Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02299/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01475/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1475 del 2025, proposto da Consul S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio De Portu, Patrizia Gozzoli e Francesco Fiorello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
CNR - Consiglio Nazionale Ricerche- Istituto di Scienze Marine, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Si.Mi.Tecno Sistemi e Misure per la Tecnologia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MUR - Ministero Università e Ricerca, non costituito in giudizio ;
per l'annullamento
degli atti e provvedimenti comportanti gli esiti conclusivi della “ procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di strumentazione scientifica finalizzata al potenziamento delle infrastrutture di ricerca eLTER-RI e DiSSCo suddivisa in due lotti funzionali, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, nell’ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1, Progetto “Itineris ”” bandita dal CNR - Istituto di Scienze Marine, quanto al lotto n. 2 (CIG B5D83963E5), nonché dei provvedimenti e degli atti presupposti e/o connessi, ivi compresi:
- il provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione e aggiudicazione della procedura di gara (prot. n. 0254605 del 7 luglio 2025), comunicato all’impresa ricorrente a mezzo piattaforma telematica in data 8 luglio 2025, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione del lotto 2 della procedura in favore di Si.Mi.Tecno S.r.l.;
- ove occorrer possa, la comunicazione trasmessa all’impresa ricorrente a mezzo piattaforma telematica in data 4 giugno 2025, avente ad oggetto “rettifica proposta di aggiudicazione Lotto 2”;
- il verbale n. 6, adottato in data 12 giugno 2025 e comunicato all’impresa ricorrente in data 8 luglio 2025, con il quale la commissione ha riesaminato parte della documentazione tecnica presentata da Consul S.r.l.;
- il verbale n. 5 di rettifica al verbale n. 4, adottato in data 4 giugno 2025 e comunicato all’impresa ricorrente in data 8 luglio 2025, con il quale la commissione giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione del lotto 2 in favore di Si.mi.Tecno – Sistemi e Misure per la Tecnologia S.r.l;
nonché, per quanto occorrer possa,
per l’annullamento
della legge di gara (quanto alle parti precisate nei motivi III e IV);
e in via di risarcimento e/o di conseguenzialità
per il riconoscimento della spettanza, in favore dell’impresa ricorrente, dell’aggiudicazione e dell’acquisizione della commessa di cui trattasi, e per la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore eventualmente stipulato, con espressa istanza della ricorrente impresa a volervi subentrare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Si.Mi.Tecno Sistemi e Misure per la Tecnologia S.r.l. e del CNR - Consiglio Nazionale Ricerche- Istituto di Scienze Marine;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa NA RI e uditi per le parti i difensori come indicato a verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno contenzioso riguarda la Procedura aperta sopra soglia comunitaria indetta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023 dal CNR – Istituto di Scienze Marine con bando del 3 marzo 2025 per l’affidamento della fornitura di strumentazione scientifica finalizzata al potenziamento delle infrastrutture di ricerca eLTER-RI e DiSSCo, suddivisa in due lotti funzionali, ed, in particolare, il Lotto 2, avente ad oggetto la fornitura e l’installazione di “N. 1 Microscopio digitale 2D/3D per digitalizzazione di campioni di invertebrati marini e N. 2 microscopi digitali 2D/3D per digitalizzazione di microfossili marini e relativi sistemi H/S”, con un importo a base di gara pari a euro 230.000 al netto dell’IVA.
La procedura è stata bandita nell’ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), e finanziata con fondi dell'Unione Europea, nella forma di contributo alla spesa afferente il PROGETTO “ITINERIS” CUP B53C22002150006 LOTTO 1 CIG B5D8395312 LOTTO 2 CIG B5D83963E5.
Con l’atto introduttivo del giudizio la società Consul S.r.l. ha impugnato gli atti e provvedimenti relativi agli esiti della procedura, con riguardo al Lotto 2, e ne ha chiesto l’annullamento, il riconoscimento in suo favore dell’aggiudicazione e il subentro nel contratto.
L’aggiudicazione doveva essere effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; per il lotto 2 era previsto un punteggio tecnico di 80 punti ed un punteggio economico di 20 punti.
L’art. 19.1. del disciplinare indicava i criteri di valutazione dell’offerta tecnica: il primo (comprovata efficienza e affidabilità dello strumento per immagini di microfossili e invertebrati) da assegnare in base ad un giudizio discrezionale della commissione, per un massimo di 7 punti, i restanti 11 criteri, per un totale di 73 punti, da assegnare secondo punteggi predefiniti nell’apposita tabella, in ragione della presenza/assenza di quanto ivi per ciascuno specificamente richiesto.
Ogni concorrente doveva fornire una relazione tecnica sintetica della fornitura proposta, in modo da consentire alla commissione giudicatrice di valutare la rispondenza dell’offerta ai requisiti minimi del capitolato e ai criteri di valutazione indicati al paragrafo 19.1.
Entro il termine stabilito dalla legge di gara (7 aprile 2025) sono pervenute unicamente due domande di partecipazione: quella di Consul S.r.l. e quella di SI.Mi.Tecno S.r.l.
Il RUP ha avviato nei confronti delle due partecipanti il sub-procedimento di soccorso istruttorio, articolato in due fasi, consentendo così alle partecipanti di produrre le informazioni e i documenti necessari sotto il profilo della documentazione amministrativa; il 14 maggio 2025, a fronte delle integrazioni prodotte, le ha ammesse alla fase successiva della gara.
In data 15 maggio 2025 la commissione si è riunita per l’apertura delle offerte tecniche e relative relazioni illustrative prodotte dagli operatori economici.
Nei confronti di entrambe le società la commissione ha chiesto al RUP di attivare una procedura di richiesta di chiarimenti, anche questa articolata in due fasi.
Nella riunione del 26 maggio 2025 la Commissione, a seguito dell’analisi dei chiarimenti forniti dai concorrenti, e ritenute le risposte adeguate, ha ammesso entrambi gli o.e. alla successiva fase della procedura, attribuendo alle offerte i relativi punteggi. Ha quindi proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, attribuendo i punteggi e redigendo la graduatoria e la proposta di aggiudicazione in favore di Consul S.r.l., che aveva totalizzato complessivamente 90,14 punti a fronte dei 76,05 della concorrente.
Evidenzia la ricorrente che in data 4 giugno 2025 il RUP ha però trasmesso una comunicazione tramite la Piattaforma telematica di gestione della gara, per avvertire gli o.e. che nell’ambito dell’assegnazione dei punteggi tabellari contenuti nel verbale n. 4 era stato commesso un errore materiale nella trascrizione dei punteggi tecnici attribuiti alla Consul S.r.l., con l’assegnazione alla stessa di punteggi non attribuibili per carenza del requisito n. 5 e n. 6 (rispettivamente per 13 e per 18 punti). La commissione si è quindi riunita per correggere il dato, dando atto di tale operazione nel verbale 5. Nella tabella corretta venivano assegnati zero punti alla ricorrente per i predetti criteri, decurtando quindi i corrispondenti 31 punti. Nel medesimo verbale veniva confermato il punteggio assegnato alla società per il criterio 1.
Per effetto di tali operazioni e del punteggio attribuito alle offerte economiche Consul è risultata classificata al secondo posto con 59,14 punti, a fronte dei 76,05 punti della concorrente SI.MI.TECNO S.r.l., che è risultata quindi aggiudicataria.
Aggiunge la ricorrente che in data 12 giugno 2025, e quindi successivamente all’aggiudicazione, la Commissione si è riunita nuovamente per riesaminare la documentazione tecnica presentata dalla società Consul e, in tale sede, ha motivato la mancata attribuzione di punteggio per i criteri 5 e 6 in ragione della omessa indicazione, nell’offerta tecnica, della presenza di un’“osservazione angolare motorizzata a 360°”, ritenendo insufficiente quanto dichiarato in merito alla presenza, nella soluzione offerta, di una “illuminazione angolata ruotabile di 360°”.
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 2 e gli altri atti indicati in epigrafe, chiedendo al TAR:
- in via principale, di annullare i provvedimenti relativi agli esiti conclusivi della Procedura, riconoscendo la spettanza dell’aggiudicazione della gara in suo favore, e il subentro nel contratto, previa adozione dei provvedimenti più opportuni;
- in via meramente subordinata, di dichiarare l’illegittimità della legge di gara (art. 19.1 del disciplinare);
- di dichiarare l’illegittimità dell’art. 5.1.16 del Bando, con riguardo alla clausola derogatoria della competenza ivi riportata.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I. Eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento dell’interesse pubblico e violazione del principio di buon andamento e di trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione. Violazione del principio di leale concorrenza tra oo.ee. e di parità di trattamento. Violazione del principio di segretezza dell’offerta. violazione e/o falsa applicazione della lex specialis, con riguardo agli artt. 19, 23 e 25 del disciplinare. La commissione di gara avrebbe illegittimamente modificato la valutazione dell’offerta tecnica di Consul a buste economiche già aperte, sottraendole punteggi tabellari in assenza di qualunque errore materiale, in violazione dei principi di segretezza e di par condicio tra i concorrenti.
II. Violazione e/ o falsa applicazione della legge di gara, art. 19 del disciplinare. eccesso di potere per grave errore nei presupposti, illogicità manifesta e difetto di istruttoria . Oltre che sotto il profilo procedurale dedotto con il primo motivo, l’illegittimità si rivelerebbe anche sotto quello sostanziale, perché l’offerta tecnica di Consul è senz’altro conforme agli indicati criteri tabellari n. 5 e n. 6, che richiedevano che i microscopi offerti fossero in possesso della caratteristica di “ osservazione angolare motorizzata a 360° ”, ovvero della possibilità di osservare un campione da più direzioni, senza doverlo spostare fisicamente. I prodotti della ricorrente sono infatti tutti dotati di “illuminazione angolata ruotabile di 360° motorizzata”, caratteristica che consente all’utente di eseguire un’osservazione del campione a 360° senza necessità di contatto o rotazione fisica dello stesso, per mezzo dell’inclinazione e del movimento motorizzato dell’illuminazione.
III. In subordine: illegittimità della legge di gara, art. 19.1 del disciplinare. Violazione del principio dei princìpi di concorrenza, di par condicio tra gli operatori economici e di massima partecipazione alle gare, nella parte in cui le clausole impugnate costituiscono un bando fotografia . In via subordinata, la ricorrente deduce che l’interpretazione adottata dalla commissione esclude illegittimamente soluzioni tecnicamente equivalenti, trasformando la gara in un “bando fotografia”, riservato al solo titolare di un brevetto, in violazione dei principi di concorrenza e di par condicio tra gli operatori economici.
IV. In via tuzioristica: illegittimità dell’art. 5.1.16 del bando di gara per violazione dell’art. 13cpa e per contraddittorietà con quanto previsto dall’art. 1 del disciplinare .
Il Bando di gara (art. 5.1.16) indica come competente territorialmente, per le eventuali controversie, il TAR Lazio. Il luogo dell’esecuzione della fornitura, come previsto dall’art. 1 del disciplinare, è peraltro nella città di Venezia e pertanto il giudice competente va individuato nel TAR Veneto.
Si sono costituiti per resistere al ricorso il CNR - Istituto di Scienze Marine, con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, e la controinteressata.
Entrambe le resistenti hanno replicato alle censure articolate nel ricorso, deducendone l’illegittimità.
Richiamando quanto statuito dalla clausola del bando (art. 5.1.16), e ribadendone la legittimità, la difesa erariale ha sostenuto la competenza del TAR Lazio a decidere in merito alla controversia, e ha chiesto al giudice adìto di dichiarare la propria incompetenza con ogni consequenziale statuizione di legge.
La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti; in particolare la dedotta illegittimità del bando avrebbe dovuto essere censurata con una tempestiva impugnazione della legge di gara, in quanto autonomamente lesiva. A termini dell’art. 120 c.p.a. per tali atti il termine decadenziale per l’impugnazione decorre dalla loro pubblicazione. Inoltre la ricorrente, partecipando alla gara, ha accettato la lex specialis , sicché la sua contestazione configurerebbe una violazione del principio del non venire contra factum proprium .
La difesa di SI.MI.Tecno ha eccepito inoltre l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, perché l’offerta tecnica presentata da Consul non sarebbe strutturalmente conforme ai requisiti inderogabili del capitolato, sicché ad essa non potrebbe derivare alcuna utilità dall’accoglimento del ricorso; nè è quindi applicabile il principio di equivalenza, perché difettando dei requisiti tecnici minimi obbligatori Consul S.r.l. andava esclusa dalla gara.
Nel merito entrambe le resistenti hanno replicato agli argomenti dedotti nel gravame.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 421 del 10 settembre 2025, confermata in appello (Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2025, n. 3579).
Le parti hanno scambiato memorie e repliche.
Il ricorso è stato chiamato all’udienza pubblica del 27 novembre 2025, alla quale è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
La controversia riguarda gli atti conclusivi della procedura bandita dal CNR – Istituto di Scienze marine e in particolare il Lotto 2, concernente l'affidamento della fornitura di microscopi digitali 2D/3D per il potenziamento delle infrastrutture di ricerca eLTER-RI e DiSSCo.
Deve essere anzitutto scrutinato per priorità logica il quarto motivo, relativo alla clausola di risoluzione delle controversie, che individua il TAR Lazio come giudice competente a decidere.
L’amministrazione resistente ha rappresentato che la competenza territoriale per i ricorsi relativi ad un appalto per la fornitura finanziata dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) è determinata dalla sede legale dell’ente destinatario del finanziamento. L’atto d’obbligo connesso all’accettazione del finanziamento concesso per il progetto Itineris dispone espressamente che il Soggetto beneficiario (CNR) accetta che qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, sia di competenza esclusiva del Foro di Roma (Art. 9 - Risoluzione di controversie). Inoltre committente della fornitura oggetto di gara è il CNR, con sede a Roma, di cui l’Istituto di Scienze Marine costituisce articolazione priva di soggettività giuridica.
Tali argomentazioni non possono trovare accoglimento.
Anzitutto il menzionato atto d’obbligo è connesso all’accettazione del finanziamento europeo per il progetto ITINERIS e regola i consequenziali rapporti tra il beneficiario del contributo e soggetto attuatore (CNR) e l’ente finanziatore.
Inoltre, ancorché l’ente beneficiario della fornitura sia una articolazione organizzativa di un ente di livello statale, l’Istituto di scienze marine ha sede a Venezia, ove il disciplinare individua il luogo di esecuzione dell’appalto (Art. 1 disciplinare) e più precisamente a Venezia, Arsenale Tesa 104, Castello 2737/F, 30122. Gli effetti diretti della procedura sono quindi limitati all’ambito territoriale del TAR Veneto.
Trovano pertanto applicazione i criteri generali che regolano la competenza di cui all’art. 13 comma 1 c.p.a. e il giudice competente a decidere la presente controversia è il TAR Veneto.
Infatti ai sensi dell’art. 13 c.p.a., “ Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede ”.
Secondo un “ granitico orientamento giurisprudenziale, il criterio ordinario, rappresentato dalla sede dell’autorità amministrativa cui fa capo l’esercizio del potere oggetto della controversia, cede il passo a quello dell’efficacia spaziale, nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un Tribunale periferico; in tal caso, la competenza spetta, quindi, al Tribunale nella cui circoscrizione tali effetti si verificano, anche nell’ipotesi in cui l’atto sia stato adottato da un organo centrale dell’amministrazione statale, da un ente ultra regionale oppure da un organo periferico dello Stato che abbia sede nell’ambito della circoscrizione di altro tribunale territoriale. (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 24 settembre 2012, n. 33; Id., 4 febbraio 2013, n. 4) .” (TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 3 aprile 2024, n. 472).
Peraltro l’illegittimità della previsione sulla competenza di cui all’art. 5.1.16 del bando di gara, censurata con il quarto motivo, che risulta quindi fondato, non è in sé suscettibile di inficiare l’intera procedura, trattandosi di previsione in sé comunque inefficace, non potendo derogare ai criteri di riparto della competenza stabiliti dalla legge.
Passando allo scrutinio delle censure dedotte nel ricorso, occorre anzitutto precisare, alla luce delle argomentazioni della controinteressata, che nel caso di specie non si discute del possesso di requisiti minimi, ma della ricorrenza di requisiti che secondo la legge di gara davano diritto all’attribuzione all’offerta tecnica di un determinato punteggio (nel complesso 31 punti per i criteri 5 e 6).
La commissione ha infatti valutato l’offerta di Consul idonea, ma non vincitrice dell’affidamento.
Tanto premesso, va in primo luogo scrutinato il primo motivo, con il quale la ricorrente censura la procedura di correzione degli errori materiali nell’attribuzione dei punteggi riportata nel verbale n. 5 della commissione, deducendo la violazione dei principi di segretezza e di par condicio tra i concorrenti.
La doglianza non può trovare accoglimento.
Dopo la costituzione in giudizio la SA ha ben chiarito come il ribaltamento nelle posizioni in graduatoria dei due concorrenti sia il frutto della correzione di un mero errore materiale di trascrizione dei punteggi, tempestivamente rettificato dalla commissione.
Occorre precisare che i due criteri oggetto della correzione sono il n. 5 e il n. 6, per i quali il bando ha previsto una valutazione secondo il metodo “tabellare”, ovvero l’attribuzione di punteggi fissi e predefiniti da attribuire in ragione della presenza nell’offerta di quanto specificamente richiesto.
La Commissione ha ritenuto che, nonostante i chiarimenti richiesti, dalla documentazione tecnica presentata dalla Consul S.r.l. in sede di gara, non si evince il possesso dei requisiti migliorativi di cui ai menzionati criteri; in particolare l’operatore economico ha dichiarato la presenza nel Microscopio digitale 3D di “ILLUMINAZIONE ANGOLATA RUOTABILE di 360° motorizzata” e non la presenza di “OSSERVAZIONE ANGOLARE MOTORIZZATA A 360°” come specificatamente richiesto nel disciplinare di gara. Con riferimento a tali criteri andava pertanto assegnato un punteggio pari a zero. Nella redazione del verbale n. 4 la Commissione ha però trascritto in modo errato i punteggi attribuiti alla ricorrente per tali criteri.
La SA ha chiarito che “ In particolare, l’errore si è determinato nel momento in cui uno dei commissari, incaricato di appuntare gli esiti dell’esame dei punteggi, ha riportato su un blocco di appunti una tabella riepilogativa con i punteggi massimi attribuibili e al fianco quelli assegnati per ciascun criterio migliorativo (v. Verbale n. 5, all. 09). Ancora più nel dettaglio, l’errore si è concretizzato allorquando un componente della Commissione, dettando i punteggi, ha letto i punteggi della colonna di punteggi massimi attribuibili anziché leggere quelli attribuiti a CONSUL srl, quindi, anziché leggere “zero” ha letto il punteggio massimo attribuibile. ”.
Avvedutasi dell’errore, la commissione lo ha tempestivamente rimosso.
Di tale operazione è dato conto in modo espresso nel verbale n. 5, di correzione del verbale 4, quindi nel rispetto del principio di trasparenza.
Il fatto che tale operazione sia stata effettuata dopo l’apertura delle buste economiche non viola il principio della par condicio, perché non implica che vi sia stato un condizionamento nel giudizio tecnico sulla base delle informazioni acquisite dalle buste economiche, atteso che l’offerta tecnica era già stata valutata.
Né risulta, come dedotto dalla ricorrente, che successivamente alla correzione vi sia stata un’ulteriore rivalutazione delle offerte tecniche; la commissione si è riunita infatti in seduta riservata in data 12 giugno 2025 rispondendo alla richiesta del RUP di verifica ed approfondimento della documentazione presentata dalla società Consul; in tale sede la commissione ha individuato i passaggi contenuti nella relazione tecnica presentata dalla società e nella documentazione tecnica aggiuntiva successivamente dalla medesima prodotta nella fase di verifica, da cui emergeva l’assenza dell’“osservazione angolare motorizzata a 360°” richiesta dal disciplinare. Né in senso contrario (ovvero a sostegno dell’ipotesi di una rinnovata valutazione) giova la terminologia utilizzata -laddove la commissione ad esempio “conferma quanto già riportato nel verbale n. 5”- essendosi la stessa limitata a precisare più in dettaglio le valutazioni già espresse, ovvero riportando un chiaro riferimento alle corrispondenti informazioni contenute nei documenti prodotti dalla concorrente oggetto di valutazione con riferimento al rilevato difetto dei requisiti migliorativi n. 5 e 6.
La commissione non ha quindi effettuato un nuovo giudizio nel merito delle offerte tecniche dopo l’apertura delle offerte economiche, limitandosi a correggere un mero errore materiale di trascrizione, peraltro riferito a punteggi da attribuire con metodo tabellare (ovvero sulla base della mera presenza/assenza delle caratteristiche richieste).
Non può analogamente trovare accoglimento il secondo motivo, che si appunta sull’aspetto sostanziale della valutazione della commissione, contestando l’attribuzione alla ricorrente di un punteggio pari a zero per i requisiti 5 e 6 dell’art. 19.1. del Disciplinare, entrambi relativi alla presenza, nella soluzione offerta, di un “sistema addizionale con interfaccia per acquisizioni multidirezionali”, rispondente ai seguenti sub-criteri:
1) la presenza di un dato range di ingrandimenti (20x-160x per il criterio n. 5, 50x-400x per il criterio n. 6);
2) un’osservazione angolare motorizzata a 360°;
3) la compatibilità con software di acquisizioni immagini/video.
La commissione ha rilevato che l’Operatore economico Consul S.r.l. ha dichiarato la presenza nel Microscopio digitale 3D di “ILLUMINAZIONE ANGOLATA RUOTABILE di 360° motorizzata” e non la presenza della richiesta “OSSERVAZIONE ANGOLARE MOTORIZZATA A 360°”.
Si tratta di un giudizio che viene contestato dalla ricorrente, la quale sostiene che il microscopio Olympus DSX2000, offerto in sede di gara, soddisfa pienamente il requisito richiesto ai fini del punteggio, essendo in grado, tramite il software PRECiV e il modulo PV-3DAA, di acquisire immagini micrografiche 3D e di effettuare misurazioni certificate con precisione fino a 1 micron, così da garantire la digitalizzazione di campioni anche sub-millimetrici.
La commissione ha ritenuto per contro che l’o.e., pur a fronte delle richieste di chiarimenti, non abbia dimostrato il possesso degli elementi migliorativi richiesti dai criteri menzionati.
Occorre ricordare come secondo un orientamento interpretativo consolidato quanto alle valutazioni tecniche della commissione giudicatrice:
“a ) la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla commissione attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità (manifesta illogicità che, nella vicenda qui all’esame, non si ravvisa in alcun modo);
b) il controllo del giudice è pieno, ossia tale da garantire piena tutela alle situazioni giuridiche private coinvolte; è vero che egli non può agire al posto dell'amministrazione ma può sicuramente censurare la scelta chiaramente inattendibile, frutto di un procedimento di applicazione della norma tecnica viziato, e annullare il provvedimento basato su di essa;
c) lo schema del ragionamento che il giudice è chiamato a svolgere sulle valutazioni tecniche può essere così descritto:
c1) il giudice può limitarsi al controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito nell'attività amministrativa se ciò appare sufficiente per valutare la legittimità del provvedimento impugnato e non emergano spie tali da giustificare una ripetizione, secondo la tecnica del sindacato intrinseco, delle indagini specialistiche;
c2) il sindacato può anche consistere, ove ciò sia necessario ai fini della verifica della legittimità della statuizione gravata, nella verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo;
c3) devono ritenersi superati ostacoli di ordine processuale capaci di limitare in modo significativo, in astratto, la latitudine della verifica giudiziaria sulla correttezza delle operazioni e delle procedure in cui si concreta il giudizio tecnico ma questo non toglie che, anche in relazione ad una non eludibile esigenza di separazione della funzione amministrativa rispetto a quella giurisdizionale, il giudice non possa sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio non contaminato da profili di erroneità e di illogicità formulato dall'organo amministrativo al quale la legge attribuisce la penetrazione del sapere specialistico ai fini della tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto;
d) se è assodato che il giudice ha pieno accesso al fatto, occorre aggiungere che l'accesso al fatto non può consentire la sostituzione del giudice alla pubblica amministrazione nelle valutazioni ad essa riservate.
e) scontata l'opinabilità della valutazione, il giudice non può sostituirsi all'amministrazione, essendogli consentita la sola verifica di ragionevolezza, coerenza e attendibilità delle scelte compiute dalla stessa; se è stata riscontrata una corretta applicazione della regola tecnica al caso di specie, il giudice deve fermarsi, quando il risultato a cui è giunta l'amministrazione è uno di quelli resi possibili dall'opinabilità della scienza, anche se esso non è quello che l'organo giudicante avrebbe privilegiato;
f) un conto, quindi, è l'accertamento del fatto storico (che precede ogni valutazione) e un conto è la contestualizzazione del concetto giuridico indeterminato richiamato dalla norma; quest'ultimo è fuori dall'accertamento del fatto e rientra nel suo apprezzamento, questo sì, sottratto alla completa sostituibilità della valutazione del giudice a quella dell'amministrazione.
g) in conclusione sul punto, il sindacato del giudice nel valutare la legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica, è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo; dinanzi a una valutazione tecnica complessa il giudice può pertanto ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 20 dicembre 2022, n. 11091). ” (Cons. Stato, Sez. V, 24 agosto 2023, n. 7931; Cons. Stato Sez. III, 20 ottobre 2025, n. 8094).
Nel rispetto delle riportate coordinate ermeneutiche la valutazione espressa dalla commissione in merito ai criteri 5 e 6 risulta immune dalle censure dedotte, atteso che l’operatore economico non è riuscito a dimostrare in sede di gara (risultando all’uopo inconferente ogni successiva documentazione probatoria fornita solo in sede processuale) il possesso del requisito di osservazione angolare a 360 gradi.
È del resto evidente che mentre l’illuminazione a 360° concerne la possibilità di esporre alla luce da tutte le direzioni l’oggetto osservato con il microscopio, l’osservazione a 360° riguarda invece la possibilità di visionare l’oggetto da tutte le direzioni, ovvero attiene all’acquisizione dell’immagine del campione. Non risulta illogico il fatto che la SA non abbia considerato sussistente la rispondenza al criterio, ancorché Consul in sede di ricorso abbia precisato che lo strumento offerto in sede di gara consente di effettuare la prescritta osservazione angolare a 360° mediante un sistema di ottiche fisse sorgenti di illuminazione inclinata motorizzata, con successiva acquisizione e unione delle immagini in un’unica immagine ad alta risoluzione. Si tratta infatti, con tutta evidenza, di una diversa e successiva modalità di acquisizione delle immagini dell’oggetto osservato da tutte le angolazioni.
Sulla base della documentazione fornita in sede di gara non risulta quindi che il giudizio tecnico della commissione sia inficiato da evidente travisamento dei fatti o illogicità manifesta.
Con un motivo espressamente formulato in via graduata Consul invoca poi il principio di equipollenza funzionale, sostenendo che lo strumento offerto ha capacità equivalenti a quelle stabilite dalla lex specialis e deducendo che, ove tale assunto non sia condiviso, deve ritenersi che l’amministrazione ha fatto ricorso ad un bando fotografia.
Occorre premettere che, come precisato dal Consiglio di Stato, (Sez. III, 12.11.2025, n 8840) l’equivalenza funzionale si estende effettivamente anche alla valutazione qualitativa; “ la giurisprudenza amministrativa ha puntualizzato che il principio di equivalenza funzionale “permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica e la possibilità di ammettere a seguito di valutazione della stazione appaltante prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del favor partecipationis (ampliamento della platea dei concorrenti) e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione” (Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2013, n. 4364; Id., 13 settembre 2013, n. 4541; Id., 14 novembre 2017, n. 5259; Id., 20 novembre 2018, n. 6561). Tale principio trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica e “l’effetto di “escludere” un’offerta, che la norma consente di neutralizzare facendo valere l’equivalenza funzionale del prodotto offerto a quello richiesto, è testualmente riferibile sia all’offerta nel suo complesso sia al punteggio ad essa spettante per taluni aspetti […] e la ratio della valutazione di equivalenza è la medesima quali che siano gli effetti che conseguono alla difformità” (Cons. Stato, sez. III, 14 maggio 2020, n. 3081; Cons. Stato, sez. II, 18 settembre 2019, n. 6212; Cons. Stato, sez. III, 27 novembre 2018, n. 6721) . Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da queste coordinate giurisprudenziali secondo cui, per ragioni di coerenza sistematica e di favor per la effettiva concorrenza tra i partecipanti, il principio di equivalenza debba applicarsi sia ai requisiti di ammissione, sia alle specifiche tecniche per l’attribuzione dei punteggi; e che l’obbligo di rispettare il principio, derivando direttamente dalla legge, non debba essere previsto necessariamente in modo espresso dalla lex specialis ai fini della sua applicazione .”
Tanto premesso, va evidenziato anzitutto che la ricorrente si è limitata ad affermare che solo l’aggiudicataria disporrebbe di microscopi con le caratteristiche richieste dall’art. 19.1 del capitolato, senza darne documentato riscontro.
Inoltre Consul non è riuscita a dimostrare, nel corso del pur articolato procedimento di gara, il possesso di un prodotto equivalente a quello indicato nella lex specialis , sicché non può darne prova “postuma” nel corso del giudizio.
Secondo un consolidato orientamento interpretativo affermatosi già nella vigenza del precedente codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) il concorrente che intende avvalersi del principio di equivalenza ha il compito di dare dimostrazione già nella propria offerta dell’equivalenza tra i servizi o prodotti, non potendo pretendere che tale accertamento sia compiuto d’ufficio dalla Stazione appaltante o addirittura sia demandato al giudice in sede di impugnazione degli esiti della gara; inoltre va ricordato che, quantunque il principio dell'equivalenza permei l'intera disciplina dell'evidenza pubblica, rispondendo lo stesso al principio del favor partecipationis, lo stesso non può essere dilatato fino a comprendere la diversa ipotesi di difformità del bene rispetto a quello descritto dalla lex specialis , configurandosi in tal caso un'ipotesi di aliud pro alio non rimediabile (Cons. Stato, Sez. V, 2 luglio 2025, 5706; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 18 ottobre 2022, n. 13303).
Tanto premesso, non risulta inficiato da irragionevolezza il giudizio della commissione, composta da tecnici, secondo cui non sussiste un’osservazione diretta multidirezionale nel caso in cui l’osservazione dell’oggetto è elaborata mediante sistemi di assemblaggio digitale di altre immagini acquisite dallo stesso strumento.
Come evidenziato dalla PA resistente, del resto, l’attendibilità delle misurazioni scientifiche è alla base della attendibilità e integrità dei risultati delle ricerche; inoltre la mancanza delle funzioni di (reale) osservazione a 360° è presumibilmente da mettere in correlazione con il minor costo dello strumento proposto dalla ricorrente.
Per le considerazioni esposte non possono quindi trovare accoglimento la domanda di annullamento – ad eccezione della clausola censurata con il quarto motivo – né le domande conseguenti.
Le spese vanno regolate in base a soccombenza e sono quindi a carico della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il quarto motivo e per il resto lo respinge.
Condanna Consul S.r.l. a rifondere alle altre Parti le spese di lite, che liquida in 2.000,00 (duemila/00) euro in favore del CNR – Istituto di Scienze Marine e in 2.000,00 (duemila/00) euro in favore di SI.MI.TECNO Sistemi e Misure per la Tecnologia S.r.l., oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AZ AI, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
NA RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA RI | AZ AI |
IL SEGRETARIO