TAR Milano, sez. IV, sentenza 25/03/2026, n. 1407
TAR
Sentenza 25 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Diritto ai sei scatti stipendiali ex art. 6 bis d.l. n. 387/1987

    Il Collegio aderisce all'orientamento interpretativo secondo cui il beneficio si applica anche agli ex appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria, in quanto parte delle "forze di polizia". La norma riconosce direttamente il diritto al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate a quelle del personale della Polizia di Stato. Il Corpo di Polizia penitenziaria rientra tra le "forze di polizia" ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. n. 121/1981 e dell'Ordinamento del Corpo di Polizia penitenziaria. Il termine per la presentazione della domanda di quiescenza non è perentorio e il suo superamento non comporta decadenza dal beneficio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 25/03/2026, n. 1407
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1407
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo