Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/02/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL 5016/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 5016/24 R.G.
P R O M O S S A D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Busso Parte_1
parte ricorrente C O N T R O
, Controparte_1 parte convenuta contumace
* * * * * *
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 26 febbraio 2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O I Con atto depositato in data 10 giugno 2024 parte ricorrente espone che:
- ha lavorato alle dipendenze della convenuta dall'8 giugno 2010 al 31 dicembre 2023, con inquadramento di V livello, CCNL Artigiani Pulizia;
- ha svolto la mansione addetta alle pulizie;
- con comunicazione in data 7 ottobre 2010, il contratto è stato trasformato a tempo indeterminato1;
1
- con lettera in data 20 dicembre 20232 è stato intimato licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con decorrenza dal 31 dicembre 2023;
- ha ricevuto i cedolini paga solo fino al settembre 2023;
- non ha ricevuto i pagamenti relativi ai mesi di novembre, dicembre 2023, tredicesima, TFR e ratei di fine rapporto;
- la ricorrente ha diritto al pagamento delle retribuzioni non corrisposte per l'importo di € 15.168,49.
La parte convenuta, nonostante la ritualità della notificazione del ricorso, non si è costituita in giudizio. II
All'esito del giudizio, alla luce delle allegazioni e delle produzioni documentali di parte ricorrente e considerata la condotta di parte convenuta, si osserva che:
- nonostante la ritualità delle notificazioni parte convenuta non ha provveduto a costituirsi in giudizio né a partecipare personalmente alle udienze, neppure a quella fissata per l'interpello;
- pertanto, trova piena applicazione la c.d. ficta confessio di cui all'art. 232 cpc, secondo il quale se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio (o il giudice monocratico, in forza del rinvio operato dall'art. 281bis cpc), valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio;
- peraltro, l'esistenza del rapporto contrattuale è provata in via documentale dalla produzione della lettera di trasformazione contratto3 e delle buste paga4, dalla lettera di licenziamento5 e dalla certificazione unica 20246 che indica l'importo trattenuto in azienda a titolo di TFR;
- alla luce delle allegazioni svolte in ricorso, dei documenti prodotti, della condotta di parte convenuta, è pertinente ed assorbente il principio giurisprudenziale secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del
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diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass. Civ. sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743, e da ultimo, Cass. Civ. sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n. 25584), onere cui parte convenuta nel caso di specie non ha assolto;
- i conteggi che hanno portato alla quantificazione della somma oggetto di domanda, redatti ai sensi del contratto collettivo applicabile al rapporto (cfr. buste paga e CCNL prodotti), risultano sufficientemente chiari ed analitici, sono stati notificati unitamente al ricorso e non sono comunque stati contestati in alcun modo;
- la parte convenuta, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova a proposito di eventuali fatti estintivi della propria obbligazione, neppure quella relativa alla consegna delle buste paga.
In conclusione, parte convenuta è condannata all'immediato pagamento a favore di parte ricorrente dell'importo di €. 15.168,49, lordi di cui € 8.881,42 a titolo di TFR, oltre a rivalutazione e interessi dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, con la precisazione che, dalla data di proposizione della domanda giudiziale (10 giugno 2024), gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, cc. Parte convenuta va anche condannata all'immediata consegna delle buste paga relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2023 e di quella relativa alle spettanze di fine rapporto. IV
In applicazione del criterio della soccombenza, parte convenuta è condannata a rifondere le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento a favore di parte ricorrente della somma di €. 15.168,49, lordi di cui € 8.881,42 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole
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scadenze, con la precisazione che, dalla data di proposizione della domanda giudiziale (10 giugno 2024), gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, cc;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediata consegna a parte ricorrente delle buste paga relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2023 e di quella relativa alle spettanze di fine rapporto;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento, a favore di parte ricorrente della somma di €. 5.388,00, a titolo di compensi, oltre 15% spese forfettarie, contributo unificato, IVA, se dovuta, e CPA, e successive occorrende, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizio.
Torino, 26 febbraio 2025.
Il giudice del lavoro
Marco Nigra
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 5 ric. 2 Cfr. doc. 6 ric. 3 Cfr. doc. 5 ric. 4 Cfr. doc. 2, 3, 4 ric. 5 Cfr. doc. 6 ric. 6 Cfr. doc. 9 ric.