Articolo 2 della Legge 11 luglio 2002, n. 160
Articolo 1Articolo 3
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31 luglio 2002
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Emendamenti, di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVIII.C.(i) dello stesso Statuto.
Entrata in vigore il 31 luglio 2002