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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 5785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5785 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 22/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 11064/2023, promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti CHERUBINI SIMONA DOMENICA MARIA e FORESTI ELENA LUCREZIA CARLA RICORRENTE contro nato a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. – RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. e intrattenevano una relazione more Parte_1 Controparte_1 uxorio, da cui nasceva il figlio l'11.8.20. Per_1
2. Con ricorso depositato il 14.9.23, la ricorrente ha chiesto di regolare affidamento, tempi di permanenza con i genitori e mantenimento del figlio.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati personalmente notificati al resistente, che tuttavia non si è costituito in giudizio.
La ricorrente ha depositato una memoria il 2.1.24 ed è comparsa all'udienza del 23.1.24.
Con ordinanza del 20.2.24, dichiarata la contumacia del resistente, il Collegio ha disposto l'affidamento c.d. super-esclusivo del figlio alla madre;
visite del figlio al padre secondo il calendario proposto dalla ricorrente (weekend alternati dal venerdì alla domenica sera e un pomeriggio infrasettimanale); un assegno di mantenimento di € 300 a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie;
un incarico ai Servizi Sociali (che hanno depositato relazioni il 31.7.24, il 27.11.24, il 16.4.25, il 3.10.25).
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Il 10.5.24 il resistente ha depositato un'istanza di visibilità del fascicolo, di cui peraltro è sicuramente a conoscenza, avendo partecipato agli incontri organizzati dai Servizi Sociali.
La ricorrente è comparsa alle udienze dell'8.10.24 e del 3.12.24. Con ordinanza del 26.12.24 il giudice ha disposto indagini di polizia tributaria sul resistente, depositate il 12.6.25.
La ricorrente ha depositato note per le trattazioni scritte del 7.5.25 e del 14.10.25, quando la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da note del 6.10.25) sono state:
«
1. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito confermare, in punto di affido e collocamento del minore nonché diritto di Per_1 vista padre-figlio minore, le statuizioni assunte con provvedimento dell'08.02.2024. 2. Per quanto concerne l'assegno di mantenimento previsto in favore del minore, si conferma che il padre nulla ha versato, sia a titolo di mantenimento ordinario sia a titolo di mantenimento straordinario. Per tali ragioni, si chiede l'innalzamento dell'assegno di mantenimento, da prevedersi in una somma mensile comprensiva anche delle spese straordinarie, pari ad euro 500,00 (tenuto conto del fatto che la ricorrente sostiene integralmente i costi della retta della scuola materna e de percorso di psicomotricità) o nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
3. Si chiede, infine, la condanna del signor Controparte_1 alla refusione delle spese legali del presente giudizio».
[...]
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 15.9.23, non ha formulato osservazioni.
4.
4.1. La convivenza tra le parti, iniziata nel 2018, ha avuto fine il 20.2.23. Due giorni dopo, la ricorrente ha sporto denuncia-querela contro il resistente (doc. 3), peraltro gravato da un serio precedente penale, esponendo di aver subito negli anni gravi violenze: ingiurie verbali, schiaffi, sputi, calci, minacce anche di morte (addirittura con un coltello da cucina il 13.9.22 o quasi facendola soffocare il 18.2.23). Il resistente sarebbe tuttora sottoposto a procedimento penale, ma la ricorrente non ha fornito aggiornamenti sul punto. Il suo atteggiamento, in effetti, viene descritto come
“ambivalente” dai Servizi Sociali: pur dichiarando di aver timore dell'uomo, non ha chiesto misure di protezione e preferisce assecondare le sue richieste. Va dato atto, nondimeno, che nel corso di questo processo la signora ha accettato la presa in carico psicologica offerta dal Centro antiviolenza e avrebbe acquistato maggiore consapevolezza. L'ultima relazione dei Servizi Sociali riferisce anzi di un generale miglioramento dei rapporti tra le parti, collaboranti nell'interesse del figlio.
Il Collegio ritiene comunque di confermare l'affidamento c.d. super-esclusivo di alla madre, con Per_1 cui il bambino trascorre la maggior parte del tempo, affinché le scelte che lo riguardano possano essere assunte rapidamente dalla ricorrente, evitando possibili reazioni del resistente (che d'altronde non ha dimostrato particolare interesse al giudizio, restando contumace nonostante la visibilità del fascicolo).
4.2. I Servizi Sociali non hanno ravvisato criticità nel tempo trascorso da con il padre, Per_1 limitandosi a segnalare che le condizioni di salute della nonna paterna sconsigliano di lasciarlo da solo con lei. I genitori si organizzano per weekend alternati (ma spesso anche più frequenti) dal venerdì alla domenica sera e per alcuni incontri infrasettimanali. Inoltre, il bambino ha trascorso una vacanza di 15 giorni con il padre in Norvegia nell'estate 2024 ed è rimasto con lui anche durante le ultime ferie estive. Il Collegio reputa dunque opportuno recepire questo calendario, anche sulla divisione delle vacanze proposta dalla ricorrente.
4.3. Venendo alle questioni economiche, è emerso che:
(a) la ricorrente è insegnate (e cantante lirica, come si legge nella relazione dei Servizi Sociali del 27.11.24, ma non sono noti incassi per questa attività); il suo stipendio oscilla tra gli € 1500 e gli € 2000 con gli straordinari (che però sarebbero venuti meno, cfr. verbale dell'8.10.24); le sue dichiarazioni dei
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redditi riportano netti € 18.842 nel 2019, € 19.534 nel 2020, € 19.542 nel 2021, € 22.817 nel 2023 (pari a una media di € 1681 su dodici mensilità); ha due immobili in piccolissime quote;
paga € 550 di locazione (doc. 5 ric.); € 505 per un finanziamento (doc. 7 ric.);
(b) il resistente lavorerebbe come promoter a circa € 1400/1500 mensili presso alcune aziende (Bofrost e You Broker, stando a quanto riferito dalla ricorrente all'udienza del 23.1.24); la Guardia di Finanza ha depositato una dichiarazione IVA per € 15.208 imponibili nel 2020 e certificazioni uniche per netti € 13.378 dalla Gestbirr Srl per 356 giorni di lavoro a tempo indeterminato nel 2022, € 2803 da INPS per 84 giorni ed € 5000+6699 da Verisure nel 2023, € 408+15.410 dalla Bofrost ed € 118 da nel 2024; dall'estratto conto previdenziale (p. 57) risultano attività CP_2 lavorative pressoché continuative almeno fino al 31.3.25; possiede una motocicletta;
non sono emersi risparmi o uscite significativi;
(c) l'assegno unico di € 220 (misura dichiarata in udienza) è percepito interamente dalla madre.
L'assegno di mantenimento per i figli va determinato ai sensi dell'art. 337-ter c.c. in base a: le risorse economiche dei genitori (come sopra sommariamente ricostruite); il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza e le loro attuali esigenze (trattasi di un bambino di cinque anni e mezzo); i tempi di permanenza dei figli con i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (in questo caso, prevalentemente dalla madre ma con un contributo diretto del padre nei weekend).
La ricorrente, a fronte dei risultati dell'istruttoria, ha aumentato la propria richiesta da € 200 (ricorso) ad
€ 500 incluse però le spese straordinarie (note finali).
Il Collegio non può includere senza il consenso della controparte le spese straordinarie nell'assegno di mantenimento e non ravvisa le condizioni per porle interamente a carico della madre a fronte di un aumento dell'assegno (perché i redditi non sono molto dissimili ed è giusto che siano divise a metà, fermo restando che non vanno concordate grazie all'affidamento c.d. super-esclusivo). Si prende atto, piuttosto, che il contributo non sarebbe più stato versato dal padre a partire dall'ottobre 2024 (cfr. relazione del 3.10.25): la ricorrente potrà se del caso agire autonomamente ai sensi dell'art. 473-bis.37 c.p.c. e con gli altri strumenti a tutela del credito.
Stimando le entrate mensili del resistente in € 1300 circa, in mancanza di uscite documentate, e tenuto conto dei tempi di permanenza con i genitori, il Collegio reputa congruo un assegno di € 400 oltre al 50% delle spese straordinarie. La decorrenza può essere fissata dalla presente sentenza, trattandosi di lieve aumento a fronte degli elementi istruttori acquisiti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è del resistente.
A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso (scaglione da
€ 26.001 a € 52.000). Si possono liquidare: € 1701 per la fase di studio (medio); € 1204 per la fase introduttiva (medio); € 903 complessivi per le fasi istruttoria e decisionale (minimo, perché sono state solo acquisite le relazioni dei Servizi Sociali e della Guardia di Finanza e la ricorrente si è limitata a brevi note in assenza di contraddittorio). Al totale (€ 3808) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
(segue)
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza nei sensi della motivazione:
− dispone l'affidamento c.d. super-esclusivo di alla madre, con residenza presso la stessa;
Per_1 stabilisce che tutte le decisioni, anche quelle di più rilevante interesse per il figlio (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio), siano adottate dalla madre tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni;
ricorda al padre che, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., «il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione»;
− dispone che il padre frequenti il figlio nei modi seguenti:
− a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
− in pomeriggi infrasettimanali e ulteriori weekend dietro accordo dei genitori;
− due settimane anche consecutive durante il periodo estivo (periodi da concordarsi con la madre entro la fine del mese di maggio di ciascun anno); – una settimana durante le vacanze natalizie, alternando ogni anno il periodo 25.12/31.12 con il periodo 31.12/06.01, ed in modo che ciascun anno il minore passi la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro; – tre giorni durante le vacanze pasquali, in modo che ciascun anno il minore passi il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro; – ponti, festività e compleanni ad anni alterni;
− con decorrenza dalla data della presente sentenza (prima mensilità dovuta: gennaio 2026, detratto quanto eventualmente già versato allo stesso titolo), pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile di € 400,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, fino alla sua indipendenza economica;
− pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, cui si rinvia;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
− attribuisce alla madre l'assegno unico percepito per il figlio, in ragione dell'affidamento;
− revoca l'incarico ai Servizi Sociali;
− a titolo di spese di lite, condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente di
€ 3808,00 per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali di Botticino.
Brescia, 22/12/2025 Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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