Ordinanza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, ordinanza 07/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 2025 -98
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Massimo Marasca, A prosieguo dell'udienza di convalida odierna e all'esito della camera di consiglio del 7 gennaio 2025 letti gli atti del procedimento nei confronti di _1
Vista la richiesta di convalida del trattenimento ai sensi dell'art. 6 del dlgs 142-14 presso il CPR di Ponte Galeria, pervenuta in Cancelleria il giorno 05/01/2025 , che è stata presentata dalla Questura di Roma, Ufficio immigrazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 142/15; Rilevato che
• Il 14 marzo 2023, la Questura di Padova ha emesso un provvedimento di espulsione nei confronti di motivato dal mancato rispetto dei _1 requisiti necessari per la permanenza sul territorio italiano. Nella stessa giornata, ha ricevuto la notifica ufficiale del provvedimento, _1 effettuata tramite la consegna di una copia dell'atto, con l'ausilio di un interprete se necessario.
• Sempre il 14 marzo 2023, la Questura ha richiesto un "Nulla Osta" alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova per l'esecuzione dell'espulsione, ponendo l'accento sulla necessità di valutare la concessione del nulla osta a causa di procedimenti penali pendenti a carico di _1
• Il 25 gennaio 2024, ha manifestato la volontà di richiedere _1 protezione internazionale. Durante questo incontro, sono stati registrati i suoi dati anagrafici, informazioni familiari, professione, titolo di studio, lingua parlata, eventuale servizio militare, precedenti richieste di asilo in altri paesi, eventuali condanne in Italia e intenzioni di emigrare. a _1 dichiarato di aver lasciato il passaporto e di voler emigrare. Nella stessa data, la Questura di Padova ha notificato a a convocazione _1 per un'audizione presso la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, per un colloquio personale.
• Il 6 dicembre 2025, l'Azienda ha rilasciato un certificato Parte_1 medico attestante che non presenta patologie incompatibili _1 con l'inserimento in comunità ristretta.
• Successivamente, il 4 gennaio 2025, la Questura ha acquisito un elenco di precedenti dattiloscopici di dal Casellario Centrale Identità. _1
Questo elenco include identificazioni, denunce per inosservanza di provvedimenti dell'autorità, una richiesta di protezione internazionale, accertamenti di polizia giudiziaria e reati di immigrazione clandestina e resistenza a pubblico ufficiale, risalente al 2023.
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Ritiene che L'Amministrazione ha ritenuto di disporre il trattenimento ai sensi dell'articolo 6, comma 2,lett. C) del decreto legislativo 142-15, ritenendo che lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine pubblico .e la sicurezza pubblica in quanto aveva precedenti afis e in quanto in data 04-1-25 ha manifestato un comportamento pericoloso all'interno di una Moschea. In diritto questo trattenimento si fonda sulla pericolosità di lesione di beni quali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. Si ritiene che la pericolosità sociale rilevante è definita, con terminologia mutuata dall'articolo 203 CP, la probabilità che una persona commetta o reiteri fatti preveduti dalla legge come reati. La pericolosità sociale in tema di immigrazione e di libera circolazione dei cittadini extracomunitari, deve essere attuale, grave e concreta (Cassazione 31 ottobre 2018 numero 27 secondo cui il giudizio di pericolosità va condotto in concreto;
si richiama la giurisprudenza in tema di allontanamento CGUE 29 Aprile 2004, C 482- 01 e 483- 01): la pericolosità sussiste quando la condotta dello straniero sia una minaccia reale, attuale sufficientemente grave alla civile convivenza o ai principi fondamentali dello Stato. Secondo quanto disposto dallo stesso articolo 6 comma 2 lettera c per compiere tale valutazione si tiene conto di condanne non definitive e/o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 CPP per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, comma 1 e 2 cpp, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, la libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori tempi gare in attività illecite ovvero per i reati previsti dagli articoli 12 comma 1 lett c e 16 comma 1, lett d-bis del decreto legislativo 19 novembre 2007 numero 251. Quanto all'ordine pubblico come istituto di diritto amministrativo, di cui tenere conto ai fini del trattenimento in materia di immigrazione, la sua nozione si ricava dall'articolo 159, comma 2, decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 e che secondo
2 la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza 27592 del 28 dicembre 2006) consiste nell'insieme di quei principi desumibili dalla Carta costituzionale o, comunque che, pur non trovando in essa collocazione, fondano l'intero assetto ordinamentale, tali da caratterizzare l'atteggiamento dell'ordinamento stesso in un determinato momento storico e comunque idonei a formare il cardine della struttura etica, sociale ed economica della comunità nazionale conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia. Quanto alla sicurezza pubblica nella giurisprudenza della Corte di giustizia (sent JN punto 66), la stessa comprende sia la sicurezza interna che la sicurezza esterna di uno stato membro e quindi la pericolosità deve riguardare il pregiudizio al funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici essenziali, nonché la sopravvivenza della popolazione, il rischio di perturbazioni gravi dei rapporti internazionali o della coesistenza pacifica dei popoli, ancora il rischio di pregiudizio per gli interessi militari. Peraltro, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la cognizione del Giudice deve avere ad oggetto l'effettiva esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di pericolosità sociale indicate nell'art 1 del D.lvo n. 159/2011, tenendo conto del carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, dell'attualità della pericolosità, nonché della necessità di effettuare un esame globale della personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass. 11 gennaio 2023 n. 498; Cass. 25 novembre 2015, n. 24084; in tema cfr. pure: Cass. 31 luglio 2019, n. 20692; Cass. 14 maggio 2013, n. 11466; Cass. 8 settembre 2011, n. 18482; Cass. 27 luglio 2010, n. 17585). Nella fattispecie è da escludere la pericolosità. Nonostante i precedenti penali e il recente episodio del 4-1-25, non ci sono dettagli su reati gravi che mettano a repentaglio ordine pubblico e sicurezza pubblica come sopra specificati. I reati di cui al riscontro afis includono immigrazione clandestina, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e resistenza a pubblico ufficiale, che, pur essendo violazioni della legge penale, non sono automaticamente indicativi di una pericolosità tale da compromettere l'ordine pubblico. Peraltro, risultano solo delle denunce e non delle sentenze di condanna, con la conseguenza che per legge non si può tenere conto delle stesse ai fini della presente valutazione (v. art. 6 dlgs 142- 15 che si riferisce solo alle sentenze) e che, peraltro, si tratta di fatti in corso di accertamento, dei quali non è noto l'esito (che potrebbe essere anche favorevole al trattenuto) I documenti mostrano piuttosto che ha sempre collaborato con le _1 autorità durante le identificazioni e i procedimenti legali. Non ci sono indicazioni di fuga o di rifiuto di collaborare, eccetto la resistenza a pubblico ufficiale in flagranza di reato che risulta tra i suoi precedenti di polizia di cui non si può tenere conto posto che la legge fa riferimento solo alle sentenze. È importante notare che questi elementi dimostrano che, in base alle informazioni disponibili nelle fonti, non ci sono elementi univoci e diretti che cataloghino il richiedente come un individuo pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica. I reati commessi, sebbene esistenti, non sono così gravi o allarmanti da giustificare la sua classificazione come pericoloso in senso lato.
Rischio fuga
3 In diritto, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d del D.lgs. 142/2015, la valutazione del pericolo di fuga deve fondarsi su elementi specifici e concreti, come previsto dall'art. 13, comma 4-bis del T.U.I., che elenca tassativamente le ipotesi rilevanti (cfr. Cass. 24 ottobre 2016, n. 21423). La Corte di Cassazione ha chiarito che l'assenza di inserimento sociale o di disponibilità di risorse economiche non sono di per sé rilevanti per determinare il pericolo di fuga (Cass. 24 ottobre 2016, n. 21423). Peraltro, come evidenziato dalla giurisprudenza (Cass. 16 ottobre 2020, n. 25965), non è sufficiente la mera mancanza del passaporto o del documento di viaggio, ma è necessario indagare le ragioni della mancanza del documento e l'assenza di una denuncia di smarrimento, evitando presunzioni generiche. La Corte di Cassazione ha precisato inoltre che la valutazione del pericolo di fuga non può basarsi su presupposti generici ma deve fondarsi su comportamenti oggettivamente riscontrabili (Cass., sez. I, n. 28735/2019; Cass., sez. I, n. 13275/2021; Cass., sez. I, n. 26510/2020). Le fonti presentano diversi elementi che suggeriscono l'assenza di un pericolo di fuga da parte di _1 ha presentato una richiesta di protezione internazionale il _1
25/01/2024. Questo atto indica una sua volontà di rimanere in Italia in modo regolare, sottoponendosi alle procedure previste dalla legge, e non una volontà di sottrarsi alle autorità. La richiesta di protezione internazionale suggerisce che il soggetto cerca di integrarsi nel sistema legale e di ottenere uno status legale nel paese, piuttosto che cercare di eludere i controlli. Nonostante abbia subito diversi controlli e identificazioni, non risulta che _1 abbia tentato la fuga in precedenza. L'unico episodio di resistenza a
[...] pubblico ufficiale, avvenuto in flagranza di reato, in mancanza di allegati indicanti la condotta, non indica necessariamente una volontà pregressa di sottrarsi alle autorità tramite la fuga. ha sempre collaborato durante le identificazioni. Questa _1 collaborazione dimostra una disponibilità a seguire le procedure legali e non una volontà di sottrarsi ai controlli. Risulta peraltro che il richiedente ha un passaporto come da foto in atti. Questi elementi, nel loro insieme, suggeriscono che a mostrato un _1 comportamento che non denota una chiara intenzione di fuggire o di sottrarsi alle autorità. La sua intenzione sembra essere quella di regolarizzare la sua posizione.
Strumentalità. L'Amministrazione ha motivato il trattenimento fondandolo sull'articolo sei comma tre del decreto legislativo 142- 15, reputando, cioè, che lo straniero, essendo già trattenuto ai sensi dell'art. 14 TUI, ha presentato una domanda pretestuosa e/o strumentale, in quanto avente il solo scopo di ostacolare l'espulsione o comunque il rimpatrio. La giurisprudenza di Cassazione ha chiarito in un'ipotesi relativa alla valutazione della strumentalità della domanda di protezione internazionale, che il carattere pretestuoso della domanda deve emergere prima facie, in quanto la fondatezza della domanda di protezione internazionale resta soggetta a l'autonomo giudizio della commissione territoriale in sede amministrativa, e del giudice in sede
4 giurisdizionale di impugnazione del provvedimento della commissione (Corte di Cassazione, sezione prima, ordinanza 6 giugno 2022 numero 18.128). Ha inoltre chiarito che la sola preesistenza di un decreto di espulsione non permette di far ritenere presunto il carattere strumentale della domanda di protezione internazionale (CGE 534- 11) Pertanto, fermo restando il vaglio della commissione e eventualmente di quello del giudice della protezione, lo scrutinio della strumentalità della domanda deve basarsi, in mancanza di parametri tassativi, su criteri empirici, che assurgono a indici presuntivi: a) durata della permanenza sul territorio nazionale del richiedente senza aver mai presentato una domanda di protezione internazionale;
b) presenza di interlocuzione con le autorità sotto vari aspetti quali controlli, notifiche di provvedimenti, precedenti provvedimenti di espulsione, con le quali lo straniero abbia avuto o sia stato messo in grado di chiedere la protezione internazionale (art. 8 par. 3 lett d) dir.accoglienza); c) precedenti titolarità di permessi di soggiorno risalenti nel tempo, scaduti non più rinnovati e non seguiti da una domanda di protezione internazionale;
d) presenza di una rete sociale parentale familiare ovvero relazioni di convivenza e/o coabitazione, di tal che poco plausibile possa apparire una mancanza di informazioni circa la possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale;
e) alla mancata manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione internazionale nel corso dell'udienza di convalida ex articolo 14 TUI davanti al giudice di pace o nei giorni immediatamente successivi;
f) provenienza da un paese designato di origine sicura;
g) l'acquisizione dei documenti di identificazione o di quelli di viaggio.
• Le fonti forniscono diversi elementi che suggeriscono che la richiesta di protezione internazionale di appare pretestuosa: il a già presentato una _1 Pt_2 domanda ma non è stato in grado di riferirne l'esito; si è mostrato disinteressato rispetto a quello che è accaduto alla domanda. La circostanza che, dopo l'espulsione, ha presentato domanda al cpr, sembra un escamotage per evitare di essere trattenuto. Non risulta che abbia un permesso di soggiorno a titolo provvisorio.
Durante l'udienza di convalida il trattenuto ha manifestato delle serie problematiche di salute: scarsa reattività alle domande;
risposte vaghe e disinteressate;
crisi di pianto improvvise;
mano insanguinata e sottoposta a trattamento medico che stranamente non ha riscontro nel certificato medico in atti;
negazione dei problemi di salute;
la faccia dalla visione dello schermo sembrava livida;
ha mostrato un braccialetto con un numero di serie che si è staccato e che non è chiaro dove e quando gli sia stato dato. Si ritiene quindi che la situazione meriti un approfondimento medico specialistico da parte dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 7 del dlgs 142-15.
P.Q.M.
Condvalida il trattenimento. Assegna gg 15 alla Questura per acquisire una relazione medica completa sullo stato di salute del richiedente anche in riferimento a quanto mostrato nel corso dell'udienza di convalida. Dispone altresì che l'Amministrazione voglia far compiere accertamenti specialistici di tipo psichiatrico. Detti accertamenti dovranno essere finalizzati ad appurare l'eventuale compatibilità con la vita ristretta. manda alla cancelleria e alla Questura per quanto di rispettiva di competenza.
5 Roma, 7 gennaio 2025 alle ore 11:54 Il Giudice Massimo Marasca
Provvedimento redatto con la collaborazione dei MOT Maria Marziani e Giulia Mauro
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