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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/12/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1458/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1458/2025 R.G., avente ad oggetto: “interdizione giudiziale” promossa da
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi ivi residenti in [...] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Fulvio Vasta, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI nei confronti di
(c.f. nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._3 residente in [...]
INTERDICENDA CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
pagina 1 di 4 ***
Con provvedimento del 24/12/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate come in atti dai ricorrenti, senza i termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso ex art. 473 bis. 52 c.p.c. depositato il 14/04/2025, e Parte_1
chiedevano al Tribunale la pronuncia dell'interdizione della sorella Parte_2
, all'uopo deducendone lo stato di infermità di mente abituale, con Controparte_1 permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive.
In dettaglio, esponevano che, a seguito di un arresto cardiaco avvenuto in data 5/12/2024, la sorella aveva riportato “insufficienza respiratoria cronica in paziente in stato vegetativo permanente con danno encefalico da anossia cerebrale” (cfr. stralcio cartella clinica Ospedale di Lentini, ricovero del 5/12/2024, in atti), tanto da essere ricoverata - da circa un anno - presso la Speciale Unità di Accoglienza Permanente e, per tale ragione, incapace di prendersi cura di sé e dei propri interessi economici.
I ricorrenti, inoltre, rappresentavano che l'interdicenda era separata dal marito CP_2
, dalla cui unione erano nati i figli (2001) - maggiorenne e autonomo
[...] Per_1 economicamente - e il minore (2011), quest'ultimo era andato a vivere Persona_2 dalla ricorrente , che si prendeva cura di lui. Parte_2
Il Presidente del Tribunale nominava il giudice relatore e fissava l'udienza per la comparizione dinanzi a quest'ultimo, dell'interdicenda e dei parenti di cui all'art. 473 bis
53 c.p.c.
Su istanza delle parti, il Giudice, con provvedimento dell'11/9/2025, disponeva l'esame domiciliare di , delegando a tal fine il g.o.t. dott. . Controparte_1 Persona_3
Espletato l'esame diretto dell'interdicenda in data 30/10/2025, il giudice onorario rimetteva la causa al giudice titolare del procedimento.
pagina 2 di 4 Con provvedimento del 24/12/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la controversia veniva posta in decisione dinanzi al Collegio, senza assegnazione dei termini, avendone i ricorrenti espressamente rinunciato.
2.Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , la quale Controparte_1 non si è costituita in giudizio nonostante sia stata regolarmente citata.
3. Ciò detto, passando al merito, la domanda di interdizione è meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 414 c.c.
Depone in tal senso innanzitutto la documentazione medica prodotta dal ricorrente, da cui si evince che l'interdicenda è affetta da “insufficienza respiratoria cronica in paziente in stato vegetativo permanente con danno encefalico da anossia cerebrale” (cfr. stralcio cartella clinica Ospedale di Lentini, ricovero del 5/12/2024, in atti).
Nel corso dell'esame si è avuto modo di accertare la condizione di grave infermità in cui versa l'interdicenda, la quale si trova ricoverata presso l'Ospedale di Lentini, allettata, in stato vegetativo, non interagisce con il mondo esterno e, dunque, impossibilitata a rispondere alle domande poste dal Giudice.
Orbene, non v'è dubbio che, alla luce della documentazione medica in atti e dell'esito dell'esame dell'interdicenda, è emerso che la capacità di intendere e volere di CP_1
è irrimediabilmente compromessa a causa delle gravi condizioni di salute in cui
[...] versa e che la rendono incapace di provvedere ai propri interessi, sicché si rende necessario assicurarle adeguata protezione.
Per quanto sopra, non residuando capacità alcuna, va pronunciata l'interdizione di CP_1
[...]
4. In relazione alla natura e all'esito della controversia le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n.1458/2025 R.G.: pronuncia l'interdizione di (c.f. nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
09/09/1977, ivi residente in [...];
pagina 3 di 4 dispone che il cancelliere annoti nell'apposito registro la presente sentenza e la comunichi nei termini di legge al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita;
dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data 23/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1458/2025 R.G., avente ad oggetto: “interdizione giudiziale” promossa da
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi ivi residenti in [...] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Fulvio Vasta, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI nei confronti di
(c.f. nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._3 residente in [...]
INTERDICENDA CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
pagina 1 di 4 ***
Con provvedimento del 24/12/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate come in atti dai ricorrenti, senza i termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso ex art. 473 bis. 52 c.p.c. depositato il 14/04/2025, e Parte_1
chiedevano al Tribunale la pronuncia dell'interdizione della sorella Parte_2
, all'uopo deducendone lo stato di infermità di mente abituale, con Controparte_1 permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive.
In dettaglio, esponevano che, a seguito di un arresto cardiaco avvenuto in data 5/12/2024, la sorella aveva riportato “insufficienza respiratoria cronica in paziente in stato vegetativo permanente con danno encefalico da anossia cerebrale” (cfr. stralcio cartella clinica Ospedale di Lentini, ricovero del 5/12/2024, in atti), tanto da essere ricoverata - da circa un anno - presso la Speciale Unità di Accoglienza Permanente e, per tale ragione, incapace di prendersi cura di sé e dei propri interessi economici.
I ricorrenti, inoltre, rappresentavano che l'interdicenda era separata dal marito CP_2
, dalla cui unione erano nati i figli (2001) - maggiorenne e autonomo
[...] Per_1 economicamente - e il minore (2011), quest'ultimo era andato a vivere Persona_2 dalla ricorrente , che si prendeva cura di lui. Parte_2
Il Presidente del Tribunale nominava il giudice relatore e fissava l'udienza per la comparizione dinanzi a quest'ultimo, dell'interdicenda e dei parenti di cui all'art. 473 bis
53 c.p.c.
Su istanza delle parti, il Giudice, con provvedimento dell'11/9/2025, disponeva l'esame domiciliare di , delegando a tal fine il g.o.t. dott. . Controparte_1 Persona_3
Espletato l'esame diretto dell'interdicenda in data 30/10/2025, il giudice onorario rimetteva la causa al giudice titolare del procedimento.
pagina 2 di 4 Con provvedimento del 24/12/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la controversia veniva posta in decisione dinanzi al Collegio, senza assegnazione dei termini, avendone i ricorrenti espressamente rinunciato.
2.Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , la quale Controparte_1 non si è costituita in giudizio nonostante sia stata regolarmente citata.
3. Ciò detto, passando al merito, la domanda di interdizione è meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 414 c.c.
Depone in tal senso innanzitutto la documentazione medica prodotta dal ricorrente, da cui si evince che l'interdicenda è affetta da “insufficienza respiratoria cronica in paziente in stato vegetativo permanente con danno encefalico da anossia cerebrale” (cfr. stralcio cartella clinica Ospedale di Lentini, ricovero del 5/12/2024, in atti).
Nel corso dell'esame si è avuto modo di accertare la condizione di grave infermità in cui versa l'interdicenda, la quale si trova ricoverata presso l'Ospedale di Lentini, allettata, in stato vegetativo, non interagisce con il mondo esterno e, dunque, impossibilitata a rispondere alle domande poste dal Giudice.
Orbene, non v'è dubbio che, alla luce della documentazione medica in atti e dell'esito dell'esame dell'interdicenda, è emerso che la capacità di intendere e volere di CP_1
è irrimediabilmente compromessa a causa delle gravi condizioni di salute in cui
[...] versa e che la rendono incapace di provvedere ai propri interessi, sicché si rende necessario assicurarle adeguata protezione.
Per quanto sopra, non residuando capacità alcuna, va pronunciata l'interdizione di CP_1
[...]
4. In relazione alla natura e all'esito della controversia le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n.1458/2025 R.G.: pronuncia l'interdizione di (c.f. nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
09/09/1977, ivi residente in [...];
pagina 3 di 4 dispone che il cancelliere annoti nell'apposito registro la presente sentenza e la comunichi nei termini di legge al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita;
dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data 23/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4