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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/09/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello iscritta al n. 2409 R.G.A.C.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t. - Amministratore Unico – rappresentata e Parte_2 difesa dall' avv.to Giuseppe De Nisco, come da procura in atti;
-appellante-
E
, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. to Vincenzo Racioppi come da procura in atti;
-appellata-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 19 maggio 2025 il difensore della parte appellata precisava le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_3 ha proposto appello avverso la sentenza n. 746/2023 del
[...]
Giudice di Pace di che ha respinto l'opposizione che ella aveva promosso avverso il Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 843/2018 emesso in data 30.07.2018 dal Giudice di Pace di e con Parte_1 il quale le veniva ingiunto il pagamento di euro 3.400 a titolo di restituzione del deposito cauzionale relativo al contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato con la società
[...]
. Controparte_1
L'appellante ha censurato la sentenza di I grado per i seguenti motivi:
1 A) violazione e falsa applicazione degli artt. 447 bis c.p.c e dell'art. 7 cpc e delle norme di legge in materia di competenza funzionale nonché delle norme in materia di mediazione nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto infondato il motivo di opposizione con il quale la aveva sostenuto l'incompetenza per materia del Giudice di Pace di Pt_1
. Parte_1
In merito il Giudice di Pace di ha motivato il rigetto di tale motivo di opposizione come Parte_1 segue: “si rigetta l'eccezione di incompetenza per materia, giacchè con riferimento all'eccepita incompetenza per materia dell'adito giudice, trattando la presente controversia la restituzione del deposito cauzionale relativamente ad un immobile, sovviene la Cassazione Civile SS.UU. Ord.
21582 del 19.10.2011 che sul punto ha stabilito: “…la Corte dichiara la competenza del Giudice di
Pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, ictu oculi, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale – siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale –allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato”
L'appellante ha dedotto che la decisione del Giudice di Pace è errata in quanto non tiene conto dell'orientamento ormai consolidatosi in giurisprudenza successivamente alla sentenza delle
Sezioni Unite n. 21582 del 2011 le quali avevano affermato che le questioni relative al pagamento di somme di denaro, sebbene scaturenti da rapporti giuridici o di fatto riguardanti beni immobili, sono di competenza del Giudice di Pace perché non attinenti al rapporto, bensì all'adempimento di una prestazione pecuniaria e, pertanto, rientranti tra le “cause relative a beni mobili” di cui all'art. 7
c.p.c.; che ove la pretesa creditoria abbia la propria fonte in un rapporto locativo, trattandosi di materia da ritenersi riservata alla competenza del Tribunale, resta comunque esclusa la competenza del Giudice di Pace, ancorché la pretesa riguardi un credito pecuniario di importo non eccedente i cinquemila Euro”. È chiaro, dunque, che la erronea interpretazione della sentenza del 2011 ha indotto il primo giudicante a sposare una soluzione ermeneutica in maniera parziale e del tutto superficiale, perché, ai fini dell'accertamento della competenza del Giudice di Pace, ha tenuto conto solo del petitum mediato, costituito, nel caso di specie, dalla domanda di restituzione della somma di danaro dovuta a titolo di deposito cauzionale.
B) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del contratto di locazione nonche' degli artt.
1587 e 1590 c, omessa valutazione delle prove nella parte in cui il Giudice di prime cure ha
2 ritenuto non provata la detenzione illegittima dei locali oggetto di locazione da parte della nonché ha errato nella corretta individuazione della natura e della funzione del CP_1 deposito cauzionale.
In merito il Giudice di Pace ha motivato come segue: “andando nel merito della vicenda per cui è causa si prende atto che la che proponeva opposizione con domanda Pt_3 riconvenzionale non dimostrava che la ex conduttrice deteneva illegittimamente i CP_1 locali oggetto della locazione fino al mese di settembre 2017, maturando pertanto il suo diritto alla corresponsione dei canoni locativi maturati e non corrisposti. Tanto meno ha dimostrato di aver diritto al risarcimento del danno in conseguenza delle predette circostanze. E' di tutta evidenza invece che la società locatrice avrebbe avuto Pt_3 diritto a trattenere la cauzione solo nell'ipotesi in cui a seguito della verifica dei locali avesse ravvisato la restituzione degli stessi in condizioni non idonee all'uso. Anche tale ultima circostanza non risulta dimostrata. Per tali motivi l'opposizione deve essere rigettata”
Si è costituita in giudizio l'appellata Controparte_1
la quale ha eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda monitoria in
[...] virtù della mancata proposizione della mediazione obbligatoria prevista dal comma 1 bis, art. 5, D.
Lgs. n. 28/2010 e ha contestato l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall'appellante.
L'appellata ha insistito per il rigetto della proposta opposizione e della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per ritardata restituzione degli immobili avanzata dall'opponente-appellante.
Acquisito il fascicolo del giudizio di I grado, la causa è stata riservata in decisione.
Il Tribunale preliminarmente osserva che è infondata l'eccezione sollevata dall'opposta nel giudizio di I grado di inammissibilità dell'opposizione al D.I. perché proposta tardivamente, oltre il termine di cui 40 giorni dalla notifica del decreto.
Trattasi di una questione di rito rilevabile d'ufficio che va, quindi, esaminata prescindendo dai motivi di impugnazione.
Orbene, la società opposta in primo grado eccepiva che poiché le controversie in materia locatizia sono soggette al rito del lavoro, l'opposizione andava proposta con ricorso e non con citazione;
che la citazione in opposizione al D.I. era stata notificata in data 22.10.2018 e la causa era stata iscritta a ruolo in data 20.12.2018, oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c..
Tale eccezione è infondata.
Ed invero il D.I. n. 843/2018 è stato notificato all'ingiunto in data 1.10.2018.
L'atto di citazione in opposizione è stato notificato tempestivamente il 22.10.2018.
3 In merito al rito prescelto dall'opponente si osserva che l'opposizione al D.I. emesso dal Giudice di
Pace doveva essere necessariamente proposto con atto di citazione secondo le regole proprie del giudizio innanzi al Giudice di Pace (artt. 311 e ss. c.p.c. nella formulazione vigente alla data dell'instaurazione del giudizio di I grado), per cui è infondata l'eccezione secondo la quale l'opposizione doveva essere proposta con ricorso secondo le regole del c.d. rito locatizio.
Pertanto l'opposizione al D.I. proposta dall'opponente-odierna appellante era tempestiva.
Procedendo all'esame dei motivi di impugnazione si ritiene che il primo motivo di appello è fondato e meritevole di accoglimento.
L'art. 447 bis c.p.c. ha esteso l'ambito di applicazione delle norme che disciplinano il rito del lavoro alle controversie in materia di locazione comodato e affitto.
In seguito alla soppressione della figura del pretore ad opera della l. 51/1998, la competenza in materia di controversie relative a rapporti di locazione di immobili urbani, di comodato di immobili urbani e di affitto, rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale del luogo in cui risulta situato l'immobile locato, o oggetto di affitto o di comodato.
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha osservato che la nozione di controversie in materia di locazione di immobili urbani ricomprende tutte le cause comunque riferibili ad un contratto di locazione, indi anche indirettamente.
Trattasi delle controversie aventi ad oggetto non solo l'esistenza, la validità e l'efficacia del contratto di locazione ma tutte le vicende ad esso riconducibili in base alla disciplina codicistica o a quella di settore della legislazione speciale ( cass. Civ. n. 8114/2013, cass.civ. 6 ottobre 1998, n.
9907, cass. Civ. sez. III n.10070).
Ed invero, si osserva che “La nozione di controversie in materia di locazione di immobili urbani, soggette al rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c., ricomprende tutte le cause comunque riferibili ad un contratto di locazione, che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende, ovvero, in particolare, a quelle che involgano
l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto in base alla disciplina codicistica o a quella di settore della legislazione speciale.” ( cass. 8114/2013).
Ne consegue che la domanda monitoria avanzata dalla conduttrice per la restituzione del deposito cauzionale, in quanto fondata su un contratto di locazione di immobili urbani, doveva essere avanzata innanzi a questo Tribunale, luogo in cui risulta situato l'immobile locato, per cui il
Giudice di Pace adito era incompetente per materia.
La questione di incompetenza rilevata, pertanto, è di per sé idonea a definire la controversia, alla luce del dictum di Cassazione 12 novembre 2010 n.22958: la statuizione in commento ha affermato
4 il principio di diritto in virtù del quale in ipotesi di erronea affermazione di competenza da parte del giudice di prime cure, il giudice del gravame non può, affermando l'erroneità della decisione sulla competenza del primo giudice, decidere nel merito, a differenza che nell'ipotesi di erronea declinatoria di competenza, poiché nella prima ipotesi, analoga a quella oggetto del contendere, essendo il giudice di appello “istituzionalmente investito di poteri sostitutivi” del primo giudice,
“non può emettere provvedimenti che il primo giudice non potesse assumere;
se egli, invece, decidesse nel merito una causa che il primo giudice non poteva decidere, perché incompetente, farebbe molto di più che sostituirsi al primo giudice, in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva”.
Altresì, chiarisce la giurisprudenza di legittimità, qualora il giudice adito in appello in merito alla sentenza impugnata per erronea declaratoria di competenza, coincidesse con il giudice esattamente competente per il giudizio di primo grado ( come nel caso di specie quale Tribunale competente per territorio ex art. 22 c.p.c.), in questo caso tale giudice può decidere anche nel merito, quale giudice di primo grado, ma solo qualora vi sia stata già con l'atto di citazione una espressa richiesta in tale senso, con conseguente regolare contraddittorio sul punto.
Quanto osservato non è avvenuto nel caso di specie in quanto l'appellante nel presente giudizio non ha avanzato alcuna istanza al fine di ottenere da questo Tribunale, adito in appello, la pronunzia sul merito della controversia quale giudice di primo grado.
Alla declaratoria della incompetenza del Giudice di Pace di ad emettere il decreto Parte_1 ingiuntivo consegue la revoca dello stesso (sul punto cfr. Cass. 26 gennaio 2016 n. 1372) e l'assegnazione del termine di mesi tre per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Benevento competente per materia e per territorio.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la Par sentenza n. 746/2023 del Giudice di Pace di proposto dalla Parte_1 Parte_1 nei confronti della , Controparte_1 ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'incompetenza per materia del Giudice di Pace di per essere competente a decidere la controversia il Parte_1
Tribunale di Benevento;
-revoca il D.I. n. 843/2018 del Giudice di Pace di;
Parte_1
5 -assegna termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale competente;
-condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate per il giudizio di primo grado in € 90,00 per esborsi ed € 450,00 per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie, cpa e iva;
per il giudizio di secondo grado in € 174,00 per esborsi ed € 850,50 per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie, cpa e iva, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe De Nisco ex art. 93 c.p.c.
Benevento, 17.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello iscritta al n. 2409 R.G.A.C.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t. - Amministratore Unico – rappresentata e Parte_2 difesa dall' avv.to Giuseppe De Nisco, come da procura in atti;
-appellante-
E
, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. to Vincenzo Racioppi come da procura in atti;
-appellata-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 19 maggio 2025 il difensore della parte appellata precisava le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_3 ha proposto appello avverso la sentenza n. 746/2023 del
[...]
Giudice di Pace di che ha respinto l'opposizione che ella aveva promosso avverso il Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 843/2018 emesso in data 30.07.2018 dal Giudice di Pace di e con Parte_1 il quale le veniva ingiunto il pagamento di euro 3.400 a titolo di restituzione del deposito cauzionale relativo al contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato con la società
[...]
. Controparte_1
L'appellante ha censurato la sentenza di I grado per i seguenti motivi:
1 A) violazione e falsa applicazione degli artt. 447 bis c.p.c e dell'art. 7 cpc e delle norme di legge in materia di competenza funzionale nonché delle norme in materia di mediazione nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto infondato il motivo di opposizione con il quale la aveva sostenuto l'incompetenza per materia del Giudice di Pace di Pt_1
. Parte_1
In merito il Giudice di Pace di ha motivato il rigetto di tale motivo di opposizione come Parte_1 segue: “si rigetta l'eccezione di incompetenza per materia, giacchè con riferimento all'eccepita incompetenza per materia dell'adito giudice, trattando la presente controversia la restituzione del deposito cauzionale relativamente ad un immobile, sovviene la Cassazione Civile SS.UU. Ord.
21582 del 19.10.2011 che sul punto ha stabilito: “…la Corte dichiara la competenza del Giudice di
Pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, ictu oculi, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale – siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale –allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato”
L'appellante ha dedotto che la decisione del Giudice di Pace è errata in quanto non tiene conto dell'orientamento ormai consolidatosi in giurisprudenza successivamente alla sentenza delle
Sezioni Unite n. 21582 del 2011 le quali avevano affermato che le questioni relative al pagamento di somme di denaro, sebbene scaturenti da rapporti giuridici o di fatto riguardanti beni immobili, sono di competenza del Giudice di Pace perché non attinenti al rapporto, bensì all'adempimento di una prestazione pecuniaria e, pertanto, rientranti tra le “cause relative a beni mobili” di cui all'art. 7
c.p.c.; che ove la pretesa creditoria abbia la propria fonte in un rapporto locativo, trattandosi di materia da ritenersi riservata alla competenza del Tribunale, resta comunque esclusa la competenza del Giudice di Pace, ancorché la pretesa riguardi un credito pecuniario di importo non eccedente i cinquemila Euro”. È chiaro, dunque, che la erronea interpretazione della sentenza del 2011 ha indotto il primo giudicante a sposare una soluzione ermeneutica in maniera parziale e del tutto superficiale, perché, ai fini dell'accertamento della competenza del Giudice di Pace, ha tenuto conto solo del petitum mediato, costituito, nel caso di specie, dalla domanda di restituzione della somma di danaro dovuta a titolo di deposito cauzionale.
B) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del contratto di locazione nonche' degli artt.
1587 e 1590 c, omessa valutazione delle prove nella parte in cui il Giudice di prime cure ha
2 ritenuto non provata la detenzione illegittima dei locali oggetto di locazione da parte della nonché ha errato nella corretta individuazione della natura e della funzione del CP_1 deposito cauzionale.
In merito il Giudice di Pace ha motivato come segue: “andando nel merito della vicenda per cui è causa si prende atto che la che proponeva opposizione con domanda Pt_3 riconvenzionale non dimostrava che la ex conduttrice deteneva illegittimamente i CP_1 locali oggetto della locazione fino al mese di settembre 2017, maturando pertanto il suo diritto alla corresponsione dei canoni locativi maturati e non corrisposti. Tanto meno ha dimostrato di aver diritto al risarcimento del danno in conseguenza delle predette circostanze. E' di tutta evidenza invece che la società locatrice avrebbe avuto Pt_3 diritto a trattenere la cauzione solo nell'ipotesi in cui a seguito della verifica dei locali avesse ravvisato la restituzione degli stessi in condizioni non idonee all'uso. Anche tale ultima circostanza non risulta dimostrata. Per tali motivi l'opposizione deve essere rigettata”
Si è costituita in giudizio l'appellata Controparte_1
la quale ha eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda monitoria in
[...] virtù della mancata proposizione della mediazione obbligatoria prevista dal comma 1 bis, art. 5, D.
Lgs. n. 28/2010 e ha contestato l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall'appellante.
L'appellata ha insistito per il rigetto della proposta opposizione e della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per ritardata restituzione degli immobili avanzata dall'opponente-appellante.
Acquisito il fascicolo del giudizio di I grado, la causa è stata riservata in decisione.
Il Tribunale preliminarmente osserva che è infondata l'eccezione sollevata dall'opposta nel giudizio di I grado di inammissibilità dell'opposizione al D.I. perché proposta tardivamente, oltre il termine di cui 40 giorni dalla notifica del decreto.
Trattasi di una questione di rito rilevabile d'ufficio che va, quindi, esaminata prescindendo dai motivi di impugnazione.
Orbene, la società opposta in primo grado eccepiva che poiché le controversie in materia locatizia sono soggette al rito del lavoro, l'opposizione andava proposta con ricorso e non con citazione;
che la citazione in opposizione al D.I. era stata notificata in data 22.10.2018 e la causa era stata iscritta a ruolo in data 20.12.2018, oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c..
Tale eccezione è infondata.
Ed invero il D.I. n. 843/2018 è stato notificato all'ingiunto in data 1.10.2018.
L'atto di citazione in opposizione è stato notificato tempestivamente il 22.10.2018.
3 In merito al rito prescelto dall'opponente si osserva che l'opposizione al D.I. emesso dal Giudice di
Pace doveva essere necessariamente proposto con atto di citazione secondo le regole proprie del giudizio innanzi al Giudice di Pace (artt. 311 e ss. c.p.c. nella formulazione vigente alla data dell'instaurazione del giudizio di I grado), per cui è infondata l'eccezione secondo la quale l'opposizione doveva essere proposta con ricorso secondo le regole del c.d. rito locatizio.
Pertanto l'opposizione al D.I. proposta dall'opponente-odierna appellante era tempestiva.
Procedendo all'esame dei motivi di impugnazione si ritiene che il primo motivo di appello è fondato e meritevole di accoglimento.
L'art. 447 bis c.p.c. ha esteso l'ambito di applicazione delle norme che disciplinano il rito del lavoro alle controversie in materia di locazione comodato e affitto.
In seguito alla soppressione della figura del pretore ad opera della l. 51/1998, la competenza in materia di controversie relative a rapporti di locazione di immobili urbani, di comodato di immobili urbani e di affitto, rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale del luogo in cui risulta situato l'immobile locato, o oggetto di affitto o di comodato.
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha osservato che la nozione di controversie in materia di locazione di immobili urbani ricomprende tutte le cause comunque riferibili ad un contratto di locazione, indi anche indirettamente.
Trattasi delle controversie aventi ad oggetto non solo l'esistenza, la validità e l'efficacia del contratto di locazione ma tutte le vicende ad esso riconducibili in base alla disciplina codicistica o a quella di settore della legislazione speciale ( cass. Civ. n. 8114/2013, cass.civ. 6 ottobre 1998, n.
9907, cass. Civ. sez. III n.10070).
Ed invero, si osserva che “La nozione di controversie in materia di locazione di immobili urbani, soggette al rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c., ricomprende tutte le cause comunque riferibili ad un contratto di locazione, che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende, ovvero, in particolare, a quelle che involgano
l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto in base alla disciplina codicistica o a quella di settore della legislazione speciale.” ( cass. 8114/2013).
Ne consegue che la domanda monitoria avanzata dalla conduttrice per la restituzione del deposito cauzionale, in quanto fondata su un contratto di locazione di immobili urbani, doveva essere avanzata innanzi a questo Tribunale, luogo in cui risulta situato l'immobile locato, per cui il
Giudice di Pace adito era incompetente per materia.
La questione di incompetenza rilevata, pertanto, è di per sé idonea a definire la controversia, alla luce del dictum di Cassazione 12 novembre 2010 n.22958: la statuizione in commento ha affermato
4 il principio di diritto in virtù del quale in ipotesi di erronea affermazione di competenza da parte del giudice di prime cure, il giudice del gravame non può, affermando l'erroneità della decisione sulla competenza del primo giudice, decidere nel merito, a differenza che nell'ipotesi di erronea declinatoria di competenza, poiché nella prima ipotesi, analoga a quella oggetto del contendere, essendo il giudice di appello “istituzionalmente investito di poteri sostitutivi” del primo giudice,
“non può emettere provvedimenti che il primo giudice non potesse assumere;
se egli, invece, decidesse nel merito una causa che il primo giudice non poteva decidere, perché incompetente, farebbe molto di più che sostituirsi al primo giudice, in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva”.
Altresì, chiarisce la giurisprudenza di legittimità, qualora il giudice adito in appello in merito alla sentenza impugnata per erronea declaratoria di competenza, coincidesse con il giudice esattamente competente per il giudizio di primo grado ( come nel caso di specie quale Tribunale competente per territorio ex art. 22 c.p.c.), in questo caso tale giudice può decidere anche nel merito, quale giudice di primo grado, ma solo qualora vi sia stata già con l'atto di citazione una espressa richiesta in tale senso, con conseguente regolare contraddittorio sul punto.
Quanto osservato non è avvenuto nel caso di specie in quanto l'appellante nel presente giudizio non ha avanzato alcuna istanza al fine di ottenere da questo Tribunale, adito in appello, la pronunzia sul merito della controversia quale giudice di primo grado.
Alla declaratoria della incompetenza del Giudice di Pace di ad emettere il decreto Parte_1 ingiuntivo consegue la revoca dello stesso (sul punto cfr. Cass. 26 gennaio 2016 n. 1372) e l'assegnazione del termine di mesi tre per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Benevento competente per materia e per territorio.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la Par sentenza n. 746/2023 del Giudice di Pace di proposto dalla Parte_1 Parte_1 nei confronti della , Controparte_1 ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'incompetenza per materia del Giudice di Pace di per essere competente a decidere la controversia il Parte_1
Tribunale di Benevento;
-revoca il D.I. n. 843/2018 del Giudice di Pace di;
Parte_1
5 -assegna termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale competente;
-condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate per il giudizio di primo grado in € 90,00 per esborsi ed € 450,00 per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie, cpa e iva;
per il giudizio di secondo grado in € 174,00 per esborsi ed € 850,50 per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie, cpa e iva, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe De Nisco ex art. 93 c.p.c.
Benevento, 17.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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