TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11414 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13620/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 13620/24 promosso con ricorso depositato in data 18.6.2024 da:
nato a [...]/SP, Brasile, il 05/03/1962, residente in [...]. Nestor Goullart Parte_1
Reis, n. 735, città di Araraquara – Stato di San Paolo, Brasile (CF ); C.F._1 [...]
, nata a [...]/SP, Brasile, il 18/08/1985, residente in [...]Parte_2
Victor Museneck, n. 573, città di Nova Odessa – Stato di São Paulo, Brasile (CF
), in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale unitamente a C.F._2
, nato ad [...]/SP, Brasile, il 23/10/1980, residente in [...]Persona_1
Museneck, n. 573, città di Nova Odessa – Stato di São Paulo, Brasile, dei figli minorenni:
[...]
, nata ad [...]/SP, Brasile, il 05/07/2015 (CF e Parte_3 C.F._3
, nato ad [...]/SP, Brasile, il 06/08/2021, (CF Parte_4
), entrambi residenti in [...], n. 573, città di Nova Odessa C.F._4
– Stato di San Paolo;
nata a [...]/SP, Brasile, Persona_2 Parte_5
l'08/03/1987, residente in [...], n. 595, città di Araraquara – Stato di São Paulo, Brasile
(CF ), in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità C.F._5 genitoriale unitamente a nato a [...]é dos Campos/SP, Brasile, l'11/03/1983, Persona_3 residente in [...], n. 595, città di Araraquara – Stato di São Paulo, Brasile, dei figli minori: nato a [...]/SP, Brasile, in data Parte_6
18/01/2019 (CF e nata ad [...]/SP, C.F._6 Parte_7
Brasile, il 13/07/2022 (CF ), entrambi residenti in [...], n. C.F._7
595, città di Araraquara – Stato di San Paolo, Brasile Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Licia Celi (CF ) ed elettivamente C.F._8 domiciliati, agli effetti del presente procedimento, nel suo studio in Massa, via Marina Vecchia 75, giusta procura in atti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 nonché con
Pubblico Ministero
Interventore ex lege
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Adele Granata, all'esito dell'udienza del 2.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nata l'[...], nel Comune di Persona_4
GA (Caserta) la quale successivamente emigrava in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadina brasiliana (come da allegato in atti).
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_1
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in [...] cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino ai richiedenti.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Il quadro normativo avente ad oggetto la cittadinanza italiana ha subito notevoli evoluzioni nel corso degli anni.
Il Regno d'Italia è nato nel 1861 dall'unione dei territori degli Stati preunitari (incluso il territorio del Comune di nascita dell'avo dei ricorrenti e tutti i nati e/o residenti nei territori in questione divennero cittadini italiani.
Alla nascita dello Stato Italiano (1961) la disciplina sulla cittadinanza era contenuta negli articoli da 4 a 15 del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865; l'art. 4 di quel Codice prevedeva che la cittadinanza italiana si acquisiva per nascita da padre cittadino. Tale modalità di acquisto della cittadinanza italiana è rimasta sostanzialmente invariata anche nella successiva legge n.555 del 13 giugno 1912 dove all'art. 1 è prevista la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis solo per via patema. Tuttavia il suindicato articolo 1 della legge
555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n. 30 del
09.02.1983 della Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n.
91 del 05 febbraio 1992 hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
Nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. Risulta che l'ava nata nel comune di Persona_4
GA (Ce) ha vissuto i primi anni di vita in Italia e poi emigrava in Brasile ma non si è mai naturalizzata cittadina brasiliana come risulta dalla documentazione in atti. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza d'interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dal momento che il
Sig. è nato in data [...], ossia quando la trasmissione della cittadinanza per linea materna Parte_1 era possibile. (cfr. doc. 19 albero genealogico) E', infatti, noto che i discendenti di madre italiana nati dopo il
1 gennaio 1948 (come i discendenti di avo italiano per via paterna) possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza direttamente in via amministrativa (tramite Consolato se residenti all'estero, o tramite istanza al
Sindaco, se si trasferiscono temporaneamente in Italia o già vi risiedono). Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi Controparte_1
a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, i ricorrenti hanno presentato al Consolato generale d'Italia di San Paolo la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano attraverso il quale il consolato mette a disposizione su una piattaforma online un numero limitato di posti per un certo periodo (ad esempio 10 posti alla settimana) per ricevere gli utenti al fine che possano presentare i documenti richiesti. Come si ricava dal link che segue: https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i_cittadini/cittadinanza/ri conoscimento- della-cittadinanza_1.html. (cfr. doc. 20 pagina web ) senza ricevere esito. Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato. L'art. 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso di temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, atteso che per la grande mole di richieste di cittadinanza in via amministrativa presentate nei vari consolati italiani all'estero (in questo caso al Consolato Generale italiano di San Paolo, dove si stanno esaminando attualmente le richieste di cittadinanza presentate nel lontano 2012), si è creata una situazione di reale paralisi, che si traduce in un sostanziale diniego di riconoscimento del diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli aventi diritto sono cittadini italiani disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che: Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Persona_2 Parte_5 Parte_6 [...]
sono cittadini italiani in quanto discendenti diretti di . Parte_7 Persona_4
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 4.12.2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Adele Granata
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 13620/24 promosso con ricorso depositato in data 18.6.2024 da:
nato a [...]/SP, Brasile, il 05/03/1962, residente in [...]. Nestor Goullart Parte_1
Reis, n. 735, città di Araraquara – Stato di San Paolo, Brasile (CF ); C.F._1 [...]
, nata a [...]/SP, Brasile, il 18/08/1985, residente in [...]Parte_2
Victor Museneck, n. 573, città di Nova Odessa – Stato di São Paulo, Brasile (CF
), in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale unitamente a C.F._2
, nato ad [...]/SP, Brasile, il 23/10/1980, residente in [...]Persona_1
Museneck, n. 573, città di Nova Odessa – Stato di São Paulo, Brasile, dei figli minorenni:
[...]
, nata ad [...]/SP, Brasile, il 05/07/2015 (CF e Parte_3 C.F._3
, nato ad [...]/SP, Brasile, il 06/08/2021, (CF Parte_4
), entrambi residenti in [...], n. 573, città di Nova Odessa C.F._4
– Stato di San Paolo;
nata a [...]/SP, Brasile, Persona_2 Parte_5
l'08/03/1987, residente in [...], n. 595, città di Araraquara – Stato di São Paulo, Brasile
(CF ), in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità C.F._5 genitoriale unitamente a nato a [...]é dos Campos/SP, Brasile, l'11/03/1983, Persona_3 residente in [...], n. 595, città di Araraquara – Stato di São Paulo, Brasile, dei figli minori: nato a [...]/SP, Brasile, in data Parte_6
18/01/2019 (CF e nata ad [...]/SP, C.F._6 Parte_7
Brasile, il 13/07/2022 (CF ), entrambi residenti in [...], n. C.F._7
595, città di Araraquara – Stato di San Paolo, Brasile Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Licia Celi (CF ) ed elettivamente C.F._8 domiciliati, agli effetti del presente procedimento, nel suo studio in Massa, via Marina Vecchia 75, giusta procura in atti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 nonché con
Pubblico Ministero
Interventore ex lege
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Adele Granata, all'esito dell'udienza del 2.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nata l'[...], nel Comune di Persona_4
GA (Caserta) la quale successivamente emigrava in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadina brasiliana (come da allegato in atti).
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_1
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in [...] cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino ai richiedenti.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Il quadro normativo avente ad oggetto la cittadinanza italiana ha subito notevoli evoluzioni nel corso degli anni.
Il Regno d'Italia è nato nel 1861 dall'unione dei territori degli Stati preunitari (incluso il territorio del Comune di nascita dell'avo dei ricorrenti e tutti i nati e/o residenti nei territori in questione divennero cittadini italiani.
Alla nascita dello Stato Italiano (1961) la disciplina sulla cittadinanza era contenuta negli articoli da 4 a 15 del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865; l'art. 4 di quel Codice prevedeva che la cittadinanza italiana si acquisiva per nascita da padre cittadino. Tale modalità di acquisto della cittadinanza italiana è rimasta sostanzialmente invariata anche nella successiva legge n.555 del 13 giugno 1912 dove all'art. 1 è prevista la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis solo per via patema. Tuttavia il suindicato articolo 1 della legge
555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n. 30 del
09.02.1983 della Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n.
91 del 05 febbraio 1992 hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
Nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. Risulta che l'ava nata nel comune di Persona_4
GA (Ce) ha vissuto i primi anni di vita in Italia e poi emigrava in Brasile ma non si è mai naturalizzata cittadina brasiliana come risulta dalla documentazione in atti. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza d'interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dal momento che il
Sig. è nato in data [...], ossia quando la trasmissione della cittadinanza per linea materna Parte_1 era possibile. (cfr. doc. 19 albero genealogico) E', infatti, noto che i discendenti di madre italiana nati dopo il
1 gennaio 1948 (come i discendenti di avo italiano per via paterna) possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza direttamente in via amministrativa (tramite Consolato se residenti all'estero, o tramite istanza al
Sindaco, se si trasferiscono temporaneamente in Italia o già vi risiedono). Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi Controparte_1
a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, i ricorrenti hanno presentato al Consolato generale d'Italia di San Paolo la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano attraverso il quale il consolato mette a disposizione su una piattaforma online un numero limitato di posti per un certo periodo (ad esempio 10 posti alla settimana) per ricevere gli utenti al fine che possano presentare i documenti richiesti. Come si ricava dal link che segue: https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i_cittadini/cittadinanza/ri conoscimento- della-cittadinanza_1.html. (cfr. doc. 20 pagina web ) senza ricevere esito. Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato. L'art. 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso di temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, atteso che per la grande mole di richieste di cittadinanza in via amministrativa presentate nei vari consolati italiani all'estero (in questo caso al Consolato Generale italiano di San Paolo, dove si stanno esaminando attualmente le richieste di cittadinanza presentate nel lontano 2012), si è creata una situazione di reale paralisi, che si traduce in un sostanziale diniego di riconoscimento del diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli aventi diritto sono cittadini italiani disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che: Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Persona_2 Parte_5 Parte_6 [...]
sono cittadini italiani in quanto discendenti diretti di . Parte_7 Persona_4
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 4.12.2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Adele Granata