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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/02/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. R.G. 5841/2024
TRA
, nato a Giugliano in [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Ciccarelli e Alessandro Di Genova, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano
Gorgoni ed Erminio Capasso, elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti resistente
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.05.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha impugnato la comunicazione n. 66491562070-2, notificatagli il 19/10/2023, con cui l' chiedeva CP_1 la restituzione dell'importo di € 3.920,99 indebitamente percepito a titolo di disoccupazione agricola n. 1999005523917, relativa all'anno 1999, presentata il
30/03/2000 e riesaminata il 06/10/2023 per avvenuta cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
1 Nello specifico, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto dell' alla CP_1
ripetizione.
Ha, pertanto, chiesto accertarsi e dichiararsi non dovute le somme oggetto della comunicazione di indebito impugnato. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
L' si è costituito eccependo la decadenza ex art. 22, D.L. n. 7/70 e chiedendo, CP_1
pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
18.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ritiene la scrivente che la presente controversia possa essere decisa utilizzando il criterio della c.d. ragione più liquida.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della
"ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass.
12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”.
Nel caso di specie va, in via del tutto preliminare dichiarata l'estinzione del diritto CP_ dell' alla ripetizione delle somme erogate alla ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 1999, atteso il decorso dell'ordinario termine di prescrizione decennale tra la corresponsione della somma richiesta in ripetizione e le comunicazioni impugnate con il presente giudizio.
L' , infatti, non ha prodotto alcun atto interruttivo antecedente la notifica del CP_1
provvedimento in questa sede impugnato.
Né può ritenersi che il dies a quo decorrerebbe nelle ipotesi in parola dall'accesso ispettivo e dalla conseguente cancellazione dagli elenchi.
Invero, si evidenzia che, seppur debba ritenersi che l'autonomo diritto all'accertamento della sussistenza e/o insussistenza di rapporti di lavoro subordinati in agricoltura non sia soggetto ad un termine di prescrizione, ben possono, invece, essere
2 soggetti a prescrizione (decennale o quinquennale) le domande connesse e derivanti da tale accertamento, quali ad esempio quella di restituzione delle indebite prestazioni previdenziali conseguite o quella di versamento dei contributivi previdenziali omessi.
Nella fattispecie, vertendosi su indebiti previdenziali, connessi allo svolgimento di lavoro agricolo e determinati sulla base dei contributi maturati, deve trovare applicazione l'art. 2033 c.c. e, di conseguenza, il relativo termine di prescrizione decennale, il quale inizia a decorrere dalla data del pagamento (inter alia, Cass. n.
10250/2014).
Del resto, pur avendo l' genericamente eccepito la decadenza di cui all'art. 22 CP_1
D.L. 7/70, non ha fornito alcuna allegazione specifica e prova circa l'avvenuta comunicazione al ricorrente della cancellazione del suo nominativo tramite pubblicazione on line della variazione sugli elenchi telematici.
Ne consegue che nel caso di specie la pretesa restitutoria deve dichiararsi prescritta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia (cause di previdenza di valore compreso tra € 1.101,00 ad € 5.200,00), del carattere preliminare della decisione, della bassa complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede: CP_ a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione del diritto dell' al recupero della somma di € 3.920,99 indebitamente percepito a titolo di disoccupazione agricola n. 1999005523917 relativa all'anno 1999, per intervenuta prescrizione;
CP_ b) Condanna l' al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 886,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 19.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. R.G. 5841/2024
TRA
, nato a Giugliano in [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Ciccarelli e Alessandro Di Genova, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano
Gorgoni ed Erminio Capasso, elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti resistente
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.05.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha impugnato la comunicazione n. 66491562070-2, notificatagli il 19/10/2023, con cui l' chiedeva CP_1 la restituzione dell'importo di € 3.920,99 indebitamente percepito a titolo di disoccupazione agricola n. 1999005523917, relativa all'anno 1999, presentata il
30/03/2000 e riesaminata il 06/10/2023 per avvenuta cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
1 Nello specifico, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto dell' alla CP_1
ripetizione.
Ha, pertanto, chiesto accertarsi e dichiararsi non dovute le somme oggetto della comunicazione di indebito impugnato. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
L' si è costituito eccependo la decadenza ex art. 22, D.L. n. 7/70 e chiedendo, CP_1
pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
18.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ritiene la scrivente che la presente controversia possa essere decisa utilizzando il criterio della c.d. ragione più liquida.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della
"ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass.
12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”.
Nel caso di specie va, in via del tutto preliminare dichiarata l'estinzione del diritto CP_ dell' alla ripetizione delle somme erogate alla ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 1999, atteso il decorso dell'ordinario termine di prescrizione decennale tra la corresponsione della somma richiesta in ripetizione e le comunicazioni impugnate con il presente giudizio.
L' , infatti, non ha prodotto alcun atto interruttivo antecedente la notifica del CP_1
provvedimento in questa sede impugnato.
Né può ritenersi che il dies a quo decorrerebbe nelle ipotesi in parola dall'accesso ispettivo e dalla conseguente cancellazione dagli elenchi.
Invero, si evidenzia che, seppur debba ritenersi che l'autonomo diritto all'accertamento della sussistenza e/o insussistenza di rapporti di lavoro subordinati in agricoltura non sia soggetto ad un termine di prescrizione, ben possono, invece, essere
2 soggetti a prescrizione (decennale o quinquennale) le domande connesse e derivanti da tale accertamento, quali ad esempio quella di restituzione delle indebite prestazioni previdenziali conseguite o quella di versamento dei contributivi previdenziali omessi.
Nella fattispecie, vertendosi su indebiti previdenziali, connessi allo svolgimento di lavoro agricolo e determinati sulla base dei contributi maturati, deve trovare applicazione l'art. 2033 c.c. e, di conseguenza, il relativo termine di prescrizione decennale, il quale inizia a decorrere dalla data del pagamento (inter alia, Cass. n.
10250/2014).
Del resto, pur avendo l' genericamente eccepito la decadenza di cui all'art. 22 CP_1
D.L. 7/70, non ha fornito alcuna allegazione specifica e prova circa l'avvenuta comunicazione al ricorrente della cancellazione del suo nominativo tramite pubblicazione on line della variazione sugli elenchi telematici.
Ne consegue che nel caso di specie la pretesa restitutoria deve dichiararsi prescritta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia (cause di previdenza di valore compreso tra € 1.101,00 ad € 5.200,00), del carattere preliminare della decisione, della bassa complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede: CP_ a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione del diritto dell' al recupero della somma di € 3.920,99 indebitamente percepito a titolo di disoccupazione agricola n. 1999005523917 relativa all'anno 1999, per intervenuta prescrizione;
CP_ b) Condanna l' al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 886,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 19.02.2025
Il Giudice
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