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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 09.07.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.4684/2022 R.G.
tra nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanni De Donno come da procura Parte_1 speciale a margine del ricorso
RICORRENTE ed in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Alessandra Vinci come CP_1 da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento di malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.04.2022 il ricorrente indicato in epigrafe premetteva di aver lavorato come piastrellista sin da prima del 2014; di aver svolto attività comportanti movimenti ripetuti o prolungati del polso e di prensione della mano, mantenimento prolungato di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo;
di aver contratto le patologie indicate in atti, ritenute derivanti dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, esponeva che l' aveva ingiustamente disconosciuto la natura professionale delle CP_1 patologie denunciate e concludeva affinché l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato alla liquidazione dell'indennizzo ai sensi del d. lgs. n.38/2000, in misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica medico-legale, all'odierna udienza la causa
è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui CP_1 all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per
l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
Lo svolgimento della attività lavorativa descritta in ricorso ha trovato sufficiente conferma all'esito della prova testimoniale espletata (cfr. le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 14.02.2024).
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, il CTU dott.ssa ha accertato che il ricorrente è Persona_1 affetto da “Ernie discali multiple con interessamento nervoso periferico”, avente origine professionale e tale da comportare un danno biologico pari al 7%. Di contro, l'ulteriore patologia (“Sindrome del tunnel carpale bilaterale”) non configura malattia professionale (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il
19.06.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni del CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise.
In virtù delle considerazioni che precedono, deve riconoscersi la natura professionale della prima delle patologie sopra indicate;
accertarsi che il ricorrente ha diritto di percepire l'indennizzo - ai sensi dell'art.13 del d.lgs. cit. - sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 7%; e condannarsi l' al CP_1 pagamento della prestazione predetta, aumentata degli interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese processuali si compensano per un mezzo tra le parti in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda. La metà residua, liquidata in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA, va posta a carico dell' secondo la regola della soccombenza, con distrazione. CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide: - accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è affetto da “Ernie discali multiple con interessamento nervoso periferico”, di natura professionale, che ne ha determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 7%;
- condanna l' resistente alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo, ai sensi dell'art.13 d.lgs. CP_2
n.38/2000, nella misura corrispondente al grado di invalidità sopra indicato, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
- compensa per un mezzo le spese processuali tra le parti e condanna l' al pagamento della metà CP_1 residua, liquidata detta metà in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Lecce, 09.07.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 09.07.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.4684/2022 R.G.
tra nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanni De Donno come da procura Parte_1 speciale a margine del ricorso
RICORRENTE ed in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Alessandra Vinci come CP_1 da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento di malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.04.2022 il ricorrente indicato in epigrafe premetteva di aver lavorato come piastrellista sin da prima del 2014; di aver svolto attività comportanti movimenti ripetuti o prolungati del polso e di prensione della mano, mantenimento prolungato di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo;
di aver contratto le patologie indicate in atti, ritenute derivanti dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, esponeva che l' aveva ingiustamente disconosciuto la natura professionale delle CP_1 patologie denunciate e concludeva affinché l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato alla liquidazione dell'indennizzo ai sensi del d. lgs. n.38/2000, in misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica medico-legale, all'odierna udienza la causa
è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui CP_1 all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per
l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
Lo svolgimento della attività lavorativa descritta in ricorso ha trovato sufficiente conferma all'esito della prova testimoniale espletata (cfr. le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 14.02.2024).
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, il CTU dott.ssa ha accertato che il ricorrente è Persona_1 affetto da “Ernie discali multiple con interessamento nervoso periferico”, avente origine professionale e tale da comportare un danno biologico pari al 7%. Di contro, l'ulteriore patologia (“Sindrome del tunnel carpale bilaterale”) non configura malattia professionale (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il
19.06.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni del CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise.
In virtù delle considerazioni che precedono, deve riconoscersi la natura professionale della prima delle patologie sopra indicate;
accertarsi che il ricorrente ha diritto di percepire l'indennizzo - ai sensi dell'art.13 del d.lgs. cit. - sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 7%; e condannarsi l' al CP_1 pagamento della prestazione predetta, aumentata degli interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese processuali si compensano per un mezzo tra le parti in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda. La metà residua, liquidata in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA, va posta a carico dell' secondo la regola della soccombenza, con distrazione. CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide: - accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è affetto da “Ernie discali multiple con interessamento nervoso periferico”, di natura professionale, che ne ha determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 7%;
- condanna l' resistente alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo, ai sensi dell'art.13 d.lgs. CP_2
n.38/2000, nella misura corrispondente al grado di invalidità sopra indicato, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
- compensa per un mezzo le spese processuali tra le parti e condanna l' al pagamento della metà CP_1 residua, liquidata detta metà in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Lecce, 09.07.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)