Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2300 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile
composto dai Magistrati
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice
Dott.ssa Elena Contessi Giudice
nel procedimento introdotto con ricorso depositato il 12/04/2024 promosso da
(Cod. fisc. ) con l'Avv. TRAMACERE MARIA Parte_1 C.F._1
CRISTINA RICORRENTE
nei confronti di
(cod. fisc. ), RESISTENTE CONTUMACE Controparte_1 C.F._2
Oggetto: modifica condizioni di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis- 29 cpc
Conclusioni come da verbale di udienza del 6/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. regolarmente notificato parte ricorrente ha chiesto di disporre la modifica della sentenza di divorzio n. 2142/2023 del Tribunale di Bergamo ove era stabilito che egli versasse per il mantenimento del figlio ) la somma pari ad € 600,00 mensili da versare alla ex moglie Persona_1
, disponendone la revoca vuoi perché spesso il figlio restava per mesi Parte_2
presso di lui vuoi per il peggioramento reddituale del ricorrente , oggi pensionato.
Non si costituiva parte resistente nei cui confronti veniva, alla fine, svolta la notifica ai sensi dell'art. 143 cpc
– il ricorrente avendo indicato come a fronte della residenza formale ad Adrara San MA (presso la casa
la risposta del Comune di che indicava l'assenza di alcuna residenza o domicilio formale della stessa CP_2
nel territorio).
Nel corso dell'udienza innanzi al Giudice delegato in data 6/11/2024 il ricorrente evidenziava come il figlio restasse da lui nei fine settimana , dal venerdì fino al lunedì sera e , in particolare come egli percepisse, da circa un anno ormai, la pensione di € 970,00 mensile. In via provvisoria il giudicante riduceva l'assegno ad
€400,00 e in tal senso il procuratore chiedeva di precisare le conclusioni
IL Collegio ritiene di condividere il provvedimento provvisorio assunto.
Il nuovo minore importo infatti corrisponde alla diversa capacità economica del padre e così corrisponde al principio proporzionale contributivo cui l'assegno di mantenimento per il minore deve rispondere – basti in tal senso pensare che prima della pensione il ricorrente percepiva € 30.000,00 l'anno.
Si accoglie allora la richiesta così come svolta in udienza.
Spese irripetibili per la contumacia
p.q.m.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza di scioglimento di matrimonio n. 2142/2023 del 5/10/2023 di questo Tribunale così provvede:
- Riduce l'assegno di mantenimento a favore del minore posto a carico del padre Per_1 Parte_1
ad € 400,00 mensile, oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
immutate le modalità del
[...]
versamento e tutte le diverse condizioni della sentenza di scioglimento
- Spese irripetibili
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 28/11/2024
IL PRESIDENTE
Maria Concetta Elda Caprino