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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 3664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3664 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 26729/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice Rel dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 14/07/2023 rimessa al Collegio in data 11/4/2023, discussa nella Camera di
Consiglio del 23/4/2023 promossa
DA
(c.f. ) , ci nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in VIA V. DA SEREGNO 56 20100 MILANO ITALIA, con domicilio telematico presso l'Avvocato
BENETTI GENOLINI MARIA URSULA del Foro di Milano come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
LONDENSTRAAT, 3 0000 ANTWERPEN BELGIO , con domicilio telematico presso l'Avvocato
Federica Di Benedetto del Foro di Pescara come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati in data 5.9.2023
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia il Tribunale, respinte le istanze avversarie, a parziale modifica della sentenza di Divorzio consensuale n. ZZ20D75341 emessa in data 22/12/2021 dalla Family Court di Birmingham (RE IT) - Civil and
Family Justice Centre, e dei provvedimenti limitativi (Child Arrangements and Specific Issue Order) adottati a tutela della minore dalla Family Court di VE (RE IT) in data 15/12/2022 nel procedimento
LV21P00580, così provvedere: confermando i provvedimenti adottati con l'ordinanza del 06/02/2024, affidare la minore in Persona_1 via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata anche ai fini della residenza anagrafica, la quale eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio/rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
Mantenere l'incarico al Servizio Sociale di Milano di regolamentare gli incontri tra padre e figlia in Spazio
Neutro con le modalità stabilite dal Child Arrangements and Specific Issue Order emesso dalla Family Court
di VE in data 15.12.2022;
Sul contributo al mantenimento della minore, porre a carico del padre un assegno mensile omnicomprensivo di almeno € 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla RA tramite bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
Pt_1
Stabilire che l'assegno unico sia percepito interamente dalla RA , madre collocataria. Parte_1
Con vittoria di spese e onorari di causa. Firmato per Controparte_1
Il resistente sig. si riporta integralmente alle proprie richieste, deduzioni ed eccezioni e Controparte_1 ne chiede l'integrale accoglimento.
Per le ragioni svolte nelle difese del giudizio chiede chel'On.le Tribunale adito Voglia rigettare integralmente le avverse domande.
Si contesta illimitatamente la ricostruzione dei fatti riportati dalla resistente e la documentazione dalla stessa offerta in giudizio.
Pertanto si conclude affinchè Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,rigettare la domanda proposta da perché inammissibile ed improcedibile. Parte_1
In via subordinataVoglia il Tribunale adito rigettare la domanda di affido super esclusivo e/o esclusivo della minore, non sussistendone i presupposti, né motivi tali da fondare la domanda di modifica sull'affidamento condiviso, tenuto conto che,dopo la Sentenza di divorzio, non si sono verificati fatti, né sono intervenuti cambiamenti che legittimino il mutamento sulle disposizioni in attotra le parti rispetto all'affidamento di cui alla vigente disciplina.
Voglia il Tribunale adito statuire e confermare l'affidamento condiviso di e ordinare che il padre _1 possa incontrare quotidianamente la minore con una video chiamata e ristabilire gli incontri padre-figlia,come indicato nella Sentenza di divorzio, anche in relazione a quanto sul punto esposto dai Servizi Sociali
competenti.
Voglia, comunque, il Tribunale adito, rigettare le domande proposte dalla ricorrente per tutti i motivi esposti in atti difensivi, ed all'esito Voglia confermare l'importo del contributo al mantenimento a carico del padre,come disposto dall'Autorità inglese, peraltro statuito in un momento di peggiori condizioni economiche della ricorrente la quale, invece, oggi è titolare di redditi e consistenze patrimoniali di rilievo.
Voglia in ogni caso il Tribunale adito disporre ogni e più ampia decisione in merito al diritto del padre di vedere la figlia minore , anche in forza dei poteri officiosi richiamati dalla norma. _1
In via del tutto subordinata, e nella unica ipotesi in cui il Tribunale ritenesse non fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda e intendesse disporre la rivalutazione delle attuali condizioni, Voglia il
Tribunale disporre CTU che valuti le effettive capacità genitoriali delle parti, nonchè le relazioni affettive ed interpersonali correnti tra le famiglie di origine, i genitori ela minore, stabilendo quali siano effettivamente le condizioni del miglior affidamento della minore, e stabilisca quali siano le migliori modalità per di _1
vedere ed incontrare il padre.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande.
Con vittoria di spese e competenze. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile a Vasto in Parte_1 Controparte_1
data 01/06/2018; si sono poi stabiliti a vivere a UN LS (RE IT), dal matrimonio in data 19/08/2019 è nata a [...] la figlia _1
,
[...]
con sentenza n.ZZ20D75341 del 22.12.2021 della Family Court di IR Civily and
Family Justice Center (RE IT ) è stato pronunciato il divorzio tra i coniugi,
con ricorso depositato in data 14.7.2923 ha chiesto la modifica delle condizioni del Parte_1
divorzio nei confronti di Controparte_1
ha dedotto che il era stato arrestato con l'accusa di avere scaricato materiale CP_1
pedopornografico sui propri dispostivi e poi era stato condannato dalla Crown Court il 10.6.2021 con pena sospesa di 24 mesi e prescrizione di adempiere a 100 ore di lavoro comunitario, nel frattempo su suggerimento dei propri legali aveva cambiato il nome in , per poi riprender quello Controparte_2 originario,
in sede di divorzio le parti si erano accordate per la vendita della casa familiare con divisione del ricavato per il 70% alla ricorrente ed il residuo 30% al resistente;
l'affidamento condiviso della figlia ed il mantenimento in base alla legge inglese attraverso i CSM - , cioè un sistema Controparte_3
amministrativo istituito per legge nel RE IT che calcola gli importi dovuti, in relazione alla figlia minore la Family Court di VE , a fronte del procedimento instaurato dalla ricorrente, aveva autorizzato il trasferimento della minore a Milano con la madre;
aveva previsto 'utilizzazione della App Close per tutte le comunicazioni tra i genitori e la modifica del nome della minore in regolamentando come segue i contatti tra padre e Persona_2
figlia:
-contatti indiretti: attraverso lettere, cartoline, piccoli regali, fotografie, video preregistrati una volta al mese da gennaio 2023, con risposta della minore con lo stesso strumento una volta al mese. La madre invierà al padre disegni e il padre potrà inviare regali per il compleanno della figlia e a Natale.
-videochiamate: a dicembre 2022, intorno a Natale, videochiamata tra padre e figlia. - successivamente gli incontri avverranno una volta al mese per la durata di 10-15 minuti. In base alle reazioni della bambina la durata dell'incontro può essere maggiore o minore. Gli incontri dovranno avvenire alla presenza della madre o di un amico fino alla presa in carico professionale.
-contatti diretti: il padre potrà avere due incontri in presenza all'anno con la figlia a partire dal 2023, uno ad agosto e uno a dicembre, o altra data concordata. L'incontro dovrà avvenire con modalità protette e osservate a Milano da parte di specialisti che dovranno aver approfondito la conoscenza del padre e valutato i possibili rischi. Il padre dovrà anche essere sottoposto a limitazioni durante le visite, senza poter accompagnare la figlia in bagno, vestirla o svestirla, avere comunicazioni private con lei. Le fotografie scattate alla figlia, prima di essere spedite al padre, dovranno essere supervisionate dal responsabile degli incontri protetti e approvate dalla madre,
ha chiesto che la minore le sia affidata in via super esclusiva , non essendo l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale corrispondente all'interesse della stessa;
ha chiesto inoltre che sia imposto al resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento della somma mensile di euro 1000, oltre al rimborso del 50% delle spese extra-assegno secondo le linee guida del Tribunale e della
Corte di Appello di Milano
ha chiesto, in relazione alla regolamentazione dei rapporti padre/figlia, la conferma la regolamentazione così come prevista nel Child Arrangements and Specific Issue Order emesso dalla
Family Court di VE il 15/12/2022, incaricando l'ente territorialmente competente di attivare il servizio di Spazio Neutro per lo svolgimento dei due incontri l'anno previsti, previo esito positivo degli approfondimenti necessari a verificare le condizioni del Signor e l'eventuale presenza di patologie CP_1
ostative alla ripresa dei rapporti in quanto pregiudizievoli per la minore, con memoria depositata il 13.12.2023 si è costituito il resistente, insistendo per l'affidamento condiviso della figlia, opponendosi alla richiesta di contributo al mantenimento della figlia nella misura chiesta dalla , Pt_1
ha chiesto che venisse disposta ctu psicodiagnostica, formulano una serie di eccezioni di improcedibilità e inammissibilità della domanda , cui poi ha rinunciato;
le parti sono comparse personalmente all'udienza del 17 gennaio 2024,insistendo nelle rispettive domande e difese, con ordinanza del 6.2.2024 il GD ha provveduto come di seguito:
1. Affida in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarra' collocata anche ai fini Persona_2 della residenza anagrafica, la quale eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio/rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
2. Incarica i servizi sociali di Milano di attivare con urgenza il servizio di Spazio Neutro per lo svolgimento degli incontri padre /figlia come previsto nel Child Arrangements and specific Issue Order emesso dalla
Family Court di VE in data 15.12.2022 e depositato agli atti, assegnando termine fino al 30.9.2024 per depositare relazione e termine alle parti per depositare memorie sulla relazione entro il 15.10.2024;
3. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a favore della ricorrente a titolo di Controparte_1 mantenimento della figlia minore la somma mensile di euro 650 omnicomprensiva a decorrere dalla data del deposito del ricorso, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. Onera le parti di depositare entro il 30. 6.2024 dichiarazioni ISE debitamente compilate;
cedolini dello stipendio ultimo anno (per il resistente con traduzione); onera il resistente di depositare entro la stessa data , con traduzione in italiano, dichiarazione redditi ultimi tre anni (ultima con attestazione invio) nonché estratti dei conti corrente bancari;
5. Visto l'art. 210 cpc dispone l'acquisizione ed il deposito a cura del resistente della documentazione prodotta nel procedimento LV21P000580 avanti Family Court con traduzione in lingua italiana entro la stessa data
6. Respinge la richiesta di CTU;
7. Rinvia la causa alla udienza del 22.10.2024 ore 12;
all'udienza del 22.10.2024 le parti, dopo ampia discussione, hanno chiesto che la causa fosse rinviata per la decisione,
quindi, con ordinanza del 14.11.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art 473 bis n 28 cpc in data 11.4.2025 e discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 23.4.2025
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione del Giudice italiano e sulla legge applicabile
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 8 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 15, essendo la legge del foro.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del
23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla responsabilità genitoriale Ritiene il Collegio che debba confermarsi l'affido cd super esclusivo alla madre della minore come già deciso dal Giudice Delegato. Risulta palese l'incomunicabilità tra le parti che incide inevitabilmente sulle decisioni riguardanti la vita della minore, incomunicabilità conseguente, evidentemente, alla condanna subita dal CP_1
A questo dato inequivocabile si aggiunge la distanza logistica tra i genitori, cui consegue la necessità per la madre di adottare tutte le decisioni relative alla figlia in tempi rapidi.
Deve essere accolta, pertanto, la domanda di affidamento super esclusivo della minore alla madre, per la quale può essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, ritenendo che ella potrà occuparsi della figlia anche nel prosieguo con continuità e responsabilità.
Quanto evidenziato giustifica la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso ed in sede di precisazione delle conclusioni e come già stabilito con l'ordinanza del GD, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
La minore vivra' con la madre nella casa di Milano via Da Seregno n 56 presso la quale la figlia avrà la residenza anagrafica.
Frequentazione della minore con il genitore non affidatario
Quanto alla frequentazione di con il genitore non affidatario, devono confermarsi le Persona_2
statuizioni adottate nel Child Arrangements and Specific Issue Order emesso dalla Family Court di
VE in data 15.12.2022 , di cui parte ricorrente ha chiesto l'attuazione con l'odierno ricorso
Nessuna modifica sul punto è stata richiesta dalle parti.
Pertanto i Servizi sociali di Milano devono proseguire con gli incontri in spazio neutro ( due all'anno)
come regolamentati nel Child Arrangements and Specifuic Isuue Order prodotto dalla ricorrente;
previo esperimento degli approfondimenti necessari atti a verificare le condizioni del resistente e l'assenza di situazioni ostative al prosieguo di detti incontri.
Sulla richiesta di contributo al mantenimento della prole
L'altra questione sottoposta all'esame del Collegio è la determinazione del contributo al mantenimento della minore da parte del padre.
Quest'ultimo ha chiesto che detto contributo sia quantificato secondo il meccanismo della
[...]
, cioè un sistema amministrativo istituito per legge nel RE IT che calcola gli Controparte_3
importi dovuti.
Ma devesi osservare che è stato lo stesso resistente, trasferendosi in Belgi,o a non volere più rendere applicabile il sistema CSM inglese, non vivendo più in Gran Bretagna, e tramite il proprio legale aveva proposto di rimborsare il 50% delle spese sostenute dalla madre per la figlia, comprovate da ricevute e scontrini.; peraltro come risulta dalla produzione documentale di parte ricorrente il sistema CSM non è applicabile se le parti non risiedono più in Gran Bretagna.
Ciò posto tenuto conto che la ricorrente percepisce uno stipendio medio di circa euro 1850, con un contratto a tempo determinato, sia pur rinnovato, e vive in casa con i genitori, contribuendo al pagamento del canone mensile , mentre il resistente percepisce uno stipendio mensile netto di circa euro 4300 , con un contratto a tempo indeterminato, a paga un canone di locazione di euro 1200 al mese tenuto conto del collocamento esclusivo della minore con la madre, del maggior costo della vita in Belgio , dei criteri di cui all'art 337 ter cc deve porsi a carico del a titolo di contributo al CP_1
mantenimento della figlia, la somma mensile omnicomprensiva di euro 800, a decorrere dalla data di deposito della sentenza, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione maggio 2026)
L'assegno unico per a famiglia è percepito in via esclusiva dalla ricorrente.
Sulle spese di lite
Atteso l'esito della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese nella misura di ½ e per porle a carico del per la residua quota. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione difesa disattesa e respinta così statuisce:
1. Affida la figlia minor , nata a TUNBRIDGE WELLS (UK) il [...], in [...] Persona_2
esclusiva alla madre presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Via V Da Seregno 56 Milano che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per la figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2. Dispone che la minore potrà incontrare il padre in spazio neutro ( due incontri all'anno) come regolamentati nel Child Arrangements and Specifuic Isuue Order , con delega ai servizi sociali d
Milano di proseguire con detto incarico già in atto;
3. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante Controparte_1
versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della madre della somma complessiva omnicomprensiva di euro 800, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, somma soggetta a rivalutazione ISTAT con prima rivalutazione a maggio 2026
4. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga versato interamente alla madre;
5. Condanna al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente per la quota Controparte_1
di ½ che liquida, per detta quota, in euro 2355 per compenso, oltre IVA cpa ed il 15% per rimborso spese generali;
6. Compensa tra le parti le spese di lite per la residua quota
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege Si comunichi ai Servizi sociali di Milano
Milano, 23/04/2025
Il Giudice rel. est. Dott. Susanna Terni
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice Rel dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 14/07/2023 rimessa al Collegio in data 11/4/2023, discussa nella Camera di
Consiglio del 23/4/2023 promossa
DA
(c.f. ) , ci nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in VIA V. DA SEREGNO 56 20100 MILANO ITALIA, con domicilio telematico presso l'Avvocato
BENETTI GENOLINI MARIA URSULA del Foro di Milano come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
LONDENSTRAAT, 3 0000 ANTWERPEN BELGIO , con domicilio telematico presso l'Avvocato
Federica Di Benedetto del Foro di Pescara come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati in data 5.9.2023
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia il Tribunale, respinte le istanze avversarie, a parziale modifica della sentenza di Divorzio consensuale n. ZZ20D75341 emessa in data 22/12/2021 dalla Family Court di Birmingham (RE IT) - Civil and
Family Justice Centre, e dei provvedimenti limitativi (Child Arrangements and Specific Issue Order) adottati a tutela della minore dalla Family Court di VE (RE IT) in data 15/12/2022 nel procedimento
LV21P00580, così provvedere: confermando i provvedimenti adottati con l'ordinanza del 06/02/2024, affidare la minore in Persona_1 via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata anche ai fini della residenza anagrafica, la quale eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio/rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
Mantenere l'incarico al Servizio Sociale di Milano di regolamentare gli incontri tra padre e figlia in Spazio
Neutro con le modalità stabilite dal Child Arrangements and Specific Issue Order emesso dalla Family Court
di VE in data 15.12.2022;
Sul contributo al mantenimento della minore, porre a carico del padre un assegno mensile omnicomprensivo di almeno € 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla RA tramite bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
Pt_1
Stabilire che l'assegno unico sia percepito interamente dalla RA , madre collocataria. Parte_1
Con vittoria di spese e onorari di causa. Firmato per Controparte_1
Il resistente sig. si riporta integralmente alle proprie richieste, deduzioni ed eccezioni e Controparte_1 ne chiede l'integrale accoglimento.
Per le ragioni svolte nelle difese del giudizio chiede chel'On.le Tribunale adito Voglia rigettare integralmente le avverse domande.
Si contesta illimitatamente la ricostruzione dei fatti riportati dalla resistente e la documentazione dalla stessa offerta in giudizio.
Pertanto si conclude affinchè Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,rigettare la domanda proposta da perché inammissibile ed improcedibile. Parte_1
In via subordinataVoglia il Tribunale adito rigettare la domanda di affido super esclusivo e/o esclusivo della minore, non sussistendone i presupposti, né motivi tali da fondare la domanda di modifica sull'affidamento condiviso, tenuto conto che,dopo la Sentenza di divorzio, non si sono verificati fatti, né sono intervenuti cambiamenti che legittimino il mutamento sulle disposizioni in attotra le parti rispetto all'affidamento di cui alla vigente disciplina.
Voglia il Tribunale adito statuire e confermare l'affidamento condiviso di e ordinare che il padre _1 possa incontrare quotidianamente la minore con una video chiamata e ristabilire gli incontri padre-figlia,come indicato nella Sentenza di divorzio, anche in relazione a quanto sul punto esposto dai Servizi Sociali
competenti.
Voglia, comunque, il Tribunale adito, rigettare le domande proposte dalla ricorrente per tutti i motivi esposti in atti difensivi, ed all'esito Voglia confermare l'importo del contributo al mantenimento a carico del padre,come disposto dall'Autorità inglese, peraltro statuito in un momento di peggiori condizioni economiche della ricorrente la quale, invece, oggi è titolare di redditi e consistenze patrimoniali di rilievo.
Voglia in ogni caso il Tribunale adito disporre ogni e più ampia decisione in merito al diritto del padre di vedere la figlia minore , anche in forza dei poteri officiosi richiamati dalla norma. _1
In via del tutto subordinata, e nella unica ipotesi in cui il Tribunale ritenesse non fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda e intendesse disporre la rivalutazione delle attuali condizioni, Voglia il
Tribunale disporre CTU che valuti le effettive capacità genitoriali delle parti, nonchè le relazioni affettive ed interpersonali correnti tra le famiglie di origine, i genitori ela minore, stabilendo quali siano effettivamente le condizioni del miglior affidamento della minore, e stabilisca quali siano le migliori modalità per di _1
vedere ed incontrare il padre.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande.
Con vittoria di spese e competenze. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile a Vasto in Parte_1 Controparte_1
data 01/06/2018; si sono poi stabiliti a vivere a UN LS (RE IT), dal matrimonio in data 19/08/2019 è nata a [...] la figlia _1
,
[...]
con sentenza n.ZZ20D75341 del 22.12.2021 della Family Court di IR Civily and
Family Justice Center (RE IT ) è stato pronunciato il divorzio tra i coniugi,
con ricorso depositato in data 14.7.2923 ha chiesto la modifica delle condizioni del Parte_1
divorzio nei confronti di Controparte_1
ha dedotto che il era stato arrestato con l'accusa di avere scaricato materiale CP_1
pedopornografico sui propri dispostivi e poi era stato condannato dalla Crown Court il 10.6.2021 con pena sospesa di 24 mesi e prescrizione di adempiere a 100 ore di lavoro comunitario, nel frattempo su suggerimento dei propri legali aveva cambiato il nome in , per poi riprender quello Controparte_2 originario,
in sede di divorzio le parti si erano accordate per la vendita della casa familiare con divisione del ricavato per il 70% alla ricorrente ed il residuo 30% al resistente;
l'affidamento condiviso della figlia ed il mantenimento in base alla legge inglese attraverso i CSM - , cioè un sistema Controparte_3
amministrativo istituito per legge nel RE IT che calcola gli importi dovuti, in relazione alla figlia minore la Family Court di VE , a fronte del procedimento instaurato dalla ricorrente, aveva autorizzato il trasferimento della minore a Milano con la madre;
aveva previsto 'utilizzazione della App Close per tutte le comunicazioni tra i genitori e la modifica del nome della minore in regolamentando come segue i contatti tra padre e Persona_2
figlia:
-contatti indiretti: attraverso lettere, cartoline, piccoli regali, fotografie, video preregistrati una volta al mese da gennaio 2023, con risposta della minore con lo stesso strumento una volta al mese. La madre invierà al padre disegni e il padre potrà inviare regali per il compleanno della figlia e a Natale.
-videochiamate: a dicembre 2022, intorno a Natale, videochiamata tra padre e figlia. - successivamente gli incontri avverranno una volta al mese per la durata di 10-15 minuti. In base alle reazioni della bambina la durata dell'incontro può essere maggiore o minore. Gli incontri dovranno avvenire alla presenza della madre o di un amico fino alla presa in carico professionale.
-contatti diretti: il padre potrà avere due incontri in presenza all'anno con la figlia a partire dal 2023, uno ad agosto e uno a dicembre, o altra data concordata. L'incontro dovrà avvenire con modalità protette e osservate a Milano da parte di specialisti che dovranno aver approfondito la conoscenza del padre e valutato i possibili rischi. Il padre dovrà anche essere sottoposto a limitazioni durante le visite, senza poter accompagnare la figlia in bagno, vestirla o svestirla, avere comunicazioni private con lei. Le fotografie scattate alla figlia, prima di essere spedite al padre, dovranno essere supervisionate dal responsabile degli incontri protetti e approvate dalla madre,
ha chiesto che la minore le sia affidata in via super esclusiva , non essendo l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale corrispondente all'interesse della stessa;
ha chiesto inoltre che sia imposto al resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento della somma mensile di euro 1000, oltre al rimborso del 50% delle spese extra-assegno secondo le linee guida del Tribunale e della
Corte di Appello di Milano
ha chiesto, in relazione alla regolamentazione dei rapporti padre/figlia, la conferma la regolamentazione così come prevista nel Child Arrangements and Specific Issue Order emesso dalla
Family Court di VE il 15/12/2022, incaricando l'ente territorialmente competente di attivare il servizio di Spazio Neutro per lo svolgimento dei due incontri l'anno previsti, previo esito positivo degli approfondimenti necessari a verificare le condizioni del Signor e l'eventuale presenza di patologie CP_1
ostative alla ripresa dei rapporti in quanto pregiudizievoli per la minore, con memoria depositata il 13.12.2023 si è costituito il resistente, insistendo per l'affidamento condiviso della figlia, opponendosi alla richiesta di contributo al mantenimento della figlia nella misura chiesta dalla , Pt_1
ha chiesto che venisse disposta ctu psicodiagnostica, formulano una serie di eccezioni di improcedibilità e inammissibilità della domanda , cui poi ha rinunciato;
le parti sono comparse personalmente all'udienza del 17 gennaio 2024,insistendo nelle rispettive domande e difese, con ordinanza del 6.2.2024 il GD ha provveduto come di seguito:
1. Affida in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarra' collocata anche ai fini Persona_2 della residenza anagrafica, la quale eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio/rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
2. Incarica i servizi sociali di Milano di attivare con urgenza il servizio di Spazio Neutro per lo svolgimento degli incontri padre /figlia come previsto nel Child Arrangements and specific Issue Order emesso dalla
Family Court di VE in data 15.12.2022 e depositato agli atti, assegnando termine fino al 30.9.2024 per depositare relazione e termine alle parti per depositare memorie sulla relazione entro il 15.10.2024;
3. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a favore della ricorrente a titolo di Controparte_1 mantenimento della figlia minore la somma mensile di euro 650 omnicomprensiva a decorrere dalla data del deposito del ricorso, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. Onera le parti di depositare entro il 30. 6.2024 dichiarazioni ISE debitamente compilate;
cedolini dello stipendio ultimo anno (per il resistente con traduzione); onera il resistente di depositare entro la stessa data , con traduzione in italiano, dichiarazione redditi ultimi tre anni (ultima con attestazione invio) nonché estratti dei conti corrente bancari;
5. Visto l'art. 210 cpc dispone l'acquisizione ed il deposito a cura del resistente della documentazione prodotta nel procedimento LV21P000580 avanti Family Court con traduzione in lingua italiana entro la stessa data
6. Respinge la richiesta di CTU;
7. Rinvia la causa alla udienza del 22.10.2024 ore 12;
all'udienza del 22.10.2024 le parti, dopo ampia discussione, hanno chiesto che la causa fosse rinviata per la decisione,
quindi, con ordinanza del 14.11.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art 473 bis n 28 cpc in data 11.4.2025 e discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 23.4.2025
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione del Giudice italiano e sulla legge applicabile
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 8 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 15, essendo la legge del foro.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del
23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla responsabilità genitoriale Ritiene il Collegio che debba confermarsi l'affido cd super esclusivo alla madre della minore come già deciso dal Giudice Delegato. Risulta palese l'incomunicabilità tra le parti che incide inevitabilmente sulle decisioni riguardanti la vita della minore, incomunicabilità conseguente, evidentemente, alla condanna subita dal CP_1
A questo dato inequivocabile si aggiunge la distanza logistica tra i genitori, cui consegue la necessità per la madre di adottare tutte le decisioni relative alla figlia in tempi rapidi.
Deve essere accolta, pertanto, la domanda di affidamento super esclusivo della minore alla madre, per la quale può essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, ritenendo che ella potrà occuparsi della figlia anche nel prosieguo con continuità e responsabilità.
Quanto evidenziato giustifica la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso ed in sede di precisazione delle conclusioni e come già stabilito con l'ordinanza del GD, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
La minore vivra' con la madre nella casa di Milano via Da Seregno n 56 presso la quale la figlia avrà la residenza anagrafica.
Frequentazione della minore con il genitore non affidatario
Quanto alla frequentazione di con il genitore non affidatario, devono confermarsi le Persona_2
statuizioni adottate nel Child Arrangements and Specific Issue Order emesso dalla Family Court di
VE in data 15.12.2022 , di cui parte ricorrente ha chiesto l'attuazione con l'odierno ricorso
Nessuna modifica sul punto è stata richiesta dalle parti.
Pertanto i Servizi sociali di Milano devono proseguire con gli incontri in spazio neutro ( due all'anno)
come regolamentati nel Child Arrangements and Specifuic Isuue Order prodotto dalla ricorrente;
previo esperimento degli approfondimenti necessari atti a verificare le condizioni del resistente e l'assenza di situazioni ostative al prosieguo di detti incontri.
Sulla richiesta di contributo al mantenimento della prole
L'altra questione sottoposta all'esame del Collegio è la determinazione del contributo al mantenimento della minore da parte del padre.
Quest'ultimo ha chiesto che detto contributo sia quantificato secondo il meccanismo della
[...]
, cioè un sistema amministrativo istituito per legge nel RE IT che calcola gli Controparte_3
importi dovuti.
Ma devesi osservare che è stato lo stesso resistente, trasferendosi in Belgi,o a non volere più rendere applicabile il sistema CSM inglese, non vivendo più in Gran Bretagna, e tramite il proprio legale aveva proposto di rimborsare il 50% delle spese sostenute dalla madre per la figlia, comprovate da ricevute e scontrini.; peraltro come risulta dalla produzione documentale di parte ricorrente il sistema CSM non è applicabile se le parti non risiedono più in Gran Bretagna.
Ciò posto tenuto conto che la ricorrente percepisce uno stipendio medio di circa euro 1850, con un contratto a tempo determinato, sia pur rinnovato, e vive in casa con i genitori, contribuendo al pagamento del canone mensile , mentre il resistente percepisce uno stipendio mensile netto di circa euro 4300 , con un contratto a tempo indeterminato, a paga un canone di locazione di euro 1200 al mese tenuto conto del collocamento esclusivo della minore con la madre, del maggior costo della vita in Belgio , dei criteri di cui all'art 337 ter cc deve porsi a carico del a titolo di contributo al CP_1
mantenimento della figlia, la somma mensile omnicomprensiva di euro 800, a decorrere dalla data di deposito della sentenza, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione maggio 2026)
L'assegno unico per a famiglia è percepito in via esclusiva dalla ricorrente.
Sulle spese di lite
Atteso l'esito della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese nella misura di ½ e per porle a carico del per la residua quota. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione difesa disattesa e respinta così statuisce:
1. Affida la figlia minor , nata a TUNBRIDGE WELLS (UK) il [...], in [...] Persona_2
esclusiva alla madre presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Via V Da Seregno 56 Milano che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per la figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2. Dispone che la minore potrà incontrare il padre in spazio neutro ( due incontri all'anno) come regolamentati nel Child Arrangements and Specifuic Isuue Order , con delega ai servizi sociali d
Milano di proseguire con detto incarico già in atto;
3. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante Controparte_1
versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della madre della somma complessiva omnicomprensiva di euro 800, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, somma soggetta a rivalutazione ISTAT con prima rivalutazione a maggio 2026
4. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga versato interamente alla madre;
5. Condanna al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente per la quota Controparte_1
di ½ che liquida, per detta quota, in euro 2355 per compenso, oltre IVA cpa ed il 15% per rimborso spese generali;
6. Compensa tra le parti le spese di lite per la residua quota
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege Si comunichi ai Servizi sociali di Milano
Milano, 23/04/2025
Il Giudice rel. est. Dott. Susanna Terni
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai