Si chiede, quindi, procedere all'eventuale condanna dell'opponente solo alle residue somme di cui al contratto, una volta epurato integralmente il saldo del conto dagli effetti dell'illegittima applicazione dell'usura dei tassi applicati, della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di massimo scoperto, per genericità ed indeterminatezza dei tassi e delle condizioni contrattuali e di tutte le altre ulteriori anomalie descritte in atti da confermare con CTU invocata”.
Con comparsa di risposta depositata il 15.9.2017 si costituiva CP_1
contestando le doglianze avversarie deducendo di aver concesso alla ME
[...]
IMPIANTI s.r.l. in data 18/02/09 un'apertura di credito di €.40.000.000 sul c/c n.72242850157 il quale, alla data del 10/05/2011 presentava un saldo debitorio di
€.47.861,49, come da certificato ex art.50 TUB, nonché due linee di credito rispettivamente di €.25.000,00 per anticipo fatture e di €.25.000,00 per smobilizzo portafoglio commerciale, la prima parzialmente estinta dalla società limitatamente alla somma di € 4.174,00, cui residuavano €.20.836,33 (di cui €.20.826,00 per sorte capitale anticipata e €.10,33 per spese di commissione), mentre il secondo alla data del 10/05/2011 presentava un saldo debitorio di €.20.836,33 come da certificazione ex art.50 TUB. A garanzia delle predette obbligazioni, Parte_1 in data 11.02.2009, stipulava contratto di fideiussione omnibus sino
[...] concorrenza della somma di € 150.000,00. Eccepiva preliminarmente l'inammissibilità delle domande proposte dall'opponente data Parte_1 la natura di contratto autonomo di garanzia evincibile dagli artt. 6, 7 ed 8 del contratto stesso i quali stabilivano, rispettivamente, la dispensa per la Banca
2 dall'obbligo di preventiva escussione di cui all'art.1957 c.c. e l'obbligo per il fideiussore di pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio nonché la sopravvivenza delle obbligazione fideiussoria anche nel caso in cui i rapporti garantiti fossero stati dichiarati invalidi. Deduceva inoltre la corretta emissione del decreto ingiuntivo, anche alla luce del deposito di tutti gli estratti conto unitamente alla comparsa di costituzione, e la liceità dei tassi applicati, non avendo mai superato il tasso soglia, la trasparenza e completezza delle condizioni contrattuali e la corretta applicazione della CMS. Contestavano inoltre l'eccezione di nullità del c.d. contratto monofirma e la non veritiera eccezione circa l'applicazione di interessi anatocistici mediante rinvio ai tassi c.d. uso piazza, essendo invece determinati sia i tassi intra fido che extra fido. Chiedeva pertanto
“1) in via preliminare si conceda la provvisoria esecuzione del D.I. opposto non essendo la proposta opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
2) sempre in via preliminare si dichiari l'inammissibilità delle domande proposte dalla garante per tutti i motivi sopra esposti;
3) nel merito si rigetti l'opposizione stante la palese inammissibilità, improponibilità, improcedibilità e, comunque, assoluta infondatezza in fatto e in diritto, con conseguenziale conferma del D.I. opposto;
4) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, si condanni l'opponente al pagamento in favore dell' nella Controparte_1 qualità, della somma di €.68.697,82 per le causali sopra descritte, oltre agli interessi ai tassi contrattuali fino al soddisfo, o di quella maggior e/o minor somma che il Giudice dovesse accertare, dovuta da essa opponente per le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo;
5) si rigetti ogni e qualsivoglia domanda proposta dall'opponente per inammissibilità, improponibilità, improcedibilità e, comunque, assoluta infondatezza in fatto e in diritto;
6)- con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ed esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa veniva istruita mediante
CTU contabile, disposta dal precedente Giudice istruttore.
Con comparsa di risposta ex art. 111 c.p.c. depositata in data 13.12.2021 si costituiva in giudizio la facendo propria ogni Controparte_2 difesa, domanda ed eccezione svolta dalla quale procuratrice Controparte_1 della S.p.A. Banco di Napoli, chiedendo la sua estromissione ed insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Depositata la disposta CTU nonché le integrazioni richieste, la causa giungeva innanzi a questo Giudice per la prima volta all'udienza del 9.11.2023, e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.2.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità delle doglianze sollevate dall'opponente.
Si ritiene infatti che il rapporto instaurato tra le parti vada qualificato come fideiussione omnibus, non già come contratto autonomo di garanzia.
3 La giurisprudenza, prendendo le mosse dalla pronunzia delle Sezioni Unite n.
3947 del 2010, è oramai concorde nel ritenere che la semplice presenza della clausola a prima richiesta senza l'ulteriore precisazione dell'impossibilità di sollevare eccezioni del debitore principale non consente di qualificare il contratto come autonomo di garanzia vertendosi di contro in tema di fideiussione. Difatti in merito alla qualificazione di contratto come fideiussione o autonomo di garanzia,
l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni (formula quest'ultima indispensabile per qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia, formula che indica appunto l'autonomia dell'impegno del garante rispetto all'obbligazione del debitore principale) vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (Trib. Milano Sez. Imprese n. 17/2023).
Per quanto attiene al contratto stipulato tra e l'allora Banco di Parte_1
Napoli, da un'attenta lettura delle clausole in esso contenute, in applicazione dei principi pocanzi espressi, non può che concludersi per la natura fideiussoria della garanzia prestata, non essendovi alcun riferimento alla divieto di proporre eccezioni relative al rapporto garantito. Né appare incompatibile con tale assunto la deroga all'art. 1957 c.c., pattuita dalle parti all'art. 6 secondo cui “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art.1957 c.c. che si intende derogato”, che semplicemente esclude il cd. beneficium exscussionis tipico della disciplina classica della fideiussione.
Appare inoltre opportuno chiarire che tale clausola, secondo consolidata giurisprudenza, è legittima non presentando i caratteri della vessatorietà e non necessitando di apposita approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.. non rientrando tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, 2 comma, esige la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente. Neppure detta deroga può essere considerata vessatoria e, conseguentemente, nulla ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo. In sostanza, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico comportando solo l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, la deroga può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore (cfr. Trib.
Roma n. 9265/2021).
Passando al merito l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va preliminarmente precisato che il rapporto instaurato tra le parti è una fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia. La giurisprudenza, prendendo le mosse dalla pronunzia delle Sezioni Unite n. 3947 del 2010, è oramai concorde nel ritenere che la semplice presenza della clausola a prima richiesta senza l'ulteriore precisazione dell'impossibilità di sollevare eccezioni del debitore principale non consente di qualificare il contratto come autonomo di
4 garanzia vertendosi di contro in tema di fideiussione. Ne discende, quale ulteriore corollario, che "L'art. 1945 c.c., se consente al fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non gli riconosce tuttavia, per ciò solo, una legittimazione sostituiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria. L'impossibilità per il garante personale ad agire in giudizio a tutela degli interessi del debitore principale, pur se con riferimento alla posizione debitoria per la quale è data garanzia fideiussoria, trova fondamento, oltre che nel principio generale secondo cui legittimato ad agire in giudizio è (in mancanza di un valido titolo legittimante la sostituzione) il solo titolare dell'interesse leso, anche e soprattutto, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, nel principio di accessorietà dell'obbligazione del fideiussore quale deducibile dal combinato disposto degli artt. 1939 e 1945 c.c., in base al quale il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni (salva quella derivante dall'incapacità) che spettano al debitore principale, nel senso di
"risposta" ad eventuali "domande" del creditore nei suoi confronti, ma non può anche promuovere direttamente azioni che vedono quale convenuto il creditore.
Ed ancora la più recente giurisprudenza di merito, condivisa da questo Tribunale, ha precisato che la clausola di 'pagamento a prima richiesta' non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (cfr. Trib. Livorno, 7.10.2020, n. 651).
Per quanto attiene al caso di specie, l'esame della fideiussione sottoscritta dagli opponenti conduce in questa direzione, avendo le parti convenuto la deroga dell'art. 1957 c.c., ferma restando la legittimazione degli opponenti a proporre le eccezioni afferenti al rapporto garantito con il quale permane il vincolo di accessorietà.
È documentalmente provato che con la garanzia prestata dalla sig.ra sia Pt_1 stata regolarmente pattuita la deroga di cui all'art. 1957 c.c.; l'art. 6 recita, infatti, testualmente “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino
a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro
5 coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art.1957 c.c. che si intende derogato”.
Tale clausola, secondo la consolidata giurisprudenza “in tema di fideiussione, la clausola che preveda la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, prevista dall'art. 1957 c.c., non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, 2 comma, esige la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente. Neppure detta deroga può essere considerata vessatoria e, conseguentemente, nulla ai sensi degli artt. 33 e ss. del
Codice del Consumo. In sostanza, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico comportando solo l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, la deroga può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 2683/2025). Salvo che non venga eccepita l'applicabilità nei confronti di un soggetto che riveste la qualifica di consumatore ovvero di soggetto estraneo alla società. Ebbene nel caso di specie, dagli atti del giudizio è emerso che rivestiva la carica di liquidatrice della società, di guisa che non Parte_1 può certamente ritenersi qualificabile come consumatrice, con la conseguente esclusione della disciplina consumieristica in tema di vessatorietà delle clausole contrattuali derogatorie, tra cui quella pocanzi citata.
Parimenti infondata è l'eccepita violazione dei principi di correttezza e buona fede dell'Istituto di credito con conseguente liberazione dall'obbligazione garantita.
La dedotta inefficacia della fideiussione per violazione dell'art. 1955 cod. civ. – che prevede l'estinzione della fideiussione per effetto della condotta del creditore che, per fatto proprio, non permetta al fideiussore la surroga nei suoi diritti – non può, invero, ritenersi applicabile al caso di specie. Difatti, la regola desumibile dall'art. 1955 c.c., come suffragata anche dalla Corte di Cassazione,
III Sez. Civile ord. del 19.02.2020 n. 4175, prevede che il fatto del creditore, rilevante ai fini della liberazione del fideiussore, non possa consistere nella mera inazione, ma debba costituire una violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto, integrante - peraltro - un fatto quantomeno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione, ex art. 1949 c.c. o di regresso ex art. 1950 c.c., e non già nella sola maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore.
A ciò si aggiunga che la , avendo rivestito la qualifica di liquidatrice Pt_1 della società, poi fallita, ben sapeva le condizioni in cui versava la società stessa, essendo il suo legale rappresentante.
Ciò posto, qualificato il contratto come di natura fideiussoria, si ritiene che la sia legittimata a sollevare eccezioni di nullità parziale del contratto di Pt_1
6 conto corrente e di conto anticipi per la previsione di interessi anatocistici e usurari.
Ebbene per quanto attiene al rapporto di conto di corrispondenza ordinario n.
42850157 intrattenuto dalla soc. Imel S.a.s. poi Imel S.r.l. presso la filiale di
Casoria (NA) della banca gruppo (ex banca commerciale Italiana) Controparte_3 esaminato dal CTU, dr. , il quale, all'esito dei chiarimenti richiesti Persona_1 da questo Giudice ha provveduto ad un riconteggio del saldo dare avere.
Va infatti precisato che il primo elaborato aveva ad oggetto solo il periodo successivo al 01/01/2007, non dal 04/05/2001 data di apertura del conto corrente al 31/12/2006.
Si ritiene, invece, di condividere le risultanze dell'elaborato integrativo, da cui non vi sono elementi per discostarsi in quanto l'indagine del CTU è stata svolta in applicazione dei principi giuridico-contabili. Si considereranno validamente utilizzati anche i D.M. di rilevazione trimestrale dei tassi sebbene reperiti autonomamente dal CTU e non depositati dall'opponente, alla luce del mutamento giurisprudenziale intervenuto nelle more del presente giudizio ad opera della
Suprema Corte e recepito anche da questo Tribunale.
Sul punto, la Suprema Corte, in tema di usura ha affermato che i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2
L. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio "iura novit curia", sancito dall'art. 113 c.p.c." (Cass. civ.,
Sez. I, ord. n. 35102 del 29/11/2022; contra: Cass. civ., Sez. V, ord. n. 25995 del
15/10/2019).
Premesso ciò, va rilevato che dall'indagine espletata dal CTU è emersa la corretta applicazione della convenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi sia debitori che creditori, essendone stata non solo accertata la reciproca previsione contrattuale (così come emerge dal riscontro documentale (cfr sintesi delle condizioni contrattuali previste all'atto di apertura del conto corrente bancario) ma essendo stata verificata la legittima liquidazione delle competenze durante l'intero periodo del rapporto di conto corrente. L'orientamento dell'istituto bancario è quindi risultato rispettoso della delibera del CICR del 9 febbraio 2000 avendo applicato contrattualmente quanto previsto tra le parti in relazione alla modalità reciproca di capitalizzazione degli interessi sia creditori che debitori.
Parimenti è stata accertata la legittima applicazione delle CMS contrattualmente pattuite, essendo state preventivamente stabilite le condizioni in termini sia di modalità di calcolo che di applicazione.
Passando alla valutazione delle soglie usura, il CTU ha elaborato diverse ipotesi di calcolo per la verifica dell'eventuale superamento del tasso usurario al fine di
7 verificare se durante il periodo in esame relativo al rapporto di conto corrente si siano applicate condizioni oltre il limite consentito. Il perito ha, quindi, sviluppato nell'ambito della stessa metodologia di calcolo più ipotesi alternative ossia:
- Ipotesi di calcolo con sviluppo del TEG, da confrontare con il tasso soglia, mediante l'inclusione nel tasso oltre alle spese e commissioni accessorie sostenute durante i periodi esaminati anche delle commissioni di massimo scoperto (CMS);
- Ipotesi di calcolo con sviluppo del TEG, da confrontare con il tasso soglia, mediante l'inclusione nel tasso oltre alle spese e commissioni accessorie sostenute durante i periodi esaminati ma non anche delle commissioni di massimo scoperto
(CMS).
Giova premettere che Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) viene impiegato come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo, mentre il TEG
(Tasso Effettivo Globale) viene impiegato per le verifiche di usurarietà delle operazioni di credito praticate da banche ed altri intermediari finanziari. La legge
142/92, nel recepire la Direttiva 87/102/CEE in materia di credito al consumo, definisce all'art. 19 il TAEG, Tasso Annuo Effettivo globale: 1. È denominato tasso annuo effettivo globale (TAEG) il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo, calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 90/88/CEE.
Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella direttiva di cui al comma 1, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio stabilisce con propria delibera, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le modalità da applicarsi nel calcolo del
TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare in esso. Il TAEG pertanto viene introdotto come un indicatore del costo del credito al consumo, che deve assistere ogni annuncio pubblico od offerta di credito, oltre ad essere indicato nei relativi contratti.
In tema di credito al consumo, con l'introduzione del TAEG si è apportata una maggiore trasparenza alle condizioni di pubblicità e contrattuali, soppiantando l'usuale e tradizionale tasso di interesse nominale con un tasso più significativo ed aderente agli effettivi costi a cui va incontro il consumatore. Il tal modo il TAEG, nel parificare i valori attuali degli impegni finanziari, rende più agevole i confronti, fornisce un valore sintetico semplice e di immediata comprensione che favorisce comportamenti razionali e consapevoli. Mentre il TAEG è riferito esclusivamente al credito al consumo ed assolve una funzione di indicazione di costo globale, informazione da portare ex ante a conoscenza dell'utilizzatore del credito, il TEG e, invece, il tasso effettivo globale, su base annuale, segnalato ex post dagli intermediari finanziari alla Banca d'Italia, ai fini della determinazione delle soglie d'usura previste dalla legge 108/96. Dall'aggregazione statistica dei
TEG segnalati dagli intermediari, viene determinato il Tasso Effettivo Globale
Medio, per ciascuna delle categorie indicate dal Ministro del Tesoro: tale valore, aumentato della metà, viene a costituire la soglia d'usura, oltre la quale si applicano le sanzioni previste dall'art. 644 c.p.2 comma.
8 Per il calcolo del TEG le Istruzioni predisposte dalla Banca d'Italia indicano due diverse metodologie di calcolo, in funzione della categoria di appartenenza del credito:
a) per le categorie: Apertura di credito in c/c, Anticipi su crediti e sconto di portafoglio, Factoring, la formula per il calcolo del TEG è la seguente:
i TAEG =[(INTERESSI X 36.500)/NUMERI DEBITORI] + [ (ONERI X
100)/ACCORDATO]
b) per le categorie: Credito personale, Credito finalizzato, Leasing, Mutui, Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine la formula per il calcolo del TEG è data da:
Per il calcolo del TEG le Istruzioni specificano oneri e spese da includere ed escludere.
Il perito ha sintetizzato le tre metodologie usate:
1) Normativa Banca D'Italia 2002 (CMS assimilata ad oneri);
2) Criterio di controllo TAEG;
3) Criterio Banca d'Italia per tempo vigente.
In particolare, per quanto concerne il metodo di cui al punto 1) Normativa Banca
D'Italia 2002 (CMS assimilata ad oneri) determina il TEG secondo la seguente formula:
TEG = (INTERESSI X 36.500): NUMERI DEBITORI + (ONERI X 100):
ACCORDATO
Sulla base di questo criterio le CMS sono assimilate agli altri oneri contrattuali applicati durante il periodo in esame (i vari trimestri inerenti il rapporto di conto corrente) ed i risultati di tale criterio sono sviluppati e sintetizzati dal CTU nella tabella allegata (Allegato B) nel quale si evidenzia come il TEG relativo al rapporto di conto corrente esaminato superi in più trimestri il tasso limite per l'usura.
Ciò si verifica anche quando nel calcolo del TEG vengono elise le CMS e considerate solo le spese e commissioni accessorie applicate all'esaminato rapporto di conto corrente.
Come si rileva dallo schema prodotto dal CTU (Allegato B1) anche quando il
TEG viene determinato escludendo dal calcolo dello stesso le CMS in alcuni periodi inerenti il rapporto di conto corrente in esame il TEG come sopra determinato supera il tasso soglia fissato per l'usura.
Per quanto concerne il metodo di cui al punto 2) Criterio di controllo del TAEG si determina il TEG secondo la seguente formula:
TEG = (INTERESSI + CMS + SPESE) X 36.500: NUMERI DEBITORI
Tale formula fonda le sue radici dall'art. 644 del c.p. IV comma: “per la determinazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,
9 collegate alla erogazione del credito” I risultati dell'applicazione di tale criterio sono sviluppati e sintetizzati dal CTU nella tabella allegata (Allegato C) nel quale si evidenzia come il TEG relativo al rapporto di conto corrente esaminato superi, anche in questa ipotesi, in più trimestri il tasso limite per l'usura.
Lo stesso accade anche quando nel calcolo del TEG vengono scorporate le CMS e considerate solo le spese e commissioni accessorie applicate all'esaminato rapporto di conto corrente.
Il tutto viene riepilogato nello schema prodotto dal CTU (Allegato C1) anche quando il TEG viene determinato escludendo dal calcolo dello stesso le CMS in alcuni periodi inerenti al rapporto di conto corrente in esame il TEG come sopra determinato supera il tasso soglia fissato per l'usura.
Infine, riguardo al metodo di cui al punto 3) Criterio Banca d'Italia per tempo vigente, il TEG viene determinato seguendo la seguente formula:
TEG = (INTERESSI X 36.500: NUMERI DEBITORI) + ONERI SU BASE
ANNUA X 100: ACCORDATO.
Le istruzioni dettate per tale metodologia prevedono che “…gli oneri annuali associati al conto corrente siano calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, escludendo gli oneri non ripetitivi ma aventi carattere eccezionale destinati cioè a non ripetersi. Sono inclusi gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito dei conti non affidati o negli sconfinamenti su conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto là dove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti”. I risultati dell'applicazione di tale criterio sono sviluppati e sintetizzati dal CTU nella tabella allegata (Allegato D) nel quale si evidenzia come il TEG relativo al rapporto di conto corrente esaminato superi, anche in questa ipotesi, in più trimestri il tasso limite per l'usura. Nell'ipotesi in cui nel calcolo del TEG vengono scorporate le CMS e considerate solo le spese e commissioni accessorie, così come descritte nelle istruzioni di riferimento ed applicate all'esaminato rapporto di conto corrente, vi è comunque in alcuni trimestri il superamento, nel corso del rapporto di conto corrente, del tasso soglia fissato per l'usura.
Il tutto è stato riepilogato nello schema prodotto dal CTU (Allegato D1).
Esposta dettagliatamente la metodologia applicata dal CTU, appare a questo
Giudice corretto il criterio di cui al sub 3), tenendo conto delle condizioni pattuite al momento della stipula, al fine di verificare la c.d. usura originaria.
Ebbene, le risultanze di tale lavoro hanno quindi evidenziato l'esistenza di usura originaria e portato alla rielaborazione del conto corrente esaminato, da cui è originato un saldo passivo debitore a favore dell'Istituto di Credito di € -
46.600,89 ante passaggio a sofferenza.
Ciò posto non ci si intende discostare dalle conclusioni del CTU rese all'esito di una indagine compiuta secondo criteri di logicità e perizia, utilizzando un metodo analitico e privo di critiche.
10 In definitiva, l'opposizione va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovendo ritenersi assorbita ogni ulteriore questione e condannata l'opponente al pagamento della minor somma di € 46.600,89 in favore dell'opposta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M.
55/2014, aggiornati al DM n. 147/2022, considerata l'attività effettivamente svolta da (fase di studio, introduttiva, trattazione) e da Controparte_1 [...]
(decisionale). Controparte_2
Vanno definitivamente poste a carico di le spese di CTU. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
257/2017 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il
22.01.2017;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 46.600,89 oltre interessi convenzionali fino al soddisfo;
3. condanna alla refusione delle spese processuali in Parte_1 favore di che si liquidano in € 4.711,00 per onorari, Controparte_1 oltre spese generali ed accessori di legge;
4. condanna alla refusione delle spese processuali in Parte_1 favore di che si liquidano in € 2.905,00 per Controparte_4 onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;
5. pone definitivamente a carico di le spese di CTU già Parte_1 liquidate con separato decreto.
Santa Maria Capua Vetere, 6.5.2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Bernardel
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