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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 24/12/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 3383/2022, promossa con comparsa di riassunzione notificata a mezzo della posta elettronica certificata in data 13.10.2022
DA
C.F. ), con sede legale a Schio (Vicenza), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata, per procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di riassunzione, dall'avv. Edda Grasselli del Foro di Vicenza,
domiciliataria;
attrice
CONTRO
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._1
, corrente a Udine, via Veneto n. 114, rappresentato e difeso, per Controparte_2
procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione, dall'avv. Antonio Scarlata del Foro di Udine, domiciliatario;
convenuto in punto: appalto.
CONCLUSIONI
Per l'attrice: Nel merito: rigettarsi le domande formulate da parte attrice di risoluzione dei contratti e di risarcimento del danno in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o non adeguatamente provate e per l'effetto condannare titolare dell'Impresa Individuale Pro.Mac di RA CP_1
TO al pagamento della somma di € 19.314,34 dovuta a o alla diversa somma che Parte_1
risulterà in corso di causa;
in ogni caso condannare titolare dell'Impresa Individuale CP_1
Pro.Mac di RA TO al pagamento di € 900,00 quale prezzo delle lavorazioni concordate in data
16.01.2020 e mai contestate;
in ogni caso: 2) Condannarsi parte attrice al pagamento delle competenze e delle spese della presente e della presente fase del giudizio tenutasi d'innanzi il
Tribunale di Vicenza poi dichiaratosi incompetente.
Per il convenuto: nel merito: per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertata e dichiarata la risoluzione dei contratti intercorsi tra le parti per grave inadempimento della e ciò a seguito dei gravi vizi alla stessa imputabili riscontrati Parte_1
Par sui prodotti verniciati dalla come accertati anche dal CTU nella propria relazione, con Parte_1
condanna dell'attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave per le ragioni tutte documentalmente dimostrate sia nella comparsa di risposta sia nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc. In via riconvenzionale: accertato e dichiarato il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal Sig. titolare della Pro.Mac di RA CP_1
TO a causa del grave inadempimento contrattuale della come anche accertato in Parte_1
sede di CTU, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dal Sig. titolare CP_1
dell'impresa individuale Pro.Mac di RA TO e, conseguentemente, condannare la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del Sig.
[...] CP_1
dell'importo di € 53.997,49 o nella diversa somma che dovesse risultare di giustizia, oltre al risarcimento del danno d'immagine subito dal Sig. nella misura ritenuta di giustizia CP_1
dall'Ill.mo Giudice adito. In ogni caso: condannarsi la all'integrale refusione delle Parte_1
competenze e spese tutte relative al presente procedimento nonché al procedimento tenutosi innanzi al Tribunale di Vicenza (RG 345/2021), concluso con la sentenza n. 1250/2022 che, a seguito dello svolgimento dell'integrale fase istruttoria ha accolto l'eccezione pregiudiziale formulata dal Sig.
titolare della e, per l'effetto, ha dichiarato nullo il decreto CP_1 Parte_2
ingiuntivo n. 2850/2020 del Tribunale di Vicenza ottenuto dalla rinviando al Giudice Parte_1
competente la regolazione delle spese di lite anche della presente fase del giudizio (cfr. punto 3 del dispositivo della sentenza n. 1250/2022 R. Sent. del Tribunale di Vicenza)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione avanti al Tribunale di Vicenza, titolare CP_1
dell'impresa individuale PRO.MAC di , propose opposizione avverso il decreto, CP_1
emesso dallo stesso Tribunale, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di Parte_1
della somma di € 19.314,34, oltre interessi e spese, pretesa a titolo di corrispettivo dovuto per
[...]
le forniture e le lavorazioni di materiali effettuate da . Con l'opposizione, Parte_1 CP_1
evidenziò, preliminarmente alle difese nel merito, l'esistenza di una clausola derogatoria della
[...]
competenza territoriale generale in favore di quella esclusiva del Tribunale di Udine, concludendo per la declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Vicenza in favore del Tribunale di
Udine e, nel merito, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della controparte al risarcimento del danno per il suo inadempimento contrattuale. A fronte dell'eccezione sollevata,
[...]
sostenne la nullità della clausola derogatoria sulla competenza territoriale, instando per il Pt_1
rigetto dell'eccezione pregiudiziale e concludendo nel merito per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto. Il Tribunale di Vicenza ha deciso con sentenza n. 1250/2022, con cui,
affermata l'incompetenza del Tribunale di Vicenza, essendo competente quello di Udine, ha dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto, demandando al giudice competente “la regolazione
delle spese di lite anche della presente fase del giudizio”.
2. ha quindi riassunto il procedimento avanti all'intestato Tribunale, Parte_1
evidenziando che, a seguito dell'atto di impulso, costituisce oggetto della controversia il solo accertamento del credito dedotto dalla stessa con il ricorso per decreto ingiuntivo. L'attrice, premesso che le forniture e i lavori erano stati eseguiti sulla base di tre accordi sottoscritti dalle parti nelle date
16.1.2020, 17.1.2020 e 11.5.2020, ha rimarcato che era in primo luogo dovuto il corrispettivo di €
900,00 per le lavorazioni di verniciatura di due centraline oleodinamiche che mai erano state contestate. Ha poi eccepito che, con riferimento alle prime consegne (individuate come “lotto 1°”),
la denuncia dei vizi da parte di era tardiva, in quanto avvenuta oltre i sessanta giorni stabiliti CP_1
dalla disciplina del contratto d'appalto. Infine, l'attrice ha sostenuto di aver eseguito correttamente le opere commissionatele, evidenziando che le contestazioni avanzate dall'odierno convenuto in costanza di rapporto erano del tutto infondate e non provate. ha infine concluso Parte_1
domandando la condanna del sig. al pagamento della somma di € 19.314,34, nonché della CP_1
somma di € 900,00, mai contestata.
3. Si è costituito titolare dell'impresa individuale PRO.MAC di CP_1 [...]
, contestando la pretesa di che era incorsa in gravi inadempienze, evidenziate CP_1 Parte_1
dai gravi vizi delle lavorazioni eseguite. Premesso di essersi aggiudicato da (di Parte_3
seguito, per brevità, un appalto per eseguire la fornitura di telai e grigliati e di aver poi Pt_3
affidato la verniciatura di questi a ha poi precisato di aver contestato, in data Parte_1 CP_1
12.6.2020 e in data 17.6.2020, la presenza di vizi nelle verniciature realizzate dall'attrice, lamentando che i prodotti verniciati presentavano segni di scrostamento e l'insorgere di ruggine;
in forza di tale denuncia, aveva poi intimato a il ripristino dei lotti viziati;
la contestazione aveva Pt_1
riguardato anche la verniciatura delle centraline oleodinamiche. Il convenuto ha inoltre proposto domanda riconvenzionale, avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti per effetto dei lavori mal eseguiti, quantificati in € 53.997,49, importo corrispondente alle spese sostenute per le riverniciature e per la gestione delle non conformità, alle penali addebitate dalla committente, al ristoro per il danno d'immagine subìto nei rapporti con ha quindi concluso chiedendo di accertare e Pt_3 CP_1
dichiarare la risoluzione dei contratti intercorsi tra le parti per grave inadempimento della Parte_1
o, in subordine, di ridurre la somma dovuta, insistendo per l'accoglimento della domanda
[...]
riconvenzionale proposta e per la condanna della al risarcimento del danno ex art. 96 Parte_1 c.p.c., con vittoria di spese, anche quelle relative al giudizio di opposizione tenutosi innanzi al
Tribunale di Vicenza.
4. Nella prima udienza sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
ed è stata in seguito fissata nuova udienza per tentare la conciliazione delle parti;
fallito il tentativo di conciliazione, con successiva ordinanza, sono state parzialmente ammesse le prove testimoniali richieste;
escussi i testimoni, è stata espletata l'indagine tecnica;
mutata la persona del giudicante, i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe e fruito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5. A seguito della declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza, ciò che trasmigra innanzi al giudice ad quem non è più la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito originariamente azionato con il ricorso monitorio.
6. La domanda di non può essere accolta, se non in minima parte, avendo Parte_1
l'istruttoria dimostrato la fondatezza delle contestazioni del convenuto in ordine alla CP_1
sussistenza di vizi nelle opere eseguite dall'attrice.
7. Nel 2020 si era aggiudicato un appalto da e aveva affidato a CP_1 Pt_3
la verniciatura del materiale -prevalentemente telai e grigliature- destinato ad un Parte_1
cantiere della committente principale. Le parti stipularono tre contratti: -il primo, del 16.1.2020, ebbe ad oggetto la verniciatura di due centraline oleodinamiche (doc. 6 allegato alla comparsa di riassunzione); -il secondo, del 17.1.2020, si riferì alla verniciatura e alla consegna del 1° lotto di telai e grigliati (doc. 7 attoreo e 9 della convenuta); -il terzo contratto, dell'11.5.2020, ebbe ad oggetto la verniciatura e la consegna del 2° e del 3° lotto di telai e grigliati (doc. 10 allegato alla comparsa di risposta).
8. Deve ritenersi dovuto all'attrice il corrispettivo di € 900,00, per la verniciatura delle due centraline oleodinamiche, prestazione oggetto del contratto di data 16.1.2020 e il cui pagamento
è stato richiesto con la fattura n. 171 del 25.3.2020, azionata con il ricorso per ingiunzione. Il
convenuto non ha documentato alcuna contestazione di vizi della verniciatura dei citati CP_1 manufatti, né ha specificamente allegato i difetti nel presente giudizio, limitandosi a sostenere che,
contestando il contratto del 17.1.2020, avrebbe implicitamente contestato anche la verniciatura delle centraline oleodinamiche, con affermazione illogica, in quanto il contratto del 17.1.2020 non aveva ad oggetto la verniciatura delle centraline oleodinamiche, bensì ma la verniciatura di telai e grigliati.
9. Vi è reale controversia sulle prestazioni eseguite da in forza dei Parte_1
contratti del 17.1.2020 e dell'11.5.2020, consistenti nella verniciatura di telai e dei grigliati destinati al cantiere di Non è in contestazione tra le parti la qualificazione giuridica del rapporto, Pt_3
correttamente ricondotto all'appalto. A fronte della domanda dell'appaltatore di pagamento del corrispettivo, il committente ha chiesto in via riconvenzionale la risoluzione dei contratti, oltre CP_1
che la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni (nel precisare le conclusioni, il convenuto non ha coltivato la domanda originariamente svolta “nel merito in via subordinata”).
10. Avendo la società attrice portato a termine i lavori commissionati, deve trovare applicazione non già la normativa generale in tema di inadempimento contrattuale di cui agli artt.
1453 e ss. c.c., bensì la garanzia per vizi nell'ambito del contratto di appalto, di cui agli artt. 1667 e
1668 c.c..
11. A fronte dell'eccezione attorea di tardività della denuncia dei vizi relativi al lotto 1°,
si osserva, preliminarmente, che le parti avevano stabilito una disciplina speciale per i termini di denuncia dei vizi: il contratto del 17.1.2020 è infatti integrato dalle condizioni generali del contratto,
il cui art. 9, rubricato “garanzia”, stabilisce che “Pro.Mac di dovrà denunciare i vizi CP_1
e/o i difetti dei Beni oggetto di fornitura entro il termine di 90 giorni;
il termine decorre dalla data
di consegna, nel caso di vizi palesi e di immediata rilevabilità; decorre invece dalla data della
scoperta in caso di vizi occulti”. Si tratta di una clausola, specificamente approvata per iscritto dall'attrice -che ha riconosciuto che il proprio legale rappresentante aveva sottoscritto la dichiarazione espressa di accettazione delle clausole vessatorie- che stabilisce un termine a favore del committente RA, più ampio rispetto a quello, di sessanta giorni, previsto dall'art. 1667 c.c.
La consegna dei telai e dei grigliati facenti parte del 1° lotto è avvenuta tra il 19 e il 24 marzo del 2020; tale circostanza non è in contestazione tra le parti. Se è vero che con la denuncia del CP_1 12 giugno 2020, non ha contestato la sussistenza di vizi relativi al materiale facente parte del 1° lotto,
tuttavia, in data 19 giugno 2020, l'odierno convenuto inviò a un'ulteriore comunicazione, Pt_1
nella quale si fa riferimento all'esistenza di vizi anche nel 1° lotto (doc. 21 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Essendo stata completata la consegna del lotto 1° in data 24 marzo 2020, la denuncia del 19 giugno 2020 può ritenersi tempestiva. Il teste , che rivestiva, per Testimone_1
incarico ricevuto da il ruolo di direttore della commessa, ha ricordato che in data 12.6.2020 Pt_3
aveva segnalato la non conformità dei primi lotti delle forniture di griglie e parapetti arrivati nel cantiere.
La denuncia è stata tempestiva anche con riferimento ai vizi riscontrati nel 2° e nel 3° lotto. Infatti,
dalla documentazione allegata si evince che i telai e i grigliati erano stati consegnati tra il 4 maggio e il 10 giugno 2020 e la denuncia dei vizi è stata inviata dal sig. con comunicazione del 12 CP_1
giugno 2020, entro i novanta giorni previsti contrattualmente per la denuncia.
12. Quanto all'effettiva sussistenza dei vizi tempestivamente denunciati, con riferimento alle lavorazioni relative ai tre lotti, il sig. ha sostenuto che tutti i materiali si presentavano CP_1
inaccettabili all'uso cui erano destinati. In particolare, ha evidenziato che i telai e i grigliati presentavano gravi segni di scrostamento e l'insorgere di ruggine diffusa, vizi tali da impedire l'esposizione all'aperto dei materiali;
esposizione che era imprescindibile, dal momento che i beni dovevano essere utilizzati in un cantiere.
Le deposizioni dei testimoni e rispettivamente direttore commessa e Testimone_1 Tes_2
supervisore forniture per hanno confermato la presenza di ruggine in prossimità delle Pt_3
saldature e di scrostamenti della vernice sui manufatti, situazioni delle quali furono eseguite numerose fotografie.
Nella causa è stata prodotta documentazione fotografica dei vizi lamentati, che il consulente tecnico d'ufficio e i consulenti di parte hanno ritenuto inequivocabilmente dimostrativa dei difetti (pag. 4
della relazione). L'ausiliario del giudice ha ritenuto i vizi prevalentemente riconducibili ad una insufficiente pulizia preliminare dei pezzi prima della verniciatura, quindi a carenze del ciclo di pretrattamento, in minor parte ad una carenza delle specifiche tecniche fornite da in minima Pt_3 parte ad una scorretta movimentazione e alle aggressioni da elementi esterni subite dai manufatti nel cantiere. All'esito delle osservazioni dei consulenti di parte, l'ausiliario del giudice ha precisato che
“Allo scopo di facilitare l'attività dell'ill.mo sign Giudice, preso atto della Relazione del 30.8, delle
osservazioni pervenute dalle Parti con le repliche contenute nel presente documento, lo scrivente
CTU conferma quanto esposto riguardo la sussistenza dei difetti lamentati dalla Resistente ed oggetto
di quesito peritale, e al fine di contribuire alla determinazione delle responsabilità, indica che tali
difetti sono riconducibili prevalentemente (circa 70%) ad una insufficiente pulizia preliminare dei
pezzi prima della verniciatura, ma anche (circa 29%) a specifiche tecniche carenti nonché in minima
parte (circa 1%) ad una scorretta movimentazione (strisciamento) e aggressioni da elementi esterni
(massetti, getti) subite dei manufatti in cantiere.”. Le risultanze dell'indagine tecnica, anche in ragione delle argomentate motivazioni fornite dal consulente a suffragio delle sue deduzioni e dell'ampio ed approfondito contraddittorio con i consulenti delle parti, possono essere recepite dal
Tribunale. Deve sottolinearsi che la riscontrata carenza delle “specifiche tecniche” non può
giustificare l'inadempimento di che, svolgendo attività d'impresa nel settore della Pt_1
verniciatura, ex art. 1176 c. 2 c.c. era tenuta a realizzare l'opera a regola d'arte e deve rispondere anche dei vizi conseguenti a carenze delle indicazioni tecniche ricevute dal committente, il cui controllo e la cui correzione rientrano nella sua prestazione, mentre avrebbe potuto andare esente da responsabilità solo ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, avesse ribadito le indicazioni,
riducendo così l'appaltatore a proprio mero nudus minister (tra le tante, Cass., sez. I civ., ordin.
9.10.2017, n. 23594).
13. Il convenuto chiede la risoluzione del contratto, ex art. 1668, comma II, c.c.. CP_1
Nel caso di specie, l'opera compiuta dalla convenuta può effettivamente ritenersi "del tutto inadatta
alla sua destinazione".
Infatti, la verniciatura dei telai e dei grigliati, manufatti destinati ad essere esposti all'aperto, ha lo scopo di proteggere i manufatti dagli agenti esterni;
il rapido insorgere di ruggine e di scrostamenti nella verniciatura rivela l'inidoneità di quest'ultima ad assolvere alla sua funzione ed integra un grave vizio che può essere emendato solo per mezzo di una totale nuova verniciatura eseguita a regola d'arte.
Merita quindi accoglimento la domanda di parte convenuta di risoluzione dei contratti del 17.1.2020
e dell'11.5.2020. In ragione della risoluzione dei citati contratti, viene meno la causa delle reciproche obbligazioni;
non ha quindi diritto al pagamento dei corrispettivi pattuiti. Pt_1
14. Quanto alla domanda risarcitoria, si osserva che il convenuto ha in primo luogo CP_1
chiesto la rifusione dei costi affrontati per lo smontaggio dei telai e dei grigliati, la loro riverniciatura e il rimontaggio, rivendicando poi la rifusione di quanto aveva dovuto versare a a titolo di Pt_3
penali e del danno d'immagine.
Non possono considerarsi danno risarcibile le spese sostenute per la riverniciatura dei manufatti,
sostenute nella misura di € 12.200,00 (come confermato dal teste e dal doc. 27 del convenuto); Tes_3
con la società attrice, infatti, era stato pattuito per i primi tre lotti il corrispettivo di € 17.453,70
(imponibile di € 14.306,32), non pagato in ragione della disposta risoluzione;
porre a carico dell'attrice il citato costo comporterebbe una locupletazione del convenuto, che avrebbe dovuto pagare il corrispettivo per procurarsi la prestazione.
Il convenuto pretende poi a titolo risarcitorio l'importo di € 11.253,25 “a titolo di mancato guadagno
per il maggior costo richiesto in situazione di urgenza dalle società e per la CP_3 CP_4
riverniciatura dei lotti precedentemente affidati alla si evince dalla fatture relative alla CP_5
verniciatura eseguita da altra azienda a costo maggiore (all. 29)”. Dalla citata confusa allegazione e dall'esame delle fatture prodotte sub doc. 29, tutte riferite ai lotti 4, 5 e 6 pare potersi riferire la pretesa a prestazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di causa, in relazione alle quali non è stato provato fossero state ordinate a e per quali prezzi, onde poter ricavare l'asserito maggior Pt_1
corrispettivo pagato ad altre imprese cui il lavoro era stato riappaltato in condizioni di urgenza.
Sono stati invece adeguatamente documentati, nella misura di € 19.921,13, i costi sostenuti dal convenuto sig. per lo smontaggio e il rimontaggio di telai e grigliati, attività rese necessarie CP_1
dall'inadempimento attoreo (docc. 30 e 31 allegati alla comparsa di costituzione e risposta). Quanto alle penali per il ritardo addebitate da si osserva che dal doc. 28, allegato alla Pt_3
comparsa di costituzione e risposta, risulta che ha addebitato € 3.400,00 a per il ritardo Pt_3 CP_1
nella consegna dei materiali “causa ; il maggior importo richiesto, pari ad € 1.647,00 Parte_1
non può invece essere ricondotto all'inadempimento dell'odierna attrice.
Né possono riconoscersi a titolo risarcitorio i costi asseritamente sostenuti per il vitto e l'alloggio dei dipendenti dell'impresa che si occupò dello smontaggio e del rimontaggio dei telai e dei grigliati.
Sulla specifica posta di danno non è stata richiesta l'ammissione di prova testimoniale e le fatture prodotte non contengono univoci riferimenti che permettano di riferire l'impegno dei lavoratori interessati in attività conseguenti all'inadempimento di Pt_1
Si richiama, infine, il principio di diritto espresso dal giudice di legittimità, secondo cui “In tema di
risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai
diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e
alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere
oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (Cass., sez. III civ., ordin.
10.7.2023, n. 19551). Il convenuto non ha assolto a tale onere, deducendo circostanze significative del deterioramento o dell'interruzione del rapporto commerciale con o con altri committenti Pt_3
in ragione delle lavorazioni difettose eseguite per suo conto da La mera applicazione Parte_1
di una penale, fonte di danno patrimoniale, non può ritenersi di per sé significativa del danno non patrimoniale.
15. Conclusivamente, la domanda di adempimento proposta da deve essere Parte_1
accolta per il solo importo di € 900,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 del D.L.vo 231/2002,
dal 31.5.2020 -data di scadenza della fattura n. 171/2020- sino al saldo;
merita invece accoglimento la domanda di risoluzione, per inadempimento di dei contratti del 17.1.2020 e Parte_1
dell'11.5.2020 intercorsi tra le parti e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto deve essere condannata al risarcimento dei danni, liquidati CP_1 Parte_1
nell'importo complessivo di € 23.321,13, da aumentare per la rivalutazione secondo gli indici ISTAT
dalle date dei pagamenti eseguiti dal convenuto sino a quella di pubblicazione della presente sentenza e per gli interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 c. I c.c., sulla somma via via rivalutata, conla medesima decorrenza sino al saldo.
16. Stante la pressoché totale soccombenza, la società attrice deve essere condannata a rifondere al convenuto le spese processuali, liquidate come da dispositivo in applicazione dei CP_1
parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore della causa, da determinarsi tenuto conto del valore della domanda attorea respinta e della misura in cui è stata accolta la domanda riconvenzionale;
tali parametri vengono assunti ai valori medi, per le quattro fasi (tra le altre, Cass.,
sez. III civ., ordin. 29.11.2018, n. 30840). Le spese del giudizio tenutosi davanti al Tribunale di
Vicenza non possono, invece, essere liquidate in questo giudizio. Infatti, la condanna alle spese per il giudizio monitorio e di opposizione doveva essere pronunciata dal Tribunale di Vicenza, con la sentenza con cui ha dichiarato la propria incompetenza per territorio -sulla quale non si era formato l'accordo tra le parti ex art. 38 c. I c.p.c.- e non poteva essere demandata al giudice competente, avanti al quale trasmigra il solo giudizio ordinario concernente l'accertamento del credito dedotto con il ricorso monitorio (da ultimo, Cass., sez. III civ., ordin. 7.6.2023, n. 15988). La mancata statuizione sulle spese integra un vizio di omessa pronuncia, a fronte del quale l'allora opponente avrebbe avuto l'onere di impugnare la sentenza del Tribunale di Vicenza.
17. Il convenuto ha chiesto di condannare l'attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.
I c.p.c.; si osserva che la facoltà, prevista da tale norma, di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata costituisce applicazione del principio generale dettato dagli artt. 1226 e 2056
c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto che dimostrino l'effettività
di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello ristorato dalla disposta rifusione delle spese processuali
(si veda Cass., sez. III civ., 27.10.2015, n. 21798). Non si ritiene che, nel caso di specie, il convenuto abbia assolto al citato onere, di talché la domanda risarcitoria deve essere disattesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata: a) condanna titolare dell'impresa individuale Pro.mac di RA TO, CP_1
al pagamento in favore di della somma di € 900,00, oltre interessi al tasso di cui Parte_1
all'art. 5 del D.L.vo n. 231/2002, dal 31.5.2020 sino al saldo;
b) dichiara risolti per inadempimento di ex art. 1668, comma II, c.c., i Parte_1
contratti di data 17.1.2020 e di data 11.5.2020 stipulati dalle parti in causa, aventi ad oggetto la verniciatura di telai e grigliati;
c) condanna a pagare ad quale titolare dell'impresa Parte_1 CP_1
individuale Pro.mac di RA TO, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 23.321,13,
da aumentare per la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dalle date dei pagamenti eseguiti dal convenuto sino a quella di pubblicazione della presente sentenza e per gli interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 c. I c.c., sulla somma via via rivalutata, con la medesima decorrenza sino al saldo.
d) pone in via definitiva a carico di il rimborso spese ed il compenso, Parte_1
comprensivo di accessori, liquidati in favore del consulente tecnico d'ufficio con il decreto del giudice istruttore di data 10.10.2024;
e) condanna l'attrice a rifondere al convenuto quale Parte_1 CP_1
titolare dell'impresa individuale Pro.mac di RA TO, le spese del presente giudizio, che liquida in € 518,00 per esborsi e in € 7.616,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del
15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 24 dicembre 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Maria Luisa Picotti.
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 3383/2022, promossa con comparsa di riassunzione notificata a mezzo della posta elettronica certificata in data 13.10.2022
DA
C.F. ), con sede legale a Schio (Vicenza), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata, per procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di riassunzione, dall'avv. Edda Grasselli del Foro di Vicenza,
domiciliataria;
attrice
CONTRO
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._1
, corrente a Udine, via Veneto n. 114, rappresentato e difeso, per Controparte_2
procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione, dall'avv. Antonio Scarlata del Foro di Udine, domiciliatario;
convenuto in punto: appalto.
CONCLUSIONI
Per l'attrice: Nel merito: rigettarsi le domande formulate da parte attrice di risoluzione dei contratti e di risarcimento del danno in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o non adeguatamente provate e per l'effetto condannare titolare dell'Impresa Individuale Pro.Mac di RA CP_1
TO al pagamento della somma di € 19.314,34 dovuta a o alla diversa somma che Parte_1
risulterà in corso di causa;
in ogni caso condannare titolare dell'Impresa Individuale CP_1
Pro.Mac di RA TO al pagamento di € 900,00 quale prezzo delle lavorazioni concordate in data
16.01.2020 e mai contestate;
in ogni caso: 2) Condannarsi parte attrice al pagamento delle competenze e delle spese della presente e della presente fase del giudizio tenutasi d'innanzi il
Tribunale di Vicenza poi dichiaratosi incompetente.
Per il convenuto: nel merito: per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertata e dichiarata la risoluzione dei contratti intercorsi tra le parti per grave inadempimento della e ciò a seguito dei gravi vizi alla stessa imputabili riscontrati Parte_1
Par sui prodotti verniciati dalla come accertati anche dal CTU nella propria relazione, con Parte_1
condanna dell'attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave per le ragioni tutte documentalmente dimostrate sia nella comparsa di risposta sia nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc. In via riconvenzionale: accertato e dichiarato il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal Sig. titolare della Pro.Mac di RA CP_1
TO a causa del grave inadempimento contrattuale della come anche accertato in Parte_1
sede di CTU, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dal Sig. titolare CP_1
dell'impresa individuale Pro.Mac di RA TO e, conseguentemente, condannare la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del Sig.
[...] CP_1
dell'importo di € 53.997,49 o nella diversa somma che dovesse risultare di giustizia, oltre al risarcimento del danno d'immagine subito dal Sig. nella misura ritenuta di giustizia CP_1
dall'Ill.mo Giudice adito. In ogni caso: condannarsi la all'integrale refusione delle Parte_1
competenze e spese tutte relative al presente procedimento nonché al procedimento tenutosi innanzi al Tribunale di Vicenza (RG 345/2021), concluso con la sentenza n. 1250/2022 che, a seguito dello svolgimento dell'integrale fase istruttoria ha accolto l'eccezione pregiudiziale formulata dal Sig.
titolare della e, per l'effetto, ha dichiarato nullo il decreto CP_1 Parte_2
ingiuntivo n. 2850/2020 del Tribunale di Vicenza ottenuto dalla rinviando al Giudice Parte_1
competente la regolazione delle spese di lite anche della presente fase del giudizio (cfr. punto 3 del dispositivo della sentenza n. 1250/2022 R. Sent. del Tribunale di Vicenza)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione avanti al Tribunale di Vicenza, titolare CP_1
dell'impresa individuale PRO.MAC di , propose opposizione avverso il decreto, CP_1
emesso dallo stesso Tribunale, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di Parte_1
della somma di € 19.314,34, oltre interessi e spese, pretesa a titolo di corrispettivo dovuto per
[...]
le forniture e le lavorazioni di materiali effettuate da . Con l'opposizione, Parte_1 CP_1
evidenziò, preliminarmente alle difese nel merito, l'esistenza di una clausola derogatoria della
[...]
competenza territoriale generale in favore di quella esclusiva del Tribunale di Udine, concludendo per la declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Vicenza in favore del Tribunale di
Udine e, nel merito, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della controparte al risarcimento del danno per il suo inadempimento contrattuale. A fronte dell'eccezione sollevata,
[...]
sostenne la nullità della clausola derogatoria sulla competenza territoriale, instando per il Pt_1
rigetto dell'eccezione pregiudiziale e concludendo nel merito per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto. Il Tribunale di Vicenza ha deciso con sentenza n. 1250/2022, con cui,
affermata l'incompetenza del Tribunale di Vicenza, essendo competente quello di Udine, ha dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto, demandando al giudice competente “la regolazione
delle spese di lite anche della presente fase del giudizio”.
2. ha quindi riassunto il procedimento avanti all'intestato Tribunale, Parte_1
evidenziando che, a seguito dell'atto di impulso, costituisce oggetto della controversia il solo accertamento del credito dedotto dalla stessa con il ricorso per decreto ingiuntivo. L'attrice, premesso che le forniture e i lavori erano stati eseguiti sulla base di tre accordi sottoscritti dalle parti nelle date
16.1.2020, 17.1.2020 e 11.5.2020, ha rimarcato che era in primo luogo dovuto il corrispettivo di €
900,00 per le lavorazioni di verniciatura di due centraline oleodinamiche che mai erano state contestate. Ha poi eccepito che, con riferimento alle prime consegne (individuate come “lotto 1°”),
la denuncia dei vizi da parte di era tardiva, in quanto avvenuta oltre i sessanta giorni stabiliti CP_1
dalla disciplina del contratto d'appalto. Infine, l'attrice ha sostenuto di aver eseguito correttamente le opere commissionatele, evidenziando che le contestazioni avanzate dall'odierno convenuto in costanza di rapporto erano del tutto infondate e non provate. ha infine concluso Parte_1
domandando la condanna del sig. al pagamento della somma di € 19.314,34, nonché della CP_1
somma di € 900,00, mai contestata.
3. Si è costituito titolare dell'impresa individuale PRO.MAC di CP_1 [...]
, contestando la pretesa di che era incorsa in gravi inadempienze, evidenziate CP_1 Parte_1
dai gravi vizi delle lavorazioni eseguite. Premesso di essersi aggiudicato da (di Parte_3
seguito, per brevità, un appalto per eseguire la fornitura di telai e grigliati e di aver poi Pt_3
affidato la verniciatura di questi a ha poi precisato di aver contestato, in data Parte_1 CP_1
12.6.2020 e in data 17.6.2020, la presenza di vizi nelle verniciature realizzate dall'attrice, lamentando che i prodotti verniciati presentavano segni di scrostamento e l'insorgere di ruggine;
in forza di tale denuncia, aveva poi intimato a il ripristino dei lotti viziati;
la contestazione aveva Pt_1
riguardato anche la verniciatura delle centraline oleodinamiche. Il convenuto ha inoltre proposto domanda riconvenzionale, avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti per effetto dei lavori mal eseguiti, quantificati in € 53.997,49, importo corrispondente alle spese sostenute per le riverniciature e per la gestione delle non conformità, alle penali addebitate dalla committente, al ristoro per il danno d'immagine subìto nei rapporti con ha quindi concluso chiedendo di accertare e Pt_3 CP_1
dichiarare la risoluzione dei contratti intercorsi tra le parti per grave inadempimento della Parte_1
o, in subordine, di ridurre la somma dovuta, insistendo per l'accoglimento della domanda
[...]
riconvenzionale proposta e per la condanna della al risarcimento del danno ex art. 96 Parte_1 c.p.c., con vittoria di spese, anche quelle relative al giudizio di opposizione tenutosi innanzi al
Tribunale di Vicenza.
4. Nella prima udienza sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
ed è stata in seguito fissata nuova udienza per tentare la conciliazione delle parti;
fallito il tentativo di conciliazione, con successiva ordinanza, sono state parzialmente ammesse le prove testimoniali richieste;
escussi i testimoni, è stata espletata l'indagine tecnica;
mutata la persona del giudicante, i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe e fruito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5. A seguito della declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza, ciò che trasmigra innanzi al giudice ad quem non è più la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito originariamente azionato con il ricorso monitorio.
6. La domanda di non può essere accolta, se non in minima parte, avendo Parte_1
l'istruttoria dimostrato la fondatezza delle contestazioni del convenuto in ordine alla CP_1
sussistenza di vizi nelle opere eseguite dall'attrice.
7. Nel 2020 si era aggiudicato un appalto da e aveva affidato a CP_1 Pt_3
la verniciatura del materiale -prevalentemente telai e grigliature- destinato ad un Parte_1
cantiere della committente principale. Le parti stipularono tre contratti: -il primo, del 16.1.2020, ebbe ad oggetto la verniciatura di due centraline oleodinamiche (doc. 6 allegato alla comparsa di riassunzione); -il secondo, del 17.1.2020, si riferì alla verniciatura e alla consegna del 1° lotto di telai e grigliati (doc. 7 attoreo e 9 della convenuta); -il terzo contratto, dell'11.5.2020, ebbe ad oggetto la verniciatura e la consegna del 2° e del 3° lotto di telai e grigliati (doc. 10 allegato alla comparsa di risposta).
8. Deve ritenersi dovuto all'attrice il corrispettivo di € 900,00, per la verniciatura delle due centraline oleodinamiche, prestazione oggetto del contratto di data 16.1.2020 e il cui pagamento
è stato richiesto con la fattura n. 171 del 25.3.2020, azionata con il ricorso per ingiunzione. Il
convenuto non ha documentato alcuna contestazione di vizi della verniciatura dei citati CP_1 manufatti, né ha specificamente allegato i difetti nel presente giudizio, limitandosi a sostenere che,
contestando il contratto del 17.1.2020, avrebbe implicitamente contestato anche la verniciatura delle centraline oleodinamiche, con affermazione illogica, in quanto il contratto del 17.1.2020 non aveva ad oggetto la verniciatura delle centraline oleodinamiche, bensì ma la verniciatura di telai e grigliati.
9. Vi è reale controversia sulle prestazioni eseguite da in forza dei Parte_1
contratti del 17.1.2020 e dell'11.5.2020, consistenti nella verniciatura di telai e dei grigliati destinati al cantiere di Non è in contestazione tra le parti la qualificazione giuridica del rapporto, Pt_3
correttamente ricondotto all'appalto. A fronte della domanda dell'appaltatore di pagamento del corrispettivo, il committente ha chiesto in via riconvenzionale la risoluzione dei contratti, oltre CP_1
che la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni (nel precisare le conclusioni, il convenuto non ha coltivato la domanda originariamente svolta “nel merito in via subordinata”).
10. Avendo la società attrice portato a termine i lavori commissionati, deve trovare applicazione non già la normativa generale in tema di inadempimento contrattuale di cui agli artt.
1453 e ss. c.c., bensì la garanzia per vizi nell'ambito del contratto di appalto, di cui agli artt. 1667 e
1668 c.c..
11. A fronte dell'eccezione attorea di tardività della denuncia dei vizi relativi al lotto 1°,
si osserva, preliminarmente, che le parti avevano stabilito una disciplina speciale per i termini di denuncia dei vizi: il contratto del 17.1.2020 è infatti integrato dalle condizioni generali del contratto,
il cui art. 9, rubricato “garanzia”, stabilisce che “Pro.Mac di dovrà denunciare i vizi CP_1
e/o i difetti dei Beni oggetto di fornitura entro il termine di 90 giorni;
il termine decorre dalla data
di consegna, nel caso di vizi palesi e di immediata rilevabilità; decorre invece dalla data della
scoperta in caso di vizi occulti”. Si tratta di una clausola, specificamente approvata per iscritto dall'attrice -che ha riconosciuto che il proprio legale rappresentante aveva sottoscritto la dichiarazione espressa di accettazione delle clausole vessatorie- che stabilisce un termine a favore del committente RA, più ampio rispetto a quello, di sessanta giorni, previsto dall'art. 1667 c.c.
La consegna dei telai e dei grigliati facenti parte del 1° lotto è avvenuta tra il 19 e il 24 marzo del 2020; tale circostanza non è in contestazione tra le parti. Se è vero che con la denuncia del CP_1 12 giugno 2020, non ha contestato la sussistenza di vizi relativi al materiale facente parte del 1° lotto,
tuttavia, in data 19 giugno 2020, l'odierno convenuto inviò a un'ulteriore comunicazione, Pt_1
nella quale si fa riferimento all'esistenza di vizi anche nel 1° lotto (doc. 21 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Essendo stata completata la consegna del lotto 1° in data 24 marzo 2020, la denuncia del 19 giugno 2020 può ritenersi tempestiva. Il teste , che rivestiva, per Testimone_1
incarico ricevuto da il ruolo di direttore della commessa, ha ricordato che in data 12.6.2020 Pt_3
aveva segnalato la non conformità dei primi lotti delle forniture di griglie e parapetti arrivati nel cantiere.
La denuncia è stata tempestiva anche con riferimento ai vizi riscontrati nel 2° e nel 3° lotto. Infatti,
dalla documentazione allegata si evince che i telai e i grigliati erano stati consegnati tra il 4 maggio e il 10 giugno 2020 e la denuncia dei vizi è stata inviata dal sig. con comunicazione del 12 CP_1
giugno 2020, entro i novanta giorni previsti contrattualmente per la denuncia.
12. Quanto all'effettiva sussistenza dei vizi tempestivamente denunciati, con riferimento alle lavorazioni relative ai tre lotti, il sig. ha sostenuto che tutti i materiali si presentavano CP_1
inaccettabili all'uso cui erano destinati. In particolare, ha evidenziato che i telai e i grigliati presentavano gravi segni di scrostamento e l'insorgere di ruggine diffusa, vizi tali da impedire l'esposizione all'aperto dei materiali;
esposizione che era imprescindibile, dal momento che i beni dovevano essere utilizzati in un cantiere.
Le deposizioni dei testimoni e rispettivamente direttore commessa e Testimone_1 Tes_2
supervisore forniture per hanno confermato la presenza di ruggine in prossimità delle Pt_3
saldature e di scrostamenti della vernice sui manufatti, situazioni delle quali furono eseguite numerose fotografie.
Nella causa è stata prodotta documentazione fotografica dei vizi lamentati, che il consulente tecnico d'ufficio e i consulenti di parte hanno ritenuto inequivocabilmente dimostrativa dei difetti (pag. 4
della relazione). L'ausiliario del giudice ha ritenuto i vizi prevalentemente riconducibili ad una insufficiente pulizia preliminare dei pezzi prima della verniciatura, quindi a carenze del ciclo di pretrattamento, in minor parte ad una carenza delle specifiche tecniche fornite da in minima Pt_3 parte ad una scorretta movimentazione e alle aggressioni da elementi esterni subite dai manufatti nel cantiere. All'esito delle osservazioni dei consulenti di parte, l'ausiliario del giudice ha precisato che
“Allo scopo di facilitare l'attività dell'ill.mo sign Giudice, preso atto della Relazione del 30.8, delle
osservazioni pervenute dalle Parti con le repliche contenute nel presente documento, lo scrivente
CTU conferma quanto esposto riguardo la sussistenza dei difetti lamentati dalla Resistente ed oggetto
di quesito peritale, e al fine di contribuire alla determinazione delle responsabilità, indica che tali
difetti sono riconducibili prevalentemente (circa 70%) ad una insufficiente pulizia preliminare dei
pezzi prima della verniciatura, ma anche (circa 29%) a specifiche tecniche carenti nonché in minima
parte (circa 1%) ad una scorretta movimentazione (strisciamento) e aggressioni da elementi esterni
(massetti, getti) subite dei manufatti in cantiere.”. Le risultanze dell'indagine tecnica, anche in ragione delle argomentate motivazioni fornite dal consulente a suffragio delle sue deduzioni e dell'ampio ed approfondito contraddittorio con i consulenti delle parti, possono essere recepite dal
Tribunale. Deve sottolinearsi che la riscontrata carenza delle “specifiche tecniche” non può
giustificare l'inadempimento di che, svolgendo attività d'impresa nel settore della Pt_1
verniciatura, ex art. 1176 c. 2 c.c. era tenuta a realizzare l'opera a regola d'arte e deve rispondere anche dei vizi conseguenti a carenze delle indicazioni tecniche ricevute dal committente, il cui controllo e la cui correzione rientrano nella sua prestazione, mentre avrebbe potuto andare esente da responsabilità solo ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, avesse ribadito le indicazioni,
riducendo così l'appaltatore a proprio mero nudus minister (tra le tante, Cass., sez. I civ., ordin.
9.10.2017, n. 23594).
13. Il convenuto chiede la risoluzione del contratto, ex art. 1668, comma II, c.c.. CP_1
Nel caso di specie, l'opera compiuta dalla convenuta può effettivamente ritenersi "del tutto inadatta
alla sua destinazione".
Infatti, la verniciatura dei telai e dei grigliati, manufatti destinati ad essere esposti all'aperto, ha lo scopo di proteggere i manufatti dagli agenti esterni;
il rapido insorgere di ruggine e di scrostamenti nella verniciatura rivela l'inidoneità di quest'ultima ad assolvere alla sua funzione ed integra un grave vizio che può essere emendato solo per mezzo di una totale nuova verniciatura eseguita a regola d'arte.
Merita quindi accoglimento la domanda di parte convenuta di risoluzione dei contratti del 17.1.2020
e dell'11.5.2020. In ragione della risoluzione dei citati contratti, viene meno la causa delle reciproche obbligazioni;
non ha quindi diritto al pagamento dei corrispettivi pattuiti. Pt_1
14. Quanto alla domanda risarcitoria, si osserva che il convenuto ha in primo luogo CP_1
chiesto la rifusione dei costi affrontati per lo smontaggio dei telai e dei grigliati, la loro riverniciatura e il rimontaggio, rivendicando poi la rifusione di quanto aveva dovuto versare a a titolo di Pt_3
penali e del danno d'immagine.
Non possono considerarsi danno risarcibile le spese sostenute per la riverniciatura dei manufatti,
sostenute nella misura di € 12.200,00 (come confermato dal teste e dal doc. 27 del convenuto); Tes_3
con la società attrice, infatti, era stato pattuito per i primi tre lotti il corrispettivo di € 17.453,70
(imponibile di € 14.306,32), non pagato in ragione della disposta risoluzione;
porre a carico dell'attrice il citato costo comporterebbe una locupletazione del convenuto, che avrebbe dovuto pagare il corrispettivo per procurarsi la prestazione.
Il convenuto pretende poi a titolo risarcitorio l'importo di € 11.253,25 “a titolo di mancato guadagno
per il maggior costo richiesto in situazione di urgenza dalle società e per la CP_3 CP_4
riverniciatura dei lotti precedentemente affidati alla si evince dalla fatture relative alla CP_5
verniciatura eseguita da altra azienda a costo maggiore (all. 29)”. Dalla citata confusa allegazione e dall'esame delle fatture prodotte sub doc. 29, tutte riferite ai lotti 4, 5 e 6 pare potersi riferire la pretesa a prestazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di causa, in relazione alle quali non è stato provato fossero state ordinate a e per quali prezzi, onde poter ricavare l'asserito maggior Pt_1
corrispettivo pagato ad altre imprese cui il lavoro era stato riappaltato in condizioni di urgenza.
Sono stati invece adeguatamente documentati, nella misura di € 19.921,13, i costi sostenuti dal convenuto sig. per lo smontaggio e il rimontaggio di telai e grigliati, attività rese necessarie CP_1
dall'inadempimento attoreo (docc. 30 e 31 allegati alla comparsa di costituzione e risposta). Quanto alle penali per il ritardo addebitate da si osserva che dal doc. 28, allegato alla Pt_3
comparsa di costituzione e risposta, risulta che ha addebitato € 3.400,00 a per il ritardo Pt_3 CP_1
nella consegna dei materiali “causa ; il maggior importo richiesto, pari ad € 1.647,00 Parte_1
non può invece essere ricondotto all'inadempimento dell'odierna attrice.
Né possono riconoscersi a titolo risarcitorio i costi asseritamente sostenuti per il vitto e l'alloggio dei dipendenti dell'impresa che si occupò dello smontaggio e del rimontaggio dei telai e dei grigliati.
Sulla specifica posta di danno non è stata richiesta l'ammissione di prova testimoniale e le fatture prodotte non contengono univoci riferimenti che permettano di riferire l'impegno dei lavoratori interessati in attività conseguenti all'inadempimento di Pt_1
Si richiama, infine, il principio di diritto espresso dal giudice di legittimità, secondo cui “In tema di
risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai
diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e
alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere
oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (Cass., sez. III civ., ordin.
10.7.2023, n. 19551). Il convenuto non ha assolto a tale onere, deducendo circostanze significative del deterioramento o dell'interruzione del rapporto commerciale con o con altri committenti Pt_3
in ragione delle lavorazioni difettose eseguite per suo conto da La mera applicazione Parte_1
di una penale, fonte di danno patrimoniale, non può ritenersi di per sé significativa del danno non patrimoniale.
15. Conclusivamente, la domanda di adempimento proposta da deve essere Parte_1
accolta per il solo importo di € 900,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 del D.L.vo 231/2002,
dal 31.5.2020 -data di scadenza della fattura n. 171/2020- sino al saldo;
merita invece accoglimento la domanda di risoluzione, per inadempimento di dei contratti del 17.1.2020 e Parte_1
dell'11.5.2020 intercorsi tra le parti e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto deve essere condannata al risarcimento dei danni, liquidati CP_1 Parte_1
nell'importo complessivo di € 23.321,13, da aumentare per la rivalutazione secondo gli indici ISTAT
dalle date dei pagamenti eseguiti dal convenuto sino a quella di pubblicazione della presente sentenza e per gli interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 c. I c.c., sulla somma via via rivalutata, conla medesima decorrenza sino al saldo.
16. Stante la pressoché totale soccombenza, la società attrice deve essere condannata a rifondere al convenuto le spese processuali, liquidate come da dispositivo in applicazione dei CP_1
parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore della causa, da determinarsi tenuto conto del valore della domanda attorea respinta e della misura in cui è stata accolta la domanda riconvenzionale;
tali parametri vengono assunti ai valori medi, per le quattro fasi (tra le altre, Cass.,
sez. III civ., ordin. 29.11.2018, n. 30840). Le spese del giudizio tenutosi davanti al Tribunale di
Vicenza non possono, invece, essere liquidate in questo giudizio. Infatti, la condanna alle spese per il giudizio monitorio e di opposizione doveva essere pronunciata dal Tribunale di Vicenza, con la sentenza con cui ha dichiarato la propria incompetenza per territorio -sulla quale non si era formato l'accordo tra le parti ex art. 38 c. I c.p.c.- e non poteva essere demandata al giudice competente, avanti al quale trasmigra il solo giudizio ordinario concernente l'accertamento del credito dedotto con il ricorso monitorio (da ultimo, Cass., sez. III civ., ordin. 7.6.2023, n. 15988). La mancata statuizione sulle spese integra un vizio di omessa pronuncia, a fronte del quale l'allora opponente avrebbe avuto l'onere di impugnare la sentenza del Tribunale di Vicenza.
17. Il convenuto ha chiesto di condannare l'attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.
I c.p.c.; si osserva che la facoltà, prevista da tale norma, di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata costituisce applicazione del principio generale dettato dagli artt. 1226 e 2056
c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto che dimostrino l'effettività
di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello ristorato dalla disposta rifusione delle spese processuali
(si veda Cass., sez. III civ., 27.10.2015, n. 21798). Non si ritiene che, nel caso di specie, il convenuto abbia assolto al citato onere, di talché la domanda risarcitoria deve essere disattesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata: a) condanna titolare dell'impresa individuale Pro.mac di RA TO, CP_1
al pagamento in favore di della somma di € 900,00, oltre interessi al tasso di cui Parte_1
all'art. 5 del D.L.vo n. 231/2002, dal 31.5.2020 sino al saldo;
b) dichiara risolti per inadempimento di ex art. 1668, comma II, c.c., i Parte_1
contratti di data 17.1.2020 e di data 11.5.2020 stipulati dalle parti in causa, aventi ad oggetto la verniciatura di telai e grigliati;
c) condanna a pagare ad quale titolare dell'impresa Parte_1 CP_1
individuale Pro.mac di RA TO, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 23.321,13,
da aumentare per la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dalle date dei pagamenti eseguiti dal convenuto sino a quella di pubblicazione della presente sentenza e per gli interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 c. I c.c., sulla somma via via rivalutata, con la medesima decorrenza sino al saldo.
d) pone in via definitiva a carico di il rimborso spese ed il compenso, Parte_1
comprensivo di accessori, liquidati in favore del consulente tecnico d'ufficio con il decreto del giudice istruttore di data 10.10.2024;
e) condanna l'attrice a rifondere al convenuto quale Parte_1 CP_1
titolare dell'impresa individuale Pro.mac di RA TO, le spese del presente giudizio, che liquida in € 518,00 per esborsi e in € 7.616,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del
15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 24 dicembre 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Maria Luisa Picotti.