Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 24072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24072 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24072/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16178/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16178 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Elisabetta Vandelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del Decreto del Ministero dell'Interno n. -OMISSIS- notificato al ricorrente in data 28/09/2019 con cui il Ministro dell'Interno ha rigettato la domanda di cittadinanza italiana per motivi di residenza
2) di ogni altro atto presupposto, precedente, susseguente o comunque connesso o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2025 il dott. DO SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso e la rappresentazione in fatto e diritto in esso contenuta, secondo cui:
Il ricorrente è cittadino albanese giunto regolarmente in Italia nel lontano 1991, all’età di ventiquattro anni (si allega l’estratto contributivo INPS del ricorrente da cui si evince che il signor -OMISSIS- lavora regolarmente in Italia dal 1991- doc. All. 3- 4- estratto contributivo INPS; documentazione lavorativa contenente dichiarazioni dei redditi, Certificazioni Uniche e buste paga del ricorrente) e qui ha sempre regolarmente risieduto e lavorato per mantenere dapprima sé stesso e poi la sua famiglia che vive con lui in Italia e che è composta dalla moglie e dai loro due figli, tutti di cittadinanza italiana (docc. All. 5- certificato di residenza storica e stato di famiglia del ricorrente).
Il sig. -OMISSIS- lavora con contratto a tempo indeterminato dal lontano anno 1997 quando venne assunto come facchino dalla -OMISSIS-. La medesima ditta ha poi modificato la ragione sociale nel 2003 ed il ricorrente ha proseguito il suo contratto di lavoro,
sempre a tempo indeterminato, per la nuova -OMISSIS- per la quale svolge la mansione di operaio addetto alla salatura dei prosciutti (doc. All. 6- modulo di scheda anagrafico-professionale rilasciata dal Centro per l’Impiego di Vignola in data 15/10/2019).
Grazie al suo lavoro in Italia, il ricorrente ha potuto accendere un mutuo per acquistare l’abitazione in cui vive insieme alla famiglia, abitazione di cui è cointestataria anche la moglie (doc. All. 7- visura estratta dal catasto della Provincia di Modena).
In data 04/02/2015 il ricorrente presentava presso la Prefettura di Modena istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, Legge n. 91/1992 in quanto cittadino straniero in possesso del requisito, richiesto dalla legge, dei 10 anni di
residenza legale continuata sul territorio italiano oltre che del requisito reddituale previsto dalla medesima normativa.
In conseguenza di ciò si è instaurato il procedimento amministrativo avente protocollo n° -OMISSIS- che si è concluso in data 02/09/2019 (dopo ben oltre quattro anni) con decreto di rigetto del Ministro dell’Interno, notificato al sig.-OMISSIS- in data 28/09/2019, non senza che prima fosse intervenuto formale preavviso di rigetto ex art. 10 bis L.241/90 in data 21/03/2019 a cui il ricorrente
aveva risposto in data 13/05/2019 (doc.All.8- preavviso di rigetto ex art. 10 bis Legge 241/90 e risposta del legale).
Il rigetto del Ministero dell’Interno si fonda esclusivamente su una passata condanna di patteggiamento a pena sospesa, il cui fatto storico risale al lontano 1992 e che, per effetto del decorso del tempo, si è estinta.
Ad ogni buon conto, in data 29/10/2019 si è provveduto a chiedere all’ufficio Gip del Tribunale di Torino, competente per l’esecuzione, il provvedimento di declaratoria dell’estinzione del reato in considerazione del fatto che il signor -OMISSIS-, dal 1992 ad oggi, non ha mai più commesso alcun reato.
Non solo, ma si è provveduto a depositare altresì, presso il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, istanza volta a chiedere la riabilitazione del ricorrente (doc. All. 9-10 richiesta di declaratoria di estinzione del reato depositata presso l’ufficio Gip del Tribunale di Torino, competente per
l’esecuzione; richiesta di RIABILITAZIONE depositata presso la cancelleria del
Tribunale di Sorveglianza di Bologna)e ottenuta prima dell’odierna udienza.
Ad ogni buon conto si rappresenta che quando il ricorrente venne condannato nel 1992 (unica condanna penale a lui imputata), era da poco arrivato in Italia (il signor -OMISSIS- viveva, infatti in Italia, dall’anno precedente, ossia dal 1991) e non parlava e non comprendeva ancora l’Italiano.
Il ricorrente non era coinvolto nel fatto di reato a lui imputatogli ma, non comprendendo la lingua italiana, senza che nella udienza per direttissima venisse assistito da un traduttore, firmò quello che l’avvocato di ufficio (che nella udienza per direttissima gli era stato assegnato) gli mise davanti e di cui ha compreso la valenza solo oggi, ossia una autorizzazione alla applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e seguenti cpp.
All’epoca, quindi, il ricorrente, inconsapevole, rinunciò a difendersi senza sapere a cosa stava, in realtà rinunciando.
Quanto rappresentato deve essere tenuto in considerazione anche perché il ricorrente, da allora ad oggi, non ha mai più commesso un fatto di reato.
Ad oggi al signor -OMISSIS- non è stato contestato, penalmente, nemmeno una mera denuncia di polizia.
Ad oggi il signor -OMISSIS- non ha mai commesso nemmeno un illecito amministrativo o civile ed ha sempre regolarmente pagato le tasse.
Invero il ricorrente ha scelto l’Italia come Paese in cui vivere con la sua famiglia, ormai quasi trenta anni fa.
In Italia sono nati tutti e due i suoi figli, di cittadinanza italiana, così come la moglie (docc. All. 11- documenti di identità della moglie e dei figli del ricorrente).
In Italia ha comprato casa, insieme alla moglie, e lavora a tempo indeterminato da quando aveva ventiquattro anni.
In buona sostanza, il signor -OMISSIS- è venuto in Italia solo per lavorare e contribuire, col suo lavoro, alla crescita, economica e sociale dell’Italia.
I suoi due figli hanno frequentato le scuole in Italia e oggi studiano all’Università e al liceo linguistico.
Il figlio più grande, infatti, -OMISSIS- è iscritto all’Univesrità di Bologna e frequenta il corso universitario di scienze politiche mentre la figlia minore, -OMISSIS-, è invece iscritta al liceo classico “Formiggini” di Sassuolo (doc.All. 12- documentazione scolastica dei figli).
Quanto sopra esposto era nella disponibilità della Pubblica Amministrazione che era a conoscenza, almeno a far data dalla risposta alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza di cittadinanza, ossia dal 13/05/2019 (risposta alla comunicazione ex art. 10 bis già allegata- cfr doc. all. n.8) di quanto sopra descritto;
ricordato che la discrezionalità propria della valutazione commessa all’amministrazione in sede di esame della domanda di cittadinanza deve tuttavia tener conto delle risultanze di fatto presentate, per un giudizio complessivo sulla domanda, laddove nella specie evidentemente l’amministrazione ha seguito esclusivamente la proposta e il giudizio sfavorevole espresso dalla Questura di Modena sulla base della precedente condanna la cui notevole risalenza e le ricordate peculiari condizioni avrebbero meritato un apprezzamento più approfondito, pur se la riabilitazione intervenuta non ha a tale effetto quel rilievo che la difesa mostra di attribuirle, sicchè è fondato l’assunto ricorsuale secondo cui gli Uffici competenti non abbiano tenuto in nessun conto né tali elementi, né gli altri elementi utili alla definizione della personalità del richiedente quali l’assenza di qualsiasi ulteriore precedente penale, la regolarità dell’attività lavorativa svolta, la permanenza in Italia e la avvenuta integrazione;
ritenuto dunque:
che il diniego impugnato debba dunque essere annullato con obbligo di riesame;
che le spese possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, con annullamento del diniego impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO SA, Presidente, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Marilena Di Paolo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DO SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.