CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 159/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
SISTO GI, Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 781/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria 9 10100 Torino TO
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 626/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 11080202300008275000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 781/2024 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, impugnava la sentenza n. 626/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, depositata il 04.06.2024,con la quale veniva accolto il ricorso promosso dal signor Resistente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2 , avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 11080202300008275000 notificato da Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo l'illegittimità del provvedimento, per strumentalità del automezzo targato Targa_1
Nella sentenza ora oggetto di gravame la Corte di I grado di Torino disconosceva l'operato dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, la quale provvedeva a depositare il presente appello, chiedendo di ammettere che l'esclusione dei beni strumentali all'esercizio dell'impresa, dal fermo, in quanto norma di carattere eccezionale perché deroga alla generale pignorabilità di tutti i beni del debitore, va interpretata restrittivamente e, dunque, delimitata ai soli casi in cui dal bene in questione dipendano i ricavi caratteristici dell'impresa, atteso che solo in tale ipotesi si giustifica l'esenzione dalla misura cautelativa, che potrebbe impedire o pregiudicare lo svolgimento dell'attività lavorativa e/o dell'attività d'impresa.
Il contribuente ritiene corretta la sentenza ed illegittimo il provvedimento di fermo amministrativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso di specie, la generica deduzione dell'utilizzo dell'automezzo per ragioni di lavoro senza distinta indicazione di specifici elementi di fatto da cui risulti il sistematico e necessario impiego del mezzo nell'attività svolta, di per sé non é sufficiente a dimostrare che da tale mezzo dipendano i ricavi caratteristici dell'attività professionale dell'appellato.
Infatti, Il ricorrente, residente in [...], é dipendente del Consorzio_1 sito in Leini e non risulta dimostrato che l'autovettura minacciata da fermo amministrativo risulti essere l'unico mezzo di trasporto per raggiungere il posto di lavoro, risultando piuttosto che l'autoveicolo risulta registrato ad uso privato e non vi sono indicazioni ad uso commerciale.
L'art. 86 del DPR n. 602/1973, così come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera m-bis) del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/2013, prevede la possibilità di inibire la procedura di iscrizione del fermo per i destinatari che svolgono un'attività di impresa ovvero una professione, laddove il bene mobile rivesta natura strumentale alle predette attività e il debitore o i suoi coobbligati ne forniscano adeguata dimostrazione.
In via generale, strumentale è il bene che viene utilizzato “per produrre un altro bene o servizio, sia che si estingua totalmente in un solo atto di produzione, come una materia prima (bene strumentale a fecondità semplice), sia che possa invece essere utilizzato più volte, come una macchina (bene strumentale a fecondità ripetuta, detto anche bene capitale)”.
E' evidente che non sia possibile attribuire al mezzo oggi in questione carattere di strumentalità, a tacer d'altro perché l'appellato è un lavoratore dipendente, ben potendo ricorrere ad altri mezzi che gli possano garantire gli spostamenti lavorativi
A tal riguardo, facendo seguito anche all'orientamento consolidato nella prassi e nella giurisprudenza, si ritiene che il requisito della strumentalità, vada circoscritto, per evitare situazioni di elusione della norma, ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi da attività lavorativa dipenda direttamente dall'impiego del veicolo
(regolarmente riportato nei registri contabili) con la conseguenza di escludere addirittura quei beni che, seppur indirettamente, sono comunque necessari per eaggiungere il luogo di svolgimento dell'attività.
Non avendo il contribuente prodotto, né in fase processuale, né precedentemente, in via interlocutoria amministrativa, prove documentali idonee che evidenzino le effettive esigenze operative che il bene soddisfa e non risultando quindi giustificato il legame di strumentalità tra il veicolo sul quale viene iscritto il fermo amministrativo e l'attività svolta dall'appellato, appare legittima anche sotto tale profilo la procedura adottata dall'ente di riscossione con conseguente reiezione delle avverse domande.
Nessuna lesione dei diritti del contribuente o violazione di legge nel comportamento dell'Agente della
Riscossione che, misura la strumentalità del veicolo all'esercizio dell'attività lavorativa, essendo utilizzato solo per recarsi al lavoro, in base al concetto riconducibile all'insostituibilità.
Infatti, occorre riferirsi alla strumentalità essenziale del bene che non è riconducibile al suo utilizzo per recarsi al lavoro dalla propria abitazione dato che la tesi dell'insostituibilità, che consente di poter fruire della normativa agevolativa, deve fare riferimento alla strumentalità essenziale e alla insostituibilità e, come detto, alla sua impossibilità di alternativa per la produzione del reddito.
L'appello va, dunque, accolto, anche se le spese, stante la sussistenza di ragioni concernenti l'interpretazione non univoca della situazione di fatto, riguardante il contribuente, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello . Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
SISTO GI, Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 781/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria 9 10100 Torino TO
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 626/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 11080202300008275000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 781/2024 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, impugnava la sentenza n. 626/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, depositata il 04.06.2024,con la quale veniva accolto il ricorso promosso dal signor Resistente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2 , avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 11080202300008275000 notificato da Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo l'illegittimità del provvedimento, per strumentalità del automezzo targato Targa_1
Nella sentenza ora oggetto di gravame la Corte di I grado di Torino disconosceva l'operato dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, la quale provvedeva a depositare il presente appello, chiedendo di ammettere che l'esclusione dei beni strumentali all'esercizio dell'impresa, dal fermo, in quanto norma di carattere eccezionale perché deroga alla generale pignorabilità di tutti i beni del debitore, va interpretata restrittivamente e, dunque, delimitata ai soli casi in cui dal bene in questione dipendano i ricavi caratteristici dell'impresa, atteso che solo in tale ipotesi si giustifica l'esenzione dalla misura cautelativa, che potrebbe impedire o pregiudicare lo svolgimento dell'attività lavorativa e/o dell'attività d'impresa.
Il contribuente ritiene corretta la sentenza ed illegittimo il provvedimento di fermo amministrativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso di specie, la generica deduzione dell'utilizzo dell'automezzo per ragioni di lavoro senza distinta indicazione di specifici elementi di fatto da cui risulti il sistematico e necessario impiego del mezzo nell'attività svolta, di per sé non é sufficiente a dimostrare che da tale mezzo dipendano i ricavi caratteristici dell'attività professionale dell'appellato.
Infatti, Il ricorrente, residente in [...], é dipendente del Consorzio_1 sito in Leini e non risulta dimostrato che l'autovettura minacciata da fermo amministrativo risulti essere l'unico mezzo di trasporto per raggiungere il posto di lavoro, risultando piuttosto che l'autoveicolo risulta registrato ad uso privato e non vi sono indicazioni ad uso commerciale.
L'art. 86 del DPR n. 602/1973, così come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera m-bis) del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/2013, prevede la possibilità di inibire la procedura di iscrizione del fermo per i destinatari che svolgono un'attività di impresa ovvero una professione, laddove il bene mobile rivesta natura strumentale alle predette attività e il debitore o i suoi coobbligati ne forniscano adeguata dimostrazione.
In via generale, strumentale è il bene che viene utilizzato “per produrre un altro bene o servizio, sia che si estingua totalmente in un solo atto di produzione, come una materia prima (bene strumentale a fecondità semplice), sia che possa invece essere utilizzato più volte, come una macchina (bene strumentale a fecondità ripetuta, detto anche bene capitale)”.
E' evidente che non sia possibile attribuire al mezzo oggi in questione carattere di strumentalità, a tacer d'altro perché l'appellato è un lavoratore dipendente, ben potendo ricorrere ad altri mezzi che gli possano garantire gli spostamenti lavorativi
A tal riguardo, facendo seguito anche all'orientamento consolidato nella prassi e nella giurisprudenza, si ritiene che il requisito della strumentalità, vada circoscritto, per evitare situazioni di elusione della norma, ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi da attività lavorativa dipenda direttamente dall'impiego del veicolo
(regolarmente riportato nei registri contabili) con la conseguenza di escludere addirittura quei beni che, seppur indirettamente, sono comunque necessari per eaggiungere il luogo di svolgimento dell'attività.
Non avendo il contribuente prodotto, né in fase processuale, né precedentemente, in via interlocutoria amministrativa, prove documentali idonee che evidenzino le effettive esigenze operative che il bene soddisfa e non risultando quindi giustificato il legame di strumentalità tra il veicolo sul quale viene iscritto il fermo amministrativo e l'attività svolta dall'appellato, appare legittima anche sotto tale profilo la procedura adottata dall'ente di riscossione con conseguente reiezione delle avverse domande.
Nessuna lesione dei diritti del contribuente o violazione di legge nel comportamento dell'Agente della
Riscossione che, misura la strumentalità del veicolo all'esercizio dell'attività lavorativa, essendo utilizzato solo per recarsi al lavoro, in base al concetto riconducibile all'insostituibilità.
Infatti, occorre riferirsi alla strumentalità essenziale del bene che non è riconducibile al suo utilizzo per recarsi al lavoro dalla propria abitazione dato che la tesi dell'insostituibilità, che consente di poter fruire della normativa agevolativa, deve fare riferimento alla strumentalità essenziale e alla insostituibilità e, come detto, alla sua impossibilità di alternativa per la produzione del reddito.
L'appello va, dunque, accolto, anche se le spese, stante la sussistenza di ragioni concernenti l'interpretazione non univoca della situazione di fatto, riguardante il contribuente, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello . Spese compensate.