TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/06/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 236/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Stefano Palmaccio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 236/2020 del ruolo generale affari contenziosi, promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Scialoja, giusta Parte_1 P.IVA_1 procura in atti;
- PARTE APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Longo CP_1 C.F._1
Bifano, giusta procura in atti;
- PARTE APPELLATA –
Conclusioni delle parti:
Parte appellante: “Voglia il Tribunale adito, in riforma della s n. 1040/2019 pronunciata dal
Giudice di Pace di Civitavecchia nella causa RG. 211/2018, ed in accoglimento del presente appello, rejectis adversis:
− Accogliere per i motivi dedotti il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respingere le domande proposte in primo grado dalla IG.ra ; CP_1
− per l'effetto condannare alla restituzione di quanto pagato dalla in forza Parte_1 della sentenza impugnata;
− con vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio come per legge”;
Parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, 1. in via preliminare: rigettare
l'appello in quanto proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità ex art. 113 comma 2 c.p.c.; 2. sempre in via preliminare: rigettare l'appello avversario per violazione degli artt. 342, primo comma, n. 2 e 434, primo comma, n. 2, perché generico e, quindi, inammissibile;
3. in via principale e nel merito: rigettare l'appello avversario, poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, con vittoria di spese, competenze ed onorari del
Pagina 1 doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente e tempestivamente notificato, la società ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1 CP_1 chiedendo la riforma della sentenza n. 1040/2019, emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia in data 11.6.2019 nella causa civile R.G. n. 211/2018.
In forza della sentenza impugnata, l'appellante era stata condannata al pagamento in favore dell'appellata della somma di € 600,00 a titolo di risarcimento del danno per la cancellazione del volo AA206 del 21.4.2017 con tratta Miami – Milano MXP e la riprotezione della passeggera su altro volo il giorno successivo, con conseguente arrivo a Milano in ritardo di molte ore rispetto all'orario programmato. La compagnia aerea era stata condannata, altresì, al rimborso della somma di € 49,23 sostenuta per l'acquisto di un nuovo biglietto del treno per raggiungere da Milano la destinazione finale Pisa.
Con un primo motivo di appello la società ha lamentato l'erroneità Parte_1 dell'applicazione analogica del Regolamento n. 261/04/CE ai fini dell'individuazione del danno da ritardo aereo e della sua quantificazione, laddove in applicazione della Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo internazionale la domanda attorea avrebbe dovuto essere respinta, non avendo la controparte assolto l'onere di allegazione e prova del danno richiesto.
Con un secondo motivo di appello la società ha criticato il Parte_1 riconoscimento della somma di € 49,23, a titolo di rimborso del costo del biglietto del treno, in quanto il danno derivante dalla perdita del treno non era prevedibile, non essendo stata la compagnia aerea posta al corrente della destinazione finale della passeggera.
Si è costituita in giudizio l'appellata, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità ex art. 113 comma 2 c.p.c., in assenza di una violazione rilevante ai sensi dell'art. 339 comma 3 c.p.c.; eccependo altresì l'inammissibilità dell'appello per la sua genericità, con conseguente violazione degli artt. 342, comma 1, n. 2 e 434, comma 1, n. 2 c.p.c.; nel merito, contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti e con l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di primo grado.
***
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.
113 e 339 c.p.c., essendo erronea la premessa secondo cui la sentenza impugnata sarebbe
Pagina 2 annoverabile tra quelle pronunciate dal giudice di pace secondo equità in base all'art. 113, comma
2, c.c., come tali appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (art. 339, comma 3, c.p.c.)
L'art. 113, comma 2, c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile, recita che “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”.
Invero, secondo il conforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, costituisce pronuncia secondo diritto, ex art. 113, comma 2, c.p.c., quella resa dal giudice di pace in ordine a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., tra i quali rientra anche il contratto di trasporto avente ad oggetto l'acquisto "on line" di un biglietto aereo
(Cassazione civile sez. VI, 10/07/2013, n.17080; Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, n.11361).
Difatti, con l'acquisto del biglietto aereo è concluso “un contratto di trasporto aereo con il relativo servizio, con le modalità di cui all'art. 1342 c.c. essendo le condizioni di contratto definite dalla predisponente compagnia aerea prescelta, per regolamentare la serie indefinita di rapporti conclusi da tutti coloro che acquistino il biglietto aereo già predisposto su un modulo standard che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto (v. anche sul punto Cass.
28.2.2008 n. 5276, in motivazione)” (Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, n.11361).
Da tanto discende che la sentenza impugnata, siccome avente ad oggetto una controversia derivante da un contratto concluso per adesione, non soggiace alle limitazioni previste dall'art. 339, comma 3, c.p.c. sui motivi proponibili in appello.
Del pari destituita di fondamento è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 o 434 c.p.c. per omessa indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, nonché per riproposizione di temi già valutati insufficienti o inidonei dal giudice di primo grado.
Al riguardo, è sufficiente evidenziare che, al contrario di quanto sostenuto dall'appellata,
l'atto di appello individua analiticamente i passaggi motivazionali investiti da censure, soffermandosi diffusamente sulle ragioni in diritto volte a esplicare gli errori imputati al primo giudice in relazione alla pronuncia sulla domanda sottoposta al suo giudizio
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato.
Non è stata investita da censure la statuizione con cui il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto applicabile alla fattispecie non già il Regolamento CE n. 261/2004, venendo
Pagina 3 in rilievo un volo proveniente da uno Stato non europeo e operato da un vettore extra-europeo, bensì (in via residuale) la Convenzione di Montreal del 28.5.1999.
In tema di trasporto aereo internazionale assoggettato alla disciplina di cui alla
Convenzione di Montreal del 1999, anche recentemente la S.C. ha ribadito che il danno non patrimoniale da ritardo aereo non è configurabile in re ipsa, dovendosi necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia la lesione grave di un interesse inviolabile costituzionalmente garantito, sia la sussistenza di un pregiudizio (non consistente in meri disagi o fastidi) legato da un nesso di causalità giuridica all'evento di danno rappresentato dal ritardo (Cassazione civile sez. III,
31/05/2024, n.15352).
Difatti, l'art. 22 della Convenzione di Montreal del 28.5.1999 sul trasporto aereo (a mente del quale “nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all'articolo
19, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 4.150 diritti speciali di prelievo per passeggero”), pur applicandosi anche al danno non patrimoniale, non ne fonda direttamente la risarcibilità, dovendosi, a tal fine, far capo ai presupposti delineati dal diritto nazionale (Cassazione civile sez. III, 31/05/2024, n.15352; cfr. altresì Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, n.4996).
Vale richiamare i principali passaggi motivazionali della decisione sopra richiamata, resi con riferimento a fattispecie concreta simile a quella oggetto della presente causa e suscettibili di fondare il convincimento del Tribunale – a fronte della chiarezza e dell'autorevolezza dei principi ivi espressi – rispetto alla controversia devoluta al suo giudizio:
- In primo luogo, il giudice del merito ha confuso evento di danno e danno conseguenza. Il ritardo aereo non è un danno conseguenza risarcibile, è l'evento di danno, corrispondente all'inadempimento della compagnia aerea, rispetto al quale, secondo il nesso di causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., deve valutarsi la sussistenza di una conseguenza pregiudizievole, suscettibile di risarcimento. L'accertamento del ritardo aereo non è ancora quindi l'accertamento del danno risarcibile. Una volta accertato l'inadempimento, deve apprezzarsi se sussista un pregiudizio risarcibile.
- In secondo luogo, il danno risarcibile è stato riconosciuto come in re ipsa, il che vuol dire pretermettere la necessaria distinzione fra danno evento e danno conseguenza, appena richiamata.
Riconoscere l'esistenza di un danno in re ipsa significa, infatti, affermare che l'evento di danno di per sé è meritevole di risarcimento, senza apprezzare se quell'evento abbia prodotto conseguenze pregiudizievoli, e dunque ignorando il nesso di causalità giuridica.
- In terzo luogo, stimando risarcibile il mero disagio, il giudice del merito ha violato il principio di diritto secondo cui il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima
Pagina 4 di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (Cass. n. 33276 del 2023, la quale ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel riconoscere a un passeggero la compensazione pecuniaria di cui al Regolamento CE n. 261 del 2004, gli aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'impossibilità di partecipare alle esequie del padre, a causa della cancellazione del volo) (Cassazione civile sez. III, 31/05/2024, n.15352).
È agevole osservare che il giudice di primo grado è incorso nel medesimo errore di diritto censurato dalla S.C. laddove, a fronte dell'incontestato ritardo del volo aereo, essendo la passeggera giunta a destinazione il giorno successivo rispetto a quello programmato (in esito alla cancellazione del volo prenotato e alla successiva riprotezione su altro volo non diretto ma con due scali intermedi), ha ritenuto sussistente un danno risarcibile, quantificandolo in € 600,00, senza tuttavia aver previamente motivato in ordine all'esistenza del danno-conseguenza, così di fatto inammissibilmente identificandolo nel danno-evento rappresentato dal ritardo aereo.
Per di più, l'importo in questione risulta implicitamente riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, avendo il giudice di pace ritenuto irrilevanti “i richiami giurisprudenziali formulati da parte convenuta” poiché riguardanti “la diversa fattispecie della richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali che non sono oggetto del presente giudizio”. Così argomentando, tuttavia, il giudice di pace ha commesso un ulteriore errore di diritto, come giustamente lamentato dall'appellante, in quanto il valore monetario oggetto di liquidazione risulta attribuito per la riparazione di un inesistente pregiudizio patrimoniale, invero neppure allegato dalla danneggiata
(fatta eccezione per il rimborso del biglietto del treno, di cui si dirà appresso).
L'attrice in primo grado era onerata, invece, di provare il danno conseguenza, inteso come pregiudizio concreto, suscettibile di valutazione economica, scaturito dall'evento di danno, declinabile in termini di danno emergente o di lucro cessante. Va ribadito che sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. anche il danno non patrimoniale è risarcibile – sebbene in assenza di una fattispecie di reato ovvero di alcuna delle altre ipotesi in cui la legge ne consente espressamente il ristoro – ma a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di
Pagina 5 diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (Cassazione civile sez. un., 11/11/2008, n.26972; cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. III, 22/01/2024, n.2203).
La passeggera ha allegato il pregiudizio consistito nella “perdita della serenità personale” e nel “disagio emotivo” in ragione del ritardo del volo aereo, ritenendo equivalente a un fatto notorio la percezione di un tangibile e reale disagio da parte di chiunque “perda un giorno” (o un numero rilevante di ore) della propria esistenza nella snervante attesa di arrivare a destinazione, oltretutto tramite modalità più gravose rispetto a quelle accettate al momento della prenotazione (affrontando imprevisti cambi di aeromobile e scali intermedi).
È però mancata, anzitutto, l'allegazione del diritto di rango costituzionale in ipotesi vulnerato dal ritardato adempimento da parte del vettore aereo, essendo privi di tale consistenza gli incomodi e i fastidi dedotti dalla passeggera.
È utile ricordare che secondo il lucido insegnamento della S.C., al quale si intende prestare continuità, “l'interesse del creditore (contrattualmente rilevante) al rispetto dell'orario programmato del volo non esibisce un intrinseco univoco valore suscettibile di essere posto direttamente ad oggetto e parametro della succedanea obbligazione risarcitoria: il tempo perduto
(ossia quello intercorso tra il momento nel quale il creditore attendeva di essere già a destinazione
e invece non lo è stato e il momento, successivo, in cui lo è stato) è di per sé un bene impalpabile in assenza di alcun riferimento a ciò che in quel segmento temporale il creditore avrebbe potuto fare
e non ha fatto e/o a ciò che avrebbe potuto evitare di fare e che invece è stato costretto a fare”
(Cassazione civile sez. III, 09/04/2021, n.9474).
In difetto di una più puntuale allegazione sul contenuto delle attività impedite o imposte in conseguenza del tardivo adempimento della prestazione di trasporto aereo, nonché sullo spessore costituzionale degli interessi in ipotesi per tal via esposti a lesione, non è possibile ritenere integrato un pregiudizio eccedente la soglia dei meri disagi, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ritenuti irrisarcibili.
Può concedersi che per effetto del ritardo del volo aereo, alla stregua del criterio esperenziale dell'«id quod plerumque accidit», l'appellata possa aver percepito sensazioni di delusione, stress o fastidio.
Tuttavia, in adesione al conforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ribadirsi che il mero disagio, di per sé, non identifica un pregiudizio meritevole di tutela risarcitoria.
Non può che censurarsi, conseguentemente, anche il richiamo in via analogica al
Regolamento CE n. 261/2004 per la liquidazione del danno, a causa dell'erroneità della premessa di reputare implicitamente dimostrato un danno da risarcirsi, per di più quantificabile sulla base del criterio indennitario sotteso all'art. 7 del Regolamento.
Pagina 6 Anche sotto tale profilo soccorre la giurisprudenza di legittimità, la quale è ferma nell'escludere l'applicabilità analogica del Regolamento CE n. 261/2004 ai fini della prova del danno da ritardo aereo secondo la disciplina della Convenzione di Montreal (si veda Cassazione civile sez. III, 26/07/2024, n.20941, secondo cui “il risarcimento riconosciuto dall'art. 22 della
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 per il ritardo del volo postula la prova (anche per presunzioni) del danno conseguenza concretamente subito, alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di riferimento (cui la Convenzione rimanda), non potendosi applicare analogicamente la disciplina speciale dettata dagli artt. 5 e 7 reg. Ce n. 261 del 2004, che prevede una compensazione pecuniaria forfettaria per la cancellazione (o il ritardo superiore a tre ore) del volo, indipendentemente dalla sussistenza di un effettivo pregiudizio”).
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui dispone la condanna della soc. al pagamento in favore di dell'importo Parte_1 CP_1 di € 600,00.
È invece infondato il motivo di appello volto a censurare il riconoscimento della somma di
€ 49,23 a titolo di rimborso del biglietto del treno che l'appellata ha dovuto riacquistare per raggiungere la propria destinazione finale (Pisa), non essendo più utilizzabile quello previamente acquistato.
Al riguardo, si osserva, per un verso, che non è configurabile alcun onere in capo al passeggero di informare la compagnia della propria destinazione finale, qualora non coincidente con la località di arrivo del vettore aereo;
per altro verso, che non può assolutamente ritenersi imprevedibile l'eventualità che in conseguenza del ritardo del volo aereo il passeggero perda la coincidenza con altro spostamento (aereo o ferroviario) già prenotato per raggiungere la propria effettiva destinazione.
Anche alla stregua di un criterio di diligenza professionale, al quale il comportamento della compagnia aerea deve certamente conformarsi, non può pertanto discorrersi di danno imprevedibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1225 c.c.
In assenza di ogni altra contestazione sul punto, il capo di condanna dell'appellante al rimborso di detta spesa va quindi confermato, con conseguente rigetto del motivo di appello proposto dalla compagnia aerea.
Alla parziale riforma della sentenza consegue l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente versate dall'appellante in favore dell'appellata, nei limiti dell'ammontare non dovuto, in adempimento delle statuizioni del Giudice di Pace di Civitavecchia.
Stante la condizione di parziale soccombenza reciproca, le spese di lite del giudizio di appello, valutata l'entità della porzione di credito accertata come non dovuta, possono essere parzialmente compensate in misura di un quinto. Per la quota residua, le stesse devono essere poste
Pagina 7 a carico della parte appellata, liquidate nella misura di 4/5 della complessiva somma di € 440,00 per onorari, oltre accessori di legge, applicati i parametri ex DM 55/14 ss. mm. fissati per lo scaglione corrispondente al valore della causa, tenuto altresì conto della qualità e della quantità dell'attività difensiva espletata.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per modificare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, poste a carico di in misura pari ad euro 300,00 per Parte_1 compensi, poiché la minor somma riconosciuta anche in appello come dovuta dall'appellante ne giustificava comunque la condanna alle spese nel giudizio di primo grado, senza che il minor importo accertato implichi il mutamento dello scaglione di valore sulla scorta del quale le spese erano state liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia n. 1040/2019, ogni diversa Parte_1 eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello, annulla la sentenza impugnata nella sola parte in cui dispone la condanna della soc. al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 dell'importo di € 600,00;
- conferma la sentenza impugnata in ogni altra sua parte;
- dichiara il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme eventualmente versate in favore dell'appellata, nei limiti dell'ammontare non dovuto, in esecuzione della sentenza parzialmente riformata;
- compensa le spese di lite del giudizio di appello nella misura di 1/5;
- condanna parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del giudizio di appello per la residua quota di 4/5, liquidata in complessivi € 352,00 per compensi (pari a 4/5 di €
440,00), oltre rimborso forfettario, CPA e IVA (se dovuta);
Civitavecchia, 11/06/2025
Il giudice dott. Stefano Palmaccio
Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Stefano Palmaccio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 236/2020 del ruolo generale affari contenziosi, promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Scialoja, giusta Parte_1 P.IVA_1 procura in atti;
- PARTE APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Longo CP_1 C.F._1
Bifano, giusta procura in atti;
- PARTE APPELLATA –
Conclusioni delle parti:
Parte appellante: “Voglia il Tribunale adito, in riforma della s n. 1040/2019 pronunciata dal
Giudice di Pace di Civitavecchia nella causa RG. 211/2018, ed in accoglimento del presente appello, rejectis adversis:
− Accogliere per i motivi dedotti il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respingere le domande proposte in primo grado dalla IG.ra ; CP_1
− per l'effetto condannare alla restituzione di quanto pagato dalla in forza Parte_1 della sentenza impugnata;
− con vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio come per legge”;
Parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, 1. in via preliminare: rigettare
l'appello in quanto proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità ex art. 113 comma 2 c.p.c.; 2. sempre in via preliminare: rigettare l'appello avversario per violazione degli artt. 342, primo comma, n. 2 e 434, primo comma, n. 2, perché generico e, quindi, inammissibile;
3. in via principale e nel merito: rigettare l'appello avversario, poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, con vittoria di spese, competenze ed onorari del
Pagina 1 doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente e tempestivamente notificato, la società ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1 CP_1 chiedendo la riforma della sentenza n. 1040/2019, emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia in data 11.6.2019 nella causa civile R.G. n. 211/2018.
In forza della sentenza impugnata, l'appellante era stata condannata al pagamento in favore dell'appellata della somma di € 600,00 a titolo di risarcimento del danno per la cancellazione del volo AA206 del 21.4.2017 con tratta Miami – Milano MXP e la riprotezione della passeggera su altro volo il giorno successivo, con conseguente arrivo a Milano in ritardo di molte ore rispetto all'orario programmato. La compagnia aerea era stata condannata, altresì, al rimborso della somma di € 49,23 sostenuta per l'acquisto di un nuovo biglietto del treno per raggiungere da Milano la destinazione finale Pisa.
Con un primo motivo di appello la società ha lamentato l'erroneità Parte_1 dell'applicazione analogica del Regolamento n. 261/04/CE ai fini dell'individuazione del danno da ritardo aereo e della sua quantificazione, laddove in applicazione della Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo internazionale la domanda attorea avrebbe dovuto essere respinta, non avendo la controparte assolto l'onere di allegazione e prova del danno richiesto.
Con un secondo motivo di appello la società ha criticato il Parte_1 riconoscimento della somma di € 49,23, a titolo di rimborso del costo del biglietto del treno, in quanto il danno derivante dalla perdita del treno non era prevedibile, non essendo stata la compagnia aerea posta al corrente della destinazione finale della passeggera.
Si è costituita in giudizio l'appellata, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità ex art. 113 comma 2 c.p.c., in assenza di una violazione rilevante ai sensi dell'art. 339 comma 3 c.p.c.; eccependo altresì l'inammissibilità dell'appello per la sua genericità, con conseguente violazione degli artt. 342, comma 1, n. 2 e 434, comma 1, n. 2 c.p.c.; nel merito, contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti e con l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di primo grado.
***
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.
113 e 339 c.p.c., essendo erronea la premessa secondo cui la sentenza impugnata sarebbe
Pagina 2 annoverabile tra quelle pronunciate dal giudice di pace secondo equità in base all'art. 113, comma
2, c.c., come tali appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (art. 339, comma 3, c.p.c.)
L'art. 113, comma 2, c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile, recita che “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”.
Invero, secondo il conforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, costituisce pronuncia secondo diritto, ex art. 113, comma 2, c.p.c., quella resa dal giudice di pace in ordine a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., tra i quali rientra anche il contratto di trasporto avente ad oggetto l'acquisto "on line" di un biglietto aereo
(Cassazione civile sez. VI, 10/07/2013, n.17080; Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, n.11361).
Difatti, con l'acquisto del biglietto aereo è concluso “un contratto di trasporto aereo con il relativo servizio, con le modalità di cui all'art. 1342 c.c. essendo le condizioni di contratto definite dalla predisponente compagnia aerea prescelta, per regolamentare la serie indefinita di rapporti conclusi da tutti coloro che acquistino il biglietto aereo già predisposto su un modulo standard che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto (v. anche sul punto Cass.
28.2.2008 n. 5276, in motivazione)” (Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, n.11361).
Da tanto discende che la sentenza impugnata, siccome avente ad oggetto una controversia derivante da un contratto concluso per adesione, non soggiace alle limitazioni previste dall'art. 339, comma 3, c.p.c. sui motivi proponibili in appello.
Del pari destituita di fondamento è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 o 434 c.p.c. per omessa indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, nonché per riproposizione di temi già valutati insufficienti o inidonei dal giudice di primo grado.
Al riguardo, è sufficiente evidenziare che, al contrario di quanto sostenuto dall'appellata,
l'atto di appello individua analiticamente i passaggi motivazionali investiti da censure, soffermandosi diffusamente sulle ragioni in diritto volte a esplicare gli errori imputati al primo giudice in relazione alla pronuncia sulla domanda sottoposta al suo giudizio
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato.
Non è stata investita da censure la statuizione con cui il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto applicabile alla fattispecie non già il Regolamento CE n. 261/2004, venendo
Pagina 3 in rilievo un volo proveniente da uno Stato non europeo e operato da un vettore extra-europeo, bensì (in via residuale) la Convenzione di Montreal del 28.5.1999.
In tema di trasporto aereo internazionale assoggettato alla disciplina di cui alla
Convenzione di Montreal del 1999, anche recentemente la S.C. ha ribadito che il danno non patrimoniale da ritardo aereo non è configurabile in re ipsa, dovendosi necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia la lesione grave di un interesse inviolabile costituzionalmente garantito, sia la sussistenza di un pregiudizio (non consistente in meri disagi o fastidi) legato da un nesso di causalità giuridica all'evento di danno rappresentato dal ritardo (Cassazione civile sez. III,
31/05/2024, n.15352).
Difatti, l'art. 22 della Convenzione di Montreal del 28.5.1999 sul trasporto aereo (a mente del quale “nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all'articolo
19, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 4.150 diritti speciali di prelievo per passeggero”), pur applicandosi anche al danno non patrimoniale, non ne fonda direttamente la risarcibilità, dovendosi, a tal fine, far capo ai presupposti delineati dal diritto nazionale (Cassazione civile sez. III, 31/05/2024, n.15352; cfr. altresì Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, n.4996).
Vale richiamare i principali passaggi motivazionali della decisione sopra richiamata, resi con riferimento a fattispecie concreta simile a quella oggetto della presente causa e suscettibili di fondare il convincimento del Tribunale – a fronte della chiarezza e dell'autorevolezza dei principi ivi espressi – rispetto alla controversia devoluta al suo giudizio:
- In primo luogo, il giudice del merito ha confuso evento di danno e danno conseguenza. Il ritardo aereo non è un danno conseguenza risarcibile, è l'evento di danno, corrispondente all'inadempimento della compagnia aerea, rispetto al quale, secondo il nesso di causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., deve valutarsi la sussistenza di una conseguenza pregiudizievole, suscettibile di risarcimento. L'accertamento del ritardo aereo non è ancora quindi l'accertamento del danno risarcibile. Una volta accertato l'inadempimento, deve apprezzarsi se sussista un pregiudizio risarcibile.
- In secondo luogo, il danno risarcibile è stato riconosciuto come in re ipsa, il che vuol dire pretermettere la necessaria distinzione fra danno evento e danno conseguenza, appena richiamata.
Riconoscere l'esistenza di un danno in re ipsa significa, infatti, affermare che l'evento di danno di per sé è meritevole di risarcimento, senza apprezzare se quell'evento abbia prodotto conseguenze pregiudizievoli, e dunque ignorando il nesso di causalità giuridica.
- In terzo luogo, stimando risarcibile il mero disagio, il giudice del merito ha violato il principio di diritto secondo cui il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima
Pagina 4 di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (Cass. n. 33276 del 2023, la quale ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel riconoscere a un passeggero la compensazione pecuniaria di cui al Regolamento CE n. 261 del 2004, gli aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'impossibilità di partecipare alle esequie del padre, a causa della cancellazione del volo) (Cassazione civile sez. III, 31/05/2024, n.15352).
È agevole osservare che il giudice di primo grado è incorso nel medesimo errore di diritto censurato dalla S.C. laddove, a fronte dell'incontestato ritardo del volo aereo, essendo la passeggera giunta a destinazione il giorno successivo rispetto a quello programmato (in esito alla cancellazione del volo prenotato e alla successiva riprotezione su altro volo non diretto ma con due scali intermedi), ha ritenuto sussistente un danno risarcibile, quantificandolo in € 600,00, senza tuttavia aver previamente motivato in ordine all'esistenza del danno-conseguenza, così di fatto inammissibilmente identificandolo nel danno-evento rappresentato dal ritardo aereo.
Per di più, l'importo in questione risulta implicitamente riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, avendo il giudice di pace ritenuto irrilevanti “i richiami giurisprudenziali formulati da parte convenuta” poiché riguardanti “la diversa fattispecie della richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali che non sono oggetto del presente giudizio”. Così argomentando, tuttavia, il giudice di pace ha commesso un ulteriore errore di diritto, come giustamente lamentato dall'appellante, in quanto il valore monetario oggetto di liquidazione risulta attribuito per la riparazione di un inesistente pregiudizio patrimoniale, invero neppure allegato dalla danneggiata
(fatta eccezione per il rimborso del biglietto del treno, di cui si dirà appresso).
L'attrice in primo grado era onerata, invece, di provare il danno conseguenza, inteso come pregiudizio concreto, suscettibile di valutazione economica, scaturito dall'evento di danno, declinabile in termini di danno emergente o di lucro cessante. Va ribadito che sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. anche il danno non patrimoniale è risarcibile – sebbene in assenza di una fattispecie di reato ovvero di alcuna delle altre ipotesi in cui la legge ne consente espressamente il ristoro – ma a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di
Pagina 5 diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (Cassazione civile sez. un., 11/11/2008, n.26972; cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. III, 22/01/2024, n.2203).
La passeggera ha allegato il pregiudizio consistito nella “perdita della serenità personale” e nel “disagio emotivo” in ragione del ritardo del volo aereo, ritenendo equivalente a un fatto notorio la percezione di un tangibile e reale disagio da parte di chiunque “perda un giorno” (o un numero rilevante di ore) della propria esistenza nella snervante attesa di arrivare a destinazione, oltretutto tramite modalità più gravose rispetto a quelle accettate al momento della prenotazione (affrontando imprevisti cambi di aeromobile e scali intermedi).
È però mancata, anzitutto, l'allegazione del diritto di rango costituzionale in ipotesi vulnerato dal ritardato adempimento da parte del vettore aereo, essendo privi di tale consistenza gli incomodi e i fastidi dedotti dalla passeggera.
È utile ricordare che secondo il lucido insegnamento della S.C., al quale si intende prestare continuità, “l'interesse del creditore (contrattualmente rilevante) al rispetto dell'orario programmato del volo non esibisce un intrinseco univoco valore suscettibile di essere posto direttamente ad oggetto e parametro della succedanea obbligazione risarcitoria: il tempo perduto
(ossia quello intercorso tra il momento nel quale il creditore attendeva di essere già a destinazione
e invece non lo è stato e il momento, successivo, in cui lo è stato) è di per sé un bene impalpabile in assenza di alcun riferimento a ciò che in quel segmento temporale il creditore avrebbe potuto fare
e non ha fatto e/o a ciò che avrebbe potuto evitare di fare e che invece è stato costretto a fare”
(Cassazione civile sez. III, 09/04/2021, n.9474).
In difetto di una più puntuale allegazione sul contenuto delle attività impedite o imposte in conseguenza del tardivo adempimento della prestazione di trasporto aereo, nonché sullo spessore costituzionale degli interessi in ipotesi per tal via esposti a lesione, non è possibile ritenere integrato un pregiudizio eccedente la soglia dei meri disagi, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ritenuti irrisarcibili.
Può concedersi che per effetto del ritardo del volo aereo, alla stregua del criterio esperenziale dell'«id quod plerumque accidit», l'appellata possa aver percepito sensazioni di delusione, stress o fastidio.
Tuttavia, in adesione al conforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ribadirsi che il mero disagio, di per sé, non identifica un pregiudizio meritevole di tutela risarcitoria.
Non può che censurarsi, conseguentemente, anche il richiamo in via analogica al
Regolamento CE n. 261/2004 per la liquidazione del danno, a causa dell'erroneità della premessa di reputare implicitamente dimostrato un danno da risarcirsi, per di più quantificabile sulla base del criterio indennitario sotteso all'art. 7 del Regolamento.
Pagina 6 Anche sotto tale profilo soccorre la giurisprudenza di legittimità, la quale è ferma nell'escludere l'applicabilità analogica del Regolamento CE n. 261/2004 ai fini della prova del danno da ritardo aereo secondo la disciplina della Convenzione di Montreal (si veda Cassazione civile sez. III, 26/07/2024, n.20941, secondo cui “il risarcimento riconosciuto dall'art. 22 della
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 per il ritardo del volo postula la prova (anche per presunzioni) del danno conseguenza concretamente subito, alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di riferimento (cui la Convenzione rimanda), non potendosi applicare analogicamente la disciplina speciale dettata dagli artt. 5 e 7 reg. Ce n. 261 del 2004, che prevede una compensazione pecuniaria forfettaria per la cancellazione (o il ritardo superiore a tre ore) del volo, indipendentemente dalla sussistenza di un effettivo pregiudizio”).
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui dispone la condanna della soc. al pagamento in favore di dell'importo Parte_1 CP_1 di € 600,00.
È invece infondato il motivo di appello volto a censurare il riconoscimento della somma di
€ 49,23 a titolo di rimborso del biglietto del treno che l'appellata ha dovuto riacquistare per raggiungere la propria destinazione finale (Pisa), non essendo più utilizzabile quello previamente acquistato.
Al riguardo, si osserva, per un verso, che non è configurabile alcun onere in capo al passeggero di informare la compagnia della propria destinazione finale, qualora non coincidente con la località di arrivo del vettore aereo;
per altro verso, che non può assolutamente ritenersi imprevedibile l'eventualità che in conseguenza del ritardo del volo aereo il passeggero perda la coincidenza con altro spostamento (aereo o ferroviario) già prenotato per raggiungere la propria effettiva destinazione.
Anche alla stregua di un criterio di diligenza professionale, al quale il comportamento della compagnia aerea deve certamente conformarsi, non può pertanto discorrersi di danno imprevedibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1225 c.c.
In assenza di ogni altra contestazione sul punto, il capo di condanna dell'appellante al rimborso di detta spesa va quindi confermato, con conseguente rigetto del motivo di appello proposto dalla compagnia aerea.
Alla parziale riforma della sentenza consegue l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente versate dall'appellante in favore dell'appellata, nei limiti dell'ammontare non dovuto, in adempimento delle statuizioni del Giudice di Pace di Civitavecchia.
Stante la condizione di parziale soccombenza reciproca, le spese di lite del giudizio di appello, valutata l'entità della porzione di credito accertata come non dovuta, possono essere parzialmente compensate in misura di un quinto. Per la quota residua, le stesse devono essere poste
Pagina 7 a carico della parte appellata, liquidate nella misura di 4/5 della complessiva somma di € 440,00 per onorari, oltre accessori di legge, applicati i parametri ex DM 55/14 ss. mm. fissati per lo scaglione corrispondente al valore della causa, tenuto altresì conto della qualità e della quantità dell'attività difensiva espletata.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per modificare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, poste a carico di in misura pari ad euro 300,00 per Parte_1 compensi, poiché la minor somma riconosciuta anche in appello come dovuta dall'appellante ne giustificava comunque la condanna alle spese nel giudizio di primo grado, senza che il minor importo accertato implichi il mutamento dello scaglione di valore sulla scorta del quale le spese erano state liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia n. 1040/2019, ogni diversa Parte_1 eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello, annulla la sentenza impugnata nella sola parte in cui dispone la condanna della soc. al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 dell'importo di € 600,00;
- conferma la sentenza impugnata in ogni altra sua parte;
- dichiara il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme eventualmente versate in favore dell'appellata, nei limiti dell'ammontare non dovuto, in esecuzione della sentenza parzialmente riformata;
- compensa le spese di lite del giudizio di appello nella misura di 1/5;
- condanna parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del giudizio di appello per la residua quota di 4/5, liquidata in complessivi € 352,00 per compensi (pari a 4/5 di €
440,00), oltre rimborso forfettario, CPA e IVA (se dovuta);
Civitavecchia, 11/06/2025
Il giudice dott. Stefano Palmaccio
Pagina 8