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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 436/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente
MO NI, Relatore
ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 748/2022 depositato il 23/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1151/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 19/07/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420199006544113000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420120002338323000 IRPEF-ALTRO 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23 settembre 2020, Ricorrente_1 adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Bari per ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.01420199006544113000, notificata in data 18 febbraio 2020 e relativa, per quanto attiene alla giurisdizione tributaria, alla pretesa creditoria di € 2.336,92, riferita ad Irpef per l'anno d'imposta 2007 e contenuta nella cartella di pagamento n. 01420120002338323000.
A sostegno del proprio ricorso, la contribuente deduceva plurimi vizi, tra i quali: la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta;
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito tributario;
la nullità dell'intimazione per difetto di motivazione e per mancata allegazione degli atti presupposti, in violazione dell'art. 7 della L. 212/2000; la violazione dei principi di collaborazione e buona fede di cui all'art. 10 della medesima legge;
la mancata notifica del prodromico avviso bonario;
e la decadenza dell'azione di riscossione ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
Instaurato il contraddittorio, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con la sentenza n.1151/03/2021, depositata il 19 luglio 2021, rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il Giudice di prime cure, disattese le ulteriori censure, riteneva infondata l'eccezione di prescrizione, qualificando il credito per IRPEF come soggetto al termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., e non a quello quinquennale.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello Ricorrente_1, con atto del 28.03.2022, affidato a due principali motivi di gravame, con i quali ha riproposto e sviluppato le censure già sollevate in primo grado.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari si è costituita in giudizio con controdeduzioni, depositate in data 19 aprile 2022, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Parimenti si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 23.01.2026, all'esito della discussione, la causa, all'udienza odierna è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. L'appello è infondato e deve essere respinto alla stegua delle seguenti motivazioni.
II.a. Con il primo motivo di doglianza, rubricato “Error in iudicando: Violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c. e dell'art. 2953 c.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. Errata valutazione delle prove documentali (peraltro disconosciute). Inesistenza/estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale. Sulla natura periodica del tributo IRPEF. Violazione dell'art. 24 della
Costituzione”, l'appellante contesta la statuizione del primo giudice in ordine alla natura non periodica del tributo IRPEF e alla conseguente applicazione della prescrizione decennale.
Su tale questione, ritiene questa Corte che la decisione della Corte di primo grado sia esente da censure e conforme al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione.
È infatti noto che nel caso dell'IRPEF (come anche per l'IVA e l'IRAP), l'obbligazione tributaria non sorge in forza di un unico rapporto di durata, ma presuppone, per ciascun anno d'imposta, il verificarsi di un fatto costitutivo nuovo ed autonomo: la produzione di un reddito.
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, è la sussistenza di tale presupposto – che può variare o mancare del tutto da un anno all'altro – a far sorgere il singolo e autonomo debito d'imposta, per cui non si tratta di una prestazione unica frazionata nel tempo, né di plurime prestazioni periodiche derivanti da un'unica fonte obbligatoria continuativa, bensì di una pluralità di obbligazioni distinte, ciascuna nascente al perfezionarsi dei presupposti di legge per il relativo periodo.
Tale impostazione è stata ribadita dalla Cassazione che, da ultimo, con sentenza Cass. civ, sez. trib.,
13.06.2025, n.15846, ha confermato che per l'IRPEF, l'IVA e l'IRAP, in mancanza di un'espressa previsione, si applica l'art. 2946 c.c. e non la prescrizione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1,
n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass., 26.06.2020, n. 12740; v. anche Cass., 17.12.2019, n. 33266;
Cass., 12.11.2010, n. 22977).
Ne consegue il rigetto della doglianza, con conferma della motivazione del primo giudice.
II.b. Con il secondo motivo, rubricato “Error in iudicando: Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma
2 del D.Lgs. 546/1992 in combinato disposto con gli artt. 2712 e ss. e 2719 c.c. nonché con l'art. 216 c.p.
c.”, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver qualificato come generico, e quindi irrilevante, il disconoscimento della documentazione prodotta in giudizio dalle appellate. Ribadisce di aver specificamente contestato la conformità agli originali delle copie prodotte, nonché l'autenticità delle sottoscrizioni e la veridicità del contenuto delle relate di notifica, indicando precise ragioni di difformità. Deduce, pertanto, che,
a fronte di tale specifico disconoscimento e in assenza di un'istanza di verificazione da parte delle Agenzie,
i documenti in questione sarebbero privi di efficacia probatoria e non avrebbero potuto essere posti a fondamento della decisione.
Ciò posto, l'appellante ripropone le censure rubricate in primo grado sotto le lettere C), D) ed E), relative a presunti vizi di motivazione, all'omessa notifica dell'avviso bonario e alla decadenza dell'azione di riscossione per violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
Il piano di censura è privo di pregio e deve essere respinto.
In primis, con riferimento alla copia dell'avviso di ricevimento della cartella prodotto dall'agente della
Riscossione, si osserva che secondo la Cassazione, nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, secondo comma, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica (v. Cass. 25292/18).
A ciò si aggiunga che, come affermato da Cass. 14.09.2025, n. 25162 che richiama Cass. n. 37186/2022,
è consolidato il principio secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: Cass. n. 28096 del 2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del 2022); invero il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 14279 del 2021).
In particolare, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (in termini: Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata). In carenza di specifiche e plausibili deduzioni al riguardo, l'assunto non può che essere respinto.
Parimenti, nessun valore probatorio assume l'asserito disconoscimento delle firme apposte sulle relate, fatto dal ricorrente nella memoria difensiva richiamata, atteso che tale eccezione poteva essere ritualmente sollevata solo con specifica querela di falso, avendo le relate di notifica valore di atto pubblico, assistite da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. perché provenienti da soggetti muniti di pubblici poteri di certificazione e di attestazione.
Peraltro, come di recente ribadito da Cass civ., sez. trib., 05.07.2024, n.18436, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica" (Cass. n. 29022 del 26.10.2017 e Cass. S. Un. n. 9962 del
27.04.2010).
Per mera completezza di motivazione, si osserva anche che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della notifica della cartella n. 01420120002338323, prodotta in giudizio, risulta, ad un esame diretto, del tutto coincidente e sovrapponibile per grafia, tratto e morfologia generale a quella, di indubbia autenticità, apposta dalla Ricorrente_1 in calce alla procura alle liti rilasciata al proprio difensore e depositata nel fascicolo di primo grado.
In tale situazione, perde dunque di consistenza anche la doglianza relativa alla presunta erroneità dell'indirizzo di notifica (Indirizzo_1) cui è stata diretta la cartella. Sul punto, occorre richiamare il consolidato principio, della prevalenza della residenza effettiva su quella meramente anagrafica (cfr. ex multis, Cass., Ord. n. 3219/2024), essendo noto che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo e possono essere superate da qualsiasi elemento di prova contrario, anche presuntivo, idoneo a dimostrare che il luogo di effettiva e abituale dimora del contribuente sia un altro.
Nel caso di specie, il fatto che la contribuente abbia personalmente ricevuto e sottoscritto l'atto presso
Indirizzo_1 costituisce prova inconfutabile che tale indirizzo, in quel determinato momento storico, fosse un luogo di sua effettiva dimora o, comunque, un luogo rientrante nella sua piena disponibilità, dove la notifica poteva essere validamente eseguita ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c. La consegna dell'atto "a mani proprie" sana, in ogni caso, qualsiasi eventuale nullità relativa alla determinazione del luogo di notifica.
Deve, pertanto, concludersi che la notifica della cartella di pagamento n.01420120002338323, avvenuta in data 1° febbraio 2012 e peraltro nei termini dell'articolo 25, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 602/1973, è pienamente valida ed efficace;
di conseguenza, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del
18.02.2020, non era decorso il termine di prescrizione decennale decorrente dalla notifica della cartella del
01.02.2012, avendo tale notifica interrotto il termine di prescrizione relativo a tributi per l'anno di imposta 2007.
Ad abundantiam, e ad ulteriore e definitiva conferma della infondatezza del gravame, questa Corte rileva un profilo aggiuntivo e di per sé assorbente di inammissibilità delle odierne censure, correttamente eccepito dall'Agenzia delle Entrate.
Dagli atti di causa emerge, infatti, che la contribuente aveva già avuto piena contezza della pretesa creditoria relativa alla cartella n.01420120002338323 ben prima dell'intimazione odiernamente impugnata. L'Agenzia appellata ha infatti documentato che, a fronte di una precedente intimazione di pagamento (n.
01420139104473930000 notificata, come emerge dall'esame degli atti, con raccomandata del 18.09.2013), la quale già includeva la medesima cartella, Ricorrente_1 aveva proposto un'istanza di reclamo/mediazione ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992. Tuttavia, come emerge dalla nota del 16.01.2014, a tale istanza non aveva poi fatto seguito il tempestivo deposito del ricorso presso la competente Commissione Tributaria
Provinciale, determinando così l'esaurimento di quella procedura.
Ritiene il Collegio che detta circostanza costituisce un comportamento concludente del tutto incompatibile con la successiva affermazione, posta a fondamento del presente giudizio, di non aver mai ricevuto tale cartella, e tanto rileva ad ulteriore smentita della tesi in ricorso anche con riferimento ai dedotti profili di prescrizione quinquennale.
Pervenendo infine agli ulteriori motivi di doglianza, gli stessi sono infondati, in quanto le condivisibili argomentazioni del primo giudice non risultano incrinate dai rilievi di parte appellante che si è limitata a riproporre quanto formulato in primo grado. In particolare, in aggiunta a quanto già affermato dalla CTP, in merito all'asserito difetto di motivazione, si osserva che l'infondatezza della censura è smentita dal consolidato orientamento secondo cui che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente il riferimento agli estremi della stessa. (ex multis, Cass. n. 21065/2022, e inoltre Cass. n.
10692/2024).
Quanto agli ulteriori motivi riproposti in questa sede (ovvero la nullità dell'atto impugnato per invalidità della cartella, nullità delle cartelle esattoriali ivi impugnate per mancata precedente consegna di avviso di bonario e l'asserita violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 - peraltro disattesa) essi sono inammissibili in quanto, attenendo a presunti vizi della cartella di pagamento n.01420120002338323000, ritualmente notificata sin dal 2012 (e oggetto della precedente intimazione di pagamento del 18.09.2013), avrebbero dovuti essere fatti valere mediante la tempestiva impugnazione della stessa.
In tale situazione, l'appello proposto non può che essere respinto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese di gravame sono poste a carico dell'appellante in applicazione del principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Puglia di Bari, Sezione III, decidendo sull'appello fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.000,00, oltre accessori, nei confronti di ciascuna delle parti appellate.
Bari, 23.01.2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Nicola Morgese Dott. Vincenzo Miccolis
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente
MO NI, Relatore
ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 748/2022 depositato il 23/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1151/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 19/07/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420199006544113000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420120002338323000 IRPEF-ALTRO 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23 settembre 2020, Ricorrente_1 adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Bari per ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.01420199006544113000, notificata in data 18 febbraio 2020 e relativa, per quanto attiene alla giurisdizione tributaria, alla pretesa creditoria di € 2.336,92, riferita ad Irpef per l'anno d'imposta 2007 e contenuta nella cartella di pagamento n. 01420120002338323000.
A sostegno del proprio ricorso, la contribuente deduceva plurimi vizi, tra i quali: la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta;
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito tributario;
la nullità dell'intimazione per difetto di motivazione e per mancata allegazione degli atti presupposti, in violazione dell'art. 7 della L. 212/2000; la violazione dei principi di collaborazione e buona fede di cui all'art. 10 della medesima legge;
la mancata notifica del prodromico avviso bonario;
e la decadenza dell'azione di riscossione ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
Instaurato il contraddittorio, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con la sentenza n.1151/03/2021, depositata il 19 luglio 2021, rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il Giudice di prime cure, disattese le ulteriori censure, riteneva infondata l'eccezione di prescrizione, qualificando il credito per IRPEF come soggetto al termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., e non a quello quinquennale.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello Ricorrente_1, con atto del 28.03.2022, affidato a due principali motivi di gravame, con i quali ha riproposto e sviluppato le censure già sollevate in primo grado.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari si è costituita in giudizio con controdeduzioni, depositate in data 19 aprile 2022, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Parimenti si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 23.01.2026, all'esito della discussione, la causa, all'udienza odierna è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. L'appello è infondato e deve essere respinto alla stegua delle seguenti motivazioni.
II.a. Con il primo motivo di doglianza, rubricato “Error in iudicando: Violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c. e dell'art. 2953 c.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. Errata valutazione delle prove documentali (peraltro disconosciute). Inesistenza/estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale. Sulla natura periodica del tributo IRPEF. Violazione dell'art. 24 della
Costituzione”, l'appellante contesta la statuizione del primo giudice in ordine alla natura non periodica del tributo IRPEF e alla conseguente applicazione della prescrizione decennale.
Su tale questione, ritiene questa Corte che la decisione della Corte di primo grado sia esente da censure e conforme al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione.
È infatti noto che nel caso dell'IRPEF (come anche per l'IVA e l'IRAP), l'obbligazione tributaria non sorge in forza di un unico rapporto di durata, ma presuppone, per ciascun anno d'imposta, il verificarsi di un fatto costitutivo nuovo ed autonomo: la produzione di un reddito.
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, è la sussistenza di tale presupposto – che può variare o mancare del tutto da un anno all'altro – a far sorgere il singolo e autonomo debito d'imposta, per cui non si tratta di una prestazione unica frazionata nel tempo, né di plurime prestazioni periodiche derivanti da un'unica fonte obbligatoria continuativa, bensì di una pluralità di obbligazioni distinte, ciascuna nascente al perfezionarsi dei presupposti di legge per il relativo periodo.
Tale impostazione è stata ribadita dalla Cassazione che, da ultimo, con sentenza Cass. civ, sez. trib.,
13.06.2025, n.15846, ha confermato che per l'IRPEF, l'IVA e l'IRAP, in mancanza di un'espressa previsione, si applica l'art. 2946 c.c. e non la prescrizione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1,
n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass., 26.06.2020, n. 12740; v. anche Cass., 17.12.2019, n. 33266;
Cass., 12.11.2010, n. 22977).
Ne consegue il rigetto della doglianza, con conferma della motivazione del primo giudice.
II.b. Con il secondo motivo, rubricato “Error in iudicando: Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma
2 del D.Lgs. 546/1992 in combinato disposto con gli artt. 2712 e ss. e 2719 c.c. nonché con l'art. 216 c.p.
c.”, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver qualificato come generico, e quindi irrilevante, il disconoscimento della documentazione prodotta in giudizio dalle appellate. Ribadisce di aver specificamente contestato la conformità agli originali delle copie prodotte, nonché l'autenticità delle sottoscrizioni e la veridicità del contenuto delle relate di notifica, indicando precise ragioni di difformità. Deduce, pertanto, che,
a fronte di tale specifico disconoscimento e in assenza di un'istanza di verificazione da parte delle Agenzie,
i documenti in questione sarebbero privi di efficacia probatoria e non avrebbero potuto essere posti a fondamento della decisione.
Ciò posto, l'appellante ripropone le censure rubricate in primo grado sotto le lettere C), D) ed E), relative a presunti vizi di motivazione, all'omessa notifica dell'avviso bonario e alla decadenza dell'azione di riscossione per violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
Il piano di censura è privo di pregio e deve essere respinto.
In primis, con riferimento alla copia dell'avviso di ricevimento della cartella prodotto dall'agente della
Riscossione, si osserva che secondo la Cassazione, nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, secondo comma, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica (v. Cass. 25292/18).
A ciò si aggiunga che, come affermato da Cass. 14.09.2025, n. 25162 che richiama Cass. n. 37186/2022,
è consolidato il principio secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: Cass. n. 28096 del 2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del 2022); invero il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 14279 del 2021).
In particolare, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (in termini: Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata). In carenza di specifiche e plausibili deduzioni al riguardo, l'assunto non può che essere respinto.
Parimenti, nessun valore probatorio assume l'asserito disconoscimento delle firme apposte sulle relate, fatto dal ricorrente nella memoria difensiva richiamata, atteso che tale eccezione poteva essere ritualmente sollevata solo con specifica querela di falso, avendo le relate di notifica valore di atto pubblico, assistite da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. perché provenienti da soggetti muniti di pubblici poteri di certificazione e di attestazione.
Peraltro, come di recente ribadito da Cass civ., sez. trib., 05.07.2024, n.18436, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica" (Cass. n. 29022 del 26.10.2017 e Cass. S. Un. n. 9962 del
27.04.2010).
Per mera completezza di motivazione, si osserva anche che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della notifica della cartella n. 01420120002338323, prodotta in giudizio, risulta, ad un esame diretto, del tutto coincidente e sovrapponibile per grafia, tratto e morfologia generale a quella, di indubbia autenticità, apposta dalla Ricorrente_1 in calce alla procura alle liti rilasciata al proprio difensore e depositata nel fascicolo di primo grado.
In tale situazione, perde dunque di consistenza anche la doglianza relativa alla presunta erroneità dell'indirizzo di notifica (Indirizzo_1) cui è stata diretta la cartella. Sul punto, occorre richiamare il consolidato principio, della prevalenza della residenza effettiva su quella meramente anagrafica (cfr. ex multis, Cass., Ord. n. 3219/2024), essendo noto che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo e possono essere superate da qualsiasi elemento di prova contrario, anche presuntivo, idoneo a dimostrare che il luogo di effettiva e abituale dimora del contribuente sia un altro.
Nel caso di specie, il fatto che la contribuente abbia personalmente ricevuto e sottoscritto l'atto presso
Indirizzo_1 costituisce prova inconfutabile che tale indirizzo, in quel determinato momento storico, fosse un luogo di sua effettiva dimora o, comunque, un luogo rientrante nella sua piena disponibilità, dove la notifica poteva essere validamente eseguita ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c. La consegna dell'atto "a mani proprie" sana, in ogni caso, qualsiasi eventuale nullità relativa alla determinazione del luogo di notifica.
Deve, pertanto, concludersi che la notifica della cartella di pagamento n.01420120002338323, avvenuta in data 1° febbraio 2012 e peraltro nei termini dell'articolo 25, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 602/1973, è pienamente valida ed efficace;
di conseguenza, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del
18.02.2020, non era decorso il termine di prescrizione decennale decorrente dalla notifica della cartella del
01.02.2012, avendo tale notifica interrotto il termine di prescrizione relativo a tributi per l'anno di imposta 2007.
Ad abundantiam, e ad ulteriore e definitiva conferma della infondatezza del gravame, questa Corte rileva un profilo aggiuntivo e di per sé assorbente di inammissibilità delle odierne censure, correttamente eccepito dall'Agenzia delle Entrate.
Dagli atti di causa emerge, infatti, che la contribuente aveva già avuto piena contezza della pretesa creditoria relativa alla cartella n.01420120002338323 ben prima dell'intimazione odiernamente impugnata. L'Agenzia appellata ha infatti documentato che, a fronte di una precedente intimazione di pagamento (n.
01420139104473930000 notificata, come emerge dall'esame degli atti, con raccomandata del 18.09.2013), la quale già includeva la medesima cartella, Ricorrente_1 aveva proposto un'istanza di reclamo/mediazione ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992. Tuttavia, come emerge dalla nota del 16.01.2014, a tale istanza non aveva poi fatto seguito il tempestivo deposito del ricorso presso la competente Commissione Tributaria
Provinciale, determinando così l'esaurimento di quella procedura.
Ritiene il Collegio che detta circostanza costituisce un comportamento concludente del tutto incompatibile con la successiva affermazione, posta a fondamento del presente giudizio, di non aver mai ricevuto tale cartella, e tanto rileva ad ulteriore smentita della tesi in ricorso anche con riferimento ai dedotti profili di prescrizione quinquennale.
Pervenendo infine agli ulteriori motivi di doglianza, gli stessi sono infondati, in quanto le condivisibili argomentazioni del primo giudice non risultano incrinate dai rilievi di parte appellante che si è limitata a riproporre quanto formulato in primo grado. In particolare, in aggiunta a quanto già affermato dalla CTP, in merito all'asserito difetto di motivazione, si osserva che l'infondatezza della censura è smentita dal consolidato orientamento secondo cui che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente il riferimento agli estremi della stessa. (ex multis, Cass. n. 21065/2022, e inoltre Cass. n.
10692/2024).
Quanto agli ulteriori motivi riproposti in questa sede (ovvero la nullità dell'atto impugnato per invalidità della cartella, nullità delle cartelle esattoriali ivi impugnate per mancata precedente consegna di avviso di bonario e l'asserita violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 - peraltro disattesa) essi sono inammissibili in quanto, attenendo a presunti vizi della cartella di pagamento n.01420120002338323000, ritualmente notificata sin dal 2012 (e oggetto della precedente intimazione di pagamento del 18.09.2013), avrebbero dovuti essere fatti valere mediante la tempestiva impugnazione della stessa.
In tale situazione, l'appello proposto non può che essere respinto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese di gravame sono poste a carico dell'appellante in applicazione del principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Puglia di Bari, Sezione III, decidendo sull'appello fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.000,00, oltre accessori, nei confronti di ciascuna delle parti appellate.
Bari, 23.01.2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Nicola Morgese Dott. Vincenzo Miccolis