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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Prima Sezione Civile
r.g. 3685/2024
Il Tribunale di Napoli Nord composto dai seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. est. dott. Fulvio Mastro Giudice
letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato
TRA
, rappr. e dif. dall'avv. BARBATO ANNA , presso il cui Parte_1 studio elett.mente domicilia
RICORRENTE
E
, rappr. e dif. dall'avv. GUARINO ANNA, presso il cui studio CP_1 elett.mente domicilia;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
a scioglimento della riserva assunta dal giudice relatore;
rilevato che ha chiesto l'attribuzione alla propria figlia minore Parte_1
, meglio identificata in atti, del cognome paterno, anteponendolo Persona_1
a quello materno;
rilevato che si è costituita in giudizio opponendosi alla richiesta;
CP_1 rilevato che il pubblico ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso
OSSERVA
Osserva il tribunale che la domanda del sig. può essere accolta, in Pt_1 quanto è conforme all'interesse della minore per le ragioni di cui alla motivazione che segue.
Rileva in merito il tribunale che la piccola è nata il [...] ed è stata Per_1 riconosciuta dal sig. circa un mese dopo, in quanto al momento della Pt_1 nascita si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e non aveva tempestivamente potuto ottenere l'autorizzazione del tribunale di sorveglianza allo spostamento necessario per effettuare il riconoscimento.
All'udienza dinnanzi al giudice relatore il ha precisato “Vedo regolarmente Pt_1 la bambina e sto pagando il mantenimento. Io vorrei anteporre il mio cognome perché se un domani avrò un altro figlio vorrei che avessero lo stesso cognome.
All'epoca della nascita noi eravamo d'accordo che io la riconoscessi, tantochè questo dichiarò la signora anche al comune. D'altronde non vorrei che un CP_1 domani mia figlia si chiedesse perché porta il cognome della madre anteposto a quello del padre considerato che nella normalità dei casi il primo cognome è quello paterno”.
La resistente si è costituita in giudizio contestando la richiesta e domandando che il cognome del fosse posposto a quello materno e non anteposto. Innanzi Pt_1 al giudice relatore ha dichiarato “io vorrei anteporre il mio cognome a quello del padre perché prima che nascesse il padre mi diceva che senza test del dna non lo avrebbe riconosciuto e che comunque non voleva avere nulla a che fare con la figlia.
La bambina è nata il 26 marzo io l'ho riconosciuta intorno al 13 aprile all'uscita della clinica ed il sig. una settimana dopo. Io non avevo potuto trasmettere Pt_1 il certificato al sig. perché me lo hanno rilasciato solo con le dimissioni. Pt_1
Adesso il sig. vede regolarmente la bambina per i primi mesi se ne è Pt_1 disinteressato e non mi corrispondeva alcunchè per il mantenimento”.
Rileva a riguardo il tribunale che il nome costituisce diritto fondamentale della persona (presidiato a livello costituzionale, art. 2 e 22 Cost.), quale species del genus, diritto all'identità personale.
Nel caso di riconoscimento di minore da parte di entrambi i genitori in tempi diversi, va accertata la posizione complessiva del minore all'attribuzione del cognome del padre, anteponendolo o sostituendolo a quello materno, considerando la soluzione nel caso concreto maggiormente conforme all'interesse del minore.
L'ordinamento giuridico, eliminata ogni discriminazione, non configura criteri assoluti di prevalenza, né a livello temporale (prior in tempore potior in iure), né enucleando preferenze di natura assiologica. Anzi, il definitivo tramonto del cd. patronimico risulta sancito, oltrechè a livello sovranazionale, da ultimo, espressamente dalla Corte cost. n. 131/2022 che ha dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, comma 1, c.c., nella parte in cui prevedeva l'automatica assegnazione al figlio del cognome paterno.
Ciò che rileva e che deve guidare la scelta del tribunale in caso di contenzioso tra le parti è l'esigenza di garantire l'interesse del minore a conservare il cognome originario laddove si riscontri che quest'ultimo sia ormai divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale all'interno della propria comunità di riferimento o qualora sussista un pregiudizio concreto dall'attribuzione del cognome paterno in ragione della stessa condotta del padre del minore.
Rileva il tribunale che le ragioni ostative avanzate dalla all'anteposizione CP_1 del cognome paterno, concernono mere problematiche di conflittualità tra i genitori ma non evidenziano alcun pregiudizio alla minore, la quale frequenta regolarmente il padre, né evidenziano alcuna possibilità di danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale.
Orbene, stante la tenera età della minore la stessa non ha ancora un'identificazione sociale nel cognome materno e si ritiene conforme all'interesse della stessa l'anteposizione del cognome a quello materno, nell'ottica di Pt_1 consentire una completa individuazione della sua identità nel contesto delle relazioni familiari e sociali.
L'anteposizione del cognome paterno giova alla minore al fine di favorire, anche nella collettività sociale di appartenenza, il suo inserimento nel contesto familiare paterno e, quindi, la sua percezione di essere componente, a pieno titolo, oltre che della famiglia materna, anche del nucleo familiare paterno, in posizione paritaria con eventuali futuri fratelli che porterebbero lo stesso cognome.
La circostanza che la minore non abbia compiuto ancora un anno di età esclude la possibilità di pregiudizio all'anteposizione, non avendo – come sopra precisato - alcuna identità sociale nel cognome Per_2 Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato l'istanza del può essere Pt_1 accolta, inquanto conforme all'interesse di . Per_1
In ragione della natura delle pronuncia si ritengono sussistenti i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese.
p.q.m.
- accoglie l'istanza di e provvede in conformità disponendo che Parte_1 alla minore sia attribuito il cognome paterno, anteponendolo a quello materno, e per l'effetto si chiami;
Persona_3
- compensa le spese.
Manda la Cancelleria per la comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli.
Si comunichi, a cura della Cancelleria, alle parti costituite.
Aversa, 8.1.2025
Il giudice rel.
Dott. C. Satta
nella causa civile n. 3685 /2023 R.G. avente ad oggetto:
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 14/12/2023 , , Parte_1
All'udienza del 24/10/2024 , la causa veniva riservato al collegio in decisione.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
La domanda di separazione è fondata e può essere accolta per la ragioni di cui alla motivazione che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 16/01/2025 Il giudice rel.
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente dott.ssa Alessandra Tabarro
Prima Sezione Civile
r.g. 3685/2024
Il Tribunale di Napoli Nord composto dai seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. est. dott. Fulvio Mastro Giudice
letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato
TRA
, rappr. e dif. dall'avv. BARBATO ANNA , presso il cui Parte_1 studio elett.mente domicilia
RICORRENTE
E
, rappr. e dif. dall'avv. GUARINO ANNA, presso il cui studio CP_1 elett.mente domicilia;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
a scioglimento della riserva assunta dal giudice relatore;
rilevato che ha chiesto l'attribuzione alla propria figlia minore Parte_1
, meglio identificata in atti, del cognome paterno, anteponendolo Persona_1
a quello materno;
rilevato che si è costituita in giudizio opponendosi alla richiesta;
CP_1 rilevato che il pubblico ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso
OSSERVA
Osserva il tribunale che la domanda del sig. può essere accolta, in Pt_1 quanto è conforme all'interesse della minore per le ragioni di cui alla motivazione che segue.
Rileva in merito il tribunale che la piccola è nata il [...] ed è stata Per_1 riconosciuta dal sig. circa un mese dopo, in quanto al momento della Pt_1 nascita si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e non aveva tempestivamente potuto ottenere l'autorizzazione del tribunale di sorveglianza allo spostamento necessario per effettuare il riconoscimento.
All'udienza dinnanzi al giudice relatore il ha precisato “Vedo regolarmente Pt_1 la bambina e sto pagando il mantenimento. Io vorrei anteporre il mio cognome perché se un domani avrò un altro figlio vorrei che avessero lo stesso cognome.
All'epoca della nascita noi eravamo d'accordo che io la riconoscessi, tantochè questo dichiarò la signora anche al comune. D'altronde non vorrei che un CP_1 domani mia figlia si chiedesse perché porta il cognome della madre anteposto a quello del padre considerato che nella normalità dei casi il primo cognome è quello paterno”.
La resistente si è costituita in giudizio contestando la richiesta e domandando che il cognome del fosse posposto a quello materno e non anteposto. Innanzi Pt_1 al giudice relatore ha dichiarato “io vorrei anteporre il mio cognome a quello del padre perché prima che nascesse il padre mi diceva che senza test del dna non lo avrebbe riconosciuto e che comunque non voleva avere nulla a che fare con la figlia.
La bambina è nata il 26 marzo io l'ho riconosciuta intorno al 13 aprile all'uscita della clinica ed il sig. una settimana dopo. Io non avevo potuto trasmettere Pt_1 il certificato al sig. perché me lo hanno rilasciato solo con le dimissioni. Pt_1
Adesso il sig. vede regolarmente la bambina per i primi mesi se ne è Pt_1 disinteressato e non mi corrispondeva alcunchè per il mantenimento”.
Rileva a riguardo il tribunale che il nome costituisce diritto fondamentale della persona (presidiato a livello costituzionale, art. 2 e 22 Cost.), quale species del genus, diritto all'identità personale.
Nel caso di riconoscimento di minore da parte di entrambi i genitori in tempi diversi, va accertata la posizione complessiva del minore all'attribuzione del cognome del padre, anteponendolo o sostituendolo a quello materno, considerando la soluzione nel caso concreto maggiormente conforme all'interesse del minore.
L'ordinamento giuridico, eliminata ogni discriminazione, non configura criteri assoluti di prevalenza, né a livello temporale (prior in tempore potior in iure), né enucleando preferenze di natura assiologica. Anzi, il definitivo tramonto del cd. patronimico risulta sancito, oltrechè a livello sovranazionale, da ultimo, espressamente dalla Corte cost. n. 131/2022 che ha dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, comma 1, c.c., nella parte in cui prevedeva l'automatica assegnazione al figlio del cognome paterno.
Ciò che rileva e che deve guidare la scelta del tribunale in caso di contenzioso tra le parti è l'esigenza di garantire l'interesse del minore a conservare il cognome originario laddove si riscontri che quest'ultimo sia ormai divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale all'interno della propria comunità di riferimento o qualora sussista un pregiudizio concreto dall'attribuzione del cognome paterno in ragione della stessa condotta del padre del minore.
Rileva il tribunale che le ragioni ostative avanzate dalla all'anteposizione CP_1 del cognome paterno, concernono mere problematiche di conflittualità tra i genitori ma non evidenziano alcun pregiudizio alla minore, la quale frequenta regolarmente il padre, né evidenziano alcuna possibilità di danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale.
Orbene, stante la tenera età della minore la stessa non ha ancora un'identificazione sociale nel cognome materno e si ritiene conforme all'interesse della stessa l'anteposizione del cognome a quello materno, nell'ottica di Pt_1 consentire una completa individuazione della sua identità nel contesto delle relazioni familiari e sociali.
L'anteposizione del cognome paterno giova alla minore al fine di favorire, anche nella collettività sociale di appartenenza, il suo inserimento nel contesto familiare paterno e, quindi, la sua percezione di essere componente, a pieno titolo, oltre che della famiglia materna, anche del nucleo familiare paterno, in posizione paritaria con eventuali futuri fratelli che porterebbero lo stesso cognome.
La circostanza che la minore non abbia compiuto ancora un anno di età esclude la possibilità di pregiudizio all'anteposizione, non avendo – come sopra precisato - alcuna identità sociale nel cognome Per_2 Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato l'istanza del può essere Pt_1 accolta, inquanto conforme all'interesse di . Per_1
In ragione della natura delle pronuncia si ritengono sussistenti i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese.
p.q.m.
- accoglie l'istanza di e provvede in conformità disponendo che Parte_1 alla minore sia attribuito il cognome paterno, anteponendolo a quello materno, e per l'effetto si chiami;
Persona_3
- compensa le spese.
Manda la Cancelleria per la comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli.
Si comunichi, a cura della Cancelleria, alle parti costituite.
Aversa, 8.1.2025
Il giudice rel.
Dott. C. Satta
nella causa civile n. 3685 /2023 R.G. avente ad oggetto:
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 14/12/2023 , , Parte_1
All'udienza del 24/10/2024 , la causa veniva riservato al collegio in decisione.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
La domanda di separazione è fondata e può essere accolta per la ragioni di cui alla motivazione che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 16/01/2025 Il giudice rel.
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente dott.ssa Alessandra Tabarro