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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/11/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3439/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel.
Dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa da
(C.F. , nata a [...] [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Anna Rita Galimberti e dall'Avv. Alessandra Valli
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
IN ZA
Co con regolare comunicazione all'Ufficio PUBBLICO , in persona del Sostituto - Procuratore CP_3 della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
RILEVATO che, all'udienza di comparizione delle parti in data 24.11.2025, queste ultime hanno raggiunto il seguente accordo per la definizione della controversia, nell'interesse del figlio minore, (nato il Per_1
27.10.2020 da relazione more uxorio:
1. il figlio minore (nato il [...]) sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. quanto alle frequentazioni tra il padre ed il minore: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera ore 21.00, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
un pomeriggio infrasettimanale (di regola, il mercoledì) dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina seguente, in caso di necessità, in base ai turni di lavoro paterno, saranno i nonni a prelevare da scuola e lo terranno fino Per_1 all'arrivo del padre;
una settimana durante le vacanze natalizie, corrispondente ad anni alterni, al periodo tra il 24 e il 30 dicembre (garantendo lo scambio dei regali con l'altro genitore) oppure tra il 31 dicembre e il 6 gennaio (quest'anno il papà farà il primo periodo e la mamma il secondo); le vacanze pasquali e gli altri ponti seguiranno il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per almeno 15 giorni anche non consecutivi, in periodi da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
3. il padre verserà, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, entro il giorno 12 di ogni mese alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 400, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018 (ivi compresa la retta dell'asilo);
4. il padre verserà, con decorrenza dalla mensilità di settembre 2026, entro il giorno 12 di ogni mese alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 450, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018;
5. l'assegno unico continuerà ad essere interamente percepito dalla madre;
6. spese di lite compensate.
RITENUTO che -nel contesto degli incarichi di seguito delegati ai competenti Servizi Sociali- l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario delle frequentazioni con la prole possa essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
OSSERVATO, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi. Dalla relazione trasmessa dai Servizi incaricati il
19.11.2025, è emerso che appare in generale sereno e non si ravvisano al momento elementi di Per_1 pregiudizio. La relazione con i genitori appare connotata positivamente: sta volentieri con il padre Per_1 che tende a “comandare”, avendo intuito la tendenza di tale figura a essere compiacente e ad assecondarlo, ponendosi come una figura ludica e maggiormente defilata rispetto alle responsabilità genitoriali, di fatto prevalentemente in capo alla madre. È comunque in grado di accompagnarlo e fornire indicazioni al figlio per guidarlo nell'attività di gioco. La madre appare maggiormente contenitiva, anche se il bambino tende ad adottare il medesimo comportamento. … si è osservata la centratura della madre sul benessere del bambino e la ricerca di soluzioni a supporto di una crescita serena. Nel complesso, si auspica la promozione di una maggior collaborazione dei due genitori e di un atteggiamento maggiormente propositivo del padre, che tende
a delegare alla signora. (cfr. relazione in atti);
CONSIDERATO che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di entrambi i genitori, per come rappresentata e documentata in atti e dagli stessi valutata;
RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest'ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
CONSIDERATOche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
RITENUTO, in considerazione dell'esito processuale e dell'accordo raggiunto sul punto, che le spese di lite debbano essere compensate;
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni soprariportate, che si intendono qui integralmente trascritte;
2. DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Locate Varesino (residenza materna), in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST e con i Servizi Soicali e Specialistici ASST del Comune di Mozzate
(residenza paterna), ciascuno per quanto di competenza, mantengano un'attenta presa in carico del minore e del nucleo familiare, provvedendo a:
- verificare il rispetto del calendario delle frequentazioni padre-figlio sopra disposto e la sua rispondenza alle esigenze e ai bisogni del minore, intervenendo eventualmente sullo stesso, nei tempi e nelle modalità, al fine di favorire la stabilità e la serenità delle frequentazioni tra il padre ed il figlio;
- avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo, anche domiciliari o di supporto psicologico/neuropsichiatrico per il minore ritenuti necessari o anche solo opportuni, coordinandosi con la dott.ssa neuropsichiatra che ha in carico il minore, nonché CP_4
(acquisita la loro disponibilità) tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità ed eventuali percorsi di psicoterapia individuale per i genitori, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie, nel solo interesse della minore;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,
Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
3. PRESCRIVE ai genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi
Specialistici della ASST incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici della
ASST, potranno essere assunti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale per entrambi e/o per uno di essi;
4. COMPENSA tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali del di Mozzate e del Comune di CP_5
Locate Varesino.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 25.11.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel.
Dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa da
(C.F. , nata a [...] [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Anna Rita Galimberti e dall'Avv. Alessandra Valli
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
IN ZA
Co con regolare comunicazione all'Ufficio PUBBLICO , in persona del Sostituto - Procuratore CP_3 della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
RILEVATO che, all'udienza di comparizione delle parti in data 24.11.2025, queste ultime hanno raggiunto il seguente accordo per la definizione della controversia, nell'interesse del figlio minore, (nato il Per_1
27.10.2020 da relazione more uxorio:
1. il figlio minore (nato il [...]) sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. quanto alle frequentazioni tra il padre ed il minore: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera ore 21.00, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
un pomeriggio infrasettimanale (di regola, il mercoledì) dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina seguente, in caso di necessità, in base ai turni di lavoro paterno, saranno i nonni a prelevare da scuola e lo terranno fino Per_1 all'arrivo del padre;
una settimana durante le vacanze natalizie, corrispondente ad anni alterni, al periodo tra il 24 e il 30 dicembre (garantendo lo scambio dei regali con l'altro genitore) oppure tra il 31 dicembre e il 6 gennaio (quest'anno il papà farà il primo periodo e la mamma il secondo); le vacanze pasquali e gli altri ponti seguiranno il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per almeno 15 giorni anche non consecutivi, in periodi da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
3. il padre verserà, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, entro il giorno 12 di ogni mese alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 400, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018 (ivi compresa la retta dell'asilo);
4. il padre verserà, con decorrenza dalla mensilità di settembre 2026, entro il giorno 12 di ogni mese alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 450, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018;
5. l'assegno unico continuerà ad essere interamente percepito dalla madre;
6. spese di lite compensate.
RITENUTO che -nel contesto degli incarichi di seguito delegati ai competenti Servizi Sociali- l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario delle frequentazioni con la prole possa essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
OSSERVATO, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi. Dalla relazione trasmessa dai Servizi incaricati il
19.11.2025, è emerso che appare in generale sereno e non si ravvisano al momento elementi di Per_1 pregiudizio. La relazione con i genitori appare connotata positivamente: sta volentieri con il padre Per_1 che tende a “comandare”, avendo intuito la tendenza di tale figura a essere compiacente e ad assecondarlo, ponendosi come una figura ludica e maggiormente defilata rispetto alle responsabilità genitoriali, di fatto prevalentemente in capo alla madre. È comunque in grado di accompagnarlo e fornire indicazioni al figlio per guidarlo nell'attività di gioco. La madre appare maggiormente contenitiva, anche se il bambino tende ad adottare il medesimo comportamento. … si è osservata la centratura della madre sul benessere del bambino e la ricerca di soluzioni a supporto di una crescita serena. Nel complesso, si auspica la promozione di una maggior collaborazione dei due genitori e di un atteggiamento maggiormente propositivo del padre, che tende
a delegare alla signora. (cfr. relazione in atti);
CONSIDERATO che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di entrambi i genitori, per come rappresentata e documentata in atti e dagli stessi valutata;
RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest'ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
CONSIDERATOche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
RITENUTO, in considerazione dell'esito processuale e dell'accordo raggiunto sul punto, che le spese di lite debbano essere compensate;
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni soprariportate, che si intendono qui integralmente trascritte;
2. DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Locate Varesino (residenza materna), in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST e con i Servizi Soicali e Specialistici ASST del Comune di Mozzate
(residenza paterna), ciascuno per quanto di competenza, mantengano un'attenta presa in carico del minore e del nucleo familiare, provvedendo a:
- verificare il rispetto del calendario delle frequentazioni padre-figlio sopra disposto e la sua rispondenza alle esigenze e ai bisogni del minore, intervenendo eventualmente sullo stesso, nei tempi e nelle modalità, al fine di favorire la stabilità e la serenità delle frequentazioni tra il padre ed il figlio;
- avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo, anche domiciliari o di supporto psicologico/neuropsichiatrico per il minore ritenuti necessari o anche solo opportuni, coordinandosi con la dott.ssa neuropsichiatra che ha in carico il minore, nonché CP_4
(acquisita la loro disponibilità) tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità ed eventuali percorsi di psicoterapia individuale per i genitori, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie, nel solo interesse della minore;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,
Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
3. PRESCRIVE ai genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi
Specialistici della ASST incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici della
ASST, potranno essere assunti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale per entrambi e/o per uno di essi;
4. COMPENSA tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali del di Mozzate e del Comune di CP_5
Locate Varesino.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 25.11.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi