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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1143/2024 vertente
TRA
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
(c.f. ; Controparte_1 C.F._2
ricorrente
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Vanessa Arzeo, presso il cui studio sito a Scafati, in via P.Vitiello, n. 85 elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore; interventore ex lege avente per oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 28.7.2024 volto alla declaratoria di seprazione personale i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 9.9.2019 nel Comune di Vico Equense, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.161, parte II, serie A, anno 2019; che dall'unione coniugale è nato il figlio il 20.5.2023; che dopo un periodo di serena Per_1
convivenza matrimoniale, i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni espressamente formalizzate nel ricorso congiunto. Ciò posto, alla luce delle circostanze meglio evidenziante nell'atto introduttivo, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso 1 congiunto alle condizioni ivi espressamente formalizzate.
Fissata l'udienza del 4.2.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale dell'1.8.2024, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente l'8.1.2025 hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, sottoscritto dale parti con firme autenticate dal procuratore costituito, ed il giudizio è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
E' documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso congiunto da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso di separazione consensuale, per come confermate dalle parti con le dichiarazioni dalle medesime sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente l'8.1.2025 ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto regolativo dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione consensuale così provvede: dichiara la separazione consensuale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. , C.F._1 Controparte_1 C.F._2
sposatisi il 9.9.2019 nel Comune di Vico Equense, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.161, parte II, serie A, anno 2019, alle condizioni di cui al ricorso di separazione consensuale, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta dell'8.1.2025.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica
2 all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Vico Equense per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato
Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.2.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1143/2024 vertente
TRA
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
(c.f. ; Controparte_1 C.F._2
ricorrente
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Vanessa Arzeo, presso il cui studio sito a Scafati, in via P.Vitiello, n. 85 elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore; interventore ex lege avente per oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 28.7.2024 volto alla declaratoria di seprazione personale i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 9.9.2019 nel Comune di Vico Equense, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.161, parte II, serie A, anno 2019; che dall'unione coniugale è nato il figlio il 20.5.2023; che dopo un periodo di serena Per_1
convivenza matrimoniale, i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni espressamente formalizzate nel ricorso congiunto. Ciò posto, alla luce delle circostanze meglio evidenziante nell'atto introduttivo, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso 1 congiunto alle condizioni ivi espressamente formalizzate.
Fissata l'udienza del 4.2.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale dell'1.8.2024, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente l'8.1.2025 hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, sottoscritto dale parti con firme autenticate dal procuratore costituito, ed il giudizio è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
E' documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso congiunto da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso di separazione consensuale, per come confermate dalle parti con le dichiarazioni dalle medesime sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente l'8.1.2025 ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto regolativo dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione consensuale così provvede: dichiara la separazione consensuale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. , C.F._1 Controparte_1 C.F._2
sposatisi il 9.9.2019 nel Comune di Vico Equense, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.161, parte II, serie A, anno 2019, alle condizioni di cui al ricorso di separazione consensuale, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta dell'8.1.2025.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica
2 all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Vico Equense per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato
Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.2.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
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