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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/10/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 596/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 16.10.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. DELL'OSA Stefano, V.le Regina Elena 20 - Pescara
CONTRO
Controparte_1 avv. MINICHILLI Maurizio Sante, Via A. De Gasperi 17 - Manoppello (Pe)
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 5.4.2024 Parte_1 conveniva in giudizio il esponen Controparte_1 dipendenze di detta Amministrazione dal 1.7.1997, con inquadramento nel livello B7, profilo di Esecutore Muratore e mansioni di operaio nell'Ufficio tecnico Area IV, di dover indossare durante la prestazione lavorativa abiti da lavoro, costituenti DP ai sensi del D.Lgs.81/2008 aventi particolari caratteristiche tecniche (fluorescenza e catarifrangenza), essendogli stati affidati in particolare
“n.2 pantaloni (uno invernale ed uno estivo), n.2 polo, n.2 maglie invernali, n.1 giubbino invernale e n.1 paio di scarpe”.
Lamentando di aver sempre dovuto provvedere lavare a casa a proprie spese detti vestiti, domandava il pagamento del risarcimento del danno subito per le operazioni di lavaggio compiute, per la somma “ritenuta di giustizia equitativamente determinata dal Giudice”, con riferimento al periodo di 5 anni a ritroso dalla diffida del 18.10.2023, rappresentando altresì che per il periodo precedente alla suddetta aveva introdotto analogo ricorso in data 3.4.2017, definito dal Tribunale di Pescara con Sentenza n.291/2018 in data 18.4.2018, R.G. 907/2017, passata in giudicato, che aveva condannato il CP_1 convenuto “a corrispondere al ricorrente la somma di euro 1000,00 per i titoli di cui in motivazione, oltre agli interessi dalla maturazione dei singoli ratei al saldo”.
Il si costituiva in giudizio resistendo alla domanda;
Controparte_1 deduceva in particolare, tra le altre eccezioni, la non riconducibilità degli indumenti di cui trattasi a DP e richiamava il precedente, contrastante con quello prodotto dal ricorrente, di cui alla Sentenza del Tribunale di Pescara n.42/2018 in data 25.1.2018, R.G. 905/2017, che aveva rigettato il ricorso di un collega del ricorrente (introdotto in pari data 3.4.2017 con il patrocinio del medesimo difensore).
Assunte le prove testimoniali, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Con riferimento al lavaggio dei DP occorre richiamare il principio generale per il quale si tratta di operazioni che competono al datore di lavoro (ai sensi dell'art.77 comma 4 D.Lgs.81/2008, nella parte in cui stabilisce che “4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DP e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
(…)”), in difetto spettando al lavoratore, che vi provveda in proprio, un risarcimento dei danni, come riconosciuto da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità:
• “L'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori - a norma dell'art. 379 del d.P.R. n. 457 del 1955 fino alla data di entrata in vigore
2 del D.Lgs. n. 626 del 1994 e ai sensi degli artt. 40, 43, commi terzo e quarto, di tale decreto, per il periodo successivo - deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 Cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni. (Fattispecie relativa ai dipendenti dell'Azienda Municipalizzata Nettezza Igiene Urbana di Padova)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11139 del 05/11/1998, Rv. 520401 - 01; conformi, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14712 del 26/06/2006, Rv. 590487 - 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22929 del 14/11/2005, Rv. 585253 - 01).
***
È tuttavia necessario che gli indumenti di cui trattasi siano effettivamente qualificabili come DP alla luce delle esigenze di protezione del caso concreto, non potendo all'uopo reputarsi sufficienti le pur “particolari caratteristiche tecniche dei suddetti DP (fluorescenza e catarifrangenza)” valorizzate in ricorso, essendo invece indispensabile la verifica, in giudizio, della specifica esposizione del dipendente, in considerazione delle mansioni espletate, agli specifici rischi dal D.Lgs.81/2008 (recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) previsti in particolare nelle seguenti disposizioni:
• l'art.74 (Definizioni) D.Lgs.81/2008 prevede che “1. Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DP", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalita', del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1,2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425. 2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DP: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto [stradali]; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attivita' lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi”;
• l'art.75 (Obbligo di uso) D.Lgs.81/2008 dispone che “1. I DP devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”;
• conseguentemente, il datore di lavoro, ai sensi dell'art.77 (Obblighi del datore di lavoro) D.Lgs.81/2008, “e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DP lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unita' produttiva informazioni adeguate su ogni DP;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DP;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DP”.
La S.C. ha confermato la necessità di una specifica analisi dei rischi, al fine di qualificare gli indumenti come DP:
• “In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, non rientrano tra i
3 dispositivi di protezione individuale, previsti dall'art. 40 della legge 19 settembre 1994, n. 626 (applicabile "ratione temporis"), le tute, di stoffa o monouso, fornite dal datore di lavoro (nella specie, a dipendenti comunali con mansioni di giardinieri), quando esse, per la loro consistenza, svolgono esclusivamente la funzione di preservare gli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa, e non anche quella (pur astrattamente configurabile) di proteggere il lavoratore contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, sicché rispetto ad esse non è configurabile, in mancanza di specifiche previsioni contrattuali, un obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e di sistematico lavaggio” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2625 del 05/02/2014, Rv. 629842 - 01);
• la suddetta Cass. 2625/2014 in motivazione ha altresì richiamato la precedente normativa di cui al D.Lgs.626/1966 nonché la Circolare n.34/1999 del MINISTERO DEL LAVORO, affermando i seguenti principi:
“(…) Corretto è stato il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale nel provvedimento impugnato in quanto si è partiti dal necessario accertamento se le tute distribuite ai lavoratori, anche se a cadenze assolutamente insufficienti, quelle monouso e quelle di stoffa, potessero essere considerate DP (dispositivi di protezione individuale) ai sensi della normativa in vigore, ciò in quanto si evince dallo stesso ricorso e dalla ricostruzione della vicenda processuale che l'assimilazione tra le tute in parola e i veri e propri DP sia stato sempre argomento centrale della tesi di parte ricorrente in quanto la normativa sui DP - proprio in relazione alle lavorazioni cui era addetto il lavoratore - vuole dare concretezza e specificazione alle norme di ordine generale ed astratto come l'art. 32 della Cost. e l'art. 2087 c.c. La Corte territoriale correttamente (pag. 3 della sentenza impugnata) rileva che se le tute fornite dal datore di lavoro si dovessero considerare DP, allora Parte_2 non vi sarebbe alcun dubbio del connesso obbligo per il di tenere indenni i CP_1 lavoratori dai costi e dai disagi del loro frequente lavaggio. Ora la Corte di appello rileva che ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1966, art. 40 è DP "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo" e non sono invece DP " gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
l'art. 42 precisa che i DP devono essere adeguati ai rischi da prevenire, alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro e tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e devono poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità, mentre all'art. 43 si precisano gli obblighi di corretta fornitura dei DP anche in ordine al loro mantenimento in stato di efficienza ed igiene. La Corte di appello ha poi ricordato che la circolare n. 34 del 29.4.1999 (allegato 17) precisa che gli indumenti di lavoro possono avere tre funzioni: a) di divisa cioè di identificazione aziendale;
b) di mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa;
c) di protezione da rischi per la salute e sicurezza e che solo in quest'ultimo caso gli indumenti rientrano tra i DP (a titolo esemplificativo gli indumenti per evitare il contagio con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici). Date queste premesse normative la Corte territoriale ha logicamente concluso che le tute fornite ai lavoratori dal non potevano essere ritenute DP per le loro caratteristiche di capi Parte_2 comuni di abbigliamento (tute di stoffa) e la loro funzione di vestizione in quanto strumentali al solo scopo di mera preservazione degli abiti civili dell'attuale ricorrente dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa. Discorso da farsi anche per le tute di lavoro monouso in tjvek. La Corte territoriale ha rilevato che proprio il lavoratore aveva allegato e ribadito che le tute monouso erano non traspiranti e permeabili ai liquidi e quindi inidonee e che quelle di stoffa si sporcavano facilmente sicché entrambe i generi di indumenti di lavoro non realizzavano alcuna significativa tutela rispetto ai rischi specifici cui il lavoratore era - a suo dire - esposto. Le caratteristiche e la tipologia di tali indumenti esclude che gli stessi possano essere considerati DP alla luce della normativa in vigore non possedendo la funzionalità tipica dei DP e cioè un adeguata protezione dai rischi di contatto con sostanze nocive (per lavorazioni come quelle cui era addetto il ricorrente) essendo stati forniti solo per preservare gli abiti civili dall'usura connessa all'espletamento
4 dell'attività lavorativa (pag. 5 della sentenza impugnata). Si tratta di un accertamento di natura squisitamente fattuale motivato congruamente ed ancorato ad elementi desunti dalle stesse prospettazioni di parte ricorrente e quindi insindacabile come tale in questa sede, che porta ad escludere in radice non solo la dedotta assimilazione tra le tute fornite al dipendente del e i DP, ma anche ogni nesso tra la tutela della salute e dell'igiene del Parte_2 dipendente ex art. 32 Cost. ed ex art. 2087 c.c. e la domanda formulata in questa sede processuale (…)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2625 del 05/02/2014, Rv. 629842 - 01);
• “In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I. (Fattispecie riguardante gli addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani).” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16749 del 21/06/2019, Rv. 654359 - 01);
• “In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, gli indumenti con funzione protettiva dal contatto con sostanze nocive o patogene rientrano tra i dispositivi di protezione individuale, previsti dall'art. 40 della l. n. 626 del 1994 (applicabile "ratione temporis"), sicché rispetto ad essi è configurabile un obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza. (Fattispecie relativa ad una lavoratrice addetta ad attività di pulizia delle vetture dei treni).” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18674 del 22/09/2015, Rv. 637148 - 01).
***
Dalla prova testimoniale svolta non sembrano emergere elementi sufficienti per ritenere che il ricorrente, date le sue funzioni di giardiniere/manutentore/operaio factotum, sia esposto a rischi specifici per i quali i vestiti fornitigli in dotazione debbano rivestire la peculiare funzione di DP.
Si tratta invece di normali indumenti di lavoro, il cui utilizzo evita al ricorrente di indossare, usurandoli, i propri vestiti, essendo egli addetto a mansioni effettivamente da non svolgersi con i normali abiti civili.
I testimoni hanno infatti reso le seguenti dichiarazioni in ordine alla tipologia di vestiti forniti dal (normali pantaloni, maglie e giubbini -questi ultimi CP_1 peraltro non più arancioni, come in passato, ma blu “perché più eleganti”- e sui quali erano “apposte cioè cucite delle bande catarifrangenti”), nonché in ordine alle mansioni svolte dal ricorrente:
• “Sono dipendente del assegnata all'Ufficio tecnico con qualifica di Controparte_1 esecutore amministrativo. Anche il ricorrente è assegnato al mio ufficio. Io stessa sono incaricata di curare gli acquisti degli indumenti per gli operai, ossia per la squadra esterna, come per il ricorrente, conosco quindi gli indumenti che gli vengono assegnati, preciso che quando facciamo gli ordini consegniamo al ricorrente come agli altri operai 2 pantaloni, 2 maglie, 1 giubbino e le scarpe;
d'estate diamo invece magliette di cotone e pantaloni, non il giubbino, a seconda degli ordini per l'estate possiamo ordinare materiali più leggeri. Ai pantaloni e al giubbino sono apposte cioè cucite delle bande catarifrangenti. Riconosco nelle foto che mi vengono esibite (prodotte da parte ricorrente in data 27.9.2024), i pantaloni dell'ordine precedente (blu con le bande catarifrangenti), il giubbino, le t-shirt estive, ed inoltre i giacconi arancione con le bande catarifrangenti che erano di ordine ancora precedente di vari anni fa, ultimamente non li abbiamo piu' presi,
5 abbiamo preso i giubbini blu perché sono più eleganti, perché quelli arancione non li mettevano mai e perché l'assessore preferiva una divisa blu. Tali giacche vengono indossate durante l'orario di lavoro, loro lavorano fuori, preciso però che io sono in ufficio e mi limito a consegnare tali indumenti, posso dire che quando gli operai passano in ufficio vedo che indossano qui pantaloni, e gli altri indumenti. ADR può darsi pure che sotto il giubbino indossino indumenti propri, ma il giubbino lo indossano, e i pantaloni pure, non passano comunque in ufficio quotidianamente. ADR non c'è un controllo specifico sull'utilizzo di tali indumenti, ma di fatto vengono utilizzati. ADR il ricorrente si occupa della manutenzione del verde (taglia l'erba col decespugliatore e la raccoglie nei vialetti), manutenzione dell'arredo urbano del centro storico (se si rompe una mattonella, o un cestino), pulizia delle strade (scopa, paletta nonché abbiamo appena comprato una motoscopa), saltuariamente si occupa del cimitero (per taglio erba, svuotare i bidoni etc.). I nostri operai fanno un po' di tutto (…)” (teste ); Tes_1
• “(…) Sono in aspettativa, per assistere mio figlio disabile, da circa due anni/due anni e mezzo, tranne che per un giorno per settimana di media, quando sono regolarmente in servizio, addetto all'Ufficio Tecnico, come istruttore tecnico, sono geometra. In ordine all'assegnazione degli indumenti al ricorrente posso riferire solo del periodo anteriore all'inizio alla mia aspettativa, confermo che erano assegnati indumenti come quelli la cui tipologia riconosco nelle foto che mi vengono esibite;
ADR ricordo che il ricorrente indossava in concreto tali indumenti;
mi capitava di vederlo quando rientrava in Comune con tali vestiti, ma anche quando uscivo per i sopralluoghi collegati alla mie mansioni;
Il ricorrente è muratore ma si occupava in concreto un po' di tutto, taglio erba, pulizia pozzetti, sturare le fogne, quando servivano lavori di muratore li faceva pure, inoltre si occupava di manutenzione, tuttora svolge tali lavori, quando lo vedo fuori con altri operai. (…)” (teste ). Tes_2
Difatti il rischio ipotizzato in ricorso è quello connesso alle esigenze di visibilità (viste le bande catarifrangenti presenti sui vestiti), ma dalle dichiarazioni dei testimoni non emerge che il ricorrente sia addetto a lavorare per la strada (per autoveicoli), con rischio di essere travolto dai veicoli a motore, bensì sul marciapiede, come si desume chiaramente dalle dichiarazioni dei testi sopra riportate.
Né egli svolge mansioni di operatore ecologico e, dunque, anche il riferimento di una testimone (che però lavora solo in ufficio) alla “pulizia delle strade”, che peraltro non pare affatto la mansione principale del ricorrente (riferita dai testi piuttosto nella “manutenzione” in generale e soprattutto delle aree verdi) va intesa in senso assai limitato;
infatti gli attrezzi utilizzati per tale limitata mansione sarebbero la “scopa, paletta nonché abbiamo appena comprato una motoscopa” (e peraltro la motoscopa, che è riferita come acquisto recente e dunque successivo al periodo azionato, è utilizzata notoriamente sul marciapiede, ma seppure fosse utilizzata sulla sede stradale andrebbe guidata come qualsiasi motoveicolo e non accompagnata a piedi, con rischi di investimenti della persona).
In conclusione la riferita apposizione, sui vestiti forniti dal di CP_1
“bande catarifrangenti”, non riveste, nel caso di specie, la funzione di indispensabile presidio per la sicurezza ma, di fatto, risulta una caratteristica presente ad abundantiam e vale inoltre a rendere riconoscibile il ricorrente quale operaio comunale, come già riscontrato nel precedente di questo Tribunale prodotto dal la cui motivazione, seppure riguardante altro operaio CP_1 addetto in via principale al cimitero, pare opportuno richiamare nei seguenti passi essenziali di approfondita ricostruzione sistematica dei principi della materia e di ratio della normativa:
6 • “(…) Con ricorso depositato il 3.4.2017 (…) esponeva di essere dipendente del CP_1 con mansioni di autista di scuolabus e di operaio, di avere avuto in consegna
[...] una serie di indumenti (…) deduceva la sussistenza di proprio obbligo di indossare tali DP durante lo svolgimento delle proprie mansioni, sia ai sensi della normativa del Codice della Strada, in quanto impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità, sia ai sensi della normativa sui cantieri;
(…) Ex art. 74 d.lgs. n° 81/2008 costituisce DP qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Non rientrano quindi tra i dispositivi di protezione individuale, le tute, di stoffa o monouso, fornite dal datore di lavoro, quando esse, per la loro consistenza, svolgono esclusivamente la funzione di preservare gli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa, e non anche quella (pur astrattamente configurabile) di proteggere il lavoratore contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, sicché rispetto ad esse non è configurabile, in mancanza di specifiche previsioni contrattuali, un obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e di sistematico lavaggio (cfr. Cass. Sez. L. n. 2625 del 05/02/2014 rv. 629842). Tali principi vanno applicati alla fattispecie di causa. Va quindi osservato che, come riferito dai testi escussi, il ricorrente svolge mansioni di operaio presso il cimitero comunale di , ed CP_1 utilizza, per lo svolgimento delle proprie mansioni, due divise da lavoro, una per la celebrazione dei funerali (composta da pantaloni, camicia e giubbotto), l'altra (composta da pantaloni, maglia e giubbotto) per le ordinarie mansioni operaie;
gli indumenti che compongono le divise, tranne le maglie estive, sono forniti di bande catarifrangenti;
gli indumenti stessi vengono sostituiti integralmente con frequenza annuale, ed inoltre vengono sostituiti all'occorrenza, a richiesta del ricorrente. Che si siano verificate sostituzioni di tali indumenti, risulta anche dalla ricevuta di consegna al ricorrente di un pantalone e due maglie del 6.7.2015, agli atti. Non è affatto emerso, di contro, né che il ricorrente abbia mai svolto mansioni di autista di scuolabus, né che sia addetto, presso il cimitero comunale, a particolari lavori edili richiedenti predisposizione di apposito cantiere temporaneo. Non vi è quindi alcuna prova né che il ricorrente sia stato addetto a mansioni che, comportando la vicinanza o l'interferenza o l'interazione con l'attività di altri lavoratori, o con zone di lavorazione di macchine operatrici, o l'adibizione al lavoro in zone esposte a traffico veicolare, rendano necessario che egli sia visibile a distanza, né che il ricorrente, nello svolgimento delle mansioni descritte dai testi, cioè nelle attività operaie connesse alle opere cimiteriali (di manutenzione dei luoghi e degli impianti o di tumulazione, estumulazione, trasferimento di salme), operi in zone soggette a traffico veicolare ovvero in condizioni di ridotta visibilità, o sia esposto a rischi di investimento o urto, o di contatto (per caduta dall'alto o diffusione) di materiali, o di proiezione di schegge o esposizione ad agenti nocivi, legate all'interazione con attività di altri lavoratori, che ne rendano necessaria, a fini di prevenzione, la visibilità anche a distanza. Non vi è quindi alcuna prova che gli indumenti per cui si procede siano, per la loro caratteristica di permettere la visibilità anche a grande distanza del lavoratore che li indossi, qualificabili come DP ex art. 74 d.lgs. n° 81/08 in relazione alle mansioni svolte dal ricorrente. Tali indumenti, difatti, sono idonei a preservare i lavoratori esclusivamente contro lo specifico rischio di urto o investimento, sicché, non risultando che il ricorrente, in connessione all'esecuzione delle descritte mansioni, sia esposto a tali rischi, non può in alcun modo ritenersi che egli debba indossarli allo scopo di essere protetto contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. Deve, di contro, ritenersi che si tratti di mere divise da lavoro, non specificamente destinate a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore, e fornite di bande catarifrangenti al solo scopo di permettere la facile individuazione del ricorrente quale lavoratore addetto ai servizi cimiteriali, come tali non aventi natura di DP ex art. 74 c. 2° lett. a) d.lgs. n° 81/2008 cit.. Né può ritenersi, come sostiene il ricorrente, che le mansioni operaie svolte dal ricorrente necessitino in ogni caso l'utilizzo di indumenti catarifrangenti con funzione di DP, essendo di contro la necessità di utilizzo dei DP, e l'individuazione e la scelta di quelli più idonei, dipendente, in base alle previsioni degli artt. 75 segg. d.lgs. stesso, dalla tipologia di rischio cui specificamente sono esposti i lavoratori interessati. Nemmeno per le attività di lavoro nei cantieri temporanei o mobili vi è peraltro, ex artt. 88 segg. d.lgs. stesso, obbligo di uso generalizzato e
7 costante di DP (ma vanno adottate ex art. 95 le misure generali di tutela, e per il resto l'individuazione delle misure da adottare è rimessa ai piani di sicurezza di cui all'art.100) (…)” (Sentenza del Tribunale di Pescara n.42/2018 in data 25.1.2018, R.G. 905/2017, in motivazione).
***
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese possono essere compensate, considerato il rilevato contrasto giurisprudenziale.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 16.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 16.10.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. DELL'OSA Stefano, V.le Regina Elena 20 - Pescara
CONTRO
Controparte_1 avv. MINICHILLI Maurizio Sante, Via A. De Gasperi 17 - Manoppello (Pe)
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 5.4.2024 Parte_1 conveniva in giudizio il esponen Controparte_1 dipendenze di detta Amministrazione dal 1.7.1997, con inquadramento nel livello B7, profilo di Esecutore Muratore e mansioni di operaio nell'Ufficio tecnico Area IV, di dover indossare durante la prestazione lavorativa abiti da lavoro, costituenti DP ai sensi del D.Lgs.81/2008 aventi particolari caratteristiche tecniche (fluorescenza e catarifrangenza), essendogli stati affidati in particolare
“n.2 pantaloni (uno invernale ed uno estivo), n.2 polo, n.2 maglie invernali, n.1 giubbino invernale e n.1 paio di scarpe”.
Lamentando di aver sempre dovuto provvedere lavare a casa a proprie spese detti vestiti, domandava il pagamento del risarcimento del danno subito per le operazioni di lavaggio compiute, per la somma “ritenuta di giustizia equitativamente determinata dal Giudice”, con riferimento al periodo di 5 anni a ritroso dalla diffida del 18.10.2023, rappresentando altresì che per il periodo precedente alla suddetta aveva introdotto analogo ricorso in data 3.4.2017, definito dal Tribunale di Pescara con Sentenza n.291/2018 in data 18.4.2018, R.G. 907/2017, passata in giudicato, che aveva condannato il CP_1 convenuto “a corrispondere al ricorrente la somma di euro 1000,00 per i titoli di cui in motivazione, oltre agli interessi dalla maturazione dei singoli ratei al saldo”.
Il si costituiva in giudizio resistendo alla domanda;
Controparte_1 deduceva in particolare, tra le altre eccezioni, la non riconducibilità degli indumenti di cui trattasi a DP e richiamava il precedente, contrastante con quello prodotto dal ricorrente, di cui alla Sentenza del Tribunale di Pescara n.42/2018 in data 25.1.2018, R.G. 905/2017, che aveva rigettato il ricorso di un collega del ricorrente (introdotto in pari data 3.4.2017 con il patrocinio del medesimo difensore).
Assunte le prove testimoniali, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
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Con riferimento al lavaggio dei DP occorre richiamare il principio generale per il quale si tratta di operazioni che competono al datore di lavoro (ai sensi dell'art.77 comma 4 D.Lgs.81/2008, nella parte in cui stabilisce che “4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DP e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
(…)”), in difetto spettando al lavoratore, che vi provveda in proprio, un risarcimento dei danni, come riconosciuto da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità:
• “L'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori - a norma dell'art. 379 del d.P.R. n. 457 del 1955 fino alla data di entrata in vigore
2 del D.Lgs. n. 626 del 1994 e ai sensi degli artt. 40, 43, commi terzo e quarto, di tale decreto, per il periodo successivo - deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 Cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni. (Fattispecie relativa ai dipendenti dell'Azienda Municipalizzata Nettezza Igiene Urbana di Padova)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11139 del 05/11/1998, Rv. 520401 - 01; conformi, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14712 del 26/06/2006, Rv. 590487 - 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22929 del 14/11/2005, Rv. 585253 - 01).
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È tuttavia necessario che gli indumenti di cui trattasi siano effettivamente qualificabili come DP alla luce delle esigenze di protezione del caso concreto, non potendo all'uopo reputarsi sufficienti le pur “particolari caratteristiche tecniche dei suddetti DP (fluorescenza e catarifrangenza)” valorizzate in ricorso, essendo invece indispensabile la verifica, in giudizio, della specifica esposizione del dipendente, in considerazione delle mansioni espletate, agli specifici rischi dal D.Lgs.81/2008 (recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) previsti in particolare nelle seguenti disposizioni:
• l'art.74 (Definizioni) D.Lgs.81/2008 prevede che “1. Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DP", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalita', del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1,2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425. 2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DP: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto [stradali]; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attivita' lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi”;
• l'art.75 (Obbligo di uso) D.Lgs.81/2008 dispone che “1. I DP devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”;
• conseguentemente, il datore di lavoro, ai sensi dell'art.77 (Obblighi del datore di lavoro) D.Lgs.81/2008, “e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DP lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unita' produttiva informazioni adeguate su ogni DP;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DP;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DP”.
La S.C. ha confermato la necessità di una specifica analisi dei rischi, al fine di qualificare gli indumenti come DP:
• “In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, non rientrano tra i
3 dispositivi di protezione individuale, previsti dall'art. 40 della legge 19 settembre 1994, n. 626 (applicabile "ratione temporis"), le tute, di stoffa o monouso, fornite dal datore di lavoro (nella specie, a dipendenti comunali con mansioni di giardinieri), quando esse, per la loro consistenza, svolgono esclusivamente la funzione di preservare gli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa, e non anche quella (pur astrattamente configurabile) di proteggere il lavoratore contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, sicché rispetto ad esse non è configurabile, in mancanza di specifiche previsioni contrattuali, un obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e di sistematico lavaggio” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2625 del 05/02/2014, Rv. 629842 - 01);
• la suddetta Cass. 2625/2014 in motivazione ha altresì richiamato la precedente normativa di cui al D.Lgs.626/1966 nonché la Circolare n.34/1999 del MINISTERO DEL LAVORO, affermando i seguenti principi:
“(…) Corretto è stato il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale nel provvedimento impugnato in quanto si è partiti dal necessario accertamento se le tute distribuite ai lavoratori, anche se a cadenze assolutamente insufficienti, quelle monouso e quelle di stoffa, potessero essere considerate DP (dispositivi di protezione individuale) ai sensi della normativa in vigore, ciò in quanto si evince dallo stesso ricorso e dalla ricostruzione della vicenda processuale che l'assimilazione tra le tute in parola e i veri e propri DP sia stato sempre argomento centrale della tesi di parte ricorrente in quanto la normativa sui DP - proprio in relazione alle lavorazioni cui era addetto il lavoratore - vuole dare concretezza e specificazione alle norme di ordine generale ed astratto come l'art. 32 della Cost. e l'art. 2087 c.c. La Corte territoriale correttamente (pag. 3 della sentenza impugnata) rileva che se le tute fornite dal datore di lavoro si dovessero considerare DP, allora Parte_2 non vi sarebbe alcun dubbio del connesso obbligo per il di tenere indenni i CP_1 lavoratori dai costi e dai disagi del loro frequente lavaggio. Ora la Corte di appello rileva che ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1966, art. 40 è DP "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo" e non sono invece DP " gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
l'art. 42 precisa che i DP devono essere adeguati ai rischi da prevenire, alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro e tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e devono poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità, mentre all'art. 43 si precisano gli obblighi di corretta fornitura dei DP anche in ordine al loro mantenimento in stato di efficienza ed igiene. La Corte di appello ha poi ricordato che la circolare n. 34 del 29.4.1999 (allegato 17) precisa che gli indumenti di lavoro possono avere tre funzioni: a) di divisa cioè di identificazione aziendale;
b) di mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa;
c) di protezione da rischi per la salute e sicurezza e che solo in quest'ultimo caso gli indumenti rientrano tra i DP (a titolo esemplificativo gli indumenti per evitare il contagio con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici). Date queste premesse normative la Corte territoriale ha logicamente concluso che le tute fornite ai lavoratori dal non potevano essere ritenute DP per le loro caratteristiche di capi Parte_2 comuni di abbigliamento (tute di stoffa) e la loro funzione di vestizione in quanto strumentali al solo scopo di mera preservazione degli abiti civili dell'attuale ricorrente dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa. Discorso da farsi anche per le tute di lavoro monouso in tjvek. La Corte territoriale ha rilevato che proprio il lavoratore aveva allegato e ribadito che le tute monouso erano non traspiranti e permeabili ai liquidi e quindi inidonee e che quelle di stoffa si sporcavano facilmente sicché entrambe i generi di indumenti di lavoro non realizzavano alcuna significativa tutela rispetto ai rischi specifici cui il lavoratore era - a suo dire - esposto. Le caratteristiche e la tipologia di tali indumenti esclude che gli stessi possano essere considerati DP alla luce della normativa in vigore non possedendo la funzionalità tipica dei DP e cioè un adeguata protezione dai rischi di contatto con sostanze nocive (per lavorazioni come quelle cui era addetto il ricorrente) essendo stati forniti solo per preservare gli abiti civili dall'usura connessa all'espletamento
4 dell'attività lavorativa (pag. 5 della sentenza impugnata). Si tratta di un accertamento di natura squisitamente fattuale motivato congruamente ed ancorato ad elementi desunti dalle stesse prospettazioni di parte ricorrente e quindi insindacabile come tale in questa sede, che porta ad escludere in radice non solo la dedotta assimilazione tra le tute fornite al dipendente del e i DP, ma anche ogni nesso tra la tutela della salute e dell'igiene del Parte_2 dipendente ex art. 32 Cost. ed ex art. 2087 c.c. e la domanda formulata in questa sede processuale (…)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2625 del 05/02/2014, Rv. 629842 - 01);
• “In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I. (Fattispecie riguardante gli addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani).” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16749 del 21/06/2019, Rv. 654359 - 01);
• “In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, gli indumenti con funzione protettiva dal contatto con sostanze nocive o patogene rientrano tra i dispositivi di protezione individuale, previsti dall'art. 40 della l. n. 626 del 1994 (applicabile "ratione temporis"), sicché rispetto ad essi è configurabile un obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza. (Fattispecie relativa ad una lavoratrice addetta ad attività di pulizia delle vetture dei treni).” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18674 del 22/09/2015, Rv. 637148 - 01).
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Dalla prova testimoniale svolta non sembrano emergere elementi sufficienti per ritenere che il ricorrente, date le sue funzioni di giardiniere/manutentore/operaio factotum, sia esposto a rischi specifici per i quali i vestiti fornitigli in dotazione debbano rivestire la peculiare funzione di DP.
Si tratta invece di normali indumenti di lavoro, il cui utilizzo evita al ricorrente di indossare, usurandoli, i propri vestiti, essendo egli addetto a mansioni effettivamente da non svolgersi con i normali abiti civili.
I testimoni hanno infatti reso le seguenti dichiarazioni in ordine alla tipologia di vestiti forniti dal (normali pantaloni, maglie e giubbini -questi ultimi CP_1 peraltro non più arancioni, come in passato, ma blu “perché più eleganti”- e sui quali erano “apposte cioè cucite delle bande catarifrangenti”), nonché in ordine alle mansioni svolte dal ricorrente:
• “Sono dipendente del assegnata all'Ufficio tecnico con qualifica di Controparte_1 esecutore amministrativo. Anche il ricorrente è assegnato al mio ufficio. Io stessa sono incaricata di curare gli acquisti degli indumenti per gli operai, ossia per la squadra esterna, come per il ricorrente, conosco quindi gli indumenti che gli vengono assegnati, preciso che quando facciamo gli ordini consegniamo al ricorrente come agli altri operai 2 pantaloni, 2 maglie, 1 giubbino e le scarpe;
d'estate diamo invece magliette di cotone e pantaloni, non il giubbino, a seconda degli ordini per l'estate possiamo ordinare materiali più leggeri. Ai pantaloni e al giubbino sono apposte cioè cucite delle bande catarifrangenti. Riconosco nelle foto che mi vengono esibite (prodotte da parte ricorrente in data 27.9.2024), i pantaloni dell'ordine precedente (blu con le bande catarifrangenti), il giubbino, le t-shirt estive, ed inoltre i giacconi arancione con le bande catarifrangenti che erano di ordine ancora precedente di vari anni fa, ultimamente non li abbiamo piu' presi,
5 abbiamo preso i giubbini blu perché sono più eleganti, perché quelli arancione non li mettevano mai e perché l'assessore preferiva una divisa blu. Tali giacche vengono indossate durante l'orario di lavoro, loro lavorano fuori, preciso però che io sono in ufficio e mi limito a consegnare tali indumenti, posso dire che quando gli operai passano in ufficio vedo che indossano qui pantaloni, e gli altri indumenti. ADR può darsi pure che sotto il giubbino indossino indumenti propri, ma il giubbino lo indossano, e i pantaloni pure, non passano comunque in ufficio quotidianamente. ADR non c'è un controllo specifico sull'utilizzo di tali indumenti, ma di fatto vengono utilizzati. ADR il ricorrente si occupa della manutenzione del verde (taglia l'erba col decespugliatore e la raccoglie nei vialetti), manutenzione dell'arredo urbano del centro storico (se si rompe una mattonella, o un cestino), pulizia delle strade (scopa, paletta nonché abbiamo appena comprato una motoscopa), saltuariamente si occupa del cimitero (per taglio erba, svuotare i bidoni etc.). I nostri operai fanno un po' di tutto (…)” (teste ); Tes_1
• “(…) Sono in aspettativa, per assistere mio figlio disabile, da circa due anni/due anni e mezzo, tranne che per un giorno per settimana di media, quando sono regolarmente in servizio, addetto all'Ufficio Tecnico, come istruttore tecnico, sono geometra. In ordine all'assegnazione degli indumenti al ricorrente posso riferire solo del periodo anteriore all'inizio alla mia aspettativa, confermo che erano assegnati indumenti come quelli la cui tipologia riconosco nelle foto che mi vengono esibite;
ADR ricordo che il ricorrente indossava in concreto tali indumenti;
mi capitava di vederlo quando rientrava in Comune con tali vestiti, ma anche quando uscivo per i sopralluoghi collegati alla mie mansioni;
Il ricorrente è muratore ma si occupava in concreto un po' di tutto, taglio erba, pulizia pozzetti, sturare le fogne, quando servivano lavori di muratore li faceva pure, inoltre si occupava di manutenzione, tuttora svolge tali lavori, quando lo vedo fuori con altri operai. (…)” (teste ). Tes_2
Difatti il rischio ipotizzato in ricorso è quello connesso alle esigenze di visibilità (viste le bande catarifrangenti presenti sui vestiti), ma dalle dichiarazioni dei testimoni non emerge che il ricorrente sia addetto a lavorare per la strada (per autoveicoli), con rischio di essere travolto dai veicoli a motore, bensì sul marciapiede, come si desume chiaramente dalle dichiarazioni dei testi sopra riportate.
Né egli svolge mansioni di operatore ecologico e, dunque, anche il riferimento di una testimone (che però lavora solo in ufficio) alla “pulizia delle strade”, che peraltro non pare affatto la mansione principale del ricorrente (riferita dai testi piuttosto nella “manutenzione” in generale e soprattutto delle aree verdi) va intesa in senso assai limitato;
infatti gli attrezzi utilizzati per tale limitata mansione sarebbero la “scopa, paletta nonché abbiamo appena comprato una motoscopa” (e peraltro la motoscopa, che è riferita come acquisto recente e dunque successivo al periodo azionato, è utilizzata notoriamente sul marciapiede, ma seppure fosse utilizzata sulla sede stradale andrebbe guidata come qualsiasi motoveicolo e non accompagnata a piedi, con rischi di investimenti della persona).
In conclusione la riferita apposizione, sui vestiti forniti dal di CP_1
“bande catarifrangenti”, non riveste, nel caso di specie, la funzione di indispensabile presidio per la sicurezza ma, di fatto, risulta una caratteristica presente ad abundantiam e vale inoltre a rendere riconoscibile il ricorrente quale operaio comunale, come già riscontrato nel precedente di questo Tribunale prodotto dal la cui motivazione, seppure riguardante altro operaio CP_1 addetto in via principale al cimitero, pare opportuno richiamare nei seguenti passi essenziali di approfondita ricostruzione sistematica dei principi della materia e di ratio della normativa:
6 • “(…) Con ricorso depositato il 3.4.2017 (…) esponeva di essere dipendente del CP_1 con mansioni di autista di scuolabus e di operaio, di avere avuto in consegna
[...] una serie di indumenti (…) deduceva la sussistenza di proprio obbligo di indossare tali DP durante lo svolgimento delle proprie mansioni, sia ai sensi della normativa del Codice della Strada, in quanto impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità, sia ai sensi della normativa sui cantieri;
(…) Ex art. 74 d.lgs. n° 81/2008 costituisce DP qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Non rientrano quindi tra i dispositivi di protezione individuale, le tute, di stoffa o monouso, fornite dal datore di lavoro, quando esse, per la loro consistenza, svolgono esclusivamente la funzione di preservare gli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa, e non anche quella (pur astrattamente configurabile) di proteggere il lavoratore contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, sicché rispetto ad esse non è configurabile, in mancanza di specifiche previsioni contrattuali, un obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e di sistematico lavaggio (cfr. Cass. Sez. L. n. 2625 del 05/02/2014 rv. 629842). Tali principi vanno applicati alla fattispecie di causa. Va quindi osservato che, come riferito dai testi escussi, il ricorrente svolge mansioni di operaio presso il cimitero comunale di , ed CP_1 utilizza, per lo svolgimento delle proprie mansioni, due divise da lavoro, una per la celebrazione dei funerali (composta da pantaloni, camicia e giubbotto), l'altra (composta da pantaloni, maglia e giubbotto) per le ordinarie mansioni operaie;
gli indumenti che compongono le divise, tranne le maglie estive, sono forniti di bande catarifrangenti;
gli indumenti stessi vengono sostituiti integralmente con frequenza annuale, ed inoltre vengono sostituiti all'occorrenza, a richiesta del ricorrente. Che si siano verificate sostituzioni di tali indumenti, risulta anche dalla ricevuta di consegna al ricorrente di un pantalone e due maglie del 6.7.2015, agli atti. Non è affatto emerso, di contro, né che il ricorrente abbia mai svolto mansioni di autista di scuolabus, né che sia addetto, presso il cimitero comunale, a particolari lavori edili richiedenti predisposizione di apposito cantiere temporaneo. Non vi è quindi alcuna prova né che il ricorrente sia stato addetto a mansioni che, comportando la vicinanza o l'interferenza o l'interazione con l'attività di altri lavoratori, o con zone di lavorazione di macchine operatrici, o l'adibizione al lavoro in zone esposte a traffico veicolare, rendano necessario che egli sia visibile a distanza, né che il ricorrente, nello svolgimento delle mansioni descritte dai testi, cioè nelle attività operaie connesse alle opere cimiteriali (di manutenzione dei luoghi e degli impianti o di tumulazione, estumulazione, trasferimento di salme), operi in zone soggette a traffico veicolare ovvero in condizioni di ridotta visibilità, o sia esposto a rischi di investimento o urto, o di contatto (per caduta dall'alto o diffusione) di materiali, o di proiezione di schegge o esposizione ad agenti nocivi, legate all'interazione con attività di altri lavoratori, che ne rendano necessaria, a fini di prevenzione, la visibilità anche a distanza. Non vi è quindi alcuna prova che gli indumenti per cui si procede siano, per la loro caratteristica di permettere la visibilità anche a grande distanza del lavoratore che li indossi, qualificabili come DP ex art. 74 d.lgs. n° 81/08 in relazione alle mansioni svolte dal ricorrente. Tali indumenti, difatti, sono idonei a preservare i lavoratori esclusivamente contro lo specifico rischio di urto o investimento, sicché, non risultando che il ricorrente, in connessione all'esecuzione delle descritte mansioni, sia esposto a tali rischi, non può in alcun modo ritenersi che egli debba indossarli allo scopo di essere protetto contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. Deve, di contro, ritenersi che si tratti di mere divise da lavoro, non specificamente destinate a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore, e fornite di bande catarifrangenti al solo scopo di permettere la facile individuazione del ricorrente quale lavoratore addetto ai servizi cimiteriali, come tali non aventi natura di DP ex art. 74 c. 2° lett. a) d.lgs. n° 81/2008 cit.. Né può ritenersi, come sostiene il ricorrente, che le mansioni operaie svolte dal ricorrente necessitino in ogni caso l'utilizzo di indumenti catarifrangenti con funzione di DP, essendo di contro la necessità di utilizzo dei DP, e l'individuazione e la scelta di quelli più idonei, dipendente, in base alle previsioni degli artt. 75 segg. d.lgs. stesso, dalla tipologia di rischio cui specificamente sono esposti i lavoratori interessati. Nemmeno per le attività di lavoro nei cantieri temporanei o mobili vi è peraltro, ex artt. 88 segg. d.lgs. stesso, obbligo di uso generalizzato e
7 costante di DP (ma vanno adottate ex art. 95 le misure generali di tutela, e per il resto l'individuazione delle misure da adottare è rimessa ai piani di sicurezza di cui all'art.100) (…)” (Sentenza del Tribunale di Pescara n.42/2018 in data 25.1.2018, R.G. 905/2017, in motivazione).
***
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese possono essere compensate, considerato il rilevato contrasto giurisprudenziale.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 16.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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