Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 25/03/2026, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01407/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01279/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la MBa
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1279 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Salmeri, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato RT Maio, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
per l'accertamento
previa, occorrendo, disapplicazione e/o annullamento delle determinazioni di rigetto (in ipotesi adottate e/o frattanto intervenute) da parte dell'Istituto previdenziale, del diritto dei ricorrenti a percepire i benefici economici di cui all'art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987,
e per la conseguente condanna delle amministrazioni convenute a provvedere al ricalcolo dell'indennità di buonuscita dovuta, includendo nella relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali di cui alla sopra citata norma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. RT MB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso collettivo depositato in data 5 giugno 2024, i soggetti di cui in epigrafe, tutti ex dipendenti del Corpo della Polizia penitenziaria, transitati in quiescenza a domanda, hanno chiesto l’accertamento del diritto ad ottenere, in sede di liquidazione del trattamento di fine servizio, anche la maggiorazione derivante dai sei scatti stipendiali di cui all'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987.
Invero, secondo i ricorrenti, tale norma consentirebbe anche agli ex dipendenti della Polizia penitenziaria, in quanto appartenenti al “personale delle forze di polizia”, di ottenere l’attribuzione, “ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante” di “sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio”.
Si è costituito in giudizio l’INPS, che ha chiesto il rigetto del ricorso, preliminarmente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, e la causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 18 marzo 2026.
Il Collegio deve anzitutto esaminare l’eccezione di rito sollevata dalla parte resistente; tale eccezione è peraltro da ritenersi infondata, in quanto, sulla base della prospettazione di parte ricorrente, il soggetto passivo del rapporto obbligatorio avente ad oggetto la corretta erogazione del trattamento di fine servizio è proprio l’INPS, senza che abbiano alcun rilievo, nel caso di specie, gli atti endoprocedimentali complementari o comunque connessi alla liquidazione suddetta.
Nel merito, sussiste il diritto di cui è stato chiesto l’accertamento.
In primo luogo, i ricorrenti hanno tutti allegato di essere stati posti in quiescenza a domanda, dopo avere maturato i requisiti stabiliti dalla norma invocata (55 anni di età e oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi), senza che sul punto vi sia stata alcuna contestazione da parte della difesa dell’amministrazione resistente.
Le circostanze allegate devono dunque considerarsi provate.
In secondo luogo, il Collegio aderisce, non avendo motivi per discostarsene, all’orientamento interpretativo delle norme pertinenti all’accertamento da compiere, secondo cui il vigente comma 2 dell’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 si applicherebbe anche agli ex appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria e anche se costoro abbiano prodotto la domanda di collocamento in quiescenza oltre il 30 giugno dell'anno nel quale hanno “maturate entrambe le predette anzianità” (cfr., tra le altre, sent. n. 1264 del 2025 della I Sezione di questo Tribunale).
Sono conseguentemente infondati tutti gli argomenti difensivi con cui parte resistente mette in dubbio l’assunto dei ricorrenti.
Non vi è innanzitutto questione di estensione alla odierna fattispecie di altri giudicati, in quanto i soggetti che chiedono l’accertamento del loro diritto nel presente contenzioso si limitano a riportarsi a numerosi precedenti giurisprudenziali favorevoli che in tesi avrebbero dovuto orientare la condotta dell’INPS anche nella liquidazione in concreto degli emolumenti loro spettanti, in relazione all’attività lavorativa svolta.
Né ha rilievo, in senso contrario alla pretesa dei ricorrenti, il fatto che i dati afferenti alle loro richieste avrebbero dovuto essere trasmessi dall’amministrazione presso cui gli stessi avevano prestato servizio, dovendo e potendo in ultima analisi l’Istituto di previdenza convenuto provvedere anche di ufficio, valutando autonomamente tutti gli elementi costitutivi dell’importo finale da liquidare.
Parimenti infondata è l’asserzione della parte resistente secondo cui il beneficio richiesto discenderebbe da un’interpretazione estensiva non ammissibile della norma applicabile al caso di specie, in quanto è al contrario evidente che sono gli stessi commi 1 e 2 dell’art. 6-bis della L. n. 387 del 1987 a riconoscere direttamente il diritto de quo “al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate” a quelle del “personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti “.
Sotto questo profilo, dunque, l’attività interpretativa spettante al Giudice è meramente confinata all’individuazione, ai sensi dell’ordinamento vigente, di quale sia il personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, e se, all’interno di tale invero ampia categoria, rientri anche il personale del Corpo della Polizia penitenziaria.
A tale riguardo, occorre ricordare che ai sensi dell’art. 16, comma 2, della L. n. 121/1981, “sono forze di polizia”, oltre alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guadia di finanza, anche “il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato”.
Inoltre, ai sensi dell’Ordinamento del Corpo di Polizia penitenziaria, la Polizia penitenziaria è un corpo civile posto alle dipendenze del Ministero della giustizia e, ferme restando le proprie attribuzioni, fa parte delle “forze di polizia”.
Ne consegue che, dal punto di vista soggettivo, i dipendenti appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria, quali soggetti appartenenti alle “forze di polizia”, rientrano tra coloro che hanno diritto al beneficio ex art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987.
Sotto altro profilo, è inconferente e comunque infondata anche la questione sollevata dall’Istituto resistente in connessione con l’asserita applicabilità al caso di specie del secondo comma dell’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997, il quale prevede l’attribuzione dei sei scatti stipendiali subordinatamente al previo pagamento della relativa contribuzione previdenziale.
Posto infatti che tale questione si è posta con specifico riferimento al Corpo della Guardia di finanza (e che la giurisprudenza a cui questo Collegio ritiene di doversi conformare sostiene che il beneficio chiesto dagli attuali ricorrente si applica in favore del personale delle “forze di polizia”, come sopra individuate, ma non anche in favore del personale delle “Forze Armate”), la stessa sentenza del TAR Trento invocata da parte resistente a sostegno della sua tesi è stata successivamente riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 10810 del 2023, nella quale è stato stabilito a chiare lettere – con decisione che il Collegio ritiene ampiamente condivisibile – che l’art. 4 sopra richiamato “si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile”.
Infine, quanto al regime dell’eventuale decadenza in cui sarebbero incorsi i ricorrenti (secondo cui la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza “oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità” comporterebbe una decadenza dal beneficio), vale richiamare le considerazioni già spese nei numerosi precedenti giurisprudenziali richiamati da parte ricorrente, secondo cui il termine in discorso non è qualificato come perentorio dalla legge, né al superamento dello stesso la norma che ne ha introdotto la previsione ricollega alcuna conseguenza decadenziale.
In definitiva, il ricorso collettivo deve essere accolto, con conseguente accertamento del diritto degli interessati a percepire i benefici economici di cui all'art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987, e conseguente obbligo di ricalcolo da parte dell’INPS dell'indennità di buonuscita dovuta, in conformità alle richieste degli stessi ricorrenti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la MBa (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente a rifondere le spese di lite sostenute dai ricorrenti, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA DA SS, Presidente
RT MB, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT MB | IA DA SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.