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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2014/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 2014/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 18 febbraio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. BONANNI CAIONE ANDREA per parte ricorrente Parte_2
per parte resistente l'avv.
[...] Controparte_1
VERDE SARA in sost. avv. FALASCA GIAMPIERO, anche quale procuratrice.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2014/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli Avv. BONANNI CAIONE ANDREA, BELLO FRANCESCO PAOLO, BORRELLI GIULIO e SILLA JESSICA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. FALASCA GIAMPIERO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: patto di non concorrenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Parte ricorrente ha agito in giudizio per sentire accertare in via principale le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare che il patto di non concorrenza del 1° settembre 2022 è nullo per tutte le ragioni esposte nel presente atto e, accertata altresì – per tutti i motivi sopra indicati – la natura retributiva delle somme corrisposte
pagina 2 di 10 al Dott. a titolo di compenso del patto di non concorrenza, dichiarare che Parte_1
nulla è dovuto dal Dott. in favore di a titolo di restituzione Parte_1 CP_1
degli importi percepiti quale compenso del patto;
- per l'effetto, condannare CP_1
al pagamento in favore del Dott. dell'importo pari a Euro 12.772,00 al
[...] Parte_1
lordo delle ritenute di legge, o della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia o che dovesse emergere all'esito del giudizio, oltre al versamento degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo».
In subordine «nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse accertare la nullità del patto di non concorrenza ma non dovesse accogliere la tesi sulla natura retributiva del compenso del patto, si chiede, previo accertamento dell'efficacia novativa dell'ultimo patto del 1° settembre 2022, di limitare la condanna alla restituzione del corrispettivo versato in forza dell'ultimo patto e, quindi, al versamento di un importo netto corrispondente al lordo di Euro 4.666,62; per l'effetto si chiede di condannare la Società, previa rettifica della busta paga del mese di dicembre 2023 o comunque della situazione contabile di dare/avere, al pagamento in favore del Dott. della somma di euro 12.772,00 al lordo delle ritenute di Parte_1
legge o della somma che eventualmente risulterà di giustizia, oltre al versamento degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo».
E in estremo subordine «nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo
Giudice adito dovesse ritenere valido il patto di non concorrenza e ne dovesse accertare la violazione da parte del Dott. si chiede, previo accertamento Parte_1
dell'efficacia novativa dell'ultimo patto del 1° settembre 2022, di applicare una penale parametrata al corrispettivo percepito in forza dell'ultimo patto di non concorrenza del
1° settembre 2022; per l'effetto si chiede di condannare la Società, previa rettifica della busta paga del mese di dicembre 2023 o comunque della situazione contabile di dare/avere, al pagamento in favore del Dott. della somma che Parte_1 eventualmente risulterà di giustizia, oltre al versamento degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto
pagina 3 di 10 al soddisfo. In ogni caso, si chiede di ridurre in via equitativa la penale applicata ex art.
1384 c.c.; per l'effetto si chiede di condannare la Società, previa rettifica della busta paga del mese di dicembre 2023 o comunque della situazione contabile di dare/avere, al pagamento in favore del Dott. della somma che eventualmente risulterà Parte_1
di giustizia, oltre al versamento degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo»
Costituendosi, parte convenuta ha eccepito l'infondatezza del ricorso, rilevando come il patto di non concorrenza stipulato tra le parti nel maggio 2022 e poi modificato nel settembre 2022 fosse valido ed efficace.
In via riconvenzionale, sul presupposto che il ricorrente si sarebbe reso inadempiente rispetto alle condizioni del patto stesso, ha chiesto di «condannare il
Dott. al pagamento in favore di della somma di Euro Parte_1 CP_1
10.331,58 (diecimilatrecentotrentuno/58) per le ragioni di cui alla presente memoria di costituzione con domanda riconvenzionale. C. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non dovesse ritenere valido il patto di non concorrenza stipulato con il Dott. accertatare e dichiarare il diritto di di Parte_1 CP_1
poter trattenere, dalle somme che eventualmente dovrà essere chiamata a restitituire, le somme versate al ricorrente a titolo di compenso per il patto di non concorrenza, essendo venuta meno la causa debendi, con conseguente condanna del ricorrente alla restituzione della somma di Euro 9.150,04 (novemilacentocinquanta/04) corrispondente ad un netto di Euro (6.316,04) (seimilatrecentosedici/04)».
Non necessitando istruttoria, la causa è stata discussa e decisa alla presente udienza.
B) Risulta documentato che tra le parti, legate da un rapporto di lavoro subordinato da marzo 2021, nel maggio 2022 sia entrato in vigore un patto di non concorrenza
(cfr., doc. 7, fasc. resistente), in forza del quale l'odierno ricorrente si è impegnato a non svolgere, nei sei mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività a favore di datori di lavoro operanti in concorrenza con la resistente, nei settori della mediazione tra domanda e offerta di lavoro e della ricerca e selezione del personale.
pagina 4 di 10 Il patto prevedeva un corrispettivo in favore del dipendente, per tutta la durata del rapporto, pari a 3.500,00 euro lordi all'anno (suddiviso in dodici mensilità), con previsione di un minimo garantito pari al 30% della retribuzione annua percepita dal sig. Parte_1
Veniva poi individuato l'ambito territoriale, esteso a tutto il territorio nazionale
(oltre San Marino e Città del Vaticano), nonché prevista una penale pari al doppio degli importi percepiti dal lavoratore quale corrispettivo del patto di non concorrenza.
Nel settembre 2022 (cfr., doc. 2, fasc. ricorrente e doc. 8, fasc. resistente) le parti sottoscrivevano un ulteriore patto di non concorrenza, con condizioni identiche, modificando soltanto il corrispettivo, che arrivava ad euro 4.000,00 lordi annui.
Entrambe le pattuizioni contenevano una clausola di recesso in favore della resistente, con diritto del lavoratore a trattenere gli importi percepiti fino a quel momento.
È pacifico e non contestato che il ricorrente si sia dimesso il 20 ottobre 2023
(cfr., doc. 3, fasc. ricorrente) e che abbia iniziato una nuova esperienza lavorativa in mansioni rientranti in quelle previste dal patto di non concorrenza, in favore di società concorrente.
C) Secondo la ricostruzione del ricorrente il patto di non concorrenza sottoscritto nel settembre 2022 avrebbe un effetto novativo rispetto a quello del maggio 2022 e sarebbe affetto da molteplici vizi, che ne farebbero derivare la nullità o annullabilità dello stesso.
Innanzitutto, eccepisce che il patto risulterebbe essere solo un escamotage della parte datoriale per riconoscere un aumento retributivo, ovvero che, mancando un titolo valido a sua giustificazione, gli importi sarebbero, in ogni modo, componenti della retribuzione.
Da talli eccezioni, parte ricorrente farebbe discendere la conseguenza che, una volta accertata la nullità del patto, le somme versate in adempimento dello stesso non pagina 5 di 10 potrebbero essere oggetto di ripetizione da parte del datore di lavoro, in quanto aventi natura retributiva.
Sul punto, le prove richieste a sostegno della suddetta ricostruzione si presentano estremamente generiche e piene di valutazioni rimesse ai testimoni, come tali non certo ammissibili.
Né potrebbe inferirsi qualche dimostrazione utile dalla circostanza che il compenso sia riconosciuto mensilmente, in quanto si tratta di modalità ammessa, che, oltretutto, non incide nemmeno sul concetto di indeterminatezza dell'oggetto della prestazione (cfr., Cassazione civile sez. lav., 11/11/2022, n.33424 «La variabilità del corrispettivo rispetto alla durata del rapporto di lavoro non significa che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi (tenendo conto, che, a monte, è stato altresì contestato che la cessazione del rapporto effettivamente avesse influenza sull'ammontare del patto di non concorrenza dovuto)»).
Per il resto, le allegazioni suddette appaiono sconfessate (nella misura in cui, sostanzialmente è rappresentato un assetto in forza del quale la società prometterebbe un determinato importo in fase pre-assuntiva, costruendolo successivamente attraverso il riconoscimento di emolumenti di diversa natura) anche dalla circostanza che, nel caso di specie, il patto non è coevo alla nascita del rapporto, ma interviene oltre un anno dopo.
Infine, la nullità del titolo non comporta, comunque, una sua inefficacia quale imputazione dei pagamenti.
D) Parte ricorrente poi, lamenta che il patto, per come articolato comprimerebbe eccessivamente le sue capacità professionali, in quanto, sostanzialmente, comprenderebbe tutte le attività proprie del settore di appartenenza, certamente assorbendo quelle proprie della professionalità del ricorrente ed emergenti dalla sua carriera relativa agli ultimi.
Peraltro, sotto questo aspetto, rileva l'ambito territoriale del patto, che, in astratto, dovrebbe essere funzionale proprio a permettere al dipendente cessato dal pagina 6 di 10 servizio di continuare la sua attività, sfruttando la professionalità acquisita, in una zona diversa, con la conseguenza che, estendendo il divieto all'intero territorio nazionale, non può ritenersi congruamente imposto.
In altri termini, con il patto viene vietato in maniera assoluta lo svolgimento, da parte dell'ex dipendente, di mansioni compatibili con la sua professionalità, a meno di non trasferirsi all'estero (ma anche in questo caso vengono poste limitazioni derivanti dall'utilizzo delle tecnologie di lavoro a distanza).
E) Ancora, parte ricorrente eccepisce la nullità del patto di non concorrenza per manifesta inadeguatezza del compenso pattuito.
Sul punto, è opportuno ricordare che l'art. 2125 c.c. definisce il patto di non concorrenza come quel negozio «con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessione del contratto», disponendone la nullità, laddove lo stesso non risulti da atto scritto, non preveda un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e nel caso in cui il vincolo non sia contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
Dunque, siamo in presenza di una fattispecie negoziale autonoma rispetto al contratto di lavoro, finalizzata a tutelare l'imprenditore «da qualsiasi esportazione presso imprese concorrenti del patrimonio immateriale dell'azienda» (cfr., sul punto,
Cass. Civ. n. 5540/2021), evitando che il lavoratore subisca, a sua volta, un'eccessiva compressione della propria attività lavorativa e, quindi, della propria capacità di guadagno e di esplicazione della professionalità in ogni settore del mercato.
Per queste ragioni l'art. 2125 c.c. ha subordinato, come anticipato, la validità del patto di non concorrenza a specifiche condizioni riguardanti la forma del patto, la sua durata, il suo ambito di applicazione e il corrispettivo spettante al lavoratore.
Sotto quest'ultimo profilo, l'autonomia del patto di non concorrenza rispetto al rapporto di lavoro comporta che il corrispettivo deve ritenersi distinto dalla retribuzione, dal momento che non compensa l'attività lavorativa, quanto piuttosto il sacrificio imposto al lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
pagina 7 di 10 Il corrispettivo del patto deve possedere soltanto i requisiti previsti in generale per l'oggetto della prestazione dall'art. 1346 c.c. (cfr. Cass. n. 16.489/2019) e, pertanto, deve essere determinato o determinabile.
Nel caso di specie non c'è dubbio che lo stesso sia determinato (euro 4.000,00 lordi annuali) e, in ogni modo, sia anche determinabile nella sua misura minima, dal momento che, a prescindere dalla cessazione del rapporto, viene garantito un compenso pari al 30% della retribuzione annua.
Il requisito della determinatezza del corrispettivo del patto di non concorrenza deve essere, però, tenuto distinto dall'ulteriore requisito, egualmente richiesto ai fini della validità del patto, rappresentato dalla sua congruità e adeguatezza rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore.
Ne consegue che, rispetto all'obbligazione limitativa della professionalità posta in capo al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, è necessario che il compenso non sia meramente simbolico, ma rappresenti una misura idonea a compensare la compromissione subita.
Nel caso di specie, il minimo garantito rappresenta, come detto, il 30% della retribuzione lorda annua riconosciuta all' e, come tale, non potrebbe dirsi Parte_1
una somma meramente simbolica, ma lo diventa considerando che il vincolo è sì solo per sei mesi, ma comprende tutte le attività del settore e presenta un limite territoriale esteso a tutto il territorio nazionale e oltre.
In definitiva, un compenso come quello pattuito non sembra davvero poter compensare il sacrificio imposto al dipendente, che, in sostanza, si dovrebbe per sei mesi togliere del tutto dal mercato del lavoro proprio del settore di specializzazione, in quanto rappresenterebbe solo una parte delle retribuzioni che il soggetto andrebbe a perdere, senza considerare, inoltre, anche il pregiudizio dell'allontanamento dal settore, con le prevedibili ricadute in termini di possibili occasioni lavorative successive.
pagina 8 di 10 F) Dalle considerazioni che precedono deriva la illegittimità del patto di non concorrenza stipulato tra le parti, con la conseguenza che restano assorbite le ulteriori doglianze avanzate dal ricorrente.
Con riferimento alla natura (novativa, o meno) del patto sottoscritto nel settembre 2022 rispetto a quello del maggio 2022, la questione, seppur interessante a livello giuridico (volontà novativa espressa, contro modifica solo parziale delle condizioni e mancata regolamentazione delle somme versate in vigenza del primo rapporto), perde, nella sostanza del caso di specie, ogni rilevanza, atteso che, da un lato la nullità, così come accertata per il patto del settembre può rilevarsi anche per il precedente, travolgendolo comunque, dall'altro lato la presenza di un corrispettivo minimo comporterebbe comunque, alla cessazione del rapporto, il versamento del medesimo importo in favore del lavoratore, pari al 30% della retribuzione annua.
Ne deriva, dunque, che gli importi versati dalla società resistente al proprio dipendente devono essere da questi restituiti.
È pacifico, ovvero, in ogni modo, non specificatamente contestato che gli stessi ammontino ad un lordo di euro 9.150,04 pari ad un netto di euro 6.316,04.
Proprio l'importo netto deve essere restituito dal ricorrente, in quanto le somme versate senza titolo quale sostituto da parte del datore dovranno essere recuperate direttamente nei confronti degli Enti destinatari, con la conseguenza che la trattenuta operata con l'ultima busta paga (pari al doppio di quanto versato a titolo di corrispettivo) è parzialmente illegittima.
Ne deriva che parte resistente debba essere condannata al pagamento dell'importo netto di euro 1.930,61 a chiusura del rapporto (spettanze di fine rapporto euro 12.772,00 – euro 4.525. 35 per trattenute – euro 6.316,04 per restituzione indebito).
G) Le spese di lite possono essere interamente compensate, sussistendone eccezionali ragioni determinate dal solo parziale accoglimento delle domande reciproche.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429
c.p.c.,
A) Accoglie in parte il ricorso e la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, dichiara la nullità del patto di non concorrenza stipulato tra le parti;
B) condanna parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo netto di euro 1.930,61 oltre accessori;
C) compensa le spese.
Bologna il 18/02/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
Provvedimento redatto con la collaborazione dei dr. Martina Zuliani e Simone Vanini, magistrati ordinari in tirocinio
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