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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4281/2024 v.g. promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. LUCIANA ROSSINI
(c.f. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. NICOLA MILANO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 18/10/2024 dai coniugi predetti;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al Giudice, come consentito dall'art. 127 ter c.p.c.
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato: di non volersi riconciliare con il coniuge;
di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
pagina 1 di 3 essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data del
04/03/2024 dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, concludeva per l'accoglimento della domanda;
-dato atto che il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
2) continuerà a vivere nella già casa familiare, di proprietà Parte_1
della stessa, sita in Modena, via Nicola Fabrizi 119, mentre si è Controparte_1
trasferito a vivere nella propria casa sita in Saliceta (MO).
3) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che non sussistono
i presupposti per la previsione di assegni divorzile;
4) i ricorrenti convengono che, salvi diversi accordi, i due cani e CP_2 CP_3
resteranno prevalentemente con , con possibilità per Controparte_1 [...]
di andarli a trovare quando vuole, previo accordo, e con la Parte_1
previsione che potrà averli con sé per almeno sette giorni al Parte_1
mese, anche non consecutivi, nei giorni che verranno concordati di volta in volta con
. Controparte_1
Ciascuno dei ricorrenti provvederà a proprie spese alla custodia a al sostentamento dei due cani nei giorni in cui li avrà a disposizione.
È altresì convenuto che:
- le spese di veterinario e per eventuali cure di ciascuno dei due cani verranno suddivise al 50% tra i ricorrenti;
- le spese di natura “straordinaria” e/o per trattamenti speciali per ciascuno dei due cani (quali, a titolo esemplificativo, addestramenti e corsi particolari, toelettature e trattamenti estetici, ecc.) verranno suddivise al 50% tra i ricorrenti solo se
pagina 2 di 3 preventivamente condivise tra gli stessi (e dunque con il consenso di entrambi); in caso contrario, la relativa spesa sarà ad esclusivo carico del ricorrente che intenderà sostenerla;
- i ricorrenti concordano sin da ora che, qualora si rendesse necessario mettere i cani in una pensione (per periodi di vacanza di entrambi o giorni in cui entrambi fossero fuori casa o impossibilitati a tenere i cani), il relativo costo sarà da considerarsi sempre al
50% tra le parti, quale spesa straordinaria, indipendentemente dal periodo;
Le parti si obbligano a collaborare e compiere ogni atto necessario per il puntuale adempimento dei patti sopra concordati.
5) I ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni reciproco rapporto economico/patrimoniale e di aver diviso tutti i beni comuni, rinunciano a qualsivoglia maggiore e/o diversa reciproca pretesa derivante dal rapporto coniugale;
6) i ricorrenti dichiarano che i presenti patti hanno efficacia a decorrere dalla firma del ricorso.
Le spese del presente procedimento sono assunte in pari misura da ciascuna parte, mentre ciascun ricorrente farà fronte alle spese del proprio legale”.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MODENA il
16/09/2017 fra nata a [...] il Parte_1
02/11/1984 e nato a [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2017 - Atto n. 119 - Parte II Serie A;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/02/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4281/2024 v.g. promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. LUCIANA ROSSINI
(c.f. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. NICOLA MILANO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 18/10/2024 dai coniugi predetti;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al Giudice, come consentito dall'art. 127 ter c.p.c.
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato: di non volersi riconciliare con il coniuge;
di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
pagina 1 di 3 essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data del
04/03/2024 dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, concludeva per l'accoglimento della domanda;
-dato atto che il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
2) continuerà a vivere nella già casa familiare, di proprietà Parte_1
della stessa, sita in Modena, via Nicola Fabrizi 119, mentre si è Controparte_1
trasferito a vivere nella propria casa sita in Saliceta (MO).
3) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che non sussistono
i presupposti per la previsione di assegni divorzile;
4) i ricorrenti convengono che, salvi diversi accordi, i due cani e CP_2 CP_3
resteranno prevalentemente con , con possibilità per Controparte_1 [...]
di andarli a trovare quando vuole, previo accordo, e con la Parte_1
previsione che potrà averli con sé per almeno sette giorni al Parte_1
mese, anche non consecutivi, nei giorni che verranno concordati di volta in volta con
. Controparte_1
Ciascuno dei ricorrenti provvederà a proprie spese alla custodia a al sostentamento dei due cani nei giorni in cui li avrà a disposizione.
È altresì convenuto che:
- le spese di veterinario e per eventuali cure di ciascuno dei due cani verranno suddivise al 50% tra i ricorrenti;
- le spese di natura “straordinaria” e/o per trattamenti speciali per ciascuno dei due cani (quali, a titolo esemplificativo, addestramenti e corsi particolari, toelettature e trattamenti estetici, ecc.) verranno suddivise al 50% tra i ricorrenti solo se
pagina 2 di 3 preventivamente condivise tra gli stessi (e dunque con il consenso di entrambi); in caso contrario, la relativa spesa sarà ad esclusivo carico del ricorrente che intenderà sostenerla;
- i ricorrenti concordano sin da ora che, qualora si rendesse necessario mettere i cani in una pensione (per periodi di vacanza di entrambi o giorni in cui entrambi fossero fuori casa o impossibilitati a tenere i cani), il relativo costo sarà da considerarsi sempre al
50% tra le parti, quale spesa straordinaria, indipendentemente dal periodo;
Le parti si obbligano a collaborare e compiere ogni atto necessario per il puntuale adempimento dei patti sopra concordati.
5) I ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni reciproco rapporto economico/patrimoniale e di aver diviso tutti i beni comuni, rinunciano a qualsivoglia maggiore e/o diversa reciproca pretesa derivante dal rapporto coniugale;
6) i ricorrenti dichiarano che i presenti patti hanno efficacia a decorrere dalla firma del ricorso.
Le spese del presente procedimento sono assunte in pari misura da ciascuna parte, mentre ciascun ricorrente farà fronte alle spese del proprio legale”.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MODENA il
16/09/2017 fra nata a [...] il Parte_1
02/11/1984 e nato a [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2017 - Atto n. 119 - Parte II Serie A;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/02/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3