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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 03/10/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 780/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 780/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Bossi e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Elena Biscaglia presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Novara, via F.lli
Rosselli, 13, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Monica Giacometti CP_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via P. Colletta, 7, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: revisione condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania,
pagina 1 di 6 - ordinare alla signora la produzione della documentazione di cui all'art. 473- bis.12, CP_1 nonché gli atti di acquisto della proprietà sita in Sestri Levante, e di ogni altra compravendita intercorsa successivamente al 2016, e i contratti di locazione in essere;
- a modifica della SENTENZA del Tribunale di Verbania n. 230/2016 rideterminare il contributo al mantenimento dei figli e a carico del sig. nella misura di € 200,00 Per_1 Per_2 Parte_1 mensili (€ 100 per figlio), o nella diversa misura ritenuta di giustizia, tenuto conto delle attuali condizioni economiche delle parti e della posizione di indipendenza del figlio primogenito;
- ridurre altresì al 30% la percentuale di partecipazione alle spese straordinarie utili o necessarie ai figli attualmente a carico del sig. Parte_1
Con vittoria di spese e onorari”
Resistente:
“CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, sentite le parti:
- confermare tutte le disposizioni stabilite in sede di divorzio nella sentenza n. 230/2016 del 28.04.2016 emessa dal Tribunale di Verbania;
- con vittoria di spese ed onorari”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno divorziato alle condizioni concordate e trasfuse nella Parte_1 CP_1 sentenza del tribunale di Verbania, n. 230/2016, pubblicata il 28.4.2016, con la quale è stato posto a carico del primo l'obbligo di corrispondere alla seconda, a titolo di assegno di mantenimento dei figli,
nato il [...], e , nato il [...], la somma mensile di € 1.000,00, oltre al 70% Per_1 Per_2 delle spese straordinarie.
L'odierno ricorrente, con l'introduzione del presente giudizio, ne ha chiesto la revisione, mediante la riduzione dell'assegno mensile a € 200,00 e la determinazione del concorso nelle spese straordinarie al
30%.
A fondamento della domanda ha allegato:
- il 12.4.2021 era nata, dalla nuova relazione con la compagna, la figlia Persona_3
- il figlio aveva terminato il ciclo di studi alla scuola superiore, si era trasferito a vivere Per_1 presso di sé a Copenaghen, dove viveva la compagna con la figlia, e aveva intenzione di rientrare in Italia per avviare un'attività imprenditoriale;
- la società TT SRL, della quale era titolare, era stata dichiarata fallita il 30.10.2023; pagina 2 di 6 - aveva perso anche l'aiuto del padre, atteso che, dopo il fallimento della sua società, la
[...]
, era stato destinatario di una causa di responsabilità ed aveva subito Controparte_2
l'espropriazione del suo patrimonio personale;
- l'ex moglie, invece, aveva cominciato a lavorare, gestendo un negozio ad Omegna, aveva messo a reddito l'immobile, già casa coniugale, aveva venduto un immobile in Toscana e ne possedeva uno ulteriore a Sestri Levante.
Ha, pertanto, argomentato il peggioramento della propria condizione economica, con le cui risorse, essendo sua intenzione avviare una nuova impresa individuale, doveva provvedere anche al Per_ mantenimento della piccola
L'ex moglie, costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'avversa domanda, assumendo:
- il ricorrente, che in sede di divorzio si era impegnato a pagare le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale e a versare la somma di € 1.000,00 e il 70% delle spese straordinarie per i figli, era rimasto totalmente inadempiente, tanto che il 27.1.2022 gli aveva notificato un atto di precetto, cui era seguito il pignoramento, per il rilevante importo di € 57.000,00 circa, cui occorreva aggiungere l'ulteriore debito maturato per oltre 23.000,00 €;
- per far fronte alle spese per i figli, cui dal 2015 provvedeva in via esclusiva, aveva reperito un'occupazione e messo a reddito l'immobile, già casa coniugale, al fine di pagare la rata del mutuo ed evitare l'esecuzione forzata da parte dell'istituto di credito;
- anche la propria famiglia era cresciuta, essendo nata, il 23.7.2018, dalla relazione col compagno, la piccola Persona_4
- era riuscita a far fronte all'educazione alla cura dei figli grazie all'aiuto della propria famiglia d'origine e al compagno;
- non vi era stato alcun peggioramento della condizione economica dell'ex marito, atteso che la società AN TT SRL, pur essendo stata dichiarata fallita solo nel 2023, alla data del divorzio già versava in condizioni difficoltose, tanto che l'ex marito si era impegnato al mantenimento dei figli grazie all'aiuto dei familiari;
- la società del padre, inoltre, era stata dichiarata fallita nel 2011 e nel 2010 ammessa alla procedura di concordato preventivo, oltre 5 anni prima della sentenza di divorzio;
- il ricorrente, inoltre, aveva omesso di riferire di essere socio della A.S.A. di AZ VA &
C. sas, dalla quale era presumibile percepisse degli emolumenti;
- il figlio dopo l'esperienza all'estero, era rientrato in Italia, ma della revoca Per_1 dell'assegno difettavano i presupposti in mancanza di stabilizzazione del rapporto di lavoro.
pagina 3 di 6 La causa è stata istruita con le prodizioni documentali delle parti e, all'esito, rimessa al collegio per la decisione.
Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
1.L'art. 473bis.29 c.p.c., introdotto dal D.Lvo 149/2022 -che ha sostituito l'art. 9 L. 898/1970, a decorrere dal 28.2.2023- prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono chiedere, in ogni tempo, la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici.
La revisione dell'assegno di mantenimento dei figli presuppone l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori (Cass., 22.6.2023, n. 177885), ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale, realizzato col precedente provvedimento attributivo dell'assegno (Cass., 30.6.2021, n. 18608).
In particolare, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite, comportando il nascere di nuovi obblighi di carattere economico (Cass., 13.1.2017, n. 789).
2. Nella fattispecie per cui è causa, va, in primo luogo, rilevato che, in corso di giudizio, il figlio maggiore ha trasferito la propria residenza, unitamente al padre, presso l'abitazione sita in Per_1
San Maurizio d'Opaglio, via Roma, 54 (cfr. certificato di residenza).
2.1. Ciò determina, conseguentemente, la revisione della decisione risalente al 2016, mediante la revoca del contributo al suo mantenimento da parte del ricorrente.
Non è neanche necessaria alcuna statuizione a carico dell'altro genitore, stante l'assenza di domande da parte del ricorrente, secondo il quale, anzi, il figlio sarebbe economicamente autosufficiente (cfr. conclusioni rassegnate il 14.3.2025).
3. Quanto, invece al mantenimento del figlio minore , premesso che entrambe le parti Per_2
Per_ intrattengono una nuova relazione dalla quale hanno avuto altri figli (il ricorrente, nata in [...]
1.5.2021; la resistente, nata il [...]), occorre verificare se e come questo abbia inciso sulla Per_4 relativa condizione economico-patrimoniale.
3.1. In primo luogo, non è emersa alcuna modifica della condizione economico-patrimoniale del ricorrente, che, pur avendo cessato l'attività d'impresa solo nel il 31.10.2023, di fatto non ha mai provveduto ad ottemperare alle condizioni concordate nel 2016.
Né è possibile giungere a diverse conclusioni considerando l'asserito apporto del padre.
pagina 4 di 6 Al di là della considerazione per la quale nell'accordo raggiunto nel 2016, trasfuso nella sentenza di divorzio, il ricorrente si era impegnato ad adempiere “aiutato dai propri familiari”, in ogni caso, il totale inadempimento esclude la possibilità di poterne apprezzare le conseguenze.
3.2. La resistente, invece, pur col notevole sforzo volto alla cura dei figli, conseguente all'assenza del marito, dopo il divorzio è divenuta titolare esclusiva di immobile in Sestri Levante e, già titolare di quello in Massa Marittima (GR), lo ha venduto con un ricavo di € 200.000,00 (cfr doc.7 ric: informativa i cui dati fattuali non sono stati oggetto di precipua contestazione).
4. I dati indicati, pur in presenza della riferita cessazione dell'impresa individuale (cfr. scritti conclusionali: Numero protocollo comunicazione: RI/PRA/2025/21746/10 del 16.4.2025), attestano una modifica della situazione economico-patrimoniale complessiva della resistente che impone una diversa distribuzione delle spese straordinarie.
Fermo, infatti, il contributo mensile del padre al mantenimento del figlio, anche considerato il venir meno di quello per il maggiorenne, tenuto conto che per il minore, che oggi ha 16 anni, le relative esigenze determinano un incremento, soprattutto, delle spese straordinarie, il tribunale stima equo disporre che le esse vadano ripartite nella misura del 70% a carico della resistente e il residuo 30% a carico del padre.
5. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento del ricorso, a modifica della sentenza del tribunale di Verbania n.
230/2016, pubblicata il 28.4.2016, immutate le ulteriori statuizioni
1) revoca il contributo di per il mantenimento del figlio Parte_1 Parte_2
[...]
2) dispone che le spese straordinarie per il figlio minore siano a carico del Persona_5 ricorrente nella misura del 30% e della resistente del 70%.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Verbania il 25.9.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente pagina 5 di 6 dott.ssa Monica BARCO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 780/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Bossi e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Elena Biscaglia presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Novara, via F.lli
Rosselli, 13, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Monica Giacometti CP_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via P. Colletta, 7, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: revisione condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania,
pagina 1 di 6 - ordinare alla signora la produzione della documentazione di cui all'art. 473- bis.12, CP_1 nonché gli atti di acquisto della proprietà sita in Sestri Levante, e di ogni altra compravendita intercorsa successivamente al 2016, e i contratti di locazione in essere;
- a modifica della SENTENZA del Tribunale di Verbania n. 230/2016 rideterminare il contributo al mantenimento dei figli e a carico del sig. nella misura di € 200,00 Per_1 Per_2 Parte_1 mensili (€ 100 per figlio), o nella diversa misura ritenuta di giustizia, tenuto conto delle attuali condizioni economiche delle parti e della posizione di indipendenza del figlio primogenito;
- ridurre altresì al 30% la percentuale di partecipazione alle spese straordinarie utili o necessarie ai figli attualmente a carico del sig. Parte_1
Con vittoria di spese e onorari”
Resistente:
“CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, sentite le parti:
- confermare tutte le disposizioni stabilite in sede di divorzio nella sentenza n. 230/2016 del 28.04.2016 emessa dal Tribunale di Verbania;
- con vittoria di spese ed onorari”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno divorziato alle condizioni concordate e trasfuse nella Parte_1 CP_1 sentenza del tribunale di Verbania, n. 230/2016, pubblicata il 28.4.2016, con la quale è stato posto a carico del primo l'obbligo di corrispondere alla seconda, a titolo di assegno di mantenimento dei figli,
nato il [...], e , nato il [...], la somma mensile di € 1.000,00, oltre al 70% Per_1 Per_2 delle spese straordinarie.
L'odierno ricorrente, con l'introduzione del presente giudizio, ne ha chiesto la revisione, mediante la riduzione dell'assegno mensile a € 200,00 e la determinazione del concorso nelle spese straordinarie al
30%.
A fondamento della domanda ha allegato:
- il 12.4.2021 era nata, dalla nuova relazione con la compagna, la figlia Persona_3
- il figlio aveva terminato il ciclo di studi alla scuola superiore, si era trasferito a vivere Per_1 presso di sé a Copenaghen, dove viveva la compagna con la figlia, e aveva intenzione di rientrare in Italia per avviare un'attività imprenditoriale;
- la società TT SRL, della quale era titolare, era stata dichiarata fallita il 30.10.2023; pagina 2 di 6 - aveva perso anche l'aiuto del padre, atteso che, dopo il fallimento della sua società, la
[...]
, era stato destinatario di una causa di responsabilità ed aveva subito Controparte_2
l'espropriazione del suo patrimonio personale;
- l'ex moglie, invece, aveva cominciato a lavorare, gestendo un negozio ad Omegna, aveva messo a reddito l'immobile, già casa coniugale, aveva venduto un immobile in Toscana e ne possedeva uno ulteriore a Sestri Levante.
Ha, pertanto, argomentato il peggioramento della propria condizione economica, con le cui risorse, essendo sua intenzione avviare una nuova impresa individuale, doveva provvedere anche al Per_ mantenimento della piccola
L'ex moglie, costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'avversa domanda, assumendo:
- il ricorrente, che in sede di divorzio si era impegnato a pagare le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale e a versare la somma di € 1.000,00 e il 70% delle spese straordinarie per i figli, era rimasto totalmente inadempiente, tanto che il 27.1.2022 gli aveva notificato un atto di precetto, cui era seguito il pignoramento, per il rilevante importo di € 57.000,00 circa, cui occorreva aggiungere l'ulteriore debito maturato per oltre 23.000,00 €;
- per far fronte alle spese per i figli, cui dal 2015 provvedeva in via esclusiva, aveva reperito un'occupazione e messo a reddito l'immobile, già casa coniugale, al fine di pagare la rata del mutuo ed evitare l'esecuzione forzata da parte dell'istituto di credito;
- anche la propria famiglia era cresciuta, essendo nata, il 23.7.2018, dalla relazione col compagno, la piccola Persona_4
- era riuscita a far fronte all'educazione alla cura dei figli grazie all'aiuto della propria famiglia d'origine e al compagno;
- non vi era stato alcun peggioramento della condizione economica dell'ex marito, atteso che la società AN TT SRL, pur essendo stata dichiarata fallita solo nel 2023, alla data del divorzio già versava in condizioni difficoltose, tanto che l'ex marito si era impegnato al mantenimento dei figli grazie all'aiuto dei familiari;
- la società del padre, inoltre, era stata dichiarata fallita nel 2011 e nel 2010 ammessa alla procedura di concordato preventivo, oltre 5 anni prima della sentenza di divorzio;
- il ricorrente, inoltre, aveva omesso di riferire di essere socio della A.S.A. di AZ VA &
C. sas, dalla quale era presumibile percepisse degli emolumenti;
- il figlio dopo l'esperienza all'estero, era rientrato in Italia, ma della revoca Per_1 dell'assegno difettavano i presupposti in mancanza di stabilizzazione del rapporto di lavoro.
pagina 3 di 6 La causa è stata istruita con le prodizioni documentali delle parti e, all'esito, rimessa al collegio per la decisione.
Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
1.L'art. 473bis.29 c.p.c., introdotto dal D.Lvo 149/2022 -che ha sostituito l'art. 9 L. 898/1970, a decorrere dal 28.2.2023- prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono chiedere, in ogni tempo, la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici.
La revisione dell'assegno di mantenimento dei figli presuppone l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori (Cass., 22.6.2023, n. 177885), ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale, realizzato col precedente provvedimento attributivo dell'assegno (Cass., 30.6.2021, n. 18608).
In particolare, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite, comportando il nascere di nuovi obblighi di carattere economico (Cass., 13.1.2017, n. 789).
2. Nella fattispecie per cui è causa, va, in primo luogo, rilevato che, in corso di giudizio, il figlio maggiore ha trasferito la propria residenza, unitamente al padre, presso l'abitazione sita in Per_1
San Maurizio d'Opaglio, via Roma, 54 (cfr. certificato di residenza).
2.1. Ciò determina, conseguentemente, la revisione della decisione risalente al 2016, mediante la revoca del contributo al suo mantenimento da parte del ricorrente.
Non è neanche necessaria alcuna statuizione a carico dell'altro genitore, stante l'assenza di domande da parte del ricorrente, secondo il quale, anzi, il figlio sarebbe economicamente autosufficiente (cfr. conclusioni rassegnate il 14.3.2025).
3. Quanto, invece al mantenimento del figlio minore , premesso che entrambe le parti Per_2
Per_ intrattengono una nuova relazione dalla quale hanno avuto altri figli (il ricorrente, nata in [...]
1.5.2021; la resistente, nata il [...]), occorre verificare se e come questo abbia inciso sulla Per_4 relativa condizione economico-patrimoniale.
3.1. In primo luogo, non è emersa alcuna modifica della condizione economico-patrimoniale del ricorrente, che, pur avendo cessato l'attività d'impresa solo nel il 31.10.2023, di fatto non ha mai provveduto ad ottemperare alle condizioni concordate nel 2016.
Né è possibile giungere a diverse conclusioni considerando l'asserito apporto del padre.
pagina 4 di 6 Al di là della considerazione per la quale nell'accordo raggiunto nel 2016, trasfuso nella sentenza di divorzio, il ricorrente si era impegnato ad adempiere “aiutato dai propri familiari”, in ogni caso, il totale inadempimento esclude la possibilità di poterne apprezzare le conseguenze.
3.2. La resistente, invece, pur col notevole sforzo volto alla cura dei figli, conseguente all'assenza del marito, dopo il divorzio è divenuta titolare esclusiva di immobile in Sestri Levante e, già titolare di quello in Massa Marittima (GR), lo ha venduto con un ricavo di € 200.000,00 (cfr doc.7 ric: informativa i cui dati fattuali non sono stati oggetto di precipua contestazione).
4. I dati indicati, pur in presenza della riferita cessazione dell'impresa individuale (cfr. scritti conclusionali: Numero protocollo comunicazione: RI/PRA/2025/21746/10 del 16.4.2025), attestano una modifica della situazione economico-patrimoniale complessiva della resistente che impone una diversa distribuzione delle spese straordinarie.
Fermo, infatti, il contributo mensile del padre al mantenimento del figlio, anche considerato il venir meno di quello per il maggiorenne, tenuto conto che per il minore, che oggi ha 16 anni, le relative esigenze determinano un incremento, soprattutto, delle spese straordinarie, il tribunale stima equo disporre che le esse vadano ripartite nella misura del 70% a carico della resistente e il residuo 30% a carico del padre.
5. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento del ricorso, a modifica della sentenza del tribunale di Verbania n.
230/2016, pubblicata il 28.4.2016, immutate le ulteriori statuizioni
1) revoca il contributo di per il mantenimento del figlio Parte_1 Parte_2
[...]
2) dispone che le spese straordinarie per il figlio minore siano a carico del Persona_5 ricorrente nella misura del 30% e della resistente del 70%.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Verbania il 25.9.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente pagina 5 di 6 dott.ssa Monica BARCO
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