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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/11/2025, n. 5395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5395 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 5532/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 5532/2020 _____________________
Il Tribunale nella seguente composizione collegiale:
dott.ssa Grazia Longo Presidente dott. Gaetano Cataldo Giudice dott. Alessandro Rizzo Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
) con il patrocinio dell'avv. AUGUSTO ZOZZO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CAVALLOTTI 9, BRONTE
contro
, , Controparte_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3
1 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 5532/2020
) ed Parte_3 C.F._4 Parte_4
) con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA MARTINA MARCHI e dell'avv. C.F._5 GAETANO SPITALERI, elettivamente domiciliati in VIALE VITTORIO VENETO 52/C, CATANIA
( ) contumace Controparte_2 C.F._6
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 28 giugno 2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
– coniuge di (nato a [...] in data [...] ed ivi Parte_1 Controparte_3 deceduto ab intestato in data 23 maggio 2016) - ha chiesto ridursi la donazione disposta dal de cuius a beneficio della figlia (e odierna convenuta contumace) con atto stipulato in data 30 Controparte_2 dicembre 2008 a ministero del notaio dei Distretti notarili riuniti di Catania e Persona_1 Caltagirone (rep. 1459 – racc. 806). Parte attrice lamenta, in particolare, che siffatta donazione (cfr. doc. 4 di parte attrice) avrebbe leso la quota di legittima spettante alla stessa sull'asse relitto dal defunto, in relazione al quale nulla avrebbe ricevuto a titolo di successione ereditaria. La pretesa può essere accolta per le motivazioni e nei limiti di seguito illustrati. Ai sensi dell'art. 542, co. II c.c., “quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio ed al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli è effettuata in parti uguali”: ciò vale a dire che la quota disponibile spettante alla è pari ad un quarto del patrimonio relitto. Pt_1 Il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice Istruttore ha ricostruito la massa relitta da
, composta in primo luogo dalle quote indivise dei seguenti terreni (ed annessi Controparte_3 fabbricati diruti):
• Catasto: Terreni / Comune: Bronte / Foglio: 27 / Particella: 62 / Qualità: LO / Classe: 2 / Superficie: 03 ha 82 are 80 ca / Reddito Dominicale € 39,54 / Reddito Agrario € 9,88 / Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: Bronte / Foglio: 54 / Particella: 244 / Qualità: Seminativo / Classe: 3 / Superficie: 00 ha 19 are 90 ca / Reddito Dominicale € 7,19 / Reddito Agrario € 2,06 / Quota di Proprietà: 11/63;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 54 / Particella: 250 / Qualità: Vigneto / Classe: 2 / Pt_5
Superficie: 00 ha 01 are 55 ca / Reddito Dominicale € 0,40 / Reddito Agrario € 0,44 / Quota di Proprietà: 1/6;
2 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 5532/2020
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 54 / Particella: 253 / Qualità: Vigneto / Classe: 2 / Pt_5 Superficie: 00 ha 01 are 38 ca / Reddito Dominicale € 0,36 / Reddito Agrario € 0,39 / Quota di Proprietà: 1/6;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 8 / Particella: 60 / Qualità: Seminativo / Classe: 3 / Pt_5
Superficie: 00 ha 15 are 01 ca / Reddito Dominicale € 3,49 / Reddito Agrario € 1,16 / Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 8 / Particella: 60 / Qualità: LO OR / Pt_5
Classe: U / Superficie: 00 ha 13 are 26 ca / Reddito Dominicale € 2,05 / Reddito Agrario € 0,75
/ Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 8 / Particella: 61 / Qualità: Fabbricato Diruto / Pt_5 Classe: -- / Superficie: 00 ha 01 are 08 ca / Reddito Dominicale -- / Reddito Agrario -- / Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 8 / Particella: 388 / Qualità: LO OR / Pt_5 Classe: U / Superficie: 00 ha 01 are 96 ca / Reddito Dominicale € 0,30 / Reddito Agrario € 0,31
/ Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 8 / Particella: 388 / Qualità: Seminativo / Classe: 2 Pt_5
/ Superficie: 00 ha 21 are 55 ca / Reddito Dominicale € 6,68 / Reddito Agrario € 2,78 / Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 8 / Particella: 294 / Qualità: Vigneto / Classe: 2 / Pt_5
Superficie: 00 ha 16 are 43 ca / Reddito Dominicale € 4,24 / Reddito Agrario € 4,67 / Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 8 / Particella: 295 / Qualità: Vigneto / Classe: 2 / Pt_5 Superficie: 00 ha 03 are 72 ca / Reddito Dominicale € 0,96 / Reddito Agrario € 1,06 / Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 8 / Particella: 329 / Qualità: Vigneto / Classe: 2 / Pt_5 Superficie: 00 ha 04 are 07 ca / Reddito Dominicale € 0,32 / Reddito Agrario € 0,04 / Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 4 / Particella: 62 / Qualità: Seminativo / Classe: 3 / Pt_5
Superficie: 00 ha 21 are 94 ca / Reddito Dominicale € 5,10 / Reddito Agrario € 1,70 / Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 4 / Particella: 218 / Qualità: Seminativo / Classe: 3 Pt_5
/ Superficie: 00 ha 27 are 20 ca / Reddito Dominicale € 6,32 / Reddito Agrario € 2,11 / Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 4 / Particella: 236 / Qualità: Seminativo / Classe: 3 Pt_5
/ Superficie: 00 ha 24 are 80 ca / Reddito Dominicale € 5,76 / Reddito Agrario € 1,92 / Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 8 / Particella: 62 / Qualità: Seminativo / Classe: 2 / Pt_5
Superficie: 00 ha 58 are 41 ca / Reddito Dominicale € 18,10 / Reddito Agrario € 7,54 / Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 8 / Particella: 62 / Qualità: LO OR / Pt_5
Classe: U / Superficie: 00 ha 06 are 54 ca / Reddito Dominicale € 1,01 / Reddito Agrario € 0,37
/ Quota di Proprietà: 1/21;
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• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 20 / Particella: 194 / Qualità: Vigneto / Classe: 2 / Pt_5 Superficie: 00 ha 11 are 80 ca / Reddito Dominicale € 3,05 / Reddito Agrario € 3,35 / Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 7 / Particella: 916 / Qualità: Seminativo / Classe: 3 Pt_5
/ Superficie: 00 ha 27 are 49 ca / Reddito Dominicale € 6,39 / Reddito Agrario € 2,13 / Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 7 / Particella: 917 / Qualità: Seminativo / Classe: 3 Pt_5
/ Superficie: 00 ha 01 are 56 ca / Reddito Dominicale € 0,36 / Reddito Agrario € 0,12 / Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 23 / Particella: 104 / Qualità: Bosco Ceduo / Pt_5 Classe: 2 / Superficie: 00 ha 19 are 03 ca / Reddito Dominicale € 3,93 / Reddito Agrario € 0,49 / Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 23 / Particella: 105 / Qualità: Seminativo / Classe: Pt_5 3 / Superficie: 00 ha 46 are 05 ca / Reddito Dominicale € 10,70 / Reddito Agrario € 3,57 / Quota di Proprietà: 1/21.
Al valore delle superiori quote come stimato dal perito al tempo dell'aperta successione (€ 3.840,00) devono aggiungersi le ulteriori somme ricadute in successione a titolo di crediti spettanti al de cuius per € 12.684,14 (per emolumenti previdenziali) ed € 1.600,00 (a titolo di risarcimento del danno), in quanto non contestate tra le parti: tale relictum consta del valore complessivo di € 18.124,14. I debiti da detrarsi ai sensi dell'art. 556 c.c. corrispondono alle spese funerarie documentate in atti e pari ad € 2.674,35 (cfr. pag. 16 della consulenza tecnica d'ufficio). Infine, deve considerarsi nel donatum il bene immobile oggetto della donazione impugnata da parte attrice – trattasi dell'appartamento ubicato in via Salita Pizzo 9 in (censito al locale Pt_5 Catasto dei Fabbricati al foglio 9, particella 442, subalterno 4) -, il cui valore al tempo dell'aperta successione è stato stimato dal consulente in € 42.000,00 (cfr. pag. 15 della consulenza tecnica d'ufficio); al contrario, non può essere considerata la presunta donazione di € 13.000,00 (cfr. pag. 1 della citazione), in quanto non è stato ivi ritualmente specificato da parte attrice chi avrebbe beneficiato di tale elargizione Il complessivo valore della massa (al netto del debito sopra menzionato e già fittiziamente riunito il valore del citato donatum al tempo dell'aperta successione) è pari ad € 57.449,79, sicché il valore della quota disponibile (pari ad un quarto del patrimonio) corrisponde ad € 14.362,45, mentre il valore della quota indisponibile (pari ai residui tre quarti) corrisponde ad € 43.087,34: la quota di legittima spettante ad consta pertanto del valore di € 14.362,45 (= € 57.449,79 / 4). Parte_1 Deve ora considerarsi che, ai sensi dell'art. 553 c.c., quando sui beni lasciati dal defunto si apre la successione legittima – come nel caso di specie, non avendo il defunto lasciato Controparte_3 alcun testamento -, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari. Ai sensi dell'art. 581 c.c., nella successione legittima in cui concorrano il coniuge e più figli del de cuius, a questi ultimi spettano i due terzi dell'asse, da ripartirsi tra loro in parti uguali: nel caso di
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specie, ai cinque figli di ( , e spetterà, in Controparte_3 CP_1 Pt_3 Pt_4 Pt_2 CP_2 ragione di tale disposizione, una quota pari a 2/15 ciascuno dell'asse relitto (= 2/3 / 5). La riduzione ex art. 553 c.c., nella sua totalità, della quota spettante a Controparte_2 (beneficiaria della donazione in questa sede impugnata dalla - del valore di € 2.416,55 (= Pt_1 18.124,14 / 15 * 2) – non vale a tacitare la quota di riserva rivendicata da parte attrice, il cui valore, come detto, ammonta ad € 14.362,45. La residua lesione della quota di riserva (pari ad € 11.945,90) dev'essere pertanto compensata mediante la proporzionale riduzione, nei limiti del 28,44%, della donazione impugnata della signora nel presente giudizio, giusto quanto previsto dall'art. 555 c.c. ed avuto riguardo al fatto che la stessa, per quanto emerso nel corso del processo, nulla ricevette dal defunto a titolo di donazione e/o legati. L'operatività di tali disposizioni di legge determina che:
• nulla spetterà a a titolo di successione legittima sull'asse relitto dal Controparte_2 padre – a cagione della necessaria riduzione, nella sua integralità, della sua quota di successione legittima ex art. 581 c.c.;
• le quote spettanti ad Parte_1 Controparte_1 Parte_3 Pt_4
e in relazione alla massa relitta dal de cuius saranno pari a 7/15 (=
[...] Parte_2 1/3 + 2/15), per quanto riguarda parte attrice, ed a 2/15 ciascuno per i restanti figli (esclusa, come detto, ). Controparte_2
Inoltre, in ragione dell'accoglimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima della donazione compiuta dal defunto a beneficio di si determina solo tra la e la Controparte_2 Pt_1 citata donataria una comunione relativamente al bene oggetto della liberalità da ridurre, che dev'essere sciolta nel rispetto dei criteri dettati dagli artt. 560 e 561 c.c. (Cass. 5978/2024) – il tutto, tenendo in considerazione che, in ragione delle superiori considerazioni, sul bene immobile sito in via Salita Pizzo 9 in (censito al locale Catasto dei Fabbricati al foglio 9, particella 442, subalterno 4) spetterà Pt_5 ad una quota pari al 28,44% del diritto di proprietà ed a la residua Parte_1 Controparte_2 quota pari al 71,56%. Senonché, delle comunioni ereditarie come sopra descritte non può, allo stato, pronunciarsi lo scioglimento, né tanto meno procedersi all'attribuzione di beni dell'asse e/o di conguagli in denaro di qualsiasi natura – finanche a tacitazione delle quote di riserva rivendicata da parte attrice. Nella prospettiva dell'eventuale formazione di un progetto di riduzione e divisione nei termini sopra prospettati – progetto ontologicamente deputato alla reintegrazione delle quote di legittima pretesa dalla consorte del de cuius -, deve pur sempre rammentarsi che la sentenza di accoglimento della domanda di riduzione della quota di legittima racchiude, in sé, due statuizioni: l'una, sempre uguale, consistente nell'accertamento della lesione della predetta quota e nella risoluzione, con effetto costitutivo limitato alle parti, delle disposizioni lesive, e l'altra, avente contenuto di condanna, che si pone con la statuizione costitutiva in rapporto variabile, a seconda che la reintegra richieda la previa divisione di beni ereditari - con conseguente condanna di uno dei condividenti al pagamento del conguaglio - oppure unicamente il versamento, da parte del donatario, del controvalore della quota, ai sensi dell'art. 560 c.c. (Cass. 12872/2021).
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R.G.A.C. 5532/2020
Nel caso in esame, nel lamentare di non aver ricevuto alcunché dell'asse relitto Parte_1 dal defunto marito, ha chiesto la riduzione della donazione effettuata in vita dal de cuius a beneficio della figlia ed il conseguente scioglimento tanto della comunione venutasi a creare Controparte_2 per effetto dell'applicazione degli artt. 555 e 560 c.c., tanto della comunione originatasi dell'apertura della successione legittima di . Controparte_3 Se tale è la pretesa avanzata da parte attrice – la quale intende ovviamente conseguire dalle suddette masse una quantità di beni (mediante controvalore in denaro) tale da tacitare la sua quota di legittima ex art. 542, co. II c.c., non può allora trascurarsi che, ai sensi dell'art. 29, co. Ibis della l. 27 febbraio 1985, n. 52, come modificato dall'art. 19, co. XIV del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, tutti gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale – dovendo, per l'effetto, colui che agisce in giudizio per lo scioglimento di una comunione inerente un bene immobile (inteso come unità immobiliare urbana, cioè come immobile iscritto o da iscriversi al catasto edilizio urbano, inclusi anche i fabbricati rurali non collabenti) indicare il riferimento degli identificativi catastali del cespite e documentarne la regolarità catastale (Cass. 20526/2020). Ora, ciò che è evidentemente ascrivibile alla stregua di un requisito formale di validità dell'atto negoziale di scioglimento di comunione, assume, nella distinta sede giudiziale, le vesti di una condizione dell'azione (di divisione), che può e dev'essere assolta dalla parte richiedente mediante la produzione di idonea documentazione - quale, ad esempio, l'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, alla quale peraltro la normativa succitata fa specifico riferimento. Ciò premesso e venendo al merito della vicenda sottoposta all'esame del collegio, è il consulente tecnico d'ufficio ad aver acclarato che “[…] l'appartamento [oggetto della donazione disposta in vita dal de cuius a favore di risulta conforme all'allegata planimetria Controparte_2 catastale (Allegato E) eccezion fatta per il vano indicato come “cucina” nella planimetria catastale adibito a ripostiglio, mentre il vano posto a nord prospiciente il cortile interno è stato adibito a cucina-soggiorno […]” (cfr. pag. 6 della consulenza tecnica d'ufficio). Tale rilevante redistribuzione degli spazi interni dell'immobile costituisce, ad opinione del collegio, una difformità catastale oggettiva di rilevante entità, come tale ostativa alla divisione della massa come pretesa da tutte le parti costituite. Alla luce delle disposizioni di legge e dei principi di diritto sopra richiamati, non può che prendersi atto che le superiori irregolarità catastali sono, allo stato, ostative alla complessiva regolamentazione della divisione dell'asse ereditario – il cui titolo originante le comunioni sopra descritte è costituito pur sempre dal medesimo evento dato dalla dipartita del de cuius - e, così, alla formazione di un progetto di riduzione/divisione che consenta di soddisfare concretamente la quota di legittima rivendicata da Parte_1 Tale ulteriore statuizione potrà essere, al più, ottenuta dall'attore vittorioso in riduzione in un eventuale, successivo giudizio da promuoversi previa acquisizione di tutta la documentazione volta a
6 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 5532/2020
comprovare la regolarità catastale del cespite di cui sopra (e, così, la possibilità giuridica di dividere il compendio onde consentire alla consorte del de cuius di conseguire la propria quota di riserva).
III
Le spese di lite e di mediazione (tanto obbligatoria, come da verbale depositato da parte attrice in data 28 giugno 2022, quanto demandata, come da ulteriore verbale depositato dalla suddetta parte in data 11 settembre 2024) tra ed il convenuto sono compensate nella Parte_1 Controparte_2 misura della metà, data la parziale soccombenza di parte attrice rispetto alla domanda di scioglimento di comunione;
dette spese seguono, per il residuo, la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo al valore ed alla complessità della controversia, al tenore delle difese, alla condotta anche extraprocessuale delle parti.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi ex art. 92, co. II c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite e di mediazione tra parte attrice ed i restanti convenuti: l'accoglimento dell'azione di riduzione ha infatti comportato unicamente la risoluzione delle disposizioni lesive corrispondenti alla porzione spettante ab intestato a e, in via percentuale, di una donazione di cui ebbe a Controparte_2 beneficiare unicamente quest'ultima – e senza che si sia potuto, allo stato, accogliere la domanda di divisione del compendio contestualmente formulata da parte attrice, per le ragioni sopra meglio descritte.
Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, devono porsi le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico di tutte le parti ed in solido tra loro.
Infine, l'ingiustificata assenza dei convenuti costituiti alle procedure di mediazione sopra menzionate comporta la condanna degli stessi al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma d'importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, giusto quanto previsto dall'art. 8, co. IVbis del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (nella sua formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando nella contumacia del convenuto ogni diversa Controparte_2 domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara che le disposizioni di cui all'art. 581 c.c. e di cui alla donazione stipulata in data 30 dicembre 2008 a ministero del notaio dei Distretti notarili riuniti di Catania e Persona_1 Caltagirone (rep. 1459 – racc. 806) hanno leso la quota di legittima spettante ad Parte_1 in relazione all'eredità relitta da (nato a [...] [...] ed ivi Controparte_3 Pt_5 deceduto in data 23 maggio 2016) e, per l'effetto, riduce le disposizioni lesive nei termini di cui in parte motiva e dichiara che:
7 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 5532/2020
a. ad spetta la quota pari a 7/15 dei beni relitti meglio descritti in parte Parte_1 motiva e la quota pari al 28,44% del bene di cui alla donazione stipulata in data 30 dicembre 2008 a ministero del notaio dei Distretti notarili riuniti di Persona_1 Catania e Caltagirone (rep. 1459 – racc. 806);
b. a spetta la quota pari 2/15 dei beni relitti meglio descritti in parte Controparte_1 motiva;
c. a spetta la quota pari 2/15 dei beni relitti meglio descritti in parte Parte_3 motiva;
d. ad spetta la quota pari 2/15 dei beni relitti meglio descritti in parte Parte_4 motiva;
e. a spetta la quota pari 2/15 dei beni relitti meglio descritti in parte motiva;
Parte_2
f. a spetta la quota pari al 71,56% del bene di cui alla donazione Controparte_2 stipulata in data 30 dicembre 2008 a ministero del notaio dei Distretti Persona_1 notarili riuniti di Catania e Caltagirone (rep. 1459 – racc. 806);
2. rigetta la domanda di scioglimento di comunione proposta dalle parti costituite;
3. condanna al rimborso, a favore di della metà delle spese di Controparte_2 Parte_1 lite e di mediazione obbligatoria che si liquidano, per l'intero, in € 2.137,00 per compenso (fasi di studio ed introduttiva), oltre anticipazioni di legge, rimborso forfetario, I.V.A., C.P.A. e con compensazione del residuo;
4. dispone il pagamento delle superiori spese a favore dello Stato;
5. condanna al rimborso, a favore di della metà delle spese di Controparte_2 Parte_1 lite e di mediazione delegata che si liquidano, per l'intero, in € 3.822,00 per compenso (fasi di trattazione/istruttoria e decisionale), oltre rimborso forfetario, I.V.A., C.P.A. e con compensazione del residuo;
6. compensa le spese di lite e di mediazione tra parte attrice ed i residui convenuti;
7. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di tutte le parti ed in solido tra loro;
8. condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma Controparte_1
d'importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio;
9. condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma Parte_2
d'importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio;
10. condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma Parte_3 d'importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio;
11. condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma Parte_4
d'importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio;
12. ordina al compente Ufficio Provinciale – Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di scioglimento di comunione, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
8 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 5532/2020
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 23 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Alessandro Rizzo dott.ssa Grazia Longo
9
R.G.A.C. 5532/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
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R.G.A.C. 5532/2020 _____________________
Il Tribunale nella seguente composizione collegiale:
dott.ssa Grazia Longo Presidente dott. Gaetano Cataldo Giudice dott. Alessandro Rizzo Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
) con il patrocinio dell'avv. AUGUSTO ZOZZO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CAVALLOTTI 9, BRONTE
contro
, , Controparte_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3
1 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 5532/2020
) ed Parte_3 C.F._4 Parte_4
) con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA MARTINA MARCHI e dell'avv. C.F._5 GAETANO SPITALERI, elettivamente domiciliati in VIALE VITTORIO VENETO 52/C, CATANIA
( ) contumace Controparte_2 C.F._6
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 28 giugno 2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
– coniuge di (nato a [...] in data [...] ed ivi Parte_1 Controparte_3 deceduto ab intestato in data 23 maggio 2016) - ha chiesto ridursi la donazione disposta dal de cuius a beneficio della figlia (e odierna convenuta contumace) con atto stipulato in data 30 Controparte_2 dicembre 2008 a ministero del notaio dei Distretti notarili riuniti di Catania e Persona_1 Caltagirone (rep. 1459 – racc. 806). Parte attrice lamenta, in particolare, che siffatta donazione (cfr. doc. 4 di parte attrice) avrebbe leso la quota di legittima spettante alla stessa sull'asse relitto dal defunto, in relazione al quale nulla avrebbe ricevuto a titolo di successione ereditaria. La pretesa può essere accolta per le motivazioni e nei limiti di seguito illustrati. Ai sensi dell'art. 542, co. II c.c., “quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio ed al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli è effettuata in parti uguali”: ciò vale a dire che la quota disponibile spettante alla è pari ad un quarto del patrimonio relitto. Pt_1 Il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice Istruttore ha ricostruito la massa relitta da
, composta in primo luogo dalle quote indivise dei seguenti terreni (ed annessi Controparte_3 fabbricati diruti):
• Catasto: Terreni / Comune: Bronte / Foglio: 27 / Particella: 62 / Qualità: LO / Classe: 2 / Superficie: 03 ha 82 are 80 ca / Reddito Dominicale € 39,54 / Reddito Agrario € 9,88 / Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: Bronte / Foglio: 54 / Particella: 244 / Qualità: Seminativo / Classe: 3 / Superficie: 00 ha 19 are 90 ca / Reddito Dominicale € 7,19 / Reddito Agrario € 2,06 / Quota di Proprietà: 11/63;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 54 / Particella: 250 / Qualità: Vigneto / Classe: 2 / Pt_5
Superficie: 00 ha 01 are 55 ca / Reddito Dominicale € 0,40 / Reddito Agrario € 0,44 / Quota di Proprietà: 1/6;
2 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 5532/2020
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 54 / Particella: 253 / Qualità: Vigneto / Classe: 2 / Pt_5 Superficie: 00 ha 01 are 38 ca / Reddito Dominicale € 0,36 / Reddito Agrario € 0,39 / Quota di Proprietà: 1/6;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 8 / Particella: 60 / Qualità: Seminativo / Classe: 3 / Pt_5
Superficie: 00 ha 15 are 01 ca / Reddito Dominicale € 3,49 / Reddito Agrario € 1,16 / Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 8 / Particella: 60 / Qualità: LO OR / Pt_5
Classe: U / Superficie: 00 ha 13 are 26 ca / Reddito Dominicale € 2,05 / Reddito Agrario € 0,75
/ Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 8 / Particella: 61 / Qualità: Fabbricato Diruto / Pt_5 Classe: -- / Superficie: 00 ha 01 are 08 ca / Reddito Dominicale -- / Reddito Agrario -- / Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 8 / Particella: 388 / Qualità: LO OR / Pt_5 Classe: U / Superficie: 00 ha 01 are 96 ca / Reddito Dominicale € 0,30 / Reddito Agrario € 0,31
/ Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 8 / Particella: 388 / Qualità: Seminativo / Classe: 2 Pt_5
/ Superficie: 00 ha 21 are 55 ca / Reddito Dominicale € 6,68 / Reddito Agrario € 2,78 / Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 8 / Particella: 294 / Qualità: Vigneto / Classe: 2 / Pt_5
Superficie: 00 ha 16 are 43 ca / Reddito Dominicale € 4,24 / Reddito Agrario € 4,67 / Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 8 / Particella: 295 / Qualità: Vigneto / Classe: 2 / Pt_5 Superficie: 00 ha 03 are 72 ca / Reddito Dominicale € 0,96 / Reddito Agrario € 1,06 / Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 8 / Particella: 329 / Qualità: Vigneto / Classe: 2 / Pt_5 Superficie: 00 ha 04 are 07 ca / Reddito Dominicale € 0,32 / Reddito Agrario € 0,04 / Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 4 / Particella: 62 / Qualità: Seminativo / Classe: 3 / Pt_5
Superficie: 00 ha 21 are 94 ca / Reddito Dominicale € 5,10 / Reddito Agrario € 1,70 / Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 4 / Particella: 218 / Qualità: Seminativo / Classe: 3 Pt_5
/ Superficie: 00 ha 27 are 20 ca / Reddito Dominicale € 6,32 / Reddito Agrario € 2,11 / Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 4 / Particella: 236 / Qualità: Seminativo / Classe: 3 Pt_5
/ Superficie: 00 ha 24 are 80 ca / Reddito Dominicale € 5,76 / Reddito Agrario € 1,92 / Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 8 / Particella: 62 / Qualità: Seminativo / Classe: 2 / Pt_5
Superficie: 00 ha 58 are 41 ca / Reddito Dominicale € 18,10 / Reddito Agrario € 7,54 / Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 8 / Particella: 62 / Qualità: LO OR / Pt_5
Classe: U / Superficie: 00 ha 06 are 54 ca / Reddito Dominicale € 1,01 / Reddito Agrario € 0,37
/ Quota di Proprietà: 1/21;
3 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 5532/2020
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 20 / Particella: 194 / Qualità: Vigneto / Classe: 2 / Pt_5 Superficie: 00 ha 11 are 80 ca / Reddito Dominicale € 3,05 / Reddito Agrario € 3,35 / Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 7 / Particella: 916 / Qualità: Seminativo / Classe: 3 Pt_5
/ Superficie: 00 ha 27 are 49 ca / Reddito Dominicale € 6,39 / Reddito Agrario € 2,13 / Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 7 / Particella: 917 / Qualità: Seminativo / Classe: 3 Pt_5
/ Superficie: 00 ha 01 are 56 ca / Reddito Dominicale € 0,36 / Reddito Agrario € 0,12 / Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 23 / Particella: 104 / Qualità: Bosco Ceduo / Pt_5 Classe: 2 / Superficie: 00 ha 19 are 03 ca / Reddito Dominicale € 3,93 / Reddito Agrario € 0,49 / Quota di Proprietà: 1/21;
• Catasto: Terreni / Comune: / Foglio: 23 / Particella: 105 / Qualità: Seminativo / Classe: Pt_5 3 / Superficie: 00 ha 46 are 05 ca / Reddito Dominicale € 10,70 / Reddito Agrario € 3,57 / Quota di Proprietà: 1/21.
Al valore delle superiori quote come stimato dal perito al tempo dell'aperta successione (€ 3.840,00) devono aggiungersi le ulteriori somme ricadute in successione a titolo di crediti spettanti al de cuius per € 12.684,14 (per emolumenti previdenziali) ed € 1.600,00 (a titolo di risarcimento del danno), in quanto non contestate tra le parti: tale relictum consta del valore complessivo di € 18.124,14. I debiti da detrarsi ai sensi dell'art. 556 c.c. corrispondono alle spese funerarie documentate in atti e pari ad € 2.674,35 (cfr. pag. 16 della consulenza tecnica d'ufficio). Infine, deve considerarsi nel donatum il bene immobile oggetto della donazione impugnata da parte attrice – trattasi dell'appartamento ubicato in via Salita Pizzo 9 in (censito al locale Pt_5 Catasto dei Fabbricati al foglio 9, particella 442, subalterno 4) -, il cui valore al tempo dell'aperta successione è stato stimato dal consulente in € 42.000,00 (cfr. pag. 15 della consulenza tecnica d'ufficio); al contrario, non può essere considerata la presunta donazione di € 13.000,00 (cfr. pag. 1 della citazione), in quanto non è stato ivi ritualmente specificato da parte attrice chi avrebbe beneficiato di tale elargizione Il complessivo valore della massa (al netto del debito sopra menzionato e già fittiziamente riunito il valore del citato donatum al tempo dell'aperta successione) è pari ad € 57.449,79, sicché il valore della quota disponibile (pari ad un quarto del patrimonio) corrisponde ad € 14.362,45, mentre il valore della quota indisponibile (pari ai residui tre quarti) corrisponde ad € 43.087,34: la quota di legittima spettante ad consta pertanto del valore di € 14.362,45 (= € 57.449,79 / 4). Parte_1 Deve ora considerarsi che, ai sensi dell'art. 553 c.c., quando sui beni lasciati dal defunto si apre la successione legittima – come nel caso di specie, non avendo il defunto lasciato Controparte_3 alcun testamento -, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari. Ai sensi dell'art. 581 c.c., nella successione legittima in cui concorrano il coniuge e più figli del de cuius, a questi ultimi spettano i due terzi dell'asse, da ripartirsi tra loro in parti uguali: nel caso di
4 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 5532/2020
specie, ai cinque figli di ( , e spetterà, in Controparte_3 CP_1 Pt_3 Pt_4 Pt_2 CP_2 ragione di tale disposizione, una quota pari a 2/15 ciascuno dell'asse relitto (= 2/3 / 5). La riduzione ex art. 553 c.c., nella sua totalità, della quota spettante a Controparte_2 (beneficiaria della donazione in questa sede impugnata dalla - del valore di € 2.416,55 (= Pt_1 18.124,14 / 15 * 2) – non vale a tacitare la quota di riserva rivendicata da parte attrice, il cui valore, come detto, ammonta ad € 14.362,45. La residua lesione della quota di riserva (pari ad € 11.945,90) dev'essere pertanto compensata mediante la proporzionale riduzione, nei limiti del 28,44%, della donazione impugnata della signora nel presente giudizio, giusto quanto previsto dall'art. 555 c.c. ed avuto riguardo al fatto che la stessa, per quanto emerso nel corso del processo, nulla ricevette dal defunto a titolo di donazione e/o legati. L'operatività di tali disposizioni di legge determina che:
• nulla spetterà a a titolo di successione legittima sull'asse relitto dal Controparte_2 padre – a cagione della necessaria riduzione, nella sua integralità, della sua quota di successione legittima ex art. 581 c.c.;
• le quote spettanti ad Parte_1 Controparte_1 Parte_3 Pt_4
e in relazione alla massa relitta dal de cuius saranno pari a 7/15 (=
[...] Parte_2 1/3 + 2/15), per quanto riguarda parte attrice, ed a 2/15 ciascuno per i restanti figli (esclusa, come detto, ). Controparte_2
Inoltre, in ragione dell'accoglimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima della donazione compiuta dal defunto a beneficio di si determina solo tra la e la Controparte_2 Pt_1 citata donataria una comunione relativamente al bene oggetto della liberalità da ridurre, che dev'essere sciolta nel rispetto dei criteri dettati dagli artt. 560 e 561 c.c. (Cass. 5978/2024) – il tutto, tenendo in considerazione che, in ragione delle superiori considerazioni, sul bene immobile sito in via Salita Pizzo 9 in (censito al locale Catasto dei Fabbricati al foglio 9, particella 442, subalterno 4) spetterà Pt_5 ad una quota pari al 28,44% del diritto di proprietà ed a la residua Parte_1 Controparte_2 quota pari al 71,56%. Senonché, delle comunioni ereditarie come sopra descritte non può, allo stato, pronunciarsi lo scioglimento, né tanto meno procedersi all'attribuzione di beni dell'asse e/o di conguagli in denaro di qualsiasi natura – finanche a tacitazione delle quote di riserva rivendicata da parte attrice. Nella prospettiva dell'eventuale formazione di un progetto di riduzione e divisione nei termini sopra prospettati – progetto ontologicamente deputato alla reintegrazione delle quote di legittima pretesa dalla consorte del de cuius -, deve pur sempre rammentarsi che la sentenza di accoglimento della domanda di riduzione della quota di legittima racchiude, in sé, due statuizioni: l'una, sempre uguale, consistente nell'accertamento della lesione della predetta quota e nella risoluzione, con effetto costitutivo limitato alle parti, delle disposizioni lesive, e l'altra, avente contenuto di condanna, che si pone con la statuizione costitutiva in rapporto variabile, a seconda che la reintegra richieda la previa divisione di beni ereditari - con conseguente condanna di uno dei condividenti al pagamento del conguaglio - oppure unicamente il versamento, da parte del donatario, del controvalore della quota, ai sensi dell'art. 560 c.c. (Cass. 12872/2021).
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Nel caso in esame, nel lamentare di non aver ricevuto alcunché dell'asse relitto Parte_1 dal defunto marito, ha chiesto la riduzione della donazione effettuata in vita dal de cuius a beneficio della figlia ed il conseguente scioglimento tanto della comunione venutasi a creare Controparte_2 per effetto dell'applicazione degli artt. 555 e 560 c.c., tanto della comunione originatasi dell'apertura della successione legittima di . Controparte_3 Se tale è la pretesa avanzata da parte attrice – la quale intende ovviamente conseguire dalle suddette masse una quantità di beni (mediante controvalore in denaro) tale da tacitare la sua quota di legittima ex art. 542, co. II c.c., non può allora trascurarsi che, ai sensi dell'art. 29, co. Ibis della l. 27 febbraio 1985, n. 52, come modificato dall'art. 19, co. XIV del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, tutti gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale – dovendo, per l'effetto, colui che agisce in giudizio per lo scioglimento di una comunione inerente un bene immobile (inteso come unità immobiliare urbana, cioè come immobile iscritto o da iscriversi al catasto edilizio urbano, inclusi anche i fabbricati rurali non collabenti) indicare il riferimento degli identificativi catastali del cespite e documentarne la regolarità catastale (Cass. 20526/2020). Ora, ciò che è evidentemente ascrivibile alla stregua di un requisito formale di validità dell'atto negoziale di scioglimento di comunione, assume, nella distinta sede giudiziale, le vesti di una condizione dell'azione (di divisione), che può e dev'essere assolta dalla parte richiedente mediante la produzione di idonea documentazione - quale, ad esempio, l'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, alla quale peraltro la normativa succitata fa specifico riferimento. Ciò premesso e venendo al merito della vicenda sottoposta all'esame del collegio, è il consulente tecnico d'ufficio ad aver acclarato che “[…] l'appartamento [oggetto della donazione disposta in vita dal de cuius a favore di risulta conforme all'allegata planimetria Controparte_2 catastale (Allegato E) eccezion fatta per il vano indicato come “cucina” nella planimetria catastale adibito a ripostiglio, mentre il vano posto a nord prospiciente il cortile interno è stato adibito a cucina-soggiorno […]” (cfr. pag. 6 della consulenza tecnica d'ufficio). Tale rilevante redistribuzione degli spazi interni dell'immobile costituisce, ad opinione del collegio, una difformità catastale oggettiva di rilevante entità, come tale ostativa alla divisione della massa come pretesa da tutte le parti costituite. Alla luce delle disposizioni di legge e dei principi di diritto sopra richiamati, non può che prendersi atto che le superiori irregolarità catastali sono, allo stato, ostative alla complessiva regolamentazione della divisione dell'asse ereditario – il cui titolo originante le comunioni sopra descritte è costituito pur sempre dal medesimo evento dato dalla dipartita del de cuius - e, così, alla formazione di un progetto di riduzione/divisione che consenta di soddisfare concretamente la quota di legittima rivendicata da Parte_1 Tale ulteriore statuizione potrà essere, al più, ottenuta dall'attore vittorioso in riduzione in un eventuale, successivo giudizio da promuoversi previa acquisizione di tutta la documentazione volta a
6 Tribunale di Catania III Sezione Civile
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comprovare la regolarità catastale del cespite di cui sopra (e, così, la possibilità giuridica di dividere il compendio onde consentire alla consorte del de cuius di conseguire la propria quota di riserva).
III
Le spese di lite e di mediazione (tanto obbligatoria, come da verbale depositato da parte attrice in data 28 giugno 2022, quanto demandata, come da ulteriore verbale depositato dalla suddetta parte in data 11 settembre 2024) tra ed il convenuto sono compensate nella Parte_1 Controparte_2 misura della metà, data la parziale soccombenza di parte attrice rispetto alla domanda di scioglimento di comunione;
dette spese seguono, per il residuo, la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo al valore ed alla complessità della controversia, al tenore delle difese, alla condotta anche extraprocessuale delle parti.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi ex art. 92, co. II c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite e di mediazione tra parte attrice ed i restanti convenuti: l'accoglimento dell'azione di riduzione ha infatti comportato unicamente la risoluzione delle disposizioni lesive corrispondenti alla porzione spettante ab intestato a e, in via percentuale, di una donazione di cui ebbe a Controparte_2 beneficiare unicamente quest'ultima – e senza che si sia potuto, allo stato, accogliere la domanda di divisione del compendio contestualmente formulata da parte attrice, per le ragioni sopra meglio descritte.
Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, devono porsi le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico di tutte le parti ed in solido tra loro.
Infine, l'ingiustificata assenza dei convenuti costituiti alle procedure di mediazione sopra menzionate comporta la condanna degli stessi al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma d'importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, giusto quanto previsto dall'art. 8, co. IVbis del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (nella sua formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando nella contumacia del convenuto ogni diversa Controparte_2 domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara che le disposizioni di cui all'art. 581 c.c. e di cui alla donazione stipulata in data 30 dicembre 2008 a ministero del notaio dei Distretti notarili riuniti di Catania e Persona_1 Caltagirone (rep. 1459 – racc. 806) hanno leso la quota di legittima spettante ad Parte_1 in relazione all'eredità relitta da (nato a [...] [...] ed ivi Controparte_3 Pt_5 deceduto in data 23 maggio 2016) e, per l'effetto, riduce le disposizioni lesive nei termini di cui in parte motiva e dichiara che:
7 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 5532/2020
a. ad spetta la quota pari a 7/15 dei beni relitti meglio descritti in parte Parte_1 motiva e la quota pari al 28,44% del bene di cui alla donazione stipulata in data 30 dicembre 2008 a ministero del notaio dei Distretti notarili riuniti di Persona_1 Catania e Caltagirone (rep. 1459 – racc. 806);
b. a spetta la quota pari 2/15 dei beni relitti meglio descritti in parte Controparte_1 motiva;
c. a spetta la quota pari 2/15 dei beni relitti meglio descritti in parte Parte_3 motiva;
d. ad spetta la quota pari 2/15 dei beni relitti meglio descritti in parte Parte_4 motiva;
e. a spetta la quota pari 2/15 dei beni relitti meglio descritti in parte motiva;
Parte_2
f. a spetta la quota pari al 71,56% del bene di cui alla donazione Controparte_2 stipulata in data 30 dicembre 2008 a ministero del notaio dei Distretti Persona_1 notarili riuniti di Catania e Caltagirone (rep. 1459 – racc. 806);
2. rigetta la domanda di scioglimento di comunione proposta dalle parti costituite;
3. condanna al rimborso, a favore di della metà delle spese di Controparte_2 Parte_1 lite e di mediazione obbligatoria che si liquidano, per l'intero, in € 2.137,00 per compenso (fasi di studio ed introduttiva), oltre anticipazioni di legge, rimborso forfetario, I.V.A., C.P.A. e con compensazione del residuo;
4. dispone il pagamento delle superiori spese a favore dello Stato;
5. condanna al rimborso, a favore di della metà delle spese di Controparte_2 Parte_1 lite e di mediazione delegata che si liquidano, per l'intero, in € 3.822,00 per compenso (fasi di trattazione/istruttoria e decisionale), oltre rimborso forfetario, I.V.A., C.P.A. e con compensazione del residuo;
6. compensa le spese di lite e di mediazione tra parte attrice ed i residui convenuti;
7. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di tutte le parti ed in solido tra loro;
8. condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma Controparte_1
d'importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio;
9. condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma Parte_2
d'importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio;
10. condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma Parte_3 d'importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio;
11. condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma Parte_4
d'importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio;
12. ordina al compente Ufficio Provinciale – Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di scioglimento di comunione, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
8 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 5532/2020
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 23 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Alessandro Rizzo dott.ssa Grazia Longo
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