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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/06/2025, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 10596/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 03/06/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10596/2024 R.G.
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Pt_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. SAGLIOCCO BIAGIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 24.11.2023 il Sig. esponeva che in data CP_1
01/02/2023 inoltrava, alla competente sede domanda amministrativa al fine Pt_1
di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, che aveva avuto esito negativo;
di aver, poi, presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale
Inps che ancora una volta respingeva la richiesta di Conferma dell'Assegno Ordinario di invalidità; di aver, quindi, proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ritenuto sussistenti i requisiti per la prestazione richiesta.
L' previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso Pt_1
depositato il 28.08.2024, ha convenuto dinanzi a questo Giudice la resistente contestando le risultanze delle conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento per a.t.p. (proc. n. 14735/2023 r.g.), deducendo le erronee valutazioni inficianti l'elaborato peritale e le conclusioni espresse dal consulente in ordine allo stato invalidante dell'opposto.
***
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione
Parte ricorrente deduceva che il Ctu avrebbe sopravvalutato quasi tutte le patologie considerate.
Il Tribunale procedeva alla rinnovazione delle operazioni peritali, onde ottenere maggiori delucidazioni in ordine alle patologie indicate nella fase di opposizione.
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che parte resistente è affetto da: Ipertrofia prostatica benigna;
Artrosi diffusa in soggetto con osteopenia da acromegalia;
Ipotiroidismo ed alterata glicemia a digiuno da esiti di asportazione di microadenoma ipofisario GH secernente;
Cardiopatia ipertensiva.
E tuttavia il ctu, in motivato dissenso con la precedente diagnosi, ha concluso che le infermità, con le menomazioni riscontrate, non determinavano e non determinano una riduzione permanente della capacità lavorativa.
2 Non sussistono, dunque, i presupposti di legge per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
Difatti, il ctu concludeva: “Tali minorazioni non determinano una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, per cui non sussistono i requisiti previsti dalla vigente normativa (L. 222/84) per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità.”
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali.
Parte convenuta va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che il ricorrente non possiede i requisiti sanitari utili al conseguimento della prestazione richiesta (assegno ordinario di invalidità)
b) Dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
c) Pone a carico dell le spese di consulenza tecnica liquidate di entrambe Pt_1
le fasi come da separato decreto emesso in pari data.
Si comunichi.
Aversa, 04/06/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 03/06/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10596/2024 R.G.
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Pt_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. SAGLIOCCO BIAGIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 24.11.2023 il Sig. esponeva che in data CP_1
01/02/2023 inoltrava, alla competente sede domanda amministrativa al fine Pt_1
di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, che aveva avuto esito negativo;
di aver, poi, presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale
Inps che ancora una volta respingeva la richiesta di Conferma dell'Assegno Ordinario di invalidità; di aver, quindi, proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ritenuto sussistenti i requisiti per la prestazione richiesta.
L' previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso Pt_1
depositato il 28.08.2024, ha convenuto dinanzi a questo Giudice la resistente contestando le risultanze delle conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento per a.t.p. (proc. n. 14735/2023 r.g.), deducendo le erronee valutazioni inficianti l'elaborato peritale e le conclusioni espresse dal consulente in ordine allo stato invalidante dell'opposto.
***
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione
Parte ricorrente deduceva che il Ctu avrebbe sopravvalutato quasi tutte le patologie considerate.
Il Tribunale procedeva alla rinnovazione delle operazioni peritali, onde ottenere maggiori delucidazioni in ordine alle patologie indicate nella fase di opposizione.
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che parte resistente è affetto da: Ipertrofia prostatica benigna;
Artrosi diffusa in soggetto con osteopenia da acromegalia;
Ipotiroidismo ed alterata glicemia a digiuno da esiti di asportazione di microadenoma ipofisario GH secernente;
Cardiopatia ipertensiva.
E tuttavia il ctu, in motivato dissenso con la precedente diagnosi, ha concluso che le infermità, con le menomazioni riscontrate, non determinavano e non determinano una riduzione permanente della capacità lavorativa.
2 Non sussistono, dunque, i presupposti di legge per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
Difatti, il ctu concludeva: “Tali minorazioni non determinano una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, per cui non sussistono i requisiti previsti dalla vigente normativa (L. 222/84) per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità.”
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali.
Parte convenuta va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che il ricorrente non possiede i requisiti sanitari utili al conseguimento della prestazione richiesta (assegno ordinario di invalidità)
b) Dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
c) Pone a carico dell le spese di consulenza tecnica liquidate di entrambe Pt_1
le fasi come da separato decreto emesso in pari data.
Si comunichi.
Aversa, 04/06/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
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